Corte dei conti, necessaria la verifica delle poste debitorie e creditorie tra l’Unione e il Comune

Al fine di evitare di minare sia l’equilibrio macroeconomico della finanza pubblica allargata, sia quello del singolo ente territoriale che vi partecipa e più in generale per il regime delle relazioni finanziarie tra gli enti del settore pubblico allargato, è necessaria la trasparenza dei rispettivi bilanci, ove la dimensione finanziaria deve essere rappresentata in modo intelligibile attraverso il rispetto di ciò che la direttiva europea 2011/85/UE dell’8 novembre 2011 aveva introdotto relativamente ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (attuata dall’Italia con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 54 – Attuazione della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri), denominata «regole di bilancio numeriche».
In proposito è stato già affermato che «nel settore della finanza pubblica allargata le partite creditorie e debitorie afferenti alle relazioni tra enti pubblici […] debbano essere rappresentate nei rispettivi bilanci in modo preciso, simmetrico, speculare e tempestivo» (Corte cost., sent. n. 252/2015).
Va osservato peraltro che l’art. 11, comma 6, lett. j, del d.lgs. n. 118/2011, contempla tra i soggetti le società controllate e partecipate e i propri enti strumentali; va sottolineato che l’Unione non ricade peraltro in queste categorie e non soggiace quindi agli obblighi formali di asseverazione intestati, in particolare, agli organi di revisione dal citato art. 11 (Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 57/2021/PRSE); purtuttavia, l’esigenza di garantire la necessaria corrispondenza tra le poste iscritte a bilancio dell’Ente con quelle dell’Unione assume una sua autonoma rilevanza: non c’è dubbio infatti che la mancata riconciliazione dei crediti e debiti possa realizzare anche in questo caso un vulnus agli equilibri di bilancio o quanto meno potrebbe incidere sulla loro parziale inattendibilità, dal momento che le poste iscritte non trovano la necessaria conferma, in termini di richiesta oggettività, della loro iscrizione in bilancio. L’Ente dovrà, quindi, assumere tutti i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie con l’Unione. La verifica necessita di un doppio livello di analisi e andrà effettuata sia nella parte finanziaria del bilancio, ma anche in quella economico-patrimoniale. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 215/2021/PRSE, nell’ambito delle attività di controllo per l’anno 2021, esaminando la documentazione relativa ai bilanci preventivi ed ai rendiconti per gli esercizi 2018 e 2019 di un Comune.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, Asseverazione dei rapporti di credito/debito reciproci anche con le società quotate

La Sezione Emilia-Romagna della Corte dei conti, con deliberazione n. 107/2021/PRSE, in relazione all’obbligo di cui all’art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011, di asseverazione dei debiti e crediti reciproci tra l’Ente e gli organismi partecipati, sottolinea che alla luce del dettato normativo, l’obbligo incombe anche sulle società quotate in quanto la relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell’ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare, la relazione illustra gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. Non sussiste, pertanto, un’esplicita esclusione, segno della volontà di estendere l’ambito applicativo della disposizione anche alle società quotate. Sul punto la giurisprudenza contabile aveva sottolineato, con riferimento all’art. 6, comma 4 del d.l. n. 95/2012, che la ratio appariva, infatti, quella di rendere monitorabili e trasparenti i reciproci rapporti finanziari fra ente e società partecipate discendenti dai relativi contratti di servizio, esigenza che si manifesta nei confronti di qualunque organismo societario (alle stessa esigenze si ispira l’operazione di circolarizzazione dei rapporti di debito e credito, usualmente compiuta dalle società, anche quotate, in sede di chiusura del bilancio d’esercizio)” (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, delib. n. 355/2013/PRSP). La Sezione delle autonomie ha, altresì, evidenziato che la corretta rilevazione delle ridette posizioni mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio, attenuando il rischio di emersione di passività latenti per l’ente territoriale, suscettibili di tradursi in un esborso finanziario (come avviene nel caso di un debito sottostimato nella contabilità dell’ente e sovraesposto in quello della società partecipata) (cfr. delib. n. 2/2016/QMIG). In conclusione, la Sezione ribadisce che l’adempimento di cui all’art. 11, comma 6, lett. j) del d.lgs. 118/2011 riguarda i rapporti con tutti gli enti strumentali e le società controllate e partecipate dal Comune e va esteso anche alle società quotate nei mercati regolamentati.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION