Appalti, circolare MIT su procedure aperte/ristrette anche per il sotto-soglia

È stata pubblicata in G.U. n. 274 del 23-11-2023 la Circolare n. 298 del 20 novembre 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti recante chiarimenti interpretativi in merito alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie anche per gli appalti sotto-soglia, di cui all’art. 50 del Dlgs 36/2023.

L’art. 50 prevede che le stazioni appaltanti procedano all’affidamento sotto-soglia, anche senza consultazione di operatori economici e assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze, nei seguenti casi:

  • affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
  • affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro;

In alternativa, le stazioni appaltanti procedono con procedura negoziata senza bando:

  • previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
  • previa consultazione di almeno dieci operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro;
  • previa consultazione di almeno cinque operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro.

Al contempo, viene fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie.

La Circolare del Ministro ribadisce il richiamo ai principi indicati nel nuovo codice, dando rilievo, in particolare, al principio di accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità e della fiducia.

Pertanto, il provvedimento prevede che per gli affidamenti sotto-soglia ex art. 50 del codice, è possibile scegliere, per le amministrazioni aggiudicatrici – nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell’Unione europea – tra l’applicazione di procedure aperte o ristrette, come disposto dalla Direttiva 2014/24/ UE.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anticipazione del prezzo dell’appalto anche per i contratti sottosoglia

La portata generale dell’obbligo per le stazioni appaltanti di prevedere l’anticipazione del prezzo risponde alla ratio che sorregge il principio di anticipazione delle somme erogate dall’amministrazione al fine di dare impulso all’iniziativa imprenditoriale, assicurando la disponibilità delle stesse nella delicata fase di avvio dei lavori e di perseguire il pubblico interesse alla corretta e tempestiva esecuzione del contratto. Non avrebbe quindi senso precludere tale facoltà di accesso all’anticipazione per affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie che spesso vedono protagoniste imprese di dimensione medio piccole e maggiormente tutelate dal Legislatore. Ne consegue che l’art. 35 del D.lgs. 50/2016 debba essere considerato norma di carattere generale che detta disposizioni in ordine alle modalità di calcolo del valore dell’appalto e non una norma specifica relativa ai contratti sopra soglia. È questa la massima della delibera n. 247/2021, con la quale l’ANAC, su segnalazione dell’ANCE, ha sancito l’illegittimità della prassi, perpetrata da una stazione appaltante, operante nei settori speciali, di non corrispondere l’anticipazione del prezzo ex art.35 comma 18 del Codice nei contratti sotto-soglia.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION