Arconet: proposta modifica principio contabile per la conservazione del FPV per gli investimenti sotto soglia

La Commissione Arconet, nella seduta del 5 giugno scorso, ha approfondito la questione relativa alla proposta normativa che autorizzi la conservazione del
fondo pluriennale vincolato, per i comuni di piccole dimensioni, per gli investimenti di importo inferiore alla soglia prevista, dal nuovo codice dei contratti, per gli affidamenti diretti in presenza di specifiche condizioni. L’ipotesi normativa in esame prevede l’integrazione del paragrafo 5.4.9 dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 destinato ad essere sostituito a seguito del lavoro di adeguamento degli allegati del d.lgs. n. 118 del 2011 al d.lgs. n. 36 del 2023.

Di seguito la formulazione dell’ipotesi normativa:

Ipotesi normativa:
1. Al termine del paragrafo 5.4.9 dell’allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 è inserito il seguente periodo: “Fermo restando le procedure previste dall’art. 50 del d.lgs. n. 36 del 2023 per i contratti sottosoglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell’esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti due condizioni:
a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di investimento;
b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva. Nell’esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell’opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Arconet: Avvio attività per l’adeguamento principi contabili al d.lgs. n. 36/2023 “Codice contratti pubblici”

La Commissione Arconet, nella seduta del 6 marzo u.s. ha avviato l’esame delle proposte di modifica dei principi applicati della programmazione (all. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011) e della contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011).

Il primo argomento esaminato dalla Commissione Arconet riguarda la relazione del Programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere  soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato (art. 175 del Codice dei contratti) rispetto agli altri documenti di programmazione dell’ente. In particolare, con riferimento ai PPP, si pone la questione della conciliazione e della propedeuticità tra il Programma triennale delle esigenze, il Programma triennale dei lavori pubblici contenuto nel DUP. Dopo ampio dibattito, la Commissione conclude che il Programma triennale delle esigenze rappresenta lo strumento propedeutico e necessario per le valutazioni delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato e che, nell’ambito del DUP, il Programma triennale dei lavori pubblici può limitarsi a dare atto dell’adozione del Programma triennale delle esigenze pubbliche.

Vengono poi illustrate le altre proposte di aggiornamento dei principi contabili, dedicando una particolare attenzione alle modalità di contabilizzazione degli  incentivi tecnici, e alla previsione del “giro contabile” già contemplato dai principi contabili vigenti. In assenza di possibilità alternative che consentano di registrare gli incentivi tecnici sia negli “stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti” (art. 45 del d.lgs. n. 36 del 2023), sia negli stanziamenti riguardanti la spesa di personale, la Commissione Arconet condivide la scelta di conservare il cd. “giro contabile”. Al riguardo si sottolinea che gli enti hanno da tempo accolto la logica e operano già in questo modo. Seguono ulteriori approfondimenti diretti a rendere più chiara l’espressione lessicale dei principi contabili al fine di renderli più comprensibile agli enti, con riferimento alla spesa di personale e agli accordi quadro.

Da ultimo si affronta la proposta di aggiornamento del principio contabile applicato concernente l’eccezione alla determinazione del fondo pluriennale vincolato, nel caso delle spese non ancora impegnate, a seguito dell’innalzamento della soglia per l‘affidamento diretto, considerato anche il venir meno del divieto dell’appalto integrato nel nuovo codice dei contratti pubblici. I componenti della Commissione, pur condividendo la proposta di non prevedere l’eccezione alla determinazione del fondo pluriennale vincolato per importi minori della soglia minima di 150.000 euro, riconoscono che l’innalzamento della soglia minima potrebbe rappresentare una criticità per i comuni di piccole dimensioni. La Commissione concorda sulla necessità di approfondire le implicazioni derivanti dall’innalzamento della soglia per i piccoli comuni, consapevole dell’assenza di un fondamento normativo per l’estensione della eccezione e dell’indebolimento che l’eccezione determina per il principio della competenza finanziaria potenziata. Il primo esame della proposta di adeguamento dei principi contabili al nuovo codice dei contratti termina con l’impegno ad un’attenta riflessione dei punti critici emersi nel corso del dibattito.

 

La redazione PERK SOLUTION

PNRR: Le FAQ di Arconet

La Ragioneria Generale dello Stato, allo scopo di offrire un supporto operativo alle amministrazioni nella realizzazione dei loro investimenti a valere sulle risorse del PNRR, ha istituito nella sotto-sezione “Arconet”, uno spazio dedicato alle FAQ, quale riferimento per orientarsi all’individuazione delle risposte in materia contabile nella gestione delle risorse. Sono cinque, le FAQ attualmente pubblicate.

FAQ n. 1- CUP e CIG in caso di emissione di mandato cumulativo

Si ribadisce l’obbligatorietà di inserire il CUP e il CIG in tutti gli atti amministrativi a partire dagli atti di gara, al contratto, alle fatture di riferimento e agli atti di pagamento (mandato/bonifico ecc). Con riferimento ai pagamenti, in linea generale si suggerisce di verificare la possibilità operativa/informatica di indicare il CUP (e il CIG laddove previsto) anche in un campo note della disposizione di pagamento specificando la quota parte del pagamento riferita al progetto. Nel caso di emissione di mandati cumulativi e verificata l’impossibilità di indicare il CUP, al fine di assolvere all’obbligo della tracciabilità della spesa a valere delle risorse del PNRR, ad esempio per le spese del personale (e connessi oneri e contributi), si dovrà procedere rispettivamente:

  • per il pagamento delle competenze fisse, al netto degli oneri accessori, se il mandato cumulativo prevede delle sotto operazioni di dettaglio deve essere specificato il nominativo e soprattutto l’IBAN di ciascun dipendente pagato con le risorse del PNRR e risulta altresì opportuno, per garantire la tracciabilità, indicare nella causale del bonifico o in apposito campo note il relativo CUP associato al progetto. Nel caso di impossibilità operativa/informatica a soddisfare tale modalità è necessario ricondurre la specifica spesa, in aggiunta all’idonea documentazione (atti, provvedimenti, relazioni etc), con un’apposita attestazione firmata dal dirigente responsabile. Tale modalità di perimetrazione è utilizzabile anche nel caso che sia necessario perimetrare la spesa di un dipendente assunto a valere delle risorse del PNRR che lavora su più di un progetto dell’ente.
  • per il pagamento degli oneri e contributi previdenziali a seguito dell’emissione di un mandato cumulativo è necessaria un’apposita attestazione firmata dal dirigente responsabile con allegato un prospetto di raccordo degli F24 che evidenzi, nel dettaglio, la quota di competenza (ritenute/oneri e contributi sociali) relativa al personale dedicato al progetto di riferimento specificato con l’indicazione della Missione, componente, investimento e CU.

FAQ n. 2- Evidenza dell’utilizzo di eventuali cofinanziamenti in fase di rendicontazione

I cofinanziamenti dovranno essere dichiarati in sede di presentazione della proposta progettuale ed indicati in sede di approvazione del progetto per poi essere tracciati nei successivi atti amministrativo/contabili di progetto. L’importo del co-finanziamento, quindi, sarà definito in sede di indicazione del costo di progetto ammesso in quota parte sulle risorse del PNRR e in quota parte su altre fonti. L’indicazione della ripartizione pro-quota su più fonti di finanziamento della spesa sostenuta si ritiene necessaria in sede di rendicontazione e può essere dimostrata con l’indicazione della copertura finanziaria pro-quota negli atti amministrativo/contabili a supporto dei mandati di pagamento e con la produzione di idonea documentazione (es. atti/provvedimenti di riconduzione, relazioni etc).

FAQ n. 3- Gestione cassa vincolata

Le risorse relative ai progetti finanziati nell’ambito del PNRR sono gestite secondo quanto previsto dal DM 11.10.2021. Nello specifico, per gli enti locali, l’art. 3 prevede che i trasferimenti di tali risorse debbano confluire sul rispettivo conto di TU. In mancanza del conto di Tesoreria Unica sui rispettivi conti bancari/postali. I soggetti attuatori sono tenuti al rispetto dell’obbligo di perimetrare le risorse del PNRR con l’accensione di appositi capitoli. A tal fine il “Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR” allegato alla circolare del MEF n. 29/2022 e in particolare il paragrafo 10, al quale si fa rinvio per completezza, prevede per gli enti territoriali in contabilità finanziaria l’integrazione della descrizione di tali capitoli con l’indicazione della missione, componente, investimento e CUP. Poiché le risorse vincolate del PNRR per gli enti locali sono soggette anche al vincolo di cassa, si precisa che il d.lgs. n.118 del 2011 non prevede una specifica modalità di gestione di tale vincolo pertanto gli enti locali, nella loro autonomia, possono autoregolamentarsi.

FAQ n. 4- Utilizzo normative regionali e provinciali per le Regioni a statuto speciale e per le Province Autonome

Le Regioni a statuto speciale e Province autonome possono utilizzare le normative regionali e provinciali. Qualora presente nei dispositivi attuativi il richiamo alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016) intende far riferimento al complesso della normativa vigente in materia, ivi comprese le disposizioni emanate da parte delle Autonomie territoriali, incluse le Province Autonome di Trento e Bolzano, per le quali è lo stesso decreto legislativo, all’articolo 2, comma 3, ad operare un esplicito rimando.

FAQ n. 5- Perimetrazione risorse PNRR

Gli enti territoriali, in contabilità finanziaria, come previsto dal paragrafo 10 del Manuale delle procedure finanziarie degli interventi del PNRR, allegato alla circolare della RGS n. 29 del 2022, garantiscono la prevista perimetrazione con l’accensione di appositi capitoli all’interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l’individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico e integrano la descrizione dei capitoli con l’indicazione della missione, componente, investimento e CUP. L’obbligo di perimetrazione si ritiene assolto anche con l’utilizzo delle articolazioni delle unità elementari del piano esecutivo di gestione e del bilancio finanziario gestionale.

 

La redazione PERK SOLUTION

Arconet: gli adempimenti previsti per le operazioni di partenariato pubblico privato

Gli enti sono tenuti a trasmettere, tramite accesso al Nuovo Portale sul monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico privato messo a disposizione da Ragioneria Generale dello Stato , in collaborazione con il DIPE (https://ppp.rgs.mef.gov.it/) al DIPE e alla RGS, ai sensi dell’articolo 44, comma 1-bis, del decreto‐legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, nonché ai sensi dell’articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le informazioni e i dati relativi ai contratti stipulati ai sensi degli articoli 180 e seguenti del codice dei contratti pubblici. È quanto ribadito da Arconet, nella nuova Faq n. 50 in merito ali adempimenti previsti per le operazioni di partenariato pubblico privato, per gli enti territoriali.

SI ricorda che con la Circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2022, pubblicata in G.U. n. 185 del 9 agosto 2022, è stata definita la nuova modalità per comunicare l’avvenuta stipula di operazioni di partenariato pubblico-privato (PPP) ed è stato abilitato l’utilizzo del nuovo portale web relativo alle operazioni di PPP. In particolare, sono state definite le modalità di accesso e utilizzo del portale web per il monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico-privato da parte dei soggetti aggiudicatori che pongano in essere contratti di PPP. L’acquisizione dei dati risulta funzionale all’adempimento degli obblighi previsti dall’articolo 44, comma 1‐bis del decreto‐legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1 della legge 28 febbraio 2008, n. 31, ossia risulta necessario per consentire la stima dell’impatto sull’indebitamento netto e sul debito pubblico delle operazioni di PPP avviate da pubbliche amministrazioni e ricadenti nelle tipologie indicate dalla decisione Eurostat dell’11 febbraio 2004 e dall’articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (monitoraggio delle clausole di flessibilità nell’ambito delle regole del Patto di stabilità e crescita europeo).

Il portale, finalizzato alla raccolta delle informazioni necessarie alle attività istituzionali delle realtà coinvolte (tra gli altri, DIPE-RGS-ISTAT), riduce l’onere di trasmissione a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto del principio dell’unicità dell’invio del dato. L’iniziativa di un portale unico si pone in linea con quanto operato da altri Paesi comunitari che fanno sistematicamente ricorso ai dati delle operazioni di PPP per migliorare l’efficacia e l’efficienza di tali operazioni su tutto il territorio europeo e per avere, inoltre, un cruscotto di controllo statistico, aggiornato e fedele rispetto alla realtà. L’iniziativa si inquadra nel più ampio quadro delle competenze del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di PPP, acquisite ai sensi dall’art. 1, comma 589, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che ha altresì soppresso l’Unità Tecnica Finanza di Progetto (UTFP).

Per le operazioni di partenariato pubblico-privato che interessano la realizzazione di opere pubbliche, gli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229 prevedono altresì che le amministrazioni trasmettano i dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi a tali opere alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP- MOP), istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196.

 

La redazione PERK SOLUTION

Il parere della Commissione Arconet sulla proposta di statuizione del Quadro Concettuale del nuovo sistema unico di contabilità Accrual

Nel corso della seduta del 13 aprile 2022 la Commissione Arconet ha segnala di non avere osservazioni con riguardo alla proposta di statuizione relativa al quadro concettuale elaborata dallo Standard Setter Board, quale quale guida teorica per la definizione dei principi e degli standard per la nuova contabilità Accrual.

Il parere condiviso all’unanimità, con l’astensione dei rappresentanti della Corte dei conti, deve intendersi provvisorio, in quanto la Commissione ritiene necessario rendere un nuovo parere, con riferimento al testo finale del quadro concettuale, a seguito dell’esame di tutte le proposte relative ai principi e agli standard contabili elaborate dallo Standard Setter Board. La Commissione ritiene necessario chiarire di non essere pregiudizialmente contraria al rafforzamento della contabilità economico patrimoniale rispetto alla contabilità finanziaria, fino all’adozione della sola contabilità economico patrimoniale. Ma segnala che l’attuazione di tali scenari richiede un impegno rilevante del legislatore nazionale al fine di garantire l’adeguamento dell’ordinamento contabile pubblico nel rispetto della Costituzione e il dispiegamento di risorse finanziarie nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni, compresi gli enti territoriali, al fine di garantire:
– la sperimentazione della riforma;
– la formazione degli operatori;
– una semplificazione del sistema contabile complessivo, se la riforma 1.15 del PNRR sarà attuata conservando la contabilità finanziaria.

Al riguardo, si segnalano le difficoltà di approccio e di realizzazione che gli Enti Territoriali hanno registrato nell’applicazione concreta della contabilità economico – patrimoniale in attuazione dell’art. 2, comma due, del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.  La profonda riforma della contabilità finanziaria operata dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. ha avuto, infatti, come principale obiettivo quello di avvicinare quanto più possibile il momento di rilevazione di un fatto gestionale sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale. I nuovi strumenti introdotti nella riforma contabile (su tutti il Fondo Pluriennale Vincolato e il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità) contribuiscono ad allineare le registrazioni contabili in tal senso.
Una nuova riforma che, come già sopra riportato, doti le pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale, non può che essere improntata sull’esigenza, più volte manifestata dalle autonomie, di una vera semplificazione.

Ciò che deve essere condiviso per la Commissione è il fatto che agli enti territoriali non può essere richiesto di applicare un sistema di contabilità finanziaria autorizzatoria potenziata, anche per la verifica fondamentale del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, e nel contempo un sistema di contabilità economico – patrimoniale “accrual” separato e parallelo a “binario”. Ciò determinerebbe, oltre ad una ricaduta non sostenibile nelle organizzazioni degli enti, il fallimento della riforma con un’applicazione del tutto adempimentale della contabilità economico – patrimoniale. Ciò non è auspicato, né voluto dalla Commissione Arconet, in particolare dalle Associazioni degli enti,
che anzi sottolineano l’importanza di una visione economico – patrimoniale dei risultati. Occorre allora fare una scelta meditata e ragionevole che esige un esame accurato del lavoro in progress dello SSB e un raccordo con l’attuale impostazione della contabilità armonizzata.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

 

Attuazione PNRR e PNC, i chiarimenti di Arconet sulle deroghe alla contabilità degli enti locali

La Commissione Arconet, con la FAQ 48 del 15 dicembre 2021, fornisce chiarimenti in merito agli interventi di semplificazione e flessibilità riguardanti la contabilità degli enti locali diretti a favorire l’attuazione del PNRR e del PNC.
Di seguito il testo integrale della FAQ.
a. Gli enti possono accertare le risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l’impegno dell’amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti (art. 15, comma 4 DL n. 77 del 2021). Pertanto, a seguito dei decreti ministeriali di assegnazione delle risorse gli enti possono procedere all’accertamento delle entrate nel rispetto dei principi della competenza finanziaria potenziata, al fine di consentire, a seguito del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, la registrazione degli impegni con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma. Se i decreti prevedono l’erogazione delle risorse sulla base della rendicontazione annuale o infrannuale dei SAL, le entrate sono accertate nell’esercizio di assegnazione delle risorse con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma delle spese oggetto del finanziamento. L’articolo 2, comma 2, del DM 11 ottobre 2021 prevede l’erogazione della prima quota di trasferimenti anticipata rispetto alla realizzazione delle spese, per un importo massimo del 10% del costo del singolo intervento, che è possibile incrementare ulteriormente in casi eccezionali debitamente motivati dall’amministrazione titolare dell’intervento. I trasferimenti versati in anticipo sono accertati con imputazione all’esercizio in cui è previsto l’effettivo incasso e, per la copertura delle spese imputate agli esercizi successivi, è attivato il FPV. Per la contabilizzazione delle anticipazioni si rinvia alla successiva lettera d);
b. Alla fine dell’esercizio, nelle more del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, le risorse accertate confluiscono nel risultato di amministrazione e, trattandosi di risorse vincolate, possono essere applicate al bilancio di previsione del triennio successivo. L’utilizzo di tali risorse è consentito anche agli enti in disavanzo in deroga ai limiti previsti dall’art. 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 15, comma 3 DL n. 77 del 2021).
c. Per le risorse del PNRR e del PNC, trattandosi di entrate vincolate, gli enti possono variare il bilancio fino al 31 dicembre per iscrivere nuove o maggiori entrate, stanziare i correlati programmi di spesa e procedere con l’accertamento delle relative entrate (art. 175, comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 267 del 2000 e art. 51, comma 6, lettera a del d.lgs. n. 118 del 2011). Dal 2021 al 2026, gli enti locali possono variare il bilancio anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria per iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti (art. 15, comma 4-bis DL n. 77 del 2021).
d. Al fine di favorire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR, nell’ambito delle risorse disponibili, le amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR possono chiedere anticipazioni da destinare ai soggetti attuatori. I soggetti attuatori contabilizzano le anticipazioni rese disponibili dal Servizio del PNRR come trasferimenti di risorse del PNRR. Per gli enti territoriali le anticipazioni sono trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR erogati anticipatamente rispetto alle scadenze previste dalle assegnazioni formali, da contabilizzare come trasferimenti (non sono anticipazioni di liquidità). Se l’ente riceve anticipazioni di risorse già accertate sulla base delle assegnazioni con imputazione ad esercizi successivi, deve reimputare l’accertamento già registrato all’esercizio in cui riceve l’anticipo. Alle operazioni di reintegro delle anticipazioni erogate dal Servizio del PNRR provvedono le amministrazioni centrali titolari (art. 9, commi 6 e 7 del DL n 152/2021).
Pertanto, tutte le norme sono finalizzate a consentire l’accertamento tempestivo dei finanziamenti del PNRR e PNC, necessario per l’avvio della procedura di spesa, fin dall’emanazione dei decreti di assegnazione delle risorse. Sono inoltre previste gli interventi necessari a gestire la realizzazione anticipata dei cronoprogrammi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Arconet, utilizzo delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

La Commissione Arconet, nella seduta del 21 aprile scorso, ha affrontato il tema della semplificazione delle procedure e il superamento di vincoli contabili per l’utilizzo delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Nel merito, i rappresentanti delle regioni propongono, per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l’utilizzo di una contabilità speciale, come già sperimentato per i fondi relativi agli eventi calamitosi. La proposta di utilizzare una contabilità speciale fa riferimento anche alle specifiche modalità di controllo della Corte dei conti previo un accurato monitoraggio. In proposito, sempre i rappresentanti delle regioni invitano la Commissione a riflettere anche sul fatto che, per esigenze di tempistica, i soggetti attuatori degli investimenti potrebbero essere, tra gli altri, anche le società in house. Per quanto riguarda le modalità di contabilizzazione delle risorse trasferite agli enti territoriali per la realizzazione del PNRR, si osserva che la gestione “a rendicontazione”, non determina vincoli e criticità anche per gli enti in disavanzo, grazie alla possibilità di “reimputare” contabilmente i trasferimenti assegnati che, anche in caso di ritardi nell’attuazione delle opere, non confluiscono nel risultato di amministrazione, con l’esclusione degli anticipi, per i quali è necessario eliminare i vincoli che ne impediscono l’utilizzo da parte degli enti in disavanzo. I rappresentanti dell’ANCI segnalano che il principio contabile riguardante i trasferimenti a rendicontazione fa riferimento ai “trasferimenti erogati annualmente a favore di un’amministrazione sulla base della rendicontazione delle spese sostenute”, e che il limite dell’annualità può determinare criticità. Infine si evidenzia la necessità di tener conto degli accordi in essere con le regioni a statuto speciale. I rappresentanti dell’ANCI e dell’UPI concordano sulla necessità di consentire l’utilizzo del risultato di amministrazione anche per gli enti in disavanzo e richiamano l’attenzione sulle fasi della progettazione, in particolare sulla corretta modalità di redazione dei cronoprogrammi. Si evidenzia, in proposito, la diffusa criticità degli uffici tecnici, degli enti, che, per consentire il corretto e tempestivo utilizzo delle risorse del PNRR dovranno assumere un ruolo di corresponsabilità con il servizio finanziario nel processo di investimento. Affermano inoltre che il problema primario non è la contabilità ma la legislazione oggi prevista per le opere pubbliche e la diffusa carenza numerica e di specifiche professionalità nelle pubbliche amministrazioni. Interviene il Presidente della Commissione per affermare che in linea di massima non intende utilizzare le contabilità speciali, ritenendo preferibile far transitare le risorse nei bilanci degli enti, prevedendo le necessarie semplificazioni. I rappresentanti delle regioni sottolineano l’assenza di decisioni, al momento, in merito alla filiera tra organi di governo e auspicano che siano le regioni ad assumere un ruolo intermedio tra lo Stato e gli enti locali per garantire un veloce raggiungimento degli obiettivi del PNRR filtrando, anche a mezzo dei propri uffici tecnici, le opere finanziabili e garantendo nello stesso tempo un costante monitoraggio della spesa. Poiché il sistema di monitoraggio, ad oggi, non risulta ancora delineato il Presidente anticipa ai componenti della Commissione ARCONET che l’ipotesi di monitoraggio sarà portata all’attenzione della Commissione non appena delineata dagli uffici della Ragioneria Generale competenti. Fermo rimanendo le prime considerazioni emerse i componenti della Commissione concordano sulla necessità di agire in fretta, considerati i tempi stretti, e di consentire l’utilizzo delle professionalità anche esterne alle strutture esistenti non ritenendo totalmente risolutivo il percorso di assunzioni in atto. I rappresentanti delle software house auspicano, ai fini del previsto monitoraggio, l’utilizzo più ampio possibile dei dati già a disposizione ad esempio nella BDAP e confermano le criticità derivanti dall’esercizio provvisorio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ARCONET, Analisi investimenti Enti Territoriali

La Commissione ARCONET ha effettuato un’analisi degli investimenti degli enti territoriali che dedica una attenzione particolare alle questioni di natura prettamente contabile. La presentazione è strutturata in quattro macro ambiti di analisi:
1) Bilanci di previsione e Rendiconti di gestione (2018 e 2019): un confronto;
2) L’andamento dei risultati di amministrazione nel periodo 2017-2019 (Vincolato, Destinato e Libero);
3) Le risorse per investimenti assegnate nel periodo 2017-2020: una analisi territoriale;
4) L’andamento degli investimenti: una analisi territoriale.
La prima parte della presentazione confronta i dati del bilancio di previsione iniziale e di consuntivo relativi agli esercizi 2018 e 2019, evidenziando distintamente per le Regioni e Province autonomie, le Città metropolitane, le Province e i comuni:
– la natura delle risorse destinate al finanziamento degli investimenti;
– l’articolazione della spesa di investimento (investimenti diretti, indiretti e conferimenti);
L’analisi evidenzia:
– per i comuni, una distanza elevata tra le previsioni iniziali riguardanti gli investimenti rispetto ai dati di consuntivo (circa 13-14 miliardi in meno a consuntivo, rispetto alle previsioni);
– che circa la metà degli investimenti degli enti territoriali è finanziata da risorse acquisite negli anni precedenti (utilizzo del risultato di amministrazione e fondo pluriennale vincolati);
– per le Autonomie speciali, il significativo finanziamento degli investimenti con risorse di parte corrente (circa il 18%);
– che la spesa per investimenti delle Regioni e Province autonome è quali interamente costituita da contributi agli investimenti, mentre quelle dei comuni è quasi interamente costituita da investimenti diretti;
– per le regioni, che nel 2019 non è stato pagato circa il 35% della spesa per investimenti diretti e quasi il 50% della spesa per contributi agli investimenti.
La seconda parte della presentazione riguarda i risultati di amministrazione nel periodo 2017- 2019, estratti dai rendiconti trasmessi alla BDAP, considerando esclusivamente le quote del risultato di amministrazione vincolate, destinate e libere (solo se positive). L’obiettivo dell’analisi è finalizzato a verificare gli andamenti degli avanzi utilizzabili da parte degli enti, anche alla luce della possibilità del pieno utilizzo degli stessi da parte degli enti locali a decorrere dall’anno 2018. Dopo aver illustrato le principali norme che stanziano contributi per investimenti a favore degli enti locali, la terza parte della presentazione analizza la distribuzione territoriale dell’assegnazione delle risorse statali nel periodo 2017-2020. Infine, l’ultima parte della presentazione espone una analisi territoriale degli andamenti degli investimenti sulla base dei dati SIOPE.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Arconet, aggiornamento tabella del risultato di amministrazione presunto

Dopo la riunione del 20 gennaio 2021, nel corso della quale la Commissione aveva approvato la revisione della sezione 3 dell’allegato a) allo schema di bilancio di previsione (concernente la sezione 3 della tabella del risultato di amministrazione presunto – utilizzo quota vincolata), i rappresentanti del CNDC hanno segnalato che l’ordinamento prevede la possibilità di applicare in via presuntiva gli avanzi accantonati:
1) derivanti da un rendiconto già approvato, già in sede di bilancio;
2) derivanti dall’esercizio precedente, solo con variazione e previo pre-consuntivo.
L’art. 187-ter TUEL infatti al comma 3 prevede che: “3. Le quote del risultato presunto derivanti dall’esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, attraverso l’iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell’entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio.” E lo stesso articolo al comma 3-sexies prevede: “3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante dall’esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell’esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l’aggiornamento dell’allegato al bilancio di previsione di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell’esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.”
La disciplina è richiamata e dettagliata dall’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 che al paragrafo 9.2.5 prevede: “Tuttavia, in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l’utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall’ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.”
Pertanto la Commissione ARCONET, all’unanimità, condivide la proposta, inviata in occasione della convocazione della riunione, di aggiornare la terza box dell’allegato a) allo schema di bilancio di previsione, secondo il seguente schema (le modifiche rispetto alla versione vigente sono evidenziate in giallo e in carattere rosso). L’aggiornamento del prospetto relativo al risultato di amministrazione presunto andrà a regime a decorrere dal bilancio di previsione 2022/2024.

 

 

 

 

 

 

 

I chiarimenti di Arconet su riserve da permessi di costruire e patrimonio netto negativo

La voce del patrimonio netto, PAIIc “Riserve da permessi di costruire”, che accoglie la parte di permessi accertati al Titolo IV entrata, finalizzati a finanziare investimenti, non riguarda le opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile. È quanto precisato dalla Commissione Arconet con la Faq 45 del 18 febbraio scorso. A seguito dell’inserimento, nello Stato patrimoniale degli enti territoriali, della voce PAIId “riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali”, di importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali iscritto nell’attivo patrimoniale risulta necessario riclassificare le riserve riguardanti le opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile dalla voce PAIIc alla voce PAIId, e a verificare se le due riserve presentano duplicazioni. In tal caso la voce PAIIc deve essere ridotta incrementando le altre riserve disponibili del patrimonio netto migliorando, prioritariamente, le riserve che presentano importi negativi. Altra precisazione fornita dalla Commissione, con la Faq 46, riguarda il caso in cui il fondo di dotazione risulti negativo per l’elevata incidenza dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili e dei beni culturali. Per gli enti con popolazione inferiore a 5000 abitanti, il DM del 10 novembre 2020 (concernente le modalità semplificate di elaborazione della situazione patrimoniale di cui all’art. 232, comma 2, del TUEL) ha precisato che non rappresenta una criticità e pertanto non richiede particolari iniziative da parte dell’Ente. La Commissione ritiene che tale precisazione, nelle more della pubblicazione del prossimo decreto di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011, si possa intendere riferita a tutti gli enti soggetti al d.lgs. n. 118 del 2011 che adottano contabilità finanziaria.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION