La prestazione del dirigente deve essere funzionale alle esigenze della struttura di cui è responsabile

In risposta alla richiesta di chiarimenti di un Sindaco circa l’articolazione dell’orario di lavoro del personale con qualifica dirigenziale, ai sensi dell’art. 16 del CCNL Area II per la dirigenza di Regioni e Autonomie locali del 16/04/1996, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota 43784 del 02/07/2020, ha ribadito che in base al principio di auto-responsabilizzazione spetta al dirigente l’organizzazione complessiva del proprio tempo di lavoro, in modo da assicurare l’espletamento dei compiti che gli sono stati affidati ed il raggiungimento degli obiettivi programmati dall’amministrazione di appartenenza. In tale ambito, non è prevista alcuna quantificazione dell’orario di lavoro del dirigente, neppure attraverso la definizione di limiti massimi o minimi di durata delle prestazioni lavorative. Sotto il profilo organizzativo, quindi, il dirigente può determinare in autonomia il proprio orario di lavoro, pur sempre osservando il vincolo delle esigenze operative e funzionali della struttura di cui è responsabile. L’amministrazione ha comunque la possibilità di adottare sistemi di rilevazione della presenza e dell’assenza dei propri dirigenti, ai fini della valutazione annuale finalizzata all’attribuzione della retribuzione di risultato, oltreché per la gestione di altri istituti contrattuali. Tale rilevazione non potrà però quantificare l’ammontare orario, ma solo consentire la verifica della presenza e/o l’assenza, proprio perché non è prevista per il personale dirigente alcuna quantificazione dell’orario settimanale. Il criterio della presenza, ai fini della valutazione annuale e della corresponsione della retribuzione di risultato, deve essere comunque espressamente previsto tra i criteri adottati dall’ente a tal fine. A parere del Dipartimento, non si ravvisano profili di illegittimità nel caso in cui i dirigenti si discostino dall’articolazione dell’orario prevista obbligatoriamente per il restante personale, ferma restando la facoltà per l’amministrazione di adottare misure coerenti con il quadro normativo sopra delineato, al fine di presidiare le proprie esigenze organizzative e gestionali. Ciò trae origine dall’attuale insussistenza, nel contesto del vigente ordinamento giuridico, di un espresso obbligo prestazionale orario del personale dirigenziale di cui trattasi, in ragione della funzionalizzazione dell’obbligazione contrattuale al conseguimento di appositi risultati di gestione, rispetto ai quali la determinazione di un minimum prestazionale orario apparirebbe estraneo, trattandosi di responsabilità dirigenziale per raggiungimento di specifici obiettivi gestionali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION