Arconet: Costituzione del FPV per l’intero quadro economico anche con l’avvio delle procedure di affidamento del PFTE

Con la FAQ n. 53 del 18 ottobre 2023, Arconet fornisce chiarimenti in merito alla costituzione e mantenimento del Fondo Pluriennale Vincolato nell’ambito dei lavori pubblici, nelle more dell’adeguamento dei principi applicati al d.lgs. n. 36 del 2023. Il nuovo codice articola la progettazione secondo due livelli: il progetto di fattibilità tecnico ed economica (PFTE) e il progetto esecutivo, con l’eliminazione della fase di progettazione definitiva. Il PFTE deve essere elaborato e sviluppato prevedendo un grado di approfondimento equivalente al vecchio progetto definitivo.

Nelle more dell’adeguamento dei principi applicati al d.lgs. n. 36 del 2023, per le opere avviate applicando le norme del nuovo codice dei contratti, Arconet ritiene che gli enti conservano il fondo pluriennale vincolato secondo le modalità previste dal paragrafo 5.4.9 dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, adeguandolo alle novità del d.lgs. n. 36 del 2023 che, con riferimento alla progettazione, richiedono la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività riguardanti la realizzazione dell’opera. Ne consegue, quindi, la possibilità per l’ente di poter costituire il Fondo Pluriennale Vincolato nel caso di avvio formale delle procedure di affidamento della progettazione di fattibilità tecnico ed economica.

A tal riguardo, la Commissione Arconet fornisce un possibile esempio di adeguamento del paragrafo 5.4.9 al d.lgs. n. 36 del 2023.

Allegato 4/2 – Paragrafo 5.4.9
La conservazione del FPV per le spese non ancora impegnate

Alla fine dell’esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti di importo pari o superiore a quello previsto per l’affidamento diretto dei contratti, sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto a condizione che siano verificate le seguenti prime due condizioni, e una delle successive:

   a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di investimento;

   b) l’intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell’ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli appalti di lavoro pubblici che non devono essere inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici ai sensi della legislazione vigente.

   c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale delle opere pubbliche, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità per l’acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l’abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l’accesso al cantiere, per l’allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l’assolvimento delle attività necessarie per l’esecuzione dell’intervento da parte della controparte contrattuale;

   d) in assenza di impegni di cui alla lettera c), sono state formalmente attivate le procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l’esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo;
Negli esercizi successivi all’aggiudicazione, la conservazione del fondo pluriennale vincolato è condizionata alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di progettazione riguardanti la realizzazione dell’opera. Pertanto, dopo l’aggiudicazione delle procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato riguardanti l’intero stanziamento continuano ad essere interamente conservate:
– nel corso degli esercizi in cui gli impegni registrati a seguito della stipula dei contratti riguardanti il progetto di fattibilità tecnica ed economica o il progetto esecutivo sono liquidati o liquidabili nei tempi previsti contrattualmente. In caso di contenzioso innanzi agli organi giurisdizionali e arbitrali, il fondo pluriennale è conservato;
– nell’esercizio in cui è stato verificata la progettazione esecutiva destinata ad essere posto a base della gara concernente l’esecuzione dell’intervento ;
– nell’esercizio in cui sono state formalmente attivate le procedure di affidamento della progettazione esecutiva;
– nell’esercizio in cui la procedura di affidamento della progettazione esecutiva è aggiudicata, ecc. Nel rendiconto dell’esercizio in cui non risulta realizzata l’attività attesa nell’esercizio concluso secondo lo sviluppo procedimentale previsto, in conformità ai criteri di continuità sopra indicati, le risorse accertate ma non ancora impegnate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

   e) entro l’esercizio successivo alla validazione del progetto destinato ad essere posto a base della gara concernente l’esecuzione dell’intervento, sono state formalmente attivate le procedure di affidamento. In assenza di aggiudicazione definitiva delle procedure di cui al periodo precedente entro l’esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nell’avanzo di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

ANCI critica sul nuovo processo di approvazione del bilancio di previsione

ANCI ha pubblicato una nota di approfondimento sul DM 25 luglio 2023 di aggiornamento dei principi contabili, con particolare riferimento al processo di formulazione e deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali che suscitano le maggiori perplessità per gli impatti delle modifiche indotte dal decreto. L’Associazione rileva come le modifiche apportate al complesso processo di approvazione dei bilanci egli enti locali risultano particolarmente invasive di quella potestà regolamentare e organizzativa dei Comuni e delle Città metropolitane, riconosciuta a livello costituzionale e disciplinata nelle norme del TUEL. Risultano pertanto poco aderenti all’assetto ordinamentale vigente di Comuni e Città Metropolitane alcuni contenuti del provvedimento in esame, che, di fatto, incardinano ciascuna delle singole fasi endoprocedimentali del processo di approvazione del bilancio in una regolamentazione di dettaglio, che può risultare gravemente limitativa dell’autonomia regolamentare in materia degli enti.

Uno dei punti che sta destando maggiore preoccupazione tra gli operatori e gli amministratori locali riguarda la decorrenza del nuovo processo di approvazione del bilancio di previsione. Il bilancio tecnico rappresenta una novità assoluta. Non si tratta, infatti, di una mera ipotesi di bilancio che nasce dalle proposte degli uffici e degli amministratori per poi essere “quadrato” ai fini dell’approvazione, ma di un bilancio che deve essere “quadrato”, sia in termini di competenza e di cassa fin dalla presentazione, da parte del Responsabile del servizio finanziario, ai responsabili dei servizi e alla Giunta comunale. Il carattere “tecnico” delle bozze ora oggetto di formalizzazione non deve trarre in inganno sulla loro necessaria “perfezione”. La norma richiede infatti la presentazione di un documento di bilancio a tutti gli effetti, comprensivo della programmazione triennale di lavori, beni e servizi, peraltro desunti dalla programmazione finanziaria 2023-2025.

Anche la previsione di un atto di indirizzo da parte della Giunta, entro la medesima data del 15 settembre, è una novità la cui implementazione non è affatto semplice o immediata. Per quanto riguarda le semplificazioni indicate per gli enti di piccola dimensione, Anci rileva che gli enti di minore dimensione sono definiti non su base demografica, ma sulla
base di un duplice criterio di carattere organizzativo: “gli enti locali che all’avvio del processo di predisposizione del bilancio hanno meno di cinquanta dipendenti o la cui articolazione organizzativa non prevede distinte figure di responsabilità” per i principali uffici (personale, tecnico, entrate). Si tratta di requisiti disgiunti, attraverso la congiunzione “o”, per cui è fuor di dubbio che nelle intenzioni della Ragioneria le semplificazioni si applicano senz’altro agli enti fino a 49 dipendenti e a quelli con numerosità superiore che tuttavia non hanno responsabilità distinte e definite sulle principali funzioni. Le prescrizioni inserite nel decreto, per quanto considerabili di natura ordinatoria, costituiscono una evidente lesione dell’autonomia regolamentare riconosciuta agli enti locali in materia di contabilità ed organizzazione delle proprie attività. L’indicazione analitica e puntuale della tempistica entro la quale è definito ogni singolo passaggio confligge con la miriade di situazioni locali diversificate che – anche a parità di tempestivo risultato possono alterare il circuito interno che porta alla deliberazione del bilancio di previsione.

Il decreto si spinge poi a limitare l’efficacia delle proroghe dei termini disposte secondo le previsioni di legge a seconda della particolare e specifica condizione di ciascun ente, con
un evidente eccesso di potere rispetto alle potestà del Ministro dell’Interno e del Parlamento. Il punto 9.3.6 pretende di limitare tali potestà prescrivendo un adempimento ultroneo che obbligherebbe i Consigli comunali a dover deliberare e motivare quanto già previsto in un decreto ministeriale.

 

La redazione PERK SOLUTION

Aggiornamento Principi Contabili: Cambia l’iter di formazione e approvazione del bilancio di previsione

Con l’approvazione del DM 25 luglio 2023 (G.U. n. 181 del 4 agosto 2023) cambia l’iter di formazione e approvazione del bilancio di previsione.

Come noto, nella seduta dello scorso 10 maggio, la Commissione Arconet ha licenziato la proposta di modifica del paragrafo 9.3 dell’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011, concernente il processo di bilancio degli enti locali, predisposta dal gruppo di lavoro, al fine di dare attuazione all’art. 16, comma 9-ter, del DL 9 agosto 2022, n. 115. La norma prevede che “Per favorire l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali entro i termini previsti dalla legge, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali di cui all’articolo 3- bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’allegato 4/1 al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono specificati i ruoli, i compiti e le tempistiche del processo di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, anche nel corso dell’esercizio provvisorio”.

Per dare attuazione alla norma su richiamata, presso la Commissione Arconet è stato costituito il gruppo di lavoro “Processo di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali”, che ha predisposto la proposta di aggiornamento del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’allegato 4/1 al decreto legislativo n. 118 del 2011, recepita nel DM 25/7/2023, concernente:

a) integrazione del paragrafo 9.3 attraverso l’inserimento dei paragrafi da 9.3.1 a 9.3.6 inerenti la procedura di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, anche nel corso dell’esercizio provvisorio;

b) inserimento dell’esempio n. 2, nell’Appendice tecnica, riguardante “Il processo di predisposizione delle previsioni di bilancio di un comune (le attività dei responsabili degli uffici e del servizio finanziario)”.

La modifica interviene anche sul processo di rinvio dei termini di approvazione del bilancio, distinguendo il caso in cui lo stesso sia disposto da decreto ministeriale o da autorizzazione legislativa. La novità risiede nel fatto che la proroga non opera automaticamente. Il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 151, comma 1, del TUEL, anche se determinato da motivazioni di natura generale, è adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali. Pertanto, per gli enti locali non interessati alle motivazioni addotte nei decreti ministeriali, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio non comporta la sospensione del termine di approvazione del bilancio di previsione e il processo di bilancio prosegue al fine di garantirne la conclusione entro il 31 dicembre. In caso di rinvio disposta da norma di legge, gli enti locali valutano l’effettiva necessità di rinviare l’approvazione del bilancio di previsione. Sia nell’uno che nell’altro caso, l’eventuale proroga dei termini richiede l’adozione di specifico provvedimento dell’Ente.

In base al nuovo paragrafo 9.3.1 del principio contabile della programmazione (All. 4/1) il processo di bilancio ha inizio il 15 settembre di ciascun esercizio con l’invio ai responsabili dei servizi:

  • dell’atto di indirizzo per la predisposizione delle previsioni di bilancio, elaborato in coerenza con le linee strategiche ed operative del DUP (anche se non ancora approvato dal Consiglio) e tenuto conto dello scenario economico generale e del quadro normativo di riferimento vigente, predisposto dall’organo esecutivo con l’assistenza del Segretario comunale e/o del Direttore Generale ove previsto;
  • dello schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata ( bilancio tecnico) predisposto dal responsabile del servizio finanziario.

Il bilancio tecnico è composto:

  • dalle previsioni di entrata e di spesa del triennio;
  • dal prospetto degli equilibri;
  • dagli allegati del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità;
  • dall’elenco dei capitoli distinti per centri di responsabilità (eventualmente per assessorati), ossia nella proposta di PEG;
  • dai dati contabili della nota di aggiornamento del Dup (se necessaria).

Un ruolo fondamentale è svolto dal responsabile del servizio finanziario, il quale predispone il bilancio tecnico, corredato dalle necessarie informazioni di natura contabile, e lo trasmette ai responsabili dei servizi dell’ente con la richiesta di proporre le previsioni di bilancio di rispettiva competenza ai sensi dell’articolo 153, comma 4, del TUEL, anche in assenza degli atti di indirizzo dell’organo esecutivo. Il bilancio tecnico e la documentazione trasmessa ai responsabili dei servizi sono inviati anche all’organo esecutivo, al Segretario comunale e al Direttore generale ove previsto.

Se dalle proposte di bilancio dovessero emergere eventuali squilibri, il responsabile del servizio finanziario ne dà immediatamente notizia all’organo esecutivo, al Segretario comunale e al Direttore generale ove previsto, con la richiesta di individuare gli interventi da inserire nella nota di aggiornamento al DUP e nel bilancio di previsione per compensare gli squilibri, attraverso maggiori entrate e/o minori spese.

In assenza di indirizzi dell’organo esecutivo, il responsabile finanziario predispone in ogni caso il bilancio tecnico in equilibrio, riducendo in primo luogo gli stanziamenti delle spese non ricorrenti non impegnate e, a seguire, delle spese ricorrenti non contrattualizzate non riguardanti le funzioni fondamentali dell’ente. Gli interventi di riduzione della spesa previsti nel bilancio tecnico sono descritti nella documentazione inviata ai responsabili dei servizi con la richiesta di segnalare le criticità derivanti dai tagli e di proporre ulteriori interventi da sottoporre all’organo esecutivo.

Entro il 5 ottobre i responsabili dei servizi dovranno predisporre e inviare al responsabile del servizio finanziario le previsioni di entrata e di spesa di competenza, nonché le previsioni autorizzatorie di cassa, inviando le proposte di integrazione e modifica del bilancio tecnico, unitamente alle indicazioni per la predisposizione dell’eventuale nota di aggiornamento al DUP.  L’assenza di risposta dei responsabili entro il termine del 5 ottobre è da intendersi come condivisione delle previsioni del bilancio tecnico e delle correlate responsabilità, secondo la regola del silenzio-assenso.

Entro il 20 ottobre, il responsabile finanziario verifica le previsioni di entrata e di spesa avanzate dai vari servizi e le iscrive nel bilancio, determina il risultato di amministrazione presunto, predispone la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati e trasmette all’organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione. Nel caso in cui il responsabile del servizio finanziario riscontra che le previsioni non garantiscono il rispetto dell’equilibrio generale e/o degli equilibri parziali, ne dà tempestivamente notizia all’organo esecutivo, al Segretario comunale e al Direttore generale ove previsto, al fine di ottenere le indicazioni necessarie per elaborare il bilancio di previsione. In assenza di indicazioni sulle previsioni da mantenere, da eliminare o da integrare, il responsabile del servizio finanziario elabora comunque una proposta di bilancio di previsione nel rispetto dell’equilibrio generale di bilancio e degli equilibri parziali, illustrando e motivando le proposte formulate.

L’organo esecutivo, con l’assistenza del segretario generale o del direttore generale, sulla base della documentazione trasmessa dal responsabile del servizio finanziario predispone lo schema di bilancio e lo presenta al consiglio, insieme all’eventuale nota di aggiornamento del DUP, entro il 15 novembre. L’organo esecutivo può comunque chiedere al responsabile finanziario di effettuare ulteriori modifiche e integrazioni, in ordine alle quali è richiesta la condivisione dei responsabili/dirigenti competenti, applicando la regola del silenzio – assenso al fine del rispetto della tempistica prevista.

Lo schema di bilancio deliberato dalla giunta è trasmesso quindi dal responsabile del servizio finanziario all’organo di revisione, per il parere previsto, da rendere entro e non oltre i 15 giorni successivi, salvo diversa previsione regolamentare. Il parere è trasmesso dal segretario generale al consiglio. Il processo di bilancio di competenza del Consiglio è articolato in due momenti successivi: a) il primo, dedicato all’esame dello schema di bilancio predisposto dalla Giunta e della relazione dell’Organo di revisione, b) il secondo, dedicato all’approvazione del bilancio.

Secondo i termini previsti dal regolamento di contabilità, e comunque entro i tre giorni lavorativi precedenti la discussione in Consiglio, i componenti dell’organo consiliare e l’organo esecutivo possono presentare emendamenti allo schema di bilancio, anche sulla base delle indicazioni presenti nella Relazione che riporta il parere dell’organo di revisione. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio approva il bilancio di previsione riguardante le previsioni di entrata e di spesa con riferimento almeno al triennio successivo e l’eventuale nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Aggiornamento Principi Contabili: cambiano le regole di calcolo del FCDE

Il DM 25 luglio 2023, G.U. n. 181 del 4 agosto 2023, ha aggiornato, tra l’altro, l’esempio n. 5 dell’appendice tecnica del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2), in riferimento alla media da utilizzare per determinare l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

La modifica prevede che dopo 5 anni dall’adozione del principio della competenza finanziaria a regime, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, considerando solo gli incassi in c/competenza rispetto agli accertamenti del quinquennio precedente, fermo restando la possibilità di determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell’anno successivo in conto residui dell’anno precedente. Al riguardo, si richiama il principio contabile generale n. 11 della costanza di cui all’allegato n. 1 al presente decreto, anche con riferimento al calcolo della media in sede di rendiconto.

Secondo le nuove regole, il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinato sulla base della media, calcolata secondo tre diversi metodi; oltre al metodo di calcolo della media semplice gli enti potranno ricorrere all’utilizzo di uno dei seguenti metodi:

  • rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno (ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio) rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno (ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi);
  • media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

L’aggiornamento proposto intende rendere omogenea la modalità di determinazione dell’accantonamento tra il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione lasciando agli enti la facoltà di scegliere la media da utilizzare.

 

La redazione PERK SOLUTION

DM Economia e Finanze 25/7/2023: Nuovi schemi di bilancio e di rendiconto

Con la pubblicazione in G.U. n. 181 del 04-08-2023 del Decreto 25 luglio 2023, di aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», sono apportate, tra l’altro, alcune modifiche agli schemi di bilancio e di rendiconto di gestione.

Le modifiche all’allegato n. 9 trovano applicazione a decorrere dal bilancio di previsione 2025-2027, mentre quelle all’allegato n. 10 si applicano a decorrere dal rendiconto 2023.

In particolare, le modifiche al bilancio di previsione afferiscono:

  • al prospetto concernente le “Entrate”, dopo la voce “Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)” è inserita la seguente voce “Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (1)”;
  • al prospetto concernente il “Riepilogo generale entrate per titoli”, dopo la voce “Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)” è inserita la seguente voce “Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (1)”;
  • il prospetto concernente gli “Equilibri di bilancio (solo per le regioni)” è sostituito dal prospetto di cui all’allegato n. 1;
  • il prospetto concernente gli ” Equilibri di bilancio (solo per gli enti locali)” è sostituito dal prospetto di cui all’allegato n. 2;

Le modifiche allo schema di rendiconto di cui all’allegato 10 interessano:

  • il prospetto concernente il “Conto del bilancio – Gestione delle entrate”: dopo la voce “FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE(1)” è inserita la seguente “FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE(1)”;
  • il prospetto concernente il “Conto del bilancio – Gestione delle entrate”: dopo la voce “- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità” è inserita la seguente “FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL’ESERCIZIO”;
  • il prospetto concernente il “Conto del bilancio – Riepilogo generale delle entrate”: dopo la voce “FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE(1) ” è inserita la seguente “FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE(1)”;
  • il prospetto concernente il “Conto del bilancio – Riepilogo generale delle entrate”: dopo la voce “- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità” è inserita la seguente “FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL’ESERCIZIO”;
  • il prospetto concernente il Quadro generale riassuntivo: nella nota n. 10 sono eliminate le seguenti parole “al netto dell’accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell’avanzo/disavanzò di competenza.”;
  • il prospetto concernente gli “Equilibri di bilancio (solo per le regioni)”;
  • il prospetto concernente il ” Equilibri di bilancio (solo per gli enti locali)”;
  • il prospetto concernente l’allegato a) Risultato di amministrazione;
  • il prospetto concernente l’allegato b) “Composizione per missione e programmi del fondo pluriennale vincolato dell’esercizio N di riferimento del bilancio”: la descrizione della colonna (x) è sostituita dalla seguente “Riaccertamento degli impegni imputati all’esercizio N e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell’esercizio N (cd. economie di impegno)”;
  • il prospetto concernente l’allegato b) “Composizione per missione e programmi del fondo pluriennale vincolato dell’esercizio N di riferimento del bilancio”: la descrizione della colonna (y) è sostituita dalla seguente “Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell’esercizio N su impegni imputati agli esercizi successivi a N (cd. economie di impegno)”;
  • il prospetto concernente l’allegato b) “Composizione per missione e programmi del fondo pluriennale vincolato dell’esercizio N di riferimento del bilancio”: la nota (x) è sostituita dalla seguente “Indicare le economie, registrate nel corso dell’esercizio e verificate in sede di rendiconto, sugli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato di cui alla lettera a).

Allegati:

 

La redazione PERK SOLUTION

Pubblicato il 15° decreto di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011

È stato pubblicato dal ministero dell’economia e finanze il decreto del 2 agosto 2022 di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118/2011, riguardanti un affinamento delle modalità di rappresentazione del debito autorizzato e non contratto delle Regioni (DANC), che hanno richiesto l’aggiornamento del principio applicato concernente la programmazione, del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, e lo schema di rendiconto della gestione.

Lo schema del decreto in particolare aggiorna:
a) il principio contabile applicato della programmazione (allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011), al fine di precisare le modalità di rappresentazione:
– degli effetti del debito autorizzato e non contratto delle regioni e delle province autonome sugli equilibri di bilancio di cui all’articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018 con riguardo al Quadro generale riassuntivo e al Prospetto degli equilibri delle regioni e delle province autonome di rendiconto;
– della correlazione tra gli investimenti e il debito autorizzato e non contratto nelle tabelle della Relazione sulla gestione;
b) il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011), per sostituire il paragrafo 5.3.4-bis, concernente “La copertura degli investimenti costituita da debito autorizzato e non contratto (DANC) (solo per le regioni)”, al fine di precisare le modalità di determinazione del debito autorizzato e non contratto (DANC) formatosi alla fine dell’esercizio e per distinguere gli effetti del DANC sugli
equilibri di bilancio di cui all’articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018 e sul risultato di amministrazione;
c) il principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale (allegato n. 4/3 al d.lgs. n. 118 del 2011)), al fine di sostituire la voce del piano dei conti indicata nell’esempio di scrittura contabile di cui alla nota n. 27 del paragrafo 6.1.3;
d) lo schema del rendiconto della gestione (allegato n. 10 al d.lgs. n. 118/2011) con riguardo ai prospetti concernenti il Quadro generale riassuntivo e gli Equilibri di bilancio delle regioni.

 

La redazione PERK SOLUTION

In G.U. l’aggiornamento del piano dei conti integrato per le PA

È stato pubblicato in G.U. n. 297 del 15 dicembre 2021 il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 25 novembre 2021 relativo all’aggiornamento dell’allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 («Piano dei Conti integrato»), ai sensi dell’articolo 5 del medesimo d.P.R. e del comma 4, articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. L’aggiornamento riguarda il Piano dei conti delle amministrazioni in contabilità finanziaria esclusi gli enti territoriali.

Il piano dei conti, come noto, è strutturato gerarchicamente secondo vari livelli di dettaglio ai fini del consolidamento e del monitoraggio delle entrate, delle spese, dei costi e dei ricavi, nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni pubbliche In particolare, il livello minimo di articolazione del piano dei conti, ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, è costituito dal quarto livello in fase di previsione e dal quinto livello in fase di gestione e a fini di consolidamento e monitoraggio. Le voci del piano dei conti sono definite anche in coerenza con le regole definite in ambito internazionale dai principali organismi competenti in materia, con modalità finalizzate a garantire il rispetto del regolamento (CE) n. 479/2009 relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

FGDC, pubblicato il decreto sull’aggiornamento del piano dei conti degli schemi di bilancio e di rendiconto

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha pubblicato il decreto del 14 ottobre 2021 concernente l’aggiornamento del piano integrato dei conti degli schemi di bilancio e di rendiconto e del principio applicato 4/3 riguardante il Fondo di garanzia dei debiti commerciali, discusso e approvato dalla Commissione Arconet, nella seduta del 22 settembre scorso.
L’inserimento del rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali tra gli obiettivi del PNRR, come riforma abilitante (riforma 1.11), rende necessario garantire il monitoraggio delle misure di garanzia previste dall’articolo 1, commi 858 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.  La riforma provvede a che, entro la fine del 2023, le pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale paghino entro il termine di 30 giorni, e le autorità sanitarie regionali entro il termine di 60 giorni. Perché la soluzione al problema dei ritardi di pagamento sia strutturale, la riforma è intesa altresì a garantire che nel 2024 le pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale continuino a pagare entro il termine di 30 giorni.
Nonostante siano richiesti ulteriori adempimenti e interventi normativi per il raggiungimento dell’obiettivo del rispetto dei tempi di pagamento previsto per il 2023, nell’ambito delle riforme abilitanti del PNRR, si sottolinea che gli aggiornamenti in esame non introducono ulteriori adempimenti ma intendono solo prevedere le nuove voci del piano integrato dei conti e l’aggiornamento degli schemi di bilancio per dare chiara evidenza del rispetto della previsione normativa.
Gli aggiornamenti andranno a regime dal 2022 per lo schema di rendiconto della gestione e dal 2023 per quanto riguarda lo schema di bilancio di previsione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Armonizzazione contabile, in G.U. il tredicesimo decreto di aggiornamento dei principi contabili

È stato pubblicato in G.U. n. 221 del 15 settembre 2021 il decreto del MEF del 1° settembre 2021, recante “Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, recante «Disposizioni in materia dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, approvato dalla Commissione Arconet nella seduta del 14 luglio scorso. Gli aggiornamenti riguardano gli allegati n. 1 (Principi generali o postulati), n. 4/1 (Principio contabile applicato concernente la programmazione ), n. 4/2 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria), n. 4/3 (Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria), n. 4/4 (Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato) , n. 6 (Piano dei conti integrato), n. 9 (Schema di bilancio di previsione), n. 10 (Schema di rendiconto) e n. 11 (Bilancio consolidato) al D.Lgs. n. 118/2011, per le esigenze del monitoraggio dei conti pubblici. Lo schema di decreto si presenta molto corposo anche per la presenza di numerosi esempi, che costituiscono un prezioso ausilio per gli enti.

Allegato al DM 1 settembre 2021

La Commissione Arconet approva il 13° correttivo dell’armonizzazione contabile

La Commissione Arconet, nella seduta del 14 luglio scorso, ha approvato lo schema di decreto ministeriale di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011 già esaminato in occasione della precedente riunione. Gli aggiornamenti riguardano gli allegati n. 1, n. 4/1, n. 4/2, n. 4/3, n. 4/4, n. 6, n. 9, n. 10 e n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011, per le esigenze del monitoraggio dei conti pubblici. Lo schema di decreto si presenta molto corposo anche per la presenza di numerosi esempi, che costituiscono un prezioso ausilio per gli enti. In materia di contabilità finanziaria, la Commissione ha condiviso la proposta di aggiornamento del paragrafo 3.5 riguardante la rateizzazione di crediti esigibili negli esercizi precedenti (residui attivi), laddove si prevede che la rateizzazione (risultante da atti formali) di un’entrata esigibile negli esercizi precedenti determini la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l’accertamento del medesimo credito nell’esercizio in cui viene concessa la rateizzazione medesima con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione. Risulta, altresì, riformulata la definizione del margine corrente ai fini della copertura degli investimenti, rendendo più chiaro il testo, e adeguata la modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità (par. 3.20-bis), al comma 1-ter, dell’articolo 52 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73. Importanti aggiornamenti sono previsti, inoltre, sia per il principio della contabilità economico patrimoniale – che consentiranno di migliorare significativamente la coerenza e la qualità dei dati dello Stato patrimoniale, con particolare riferimento alle voci riguardanti il debito finanziario e il patrimonio netto – sia per il principio del bilancio consolidato, con la sostituzione integrale dell’appendice tecnica.

Autore: La redazione PERK SOLUTION