Consiglio di Stato: distinzione tra concessione di pubblico servizio e appalto di servizi

​​​​​​​Il rapporto di concessione di pubblico servizio si distingue dall’appalto di servizi per l’assunzione, da parte del concessionario, del rischio di domanda, nel senso che mentre l’appalto ha struttura bifasica tra appaltante ed appaltatore ed il compenso di quest’ultimo grava interamente sull’appaltante, nella concessione, connotata da una dimensione triadica, il concessionario ha rapporti negoziali diretti con l’utenza finale, dalla cui richiesta di servizi trae la propria remunerazione. È quanto ribadito dal Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 22 marzo 2021, n. 2426. La Sezione ha tratto la conseguenza che, essendo insito nel meccanismo causale della concessione che la fluttuazione della domanda del servizio costituisca un rischio traslato in capo al concessionario (anzi costituisca il rischio principale assunto dal concessionario), affinché possa farsi luogo a una revisione dei profili economici concordati con il concedente è necessaria la comprovata ricorrenza di eventi eccezionali e straordinari, oggettivamente esterni ed estranei al funzionamento del mercato di settore, non essendo invece sufficienti all’uopo mere fluttuazioni della domanda, dato fisiologico di ogni mercato, che l’operatore economico non può non considerare come aspetto caratterizzante, intrinseco ed ineliminabile del contesto in cui opera (Cons. Stato, sez. IV, 19 agosto 2016, n. 3653).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Incentivi per funzioni tecniche in caso di appalto di servizi articolato in lotti

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con Deliberazione n. 29 del 15.03.2021, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscere, o meno, gli incentivi per funzioni tecniche, previsti dall’art. 113 del codice dei contratti, in caso di appalto di servizi di importo superiore ad euro 500.000, articolato in lotti, ciascuno di importo inferiore.
La Sezione ritiene che il cumulo dei lotti non rilevi ai fini del raggiungimento della soglia di € 500.000,00 prescritta per la nomina del direttore dell’esecuzione del contratto quale presupposto per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche negli appalti di servizi, né che possa farsi riferimento all’importo cumulato dei lotti per la determinazione dell’importo del fondo incentivante: i singoli lotti dovranno essere presi in considerazione separatamente, come separatamente sono eseguiti, benché aggiudicati contestualmente con un’unica procedura di gara in ossequio al disposto dell’articolo 35 del codice dei contratti pubblici.
Il cumulo degli importi dei singoli lotti, infatti, nella sistematica del codice dei contratti pubblici rileva, in conformità alla direttiva europea di settore, esclusivamente ai fini dell’individuazione della procedura di scelta del contraente, che si determina in funzione del valore stimato dell’appalto superiore (articolo 35) o inferiore (articolo 36) alla soglia comunitaria. Il cumulo dei lotti ai fini della determinazione delle modalità di gara risponde, quindi, all’esigenza di evitare l’artificioso frazionamento del contratto in funzione elusiva delle predette regole di matrice europea. Per tutte le altre finalità, invece, il cumulo dei lotti resta irrilevante: i requisiti di partecipazione, l’importo della garanzia provvisoria, il contributo da corrispondere all’ANAC, per esempio, nelle gare articolate in lotti fanno riferimento all’importo dei soli lotti cui ciascun operatore economico intende partecipare, non all’importo cumulato di tutti i lotti messi a gara.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION