Memorie ARERA in merito alla determinazione e alla modulazione della TARI

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente in audizione alle Commissioni riunite VI Finanze e VIII Ambiente territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati ha espresso le proprie considerazioni (memorie) in merito alla determinazione e alla modulazione della TARI volta a finanziare la gestione dei rifiuti urbani. Tema particolarmente rilevante per il Paese, non solo sotto il profilo della finanza locale (la TARI ha difatti un ruolo essenziale nei bilanci locali), ma anche sul piano ambientale, in coerenza con le direttive europee e in un’ottica di sviluppo dell’economia circolare. L’Autorità ha riferito sugli sviluppi relativi all’elaborazione di uno dei provvedimenti regolatori principali che la stessa si accinge a predisporre, consapevole della rilevanza che esso assume per i cittadini, per le Istituzioni pubbliche attive nel settore dei rifiuti, nonché per l’intero tessuto economico ed industriale. L’Autorità ha recentemente avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), al fine di provvedere all’aggiornamento e all’integrazione dell’attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento. L’Autorità ha illustrato sulle risultanze emerse nell’applicazione delle misure precedentemente varate. Dal momento della ricezione delle prime predisposizioni tariffarie, l’Autorità ha avviato le istruttorie di competenza per la relativa verifica e l’eventuale approvazione. Una quota rilevante degli atti trasmessi è ancora in fase istruttoria da parte dell’Autorità e sta richiedendo le necessarie interlocuzioni con gli ETC. Con riferimento alle variazioni delle entrate tariffarie, è stato rilevato una sostanziale stabilità dei corrispettivi, con un incremento ampiamente inferiore al valore del tasso programmato d’inflazione (pari allo 0,34% negli ambiti oggetto di approvazione, ad oggi, corrispondenti a una popolazione servita del 10%). Sono emersi intervalli di variazione particolarmente considerevoli con riferimento alle entrate tariffarie per abitante, che riflettono ampie disparità nelle componenti di costo. In analogia, si registrano rilevanti gap anche nell’incidenza della copertura dei costi delle filiere di raccolta differenziata derivante dai contributi percepiti in attuazione del regime di responsabilità estesa del produttore. 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Primi orientamenti per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)

L’ARERA ha pubblicato il documento contenente i primi orientamenti per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2). Il documento per la consultazione si inquadra nell’ambito del procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), avviato con la deliberazione 138/2021/R/RIF del 30 marzo 2021.Il documento illustra gli orientamenti generali dell’Autorità per la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti nonché per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, in conformità ai principi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale ed in modo da mantenere un quadro generale di regole stabile e certo, che sia ritenuto efficace e credibile dai vari attori presenti nel comparto. La  consultazione verrà seguita da un secondo documento per la consultazione in cui saranno puntualmente descritti gli specifici criteri di calcolo in via di definizione e individuati i parametri macroeconomici di riferimento, nonché i parametri legati alla ripartizione dei rischi nell’ambito della regolazione del settore dei rifiuti.
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l’apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell’Autorità o, in alternativa, all’indirizzo PEC istituzionale (protocollo@pec.arera.it), entro il 11 giugno 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

No al silenzio assenso sull’approvazione, da parte di Arera, della proposta tariffaria del SII

L’istituto del silenzio assenso non si applica al procedimento relativo all’approvazione, da parte dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, della proposta tariffaria del servizio idrico integrato predisposta dall’ente d’ambito. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, Sezione giurisdizionale (sentenza n. 354/2021), ricorda che fra i poteri riconosciuti dalla l. n. 481 del 1995 all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) vi è il potere di stabilire e aggiornare la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe del servizio idrico integrato, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell’interesse generale in modo da assicurare la qualità, l’efficienza del servizio e l’adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale. Inoltre tra i suddetti poteri vi rientra anche la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse e di verificare la conformità ai criteri così predeterminati delle proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente presentate di cui all’art. 2, comma 12, lett. e), che individua poi le modalità di esercizio del potere tariffario stabilendo che l’Arera si pronunci sentiti eventualmente i soggetti esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento della proposta e che, qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine, le tariffe si intendono verificate positivamente. L’Arera, con i poteri regolatori che le sono attribuiti, ha definito il procedimento di approvazione delle tariffe e di aggiornamento delle medesime, enucleando le funzioni svolti dai soggetti coinvolti nel medesimo, che si possono riassumere nel senso che l’ente d’ambito le predispone e l’Arera le approva. La mancata previsione del silenzio assenso in relazione all’approvazione tariffaria dell’Arera è, da un lato, in linea con la disciplina speciale di settore contenuta nel d.lgs. n. 152 del 2006 che, nel prevedere la trasmissione della predisposizione della tariffa di base all’Arera, non fa cenno alla formazione del silenzio assenso (art. 154, comma 4). Né depone in senso contrario il richiamo di cui all’art. 21, commi 13 e 19, d.l. n. 201 del 2011 ai “medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla l. 14 novembre 1995, n. 481”, che non comprende le modalità con i quali i medesimi vengono esercitati (di cui al d.P.C.M. 20 luglio 2012). In mancanza di un’espressa previsione di silenzio assenso neppure può ritenersi applicabile l’istituto del silenzio assenso di cui all’art. 19, l. n. 241 del 1990, il quale ricorre nei casi in cui all’inerzia dell’amministrazione è attribuito il valore di provvedimento di accoglimento dell’istanza presentata dal privato. Alla luce del tenore letterale della norma, nei procedimenti ad istanza di parte il silenzio assenso rappresenta istituto di carattere generale, nel senso che esso opera senza necessità di un’espressa previsione.
La regola del silenzio assenso non trova applicazione alla materia dell’ambiente e della salute pubblica.
La direttiva n. 2000/60/CE, nell’istituire un quadro per l’azione eurounitaria in materia di acque, definisce l’acqua un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale e la fornitura idrica un servizio d’interesse generale, ritenendo l’adozione della direttiva espressione dei poteri conferiti all’Unione europea dall’art. 174 del Trattato allora vigente, dedicato alla materia ambientale.
A fronte di un rafforzamento progressivo della concezione unitaria dell’ambiente, in una pluralità di pronunce la Corte di Giustizia ha espresso il principio per cui sussiste – in capo alle amministrazioni preposte alla tutela dei valori ambientali – l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso che presupponga e dia conto dell’istruttoria svolta.
Nel caso di specie l’attribuzione del compito di approvare le tariffe all’Arera si giustifica proprio con la necessità di assicurare un alto livello di competenza settoriale nello svolgimento di una funzione direttamente correlata al raggiungimento delle finalità pubbliche riconosciute dalla normativa (garanzia della diffusione, fruibilità e qualità del servizio all’utenza in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definizione di un sistema tariffario equo, certo, trasparente, non discriminatorio, tutela dei diritti e degli interessi degli utenti, gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e di equilibrio economico e finanziario e attuazione dei principi comunitari “recupero integrale dei costi”, compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, e “chi inquina paga”, ai sensi degli artt. 119 e 154, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dell’art. 9 della direttiva 2000/60/CE, così l’art. 2, d.P.C.M. 20 luglio 2012).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ARERA, raccolta dati: trattamento rifiuti urbani e assimilati

L’Autorità, ai sensi della deliberazione 138/2021/R/rif e secondo quanto previsto dalla determina 01/DRIF/2021, ha dato avvio a una raccolta per la trasmissione dei dati, dei documenti e delle informazioni in materia di servizi di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati, nonché dei rifiuti di origine urbana.
Sono tenuti alla compilazione della suddetta raccolta dati i gestori degli impianti operativi al 31 dicembre 2019, con riferimento alle seguenti macro-tipologie impiantistiche:
– trattamento meccanico/meccanico biologico;
– incenerimento (operazioni D10 di cui all’Allegato B del decreto legislativo n. 152/2006 o operazioni R1 di cui all’Allegato C del medesimo decreto legislativo n. 152/2006);
– discarica.
L’invio dei dati e delle informazioni, attraverso l’apposita modulistica, è possibile esclusivamente tramite il sistema on line. Non sono ammissibili dati forniti su supporti differenti o modificati rispetto a quelli messi a disposizione da ARERA. È inoltre disponibile un Manuale di istruzioni per la compilazione dei prospetti e per la trasmissione dei dati.
I soggetti interessati possono accedere al sistema online e provvedere alla trasmissione dei dati e delle informazioni richiesti solo previo accreditamento presso l‘Anagrafica Operatori.
Il termine ultimo per l’invio della raccolta dati, secondo le modalità indicate nel Manuale di istruzioni, è fissato entro e non oltre il 30 Aprile 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Acqua, luce, gas: bonus automatici per oltre 2,6 milioni di famiglie in disagio economico

Scatta il riconoscimento automatico dei bonus sociali di sconto per le bollette di acqua, luce e gas per le famiglie in stato di disagio economico (con Isee non superiore a 8.265 euro). Lo comunica ARERA con nota del 25 febbraio 2021. Basterà compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), ai fini dell’ISEE, per garantire le agevolazioni alle oltre 2,6 milioni di famiglie aventi diritto e superare il vecchio meccanismo di bonus su richiesta, che negli anni aveva di fatto limitato gli sconti solo a un terzo dei potenziali beneficiari. Il meccanismo ha validità dal 1° gennaio 2021. Ogni bonus avrà una durata di 12 mesi a partire dalla data di ammissione alla riduzione. La data di effettiva erogazione dipende dal tipo di bonus. Nella fase di prima applicazione, le verifiche funzionali all’ammissione alle agevolazioni (bonus 2021) saranno avviate a luglio, per permettere la piena funzionalità delle procedure. L’Autorità – la cui deliberazione tiene conto delle pertinenti osservazioni contenute nel parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali – ha definito le modalità di erogazione che dovranno essere applicate dagli operatori per garantire il riconoscimento agli aventi diritto, anche di eventuali quote di bonus 2021 maturate nei mesi precedenti. Per il bonus elettrico legato al disagio fisico, cioè la riduzione per quei soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali salvavita, si dovrà continuare a presentare la richiesta presso i Comuni o i CAF abilitati.

COME SI CHIEDONO I BONUS
Fino al 2020, per ricevere i bonus per disagio economico, era necessario presentare domanda al Comune di residenza o al CAF allegando la documentazione richiesta. Da oggi basta presentare ogni anno la DSU necessaria per ottenere la certificazione dell’ISEE e, se il nucleo familiare rientra nei parametri, l’INPS invierà automaticamente le informazioni al Sistema Informativo Integrato (SII), la banca dati che contiene informazioni utili a individuare le forniture elettriche, gas e i gestori idrici competenti per territorio. Attraverso l’incrocio dei dati trasmessi dall’INPS al SII, di quelli contenuti nel SII e nelle banche dati dei gestori idrici e all’esito positivo delle verifiche di ammissibilità definite dall’Autorità, saranno automaticamente individuate le forniture dirette (individuali) da agevolare ed erogati i bonus a chi ne ha diritto. Nel caso di nuclei familiari serviti da forniture centralizzate è previsto un processo di ammissione al riconoscimento automatico ad hoc. Ogni nucleo familiare ha diritto ad un bonus per ciascuna tipologia – elettrico, gas, idrico – per anno di competenza. Le condizioni soggettive per avere diritto ai bonus per disagio economico restano le stesse, cioè appartenere alternativamente ad un nucleo familiare:

  • con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro;
  • con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
  • titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

In aggiunta, uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve risultare titolare di una fornitura elettrica/gas/idrica per usi domestici attiva (o sospesa per morosità) o usufruire di una fornitura centralizzata gas/idrica attiva e per usi domestici. Per chiarezza e trasparenza, il cliente avrà modo di verificare in bolletta l’applicazione del bonus, perché il venditore dovrà mettere in evidenza tale voce.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ARERA, entro il 15 febbraio 2021 la comunicazione dei dati relativi alla contribuzione 2020

Tutti i soggetti obbligati al versamento del contributo (effettuato entro il 15 dicembre 2020) – ivi inclusi coloro il cui versamento è uguali o inferiori a 100,00 (cento/00) euro – sono tenuti a comunicare all’Autorità, entro il 15 febbraio 2021, i dati relativi alla contribuzione e tutte le informazioni richieste. Per la comunicazione dei dati relativi alla contribuzione è necessario utilizzare unicamente il sistema informatico di comunicazione disponibile sul sito internet dell’Autorità, previo completamento dell’accreditamento all’Anagrafica Operatori dell’Autorità.
La deliberazione del 6 ottobre 2020 n. 358/2020/A ha determinato la misura dell’aliquota del contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente dovuto dai soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas e del servizio idrico integrato nell’ambito dell’attività di regolazione e controllo nei settori di propria competenza secondo quanto stabilito dalla legge del 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. In base alla deliberazione dell’Autorità su citata n. 358/2020/A, il contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente per l’anno 2020 è pari:

  • per i soggetti operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica e del gas allo 0,31 per mille dei ricavi relativi all’anno 2019 risultanti dall’ultimo bilancio approvato;
  • per i soggetti operanti in Italia nel settore del servizio idrico integrato o di una o più attività che lo compongono, allo 0,27 per mille dei ricavi relativi all’anno 2019 risultanti dall’ultimo bilancio approvato ovvero rendiconto consuntivo per i gestori in forma diretta del SII.
  • per i soggetti operanti in Italia nel settore dei rifiuti o di una o più attività che lo compongono allo 0,30 per mille dei ricavi relativi all’anno 2019 risultanti dall’ultimo bilancio approvato ovvero ricavi desumibili dal PEF per i gestori in forma diretta del servizio.

Le attività del servizio integrato di gestione dei rifiuti sottoposte al versamento del contributo sono di seguito riportate:

  • spazzamento e lavaggio delle strade;
  • raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  • gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
  • trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
  • trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;
  • spedizione transfrontaliera.

Nella deliberazione n. 358/2020/A l’Autorità ha confermato un contributo aggiuntivo per gli oneri di funzionamento dell’Autorità dovuto dai soggetti operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica e del gas che esercitano una o più attività infrastrutturali sottoposte a tariffa nella misura dello 0,02 per mille dei ricavi complessivi assoggettati risultanti dai bilanci approvati per l’esercizio 2019.
Il versamento del contributo non è dovuto per somme uguali o inferiori a 100,00 (cento/00) euro, calcolando tale soglia in modo distinto per ciascuno dei soggetti di cui ai precedenti punti. La dichiarazione, invece, deve essere resa anche nel caso in cui il contributo non sia dovuto poiché inferiore alla soglia di 100,00 (cento/00) euro nonché dai Comuni esentati dal versamento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

ARERA, Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico integrato

Con la deliberazione n. 555/202/R/IDR del 15 dicembre 2020, l’ARERA avvia il procedimento per la determinazione d’ufficio del moltiplicatore tariffario per le gestioni che ricadono nelle distinte casistiche indicate nella deliberazione 580/2019/R/IDR (Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3, per gli anni 2020-2023). Nello specifico le tariffe d’ufficio saranno predisposte se:
a) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, i dati richiesti, nel formato indicato dall’Autorità;
b) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, le fonti contabili obbligatorie che certificano gli elementi di costo e investimento indicati;
c) il gestore non fornisca la modulistica richiesta, o la fornisca non corredata dalla sottoscrizione del legale rappresentante;
d) risulti che il gestore ha indicato elementi di costo o di investimento superiori a quelli indicati nelle fonti contabili obbligatorie; e in ogni caso laddove non si disponga degli atti, dei dati e delle informazioni necessarie alla determinazione tariffaria, la tariffa sia determinata d’ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario teta (J) pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche.
In tali casi, la tariffa calcolata in base all’Allegato A della richiamata deliberazione 580/2019/R/IDR, produce effetti a partire dal momento in cui sono rese disponibili le informazioni necessarie alla definizione della medesima ritenute conformi alle disposizioni vigenti da parte dell’ARERA.
Nel provvedimento di avvio della determinazione d’ufficio delle tariffe, è conferito mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici, di procedere alla diffida dei gestori che ricadono nelle succitate casistiche nonché per la definizione di una disciplina di verifica e controllo ulteriore nel caso del perdurare delle situazioni ivi contemplate. Ciò deve essere fatto però anche tenendo conto di quanto previsto dell’art. 243-bis del d.lgs. 267/00 relativo alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali per i quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Protocollo di intesa ANAC – ARERA per trasparenza e anticorruzione per i settori energia, gas, acqua e rifiuti

È stato siglato tra ANAC e ARERA un protocollo d’intesa, nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali per la corretta attuazione e applicazione della normativa in materia di contratti pubblici, trasparenza e anticorruzione nei settori dell’elettricità, del gas, del servizio idrico, del teleriscaldamento e dei rifiuti, regolati da ARERA.
Le due Autorità avviano così una cooperazione con scambio di pareri e documenti nelle fasi istruttorie, di reciproca consultazione sulle materie di comune interesse – anche costituendo tavoli tecnici e gruppi di lavoro – rafforzando anche le funzioni di vigilanza collaborativa.
Tramite il protocollo, della validità di tre anni, le due istituzioni potranno anche effettuare reciproche segnalazioni nei casi in cui, nell’ambito delle attività e dei procedimenti di rispettiva competenza, emergano fattispecie di interesse dell’altra Autorità e potranno collaborare anche per l’invio di segnalazioni al Parlamento o al Governo.
L’accordo consentirà ad ARERA l’accesso alle informazioni contenute nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC, per acquisire le informazioni necessarie per l’avvio di un procedimento istruttorio e nel corso dello svolgimento di un procedimento istruttorio, relativamente ad uno specifico settore già individuato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ARERA, Aggiornamento al MTR ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021

Con deliberazione n. 493/2020 l’ARERA fornisce aggiornamenti al MTR (ai fini della predisposizione del PEF per l’anno 2021), con particolare riferimento all’adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/rif, nonché all’estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall’Autorità con deliberazione 238/2020/R/RIF per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, è stato definito l’adeguamento di taluni valori monetari, quali i deflatori da considerare per il calcolo del valore delle immobilizzazioni riferite all’anno 2021 e il tasso di inflazione relativo all’anno 2021, pari allo 0,1%. È stato esplicitato che per l’anno 2021, nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (definito al comma 2.2 del MTR) e a quelle relative alle componenti di costo fisso (di cui al comma 2.3 del MTR), possano essere ricompresi la quota residua dei conguagli relativi all’anno 2018, che l’Ente territorialmente ha deciso di recuperare nell’annualità 2021, nonché gli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall’Autorità. In considerazione del perdurare della pandemia da COVID-19 sono state estese al 2021 talune delle facoltà introdotte dall’Autorità con deliberazione 238/2019/R/RIF e che originariamente erano state limitate alla sola annualità 2020. L’Autorità rinvia a successive determinazioni la definizione delle modalità operative per la trasmissione della documentazione (in particolare piano economico finanziario, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati), riferiti al 2021 e del contestuale aggiornamento dell’Appendice 1 del MTR recante lo schema tipo di PEF.

ARERA, differimento termini trasmissione a CSEA della richiesta di anticipazione finanziaria

Con Deliberazione 28 luglio 2020 n. 299/2020/R/rif l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – al fine di rendere coerenti le tempistiche relative all’accesso agli strumenti di copertura dell’esposizione finanziaria con la modifica ai termini per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali e, quindi, anche degli atti deliberativi in materia di TARI apportate in sede di conversione del D.L. n. 34/2020 – ha ritenuto necessario apportare modifiche alla deliberazione 238/2020/R/RIF posticipando al 30 novembre 2020 (in luogo del 30 settembre) il termine, di cui al comma 4.4 della citata deliberazione, per la trasmissione alla CSEA della richiesta di anticipazione finanziaria da parte degli Enti territorialmente competenti. Conseguentemente risulta adeguato il termine del 31 ottobre 2020, previsto per l’erogazione ai gestori beneficiari degli importi oggetto di anticipazione, ovvero “entro il mese successivo alla ricezione da parte di CSEA della richiesta di anticipazione”.

Autore: La redazione PERK SOLUTION