IFEL, nota di chiarimento su termini di approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi locali

L’IFEL ha pubblicato una nota di chiarimento relativa ai termini di approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi locali, nonché dei regolamenti delle entrate, slittati al 30 settembre, unitamente al nuovo termine di approvazione del bilancio di previsione. La nota ricorda che a seguito dell’abrogazione disposta dall’art. 138 del DL 34/2020 delle scadenze speciali già previste con riferimento alla TARI (30 aprile, comma 683-bis della legge 147/2013) e all’IMU (30 giugno, comma 779 della legge 160/2019), i termini per la deliberazione dei relativi regolamenti e misure del prelievo siano già stati uniformati al 31 luglio ed ora ulteriormente prorogati al 30 settembre, ovvero entro il nuovo termine di approvazione del bilancio di previsione. Gli stessi effetti di differimento della scadenza dei termini di approvazione di regolamenti, tariffe e aliquote operano con riferimento a tutti i tributi locali e non solo con riferimento all’IMU e alla TARI, compatibilmente con alcuni aspetti particolari.
In particolare, per quanto riguarda i termini di approvazione delle tariffe dell’Imposta comunale sulla pubblicità, la nota ricorda che in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno. Pertanto, posto il carattere speciale di tale disposizione appare preferibile rinunciare alla deliberazione di variazione delle tariffe ICP, mentre risulterebbe possibile procedere ad eventuali riduzioni delle tariffe, con particolare riguardo alle situazioni determinatesi nel mercato della cartellonistica stradale e delle affissioni per effetto della caduta dei fatturati nel primo semestre dell’anno, attraverso una modifica regolamentare di tipo agevolativo, la quale è invece certamente adottabile entro il più ampio termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.
Con riferimento all’Imposta di soggiorno, si rammenta che ai sensi del DL n. 50 del 2017 (art. 4, co. 7), i Comuni che hanno facoltà di applicare il tributo, possono istituirlo o rimodularlo in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e quindi senza riguardo al termine di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi ai prelievi sul soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione a cura del MEF.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION