Armonizzazione contabile, in G.U. il tredicesimo decreto di aggiornamento dei principi contabili

È stato pubblicato in G.U. n. 221 del 15 settembre 2021 il decreto del MEF del 1° settembre 2021, recante “Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, recante «Disposizioni in materia dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, approvato dalla Commissione Arconet nella seduta del 14 luglio scorso. Gli aggiornamenti riguardano gli allegati n. 1 (Principi generali o postulati), n. 4/1 (Principio contabile applicato concernente la programmazione ), n. 4/2 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria), n. 4/3 (Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria), n. 4/4 (Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato) , n. 6 (Piano dei conti integrato), n. 9 (Schema di bilancio di previsione), n. 10 (Schema di rendiconto) e n. 11 (Bilancio consolidato) al D.Lgs. n. 118/2011, per le esigenze del monitoraggio dei conti pubblici. Lo schema di decreto si presenta molto corposo anche per la presenza di numerosi esempi, che costituiscono un prezioso ausilio per gli enti.

Allegato al DM 1 settembre 2021

La Commissione Arconet approva il 13° correttivo dell’armonizzazione contabile

La Commissione Arconet, nella seduta del 14 luglio scorso, ha approvato lo schema di decreto ministeriale di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011 già esaminato in occasione della precedente riunione. Gli aggiornamenti riguardano gli allegati n. 1, n. 4/1, n. 4/2, n. 4/3, n. 4/4, n. 6, n. 9, n. 10 e n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011, per le esigenze del monitoraggio dei conti pubblici. Lo schema di decreto si presenta molto corposo anche per la presenza di numerosi esempi, che costituiscono un prezioso ausilio per gli enti. In materia di contabilità finanziaria, la Commissione ha condiviso la proposta di aggiornamento del paragrafo 3.5 riguardante la rateizzazione di crediti esigibili negli esercizi precedenti (residui attivi), laddove si prevede che la rateizzazione (risultante da atti formali) di un’entrata esigibile negli esercizi precedenti determini la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l’accertamento del medesimo credito nell’esercizio in cui viene concessa la rateizzazione medesima con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione. Risulta, altresì, riformulata la definizione del margine corrente ai fini della copertura degli investimenti, rendendo più chiaro il testo, e adeguata la modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità (par. 3.20-bis), al comma 1-ter, dell’articolo 52 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73. Importanti aggiornamenti sono previsti, inoltre, sia per il principio della contabilità economico patrimoniale – che consentiranno di migliorare significativamente la coerenza e la qualità dei dati dello Stato patrimoniale, con particolare riferimento alle voci riguardanti il debito finanziario e il patrimonio netto – sia per il principio del bilancio consolidato, con la sostituzione integrale dell’appendice tecnica.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contabilizzazione dell’anticipazione del 20% del prezzo per appalti, forniture e servizi

Il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, c.d. Decreto Sblocca Cantieri, in vigore dal 19 aprile 2019, ha introdotto una serie di modifiche all’attuale D.Lgs. 50/2016. In particolare, l’art. 1 lett. e), intervenendo sull’art. 35, comma 18, riguardante l’anticipazione del prezzo dell’appalto, ha sostituito le parole “dei lavori”, ovunque ricorressero, con la locuzione “della prestazione”, realizzando l’estensione dell’ambito applicativo della disposizione anche per le gare di progettazione e per l’affidamento di forniture e servizi. La ratio della novella normativa è quella di fornire un impulso all’iniziativa imprenditoriale, mirando ad evitare che le imprese aggiudicatarie di appalti pubblici, anche nel campo dei servizi e delle forniture, possano ritrovarsi in condizioni di sofferenza economica nelle fasi iniziali dell’esecuzione di un appalto.
Ne consegue che, entro 15 giorni dall’inizio “della prestazione”, l’Ente dovrà corrispondere un’anticipazione del prezzo, nella misura del 20%, anche sugli appalto di servizi e forniture, così come già avviene per gli appalti di lavori pubblici. In ordine ai riflessi contabili della nuova disposizione, la Commissione Arconet, nella riunione del 12 febbraio u.s., ha ripreso i lavori di approfondimento della questione giungendo alla conclusione che l’anticipazione del 20% prevista dall’art. 35, comma 18, del DL n. 50 del 2016 debba essere contabilizzata in conto lavori:

  • in contabilità finanziaria imputandola al titolo II della spesa in caso di appalto di lavori o al titolo I della spesa nel caso di acquisizione beni e servizi, negli stanziamenti previsti per la realizzazione dell’opera o per la fornitura dei beni e servizi;
  • in contabilità economico patrimoniale nei seguenti conti del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato:
    • 2.1.06.01.01.001 Acconti per realizzazione beni immateriali (in SP tra le Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti);
    • 2.2.04.01.01.001 Acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali (in SP tra le Immobilizzazioni materiali in corso);
    • 3.1.05.01.01.001 Acconti (in caso di acquisizione di beni e servizi. In SP tra le rimanenze).

Al riguardo si richiamano l’articolo 2424 del codice civile e i principi dell’OIC n. 13, n. 16 e n. 24, i quali prevedono:

  • 2424 cc.: le rimanenze di magazzino, iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale alla voce CI, comprendono materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione e semilavorati, lavori in corso su ordinazione, prodotti finiti e merci, acconti”.;
  • OIC n. 13: la voce “acconti” di cui all’articolo 2424 cc comprende le somme corrisposte ai fornitori prima della consegna dei relativi beni;
  • OIC n. 16: le immobilizzazioni materiali possono consistere in beni materiali acquistati o realizzati internamente, beni materiali in corso di costruzione, somme anticipate a fronte del loro acquisto o della loro produzione;
  • OIC n. 24: le immobilizzazioni immateriali comprendono oneri pluriennali (costi di impianto e di ampliamento; costi di sviluppo), beni immateriali (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, concessioni, licenze, marchi e diritti simili), avviamento, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti. Gli acconti sono rappresentati dagli importi corrisposti ai fornitori per l’acquisto di una o più immobilizzazioni immateriali prima che si siano verificate le condizioni per la loro iscrizione in bilancio.

Nella voce BI6 “immobilizzazioni in corso e acconti” si possono comprendere:

  • beni immateriali in corso di realizzazione (ad esempio, i costi di realizzazione interna di uno specifico bene immateriale quando diventa ragionevolmente certo l’ottenimento della piena titolarità del diritto);
  • acconti a fornitori per anticipi riguardanti l’acquisizione di immobilizzazioni immateriali.

Allegati: Esempi di contabilizzazione anticipazione elaborati dalla Commissione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION