Contributo economico ai Comuni che garantiscono un numero minimo di assistenti sociali

Come noto, la Legge di Bilancio per il 2021 ha introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti.

In quest’ottica, per potenziare il sistema dei servizi sociali comunali è stata prevista l’erogazione di un contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali (ATS) in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente.

Per definire il contributo spettante, entro il 28 febbraio ciascun Ambito territoriale deve inviare un prospetto riassuntivo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tramite la piattaforma SIOSS, anche per conto dei Comuni che ne fanno parte.

A tal fine, con la Nota 1898 del 31 gennaio 2024 vengono fornite le istruzioni operative e due fogli di calcolo excel, uno per i dati relativi al 2023 e uno per i dati previsionali del 2024, di ausilio ai Comuni ai fini del calcolo del numero di dipendenti in termini di equivalenti a tempo pieno.

Entro lo stesso termine del 28 febbraio 2024, dovrà altresì essere inserita nel SIOSS, esclusivamente dagli ATS assegnatari di risorse prenotate lo scorso anno (rif. alla tabella 2 del DM 110/2023 come rettificata e integrata dalla tabella 2 del DM 137/2023), all’interno della nuova sezione rendicontazione, la documentazione di seguito indicata:

  • la certificazione utilizzando il modello “All. 3 – Certificazione rendicontazione AS 2023” firmata digitalmente dal Ragioniere Generale/Responsabile del servizio finanziario nonché dal legale rappresentante dell’Ambito;
  • il file Excel “All. 1 – Consuntivo AS 2023”, compilato con i dati riferiti al personale in servizio al 31 dicembre 2023.

Il finanziamento, a valere sul Fondo povertà ha natura strutturale e non riguarda solo le nuove assunzioni.

Solo per particolari quesiti è possibile scrivere alla casella di posta ContributoAS@lavoro.gov.it. Laddove i quesiti rivestano carattere di generalità le risposte saranno fornite esclusivamente tramite FAQ e note esplicative pubblicate sul sito (Fonte Ministero del Lavoro).

 

La redazione PERK SOLUTION

Erogate le risorse agli Ambiti territoriali beneficiari del contributo per l’assunzione di assistenti sociali

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende noto che con i Decreti direttoriali n. 210 del 2 settembre 2022 e n. 302 del 7 novembre 2022 sono state erogate le risorse agli Ambiti territoriali beneficiari del contributo per l’assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali di cui alla Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) art. 1, co 797 e seguenti.

L’erogazione delle risorse è stata disposta a seguito del Decreto ministeriale n. 126 del 13 luglio 2022 “Liquidazione dei contributi in favore degli Ambiti territoriali per gli assistenti sociali in servizio nell’anno 2021 e determinazione delle risorse prenotate per il 2022” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2022) e del successivo Decreto ministeriale 163 del 22 settembre 2022 che ha liquidato ulteriori risorse (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022).

La Legge 178/2020 (Legge di Bilancio per il 2021) all’articolo 1, comma 797 e seguenti, ha introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti. In quest’ottica, ai fini di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, ha previsto l’erogazione di un contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali (ATS) in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente.

Il contributo è così determinato:

  • 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
  • 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

Il finanziamento, a valere sul Fondo povertà, ha natura strutturale e non riguarda solo le nuove assunzioni. Dunque, ciascun Ambito avrà diritto al contributo per i relativi assistenti sociali fintantoché il numero di assistenti sociali in proporzione ai residenti si manterrà sopra le soglie previste dalla normativa. Pertanto, i contributi pubblici sono relativi anche al personale già assunto, laddove eccedente le soglie previste.

 

La redazione PERK SOLUTION

Assistenti sociali: in GU il decreto sulla ripartizione in ambito territoriale delle risorse

È stato pubblicato ella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2022, n. 270 il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 settembre 2022 , recante “Liquidazione di ulteriori risorse in favore degli ambiti territoriali per gli assistenti sociali in servizio nell’anno 2021 e determinazione di ulteriori risorse prenotate per gli assistenti sociali previsti in servizio nel 2022”.

Le somme liquidabili, annualità 2021, secondo la allegata per gli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, ammontano ad euro 420.206,46. Le somme prenotate per l’annualità 2022 per gli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, ammontano ad euro 412.829,15.

In sede di riparto del Fondo povertà, le somme prenotate per l’annualità 2022 sono considerate indisponibili per l’anno corrente e per tutti i successivi. Le somme prenotate, laddove non considerate in tutto o in parte liquidabili l’anno successivo in seguito alla presenza in servizio di un numero inferiore di assistenti sociali rispetto a quelli preannunciati ai fini della prenotazione delle risorse, rientrano nella disponibilità del Fondo povertà e vengono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo, ai sensi dell’art. 1, comma 799, della legge n. 178 del 2020. In sede di riparto del Fondo povertà, anche le somme saranno determinate entro il 30 giugno 2023 e laddove non considerate in tutto o in parte liquidabili nell’annualità 2023, in seguito alla presenza in servizio di un numero inferiore di assistenti sociali rispetto a quelli preannunciati nei prospetti informativi inseriti nel sistema SIOSS, rientrano nella disponibilità del Fondo povertà per essere ripartite in sede di riparto annuale del Fondo, ai sensi dell’art. 1, comma 799, della legge n. 178 del 2020.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Unioni di comuni: nessuna deroga per le assunzioni di assistenti sociali

22La Corte dei conti, Sez. Sardegna, con deliberazione n. 137/2022, in riscontro ad una richiesta di quesito in merito l’individuazione dei limiti alle capacità assunzionali delle Unioni di comuni e, in particolare, la determinazione della possibilità di sostenere la spesa di personale per assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali con i contributi previsti dall’art. 1 c. 797 e ss. L. 178/2020 in deroga ai limiti assunzionali propri delle forme associate stabiliti dall’art. 1 c. 229 L. 208/2015, ha evidenziato che l’art. 1, comma 801, della citata legge 178/2020, ha testualmente stabilito che tali assunzioni sono in deroga ai limiti assunzionali solo per i Comuni. In assenza di una espressa disposizione normativa che estenda anche alle Unioni di comuni la possibilità di effettuare assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato in deroga ai limiti assunzionali propri delle forme associate, non è possibile derogare ai predetti limiti.

La Sezione ha altresì ricordato alcuni principi relativi alla disciplina delle Unioni di comuni ribaditi dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 4/SEZAUT/2021/QMIG, in particolare:

  • l’art. 33, co. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 27 dicembre 2019, n. 162 e ss.mm. e ii. e il decreto interministeriale del 17 marzo 2020, i quali fissano la disciplina per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per i Comuni, non si applicano alle Unioni di Comuni;
  • le facoltà di assunzione delle Unioni dei comuni sono tuttora disciplinate dall’art. 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che costituisce norma speciale, consentendo il reclutamento di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente;
  • i vincoli applicabili alla spesa per il personale delle Unioni di Comuni restano quelli stabiliti dalle norme richiamate nei principi affermati nelle deliberazioni n. 8/2011/SEZAUT/QMIG e n. 20/2018/SEZAUT/QMIG.

L’attuale contesto normativo avente ad oggetto i vincoli alla spesa per assunzioni di personale, nonché la disciplina inerente ai parametri alla base della determinazione delle relative capacità degli enti – ivi comprese le Unioni di comuni – non consente alla Sezione di dare corso ad interpretazioni additive o derogatorie dirette ad eludere i limiti specificamente previsti dal Legislatore per le Unioni di comuni – enti “soggetti a specifici vincoli di finanza pubblica”, in mancanza di una espressa previsione che estenda all’Unione l’ambito soggettivo di applicazione delle norme espressamente formulate nei confronti dei soli Comuni. L’ambito di applicazione della
disposizione, dunque, va ricercato nella sua stessa formulazione.

 

La redazione PERK SOLUTION