Aspettativa e indennità di funzione degli amministratori dipendenti a tempo determinato

Riconoscere una indennità piena al lavoratore a tempo determinato, che non può assolvere all’incarico della funzione pubblica a tempo pieno ed esclusivo, configurerebbe una disparità di trattamento ed una ingiustificata discriminazione tra l’amministratore in aspettativa non retribuita – con diritto a percepire la sola indennità di funzione – e l’amministratore/lavoratore a termine che, oltre all’indennità in misura piena, acquisirebbe il proprio trattamento stipendiale. Dunque, sebbene non sia possibile per il lavoratore a tempo determinato essere collocato in aspettativa non retribuita, quest’ultimo non potrà percepire l’indennità di funzione in misura piena. È quanto evidenziato dal Ministero dell’Interno ad una richiesta di parere in merito alla quantificazione dell’indennità di funzione da corrispondere agli amministratori. In particolare, è stato chiesto se un amministratore, insegnante del comparto scuola a tempo determinato part-time, con contratto di lavoro inferiore al cinquanta per cento, non potendo fruire dell’aspettativa non retribuita e avendo un contratto minimo di lavoro, possa avere diritto a percepire l’indennità in misura piena, considerando che la retribuzione è legata all’orario di lavoro contrattualmente sottoscritto.

Il Ministero ricorda come l’art. 81 del TUEL configura un diritto potestativo degli amministratori locali, che siano lavoratori dipendenti, di essere collocati in aspettativa, funzionale all’attuazione del dettato costituzionale in tema di esercizio di funzioni pubbliche elettive. Il successivo art. 82 rubricato “Indennità”, statuisce il dimezzamento dell’indennità di funzione per i componenti degli organi esecutivi dei Comuni che, in quanto lavoratori dipendenti, non abbiano chiesto di essere collocati in aspettativa non retribuita. Secondo la Corte dei conti, detta disposizione è funzionalizzata ad indurre gli amministratori ad esercitare a tempo pieno il proprio mandato, attraverso la diminuzione forfettaria dell’indennità loro spettante, in ragione del prevedibile minore impegno dedicato all’espletamento della funzione pubblica, laddove essi decidano di optare per lo svolgimento anche di altra attività lavorativa (cfr. sez. reg. di controllo Puglia, delib. n. 19/PAR/2013). Il soggetto che decida di dedicarsi a tempo pieno all’espletamento della funzione pubblica, optando per l’aspettativa non retribuita dal proprio rapporto di lavoro, non può essere posto nella medesima condizione, in termini di corresponsione della indennità di funzione, rispetto a chi decide di continuare a svolgere attività lavorativa dedicandosi solo parzialmente alle esigenze dell’ente locale.

Il Ministero, in conformità a diverse pronunce della Corte dei Conti (Cfr. Corte dei Conti, sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva, deliberazione 26/2013/SS.RR./PAR, Corte dei Conti Puglia, deliberazione n. 75/2019/PAR e Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 109/2018/PAR), ha avuto finora occasione di evidenziare che l’indennità di funzione va riconosciuta per intero agli amministratori locali che, per legge, non possono avvalersi della facoltà di porsi in aspettativa non retribuita. Tuttavia, la magistratura contabile, in tema di rapporto di lavoro a tempo determinato, ha modificato parzialmente l’orientamento per cui il dimezzamento dell’indennità di funzione sarebbe correlato esclusivamente alla possibilità di chiedere l’aspettativa. E’ stato, infatti, recentemente precisato dalla Corte dei Conti che, pur volendo dare rilievo al fatto che il lavoratore a tempo determinato sia tenuto a proseguire nel proprio rapporto di lavoro e non possa essere collocato in aspettativa, egli, di fatto, non può assolvere all’incarico della funzione pubblica a tempo pieno ed esclusivo.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Istanze di rateizzazione tributi locali esenti dall’imposta di bollo

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 465/2021, ha chiarito che le istanze di rateizzazione di avvisi accertamento aventi ad oggetto i tributi locali quali l’ICI, l’IMU, la TASI, la TARI e il Contributo di Soggiorno, nonché le entrate extra-tributarie, devono ritenersi esenti dall’imposta di bollo.  L’articolo 3, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, stabilisce che è dovuta l’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, per le «Istanze, petizioni, ricorsi (…) diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (…), tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili». In deroga alle predette disposizioni di carattere generale, nella tabella B annessa al richiamato d.P.R. n. 642 del 1972 sono disciplinate alcune ipotesi di atti e documenti esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo. Il disposto dell’articolo 5, comma 4 della tabella, annessa al d.P.R. n. 642 del 1972, esenta in modo assoluto, dall’imposta di bollo, tra l’altro, gli «Atti e copie relativi al procedimento anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficienza, dei contributi e delle entrate extra tributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell’opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione».

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Compete al datore di lavoro e non al Comune (inf. a 10.000 abitanti) il versamento dei contributi per gli assessori in aspettativa non retribuita

Per gli assessori dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, legittimati a richiedere l’aspettativa non retribuita per l’espletamento del mandato, l’obbligo del versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi è a carico dell’ente datore di lavoro, al quale non compete alcun rimborso da parte del comune. È la risposta fornita dal Ministero dell’Interno ad una richiesta di parere di un Sindaco di un Comune di popolazione inferiore ai 10.000 abitanti in ordine all’individuazione del soggetto in capo al quale sussiste l’obbligo di versamento degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di un assessore comunale in aspettativa non retribuita.

Di seguito la risposta del Ministero:

L’articolo 81, di disciplina delle “Aspettative”, a seguito delle modifiche disposte dalla legge finanziaria per il 2008 (l. n. 244/2007), prevede che “[…] i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova”; l’ultimo periodo del suddetto articolo prevede che “I consiglieri di cui all’articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l’intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall’articolo 86”.
Il successivo articolo 86, rubricato “Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative”, disciplina il trattamento previdenziale, assistenziale ed assicurativo di specifiche categorie di amministratori (tra i quali “gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti”; cfr. il suo comma 1) che hanno scelto di dedicarsi a tempo pieno allo svolgimento del mandato rinunciando ad un’attività lavorativa dipendente (v. comma 1) o di natura autonoma (v. comma 2).
Più nel dettaglio, il primo periodo del comma 1 dell’articolo 86 in questione dispone che “L’amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per […] gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti […] che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico”.
Ebbene, facendo applicazione delle disposizioni sopra riportate emerge anzitutto che tutti i soggetti che rivestono la carica di assessore comunale e che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati, a richiesta, in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato (v. art. 81 cit.). Ancora, solo i consiglieri menzionati nell’articolo 77, comma 2, del TUEL., qualora abbiano richiesto di essere collocati in aspettativa non retribuita, debbono assumere a proprio carico il pagamento degli oneri previsti dal successivo articolo 86 (v. art. 81 cit., ultimo periodo). A contrario, gli altri amministratori elencati nell’articolo 81 del decreto legislativo n. 267/2000 non assumono a proprio carico il versamento degli oneri ex articolo 86, restando il pagamento degli stessi o in capo all’ente locale presso cui svolgono le funzioni pubbliche o in capo al proprio datore di lavoro. Invero, per comprendere se detti oneri facciano carico al datore di lavoro o all’ente locale soccorre la disciplina dettata dal successivo articolo 86, il cui primo comma – come sopra visto – impone alle amministrazioni locali di provvedere a proprio carico al versamento degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi per specifiche categorie di amministratori espressamente elencati, collocati in aspettativa non retribuita per l’espletamento del mandato, tra i quali “gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti”. Ergo, per i componenti delle giunte comunali di enti con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti collocati in aspettativa non retribuita, il versamento degli oneri di cui all’articolo 86 del TUEL non può essere posto a carico del comune presso cui si esercita la funzione assessorile – ostando a ciò l’espressa dizione normativa – ma non può essere posto nemmeno a carico dell’amministratore interessato, in quanto, a mente del citato articolo 81, ultimo periodo, solo i consiglieri menzionati nell’articolo 77, comma 2, assumono a proprio carico il versamento degli oneri in questione.
Pertanto, dal combinato disposto dei predetti articoli 81 e 86 del decreto legislativo n. 267/2000, si rileva che per gli assessori dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, legittimati, ex articolo 81, a richiedere l’aspettativa non retribuita per l’espletamento del mandato, l’obbligo del versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi è a carico dell’ente datore di lavoro, al quale non compete alcun rimborso da parte dell’altra amministrazione interessata, vale a dire il comune.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION