Il trattamento economico durante l´aspettativa per dottorato di ricerca

Il Capo Dipartimento della Funzione Pubblica – in risposta ad un quesito in merito alle voci del trattamento economico spettante al titolare di posizione organizzativa in aspettativa per dottorato di ricerca, senza borsa di studio, che debbano essere considerate ai fini dell’applicazione della previsione di salvaguardia contenuta nell’articolo 2, comma 1, della legge 13 agosto 1984, n. 476 –  ha precisato che l’articolo 2, comma 1, della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall’articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successivamente dall’articolo 19, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevede che il pubblico dipendente che richiede di fruire del regime di aspettativa per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio o in caso di rinuncia a questa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. La norma di salvaguardia è richiamata in ambito contrattuale dall’articolo 40, comma 2, del CCNL 21 maggio 2018 – Comparto funzioni locali -, secondo cui “I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 possono essere collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, fatto salvo quanto previsto dall’ art. 2 della citata legge n. 476/1984 e successive modificazioni”.  Ciò posto, al dipendente titolare  di posizione organizzativa, beneficiario dell’aspettativa in questione, occorre garantire, oltre allo stipendio tabellare, la retribuzione di posizione, per il solo fatto del conferimento della titolarità dell’incarico di posizione organizzativa. In merito alla retribuzione di risultato, il parere precisa che il regime di aspettativa del dipendente non consente l’effettivo svolgimento della prestazione e, quindi, il conseguimento degli obiettivi connessi al risultato. Ne deriva che l’emolumento in questione non possa concorrere per sua natura al trattamento economico in godimento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION