Potenziamento servizi sociali: il decreto di liquidazione dei contributi in favore degli Ambiti territoriali per gli assistenti sociali

La Legge 178/2020 (Legge di Bilancio per il 2021) all’articolo 1, comma 797 e seguenti, ha introdotto, come noto, un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti. In quest’ottica, ai fini di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, ha previsto l’erogazione di un contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali (ATS) in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente.

Il contributo è così determinato:

  • 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
  • 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

Il finanziamento, a valere sul Fondo povertà, ha natura strutturale e non riguarda solo le nuove assunzioni. Dunque, ciascun Ambito avrà diritto al contributo per i relativi assistenti sociali fintantoché il numero di assistenti sociali in proporzione ai residenti si manterrà sopra le soglie previste dalla normativa. Pertanto, i contributi pubblici sono relativi anche al personale già assunto, laddove eccedente le soglie previste.

Con la nota n. 11637 del 30 agosto 2023, il Ministero del lavoro informa che è stato adottato il Decreto Ministeriale n. 110 dell’8 agosto 2023 di liquidazione dei contributi in favore degli Ambiti territoriali per gli assistenti sociali in servizio nell’anno 2022 e determinazione delle risorse prenotate per il 2023.

Ai fini del riconoscimento del contributo spettante agli ambiti territoriali per l’anno 2022 per gli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, sulla base della valutazione operata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei prospetti riassuntivi, presentati dagli ambiti territoriali entro il 28 febbraio 2023, contenenti a consuntivo il numero effettivo di assistenti sociali a tempo indeterminato in servizio nel 2022, sono determinate, nei limiti delle somme prenotate, le somme liquidabili agli Ambiti territoriali secondo la allegata tabella 1, parte integrante del presente decreto, per un totale di € 64.817.085,41.

Ai fini della determinazione del contributo spettante agli ambiti territoriali per l’anno 2023 per gli Assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, sulla base della valutazione operata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei prospetti riassuntivi presentati dagli ambiti territoriali nel rispetto delle Istruzioni operative, sono determinate le somme prenotate secondo la allegata tabella 2, per un totale di € 94.317.247,51.

 

La redazione PERK SOLUTION

Assunzione assistenti sociali, ATS: l’invio prospetto entro il 28 febbraio 2023

Con la nota n. 0908 del 26-01-2023 il Ministero del Lavoro fornisce le istruzioni operative per l’accesso al contributo a favore degli Ambiti sociali territoriali in relazione agli assistenti sociali assunti a tempo indeterminato dagli stessi ambiti o dai comuni associati, ai sensi dell’art.1 c. 797 della L. 30  dicembre 2020 n. 178, annualità 2023.

Come noto, la Legge 178/2020 (Legge di bilancio per il 2021) all’articolo 1, comma 797 e seguenti, ha disposto il potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali attraverso l’erogazione di un contributo economico riconosciuto agli Ambiti sociali territoriali (ATS) in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente. L’obiettivo è il raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e di un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti.
Il contributo è così determinato:
a) 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
b) 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.
Per definire il contributo spettante a ciascun Comune/Ambito, il comma 798 della legge di Bilancio sopra citata, stabilisce che ciascun Ambito territoriale, entro il 28 febbraio di ogni anno, dovrà inviare anche per conto dei Comuni appartenenti allo stesso, un prospetto riassuntivo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

A tal fine, vengono fornite, oltre alle istruzioni operative, anche due fogli di calcolo Excel, uno per i dati relativi al 2022 e uno per i dati previsivi del 2023, (All 1 – file Excel dati 2022 e All 2 – file Excel dati 2023) di ausilio ai Comuni ai fini del calcolo del numero di dipendenti in termini di equivalenti a tempo pieno.

Inoltre, in ordine alla compilazione del prospetto si specifica quanto segue:
– i Comuni, avvalendosi della scheda allegata alle istruzioni, dovranno inviare all’Ambito di appartenenza i dati relativi al numero di assistenti sociali assunti a tempo indeterminato in servizio nel precedente anno (2022) e la previsione relativa all’anno corrente (2023). Tale numero dovrà essere espresso in termini di equivalenti a tempo pieno. Al fine di agevolare tale calcolo possono avvalersi dei file Excel riferiti alle annualità 2022 e 2023 allegati alle istruzioni;
– gli Ambiti, una volta raccolti i dati complessivi, li inseriranno nella piattaforma SIOSS (Sistema informativo dell’offerta dei servizi sociali).

 

La redazione PERK SOLUTION