Per le annualità precedenti il 2020, anno di istituzione dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (art. 38, D. L. n. 124/2019), sussiste la potestà impositiva degli enti locali anche nell’ambito del mare territoriale, fino ad una distanza di 12 miglia marine, nel rispetto dei limiti derivanti dalle convenzioni internazionali. Ciò in quanto, i beni infissi nel fondo del mare territoriale sono equiparabili a quelli del demanio marittimo (nel quale non è compreso, invece, il mare) e, dunque, soggetti al potere impositivo dell’ente territoriale di riferimento. E’ quanto affermato dalla CTR per l’Abruzzo, con sentenza n. 264/2022, aderendo all’orientamento della Corte di Cassazione (Sent. n. 3618/2016). Nel caso di specie il collegio ha evidenziato che l’imposizione comunale (IMU e TASI) sulle piattaforme petrolifere risponde al principio del beneficio. Ciò vale a dire che, nel determinare la parte di sacrificio che il contribuente è chiamato a sopportare per il finanziamento delle spese pubbliche, lo Stato deve tener conto dei vantaggi che ogni individuo, per la propria particolare posizione, può ricavare dall’attività pubblica.
La redazione PERK SOLUTION