È possibile nominare assessore il dipendente della società in house del Comune

Con atto del Presidente del 24 luglio 2024, l’ANAC – in riscontro ad una richiesta di parere volta ad appurare l’eventuale sussistenza di ipotesi di ineleggibilità ovvero di incompatibilità previste dagli artt. 60 e 63 del TUEL circa la nomina ad assessore comunale di un dipendente della società in house del medesimo Comune – ha evidenziato che non si ravvisano ipotesi di inconferibilità e/o incompatibilità disciplinate dal d.lgs. 39/2013, in quanto gli incarichi e le cariche cui si riferisce il citato decreto sono gli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali interni ed esterni, le cariche di presidente ed amministratore delegato in enti in controllo pubblico, ovvero in enti regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni, gli incarichi di direttore generale, amministrativo e sanitario nelle aziende sanitarie (delibera n. 622/2016).

Anac ricorda che, in merito all’accertamento delle cause di incompatibilità o delle situazioni di conflitto di interesse degli amministratori locali previste nel TUEL, l’Autorità ha inviato al Governo e al Parlamento l’Atto di segnalazione n. 7 del 4 novembre 2015. Per dette ipotesi si è espresso il Ministero degli interni, Dipartimento per
gli Affari Interni e Territoriali.

Per quanto concerne gli amministratori locali, l’Autorità ritiene opportuno fornire alcune indicazioni per il rafforzamento delle misure di prevenzione dei conflitti d’interesse. Questi ultimi non sono vincolati al rispetto del Codice di comportamento nazionale di cui al d.P.R. n. 62/2013 né a quello adottato dall’amministrazione e rivolto ai dipendenti. Ciò non esclude la possibilità che i componenti dell’organo politico si autovincolino al rispetto di tali disposizioni mediante una dichiarazione di impegno da rendere all’atto del conferimento dell’incarico in cui, ad esempio, diano atto della presenza di parenti all’interno dell’amministrazione, o di enti controllati.

L’efficacia preventiva di tali dichiarazioni potrebbe essere ulteriormente potenziata attraverso la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, al fine di favorire forme di controllo diffuso, e/o la costituzione di un organo di controllo terzo, legittimato ad esprimere pareri sulla configurabilità o meno di un conflitto d’interessi e sul conseguente obbligo di astensione.

 

La redazione PERK SOLUTION