Aran, arretrati contrattuali ai dipendenti cessati prima della sottoscrizione del nuovo CCNL

L’Aran, con l’orientamento applicativo CFL206, fornisce chiarimenti in merito alla corresponsione degli arretrati contrattuali di cui alla Tabella D allegata al CCNL 16.11.2022, spettanti a tutti i dipendenti che erano in servizio nel triennio 2019-2021, anche se cessati prima della sottoscrizione definita del nuovo CCNL.

Atteso che come disposto dall’art. 2, comma 2, del CCNL 16.11.2022, “gli effetti contrattuali decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto”, e che, per quanto riguarda gli stipendi tabellari, gli stessi, per effetto di quanto indicato all’art. 76, comma 1, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, di cui alla Tabella D (allegata in calce al CCNL) con le decorrenze retroattive ivi stabilite, l’Agenzia conferma che gli incrementi tabellari in esame, avendo una decorrenza retroattiva, devono essere garantiti anche ai dipendenti che risultino cessati dal servizio al momento in cui si dà applicazione al CCNL, ma che erano in servizio nel periodo – antecedente alla definitiva sottoscrizione del CCNL – coperto dai suddetti incrementi. Gli arretrati da corrispondere vanno ovviamente calcolati, nelle misure ed alle decorrenze indicate dalla citata Tabella D, fino alla data di cessazione dal servizio. Gli anzidetti incrementi spettano indipendentemente dalla causa di cessazione dal servizio (pensionamento o altro).

 

La redazione PERK SOLUTION

Obbligatorio l’accontamento in bilancio per gli arretrati contrattuali

La Corte dei conti, Sezione Liguria, con deliberazione n. 10/2021, richiamando, il proprio precedente orientamento espresso con deliberazione n. 11/2020, ha ribadito che sebbene il principio contabile, paragrafo 5.2, lett. a), Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 auspichi, e non obblighi, gli accantonamenti annuali nelle more della firma del CCNL, l’accantonamento della somma in parola risponde, comunque sia, ad un criterio di sana gestione che l’ente deve seguire. Infatti, il concetto di accantonamento costituisce una riserva contabile funzionalizzata (perché connotata da specifico vincolo di destinazione) che preserva dall’attingimento le restanti poste del bilancio di previsione, evitando che la relativa spesa possa astrattamente gravare anche sugli esercizi successivi. L’obbligatorietà dell’accantonamento è ritraibile dal D. Lgs. 165/2001, art. 48, comma 2, primo periodo (“…gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci nel rispetto dell’art. 40, comma 3-quinquies”), e comma 4, secondo periodo (“per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presente decreto, l’autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di spesa ”).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION