Appalti digitali, le indicazioni operative di ANAC per le stazioni appaltanti

In risposta alle segnalazioni ricevute dalle stazioni appaltanti sulla fase di avvio della digitalizzazione stabilita dal nuovo Codice dei Contratti, Anac ha fornito una serie di indicazioni operative. L’Autorità ribadisce di aver condiviso, ancora prima dell’avvio della digitalizzazione, le soluzioni adottate con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, AGID, il Dipartimento per la trasformazione digitale, l’Unità tecnica di missione per il PNRR, i gestori delle piattaforme di approvvigionamento digitale in fase di certificazione, i soggetti aggregatori.
Dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice, sempre in raccordo con MIT, AGID, Dipartimento per la trasformazione digitale e l’Unità di missione per il PNRR, ANAC ha avviato un tavolo permanente di confronto con i rappresentanti di ANCI e di altri Enti territoriali, nel quale sono state analizzate le criticità emerse dal sistema e individuate possibili soluzioni che sono state già attuate e pubblicate attraverso FAQ o altre indicazioni per il mercato.

L’Autorità ha inoltre pubblicato una tabella riepilogativa delle procedure da seguire per gestire gli appalti fino a 5mila euro per le quali si applicano le indicazioni contenute nel Comunicato del Presidente del 10/01/2024 che prevede, fino al 30/9/2024, la possibilità di acquisire il CIG utilizzando, oltre alle piattaforme di approvvigionamento digitale, anche l’interfaccia web messa a disposizione dalla PCP. Dal 1° gennaio 2024 non è più previsto il rilascio di
SmartCIG.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anac, Appalti digitali e flussi finanziari. Ogni trasferimento di denaro deve essere tracciato

Con la delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, Anac ha fornito aggiornamenti sullatracciabilità dei flussi finanziari delle stazioni appaltanti alla luce della digitalizzazione del 1º gennaio 2024.

Nel caso di affidamenti tra amministrazioni pubbliche (di regola esenti dall’applicazione della normativa sulla tracciabilità), qualora si verifichino trasferimenti di denaro al di fuori del perimetro pubblico, detti movimenti devono essere tracciati. Si tratta, ad esempio, del caso in cui vengano disposti subappalti o subaffidamenti in favore di soggetti privati.

Analogamente, nel caso di prestazioni svolte in regime di amministrazione diretta, è stato precisato che laddove siano effettuati acquisti di materiali o di beni oppure siano previsti affitti o noli, i pagamenti disposti in favore di terzi devono essere assoggettati a tracciabilità e, quindi, occorre acquisire il Cig.

Con riferimento ai servizi sociali, le indicazioni introdotte precedentemente sono state aggiornate al nuovo quadro normativo di riferimento, inoltre è stato chiarito che il regime semplificato di acquisizione del Cig previsto per tali affidamenti fa salva l’applicazione degli obblighi relativi all’utilizzo di conti correnti dedicati e di strumenti di pagamento tracciabili ed è stata precisata la modalità di applicazione della normativa in materia di tracciabilità nel caso di contributi erogati agli enti del terzo settore.

È stato ritenuto utile precisare, inoltre, le modalità di applicazione della normativa sulle concessioni demaniali, distinguendo le ipotesi in cui vi sia una prevalenza della componente servizi e quindi l’oggetto della concessione sia qualificabile come concessione di servizi e non di beni. Con riferimento a tali fattispecie è stato chiarito che, al di là del termine utilizzato, è opportuna l’applicazione della normativa sulla tracciabilità (fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

Appalti digitali, pubblicato il Regolamento su principi e caratteristiche tecniche

È stato pubblicato in G.U. n. 256 del 26-10-2021 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 148/2021, recante “Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, da adottare ai sensi dell’articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

Il decreto definisce i principi per la digitalizzazione dei processi di procurement delle pubbliche amministrazioni e indica le caratteristiche tecniche generali che dovranno avere i sistemi telematici per lo svolgimento delle attività connesse alle procedure di acquisto e di negoziazione dei contratti pubblici. Le piattaforme digitali per l’e-procurement, in uso alle stazioni appaltanti, dovranno rispondere a determinati requisiti funzionali e tecnologici. Questa “uniformazione tecnologica” favorirà l’interconnessione e l’interoperabilità dei dati tra le piattaforme di e-procurement esistenti e tra queste e gli organismi di vigilanza e controllo.

Un grande vantaggio sia per le pubbliche amministrazioni che per le imprese, in quanto gli appalti elettronici contribuiscono a migliorare l’efficienza amministrativa complessiva, diminuendo i costi di gestione delle procedure di gara, riducendo la durata del ciclo dell’appalto e gli oneri amministrativi a carico delle imprese.

L’Agenzia per l’Italia Digitale definirà, con l’emanazione di apposite Linee guida – ai sensi dell’art. 71 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) -, le regole tecniche per la realizzazione – o l’adeguamento – di tali piattaforme, necessarie per lo svolgimento delle attività connesse alle procedure di acquisto e di negoziazione dei contratti pubblici, secondo gli standard tecnici di interoperabilità definiti a livello europeo e nazionale.

Le Linee guida di AgID chiariranno i principi generali esposti nel decreto, descrivendo per ciascuna fase del processo di e-procurement e per ciascun ambito di applicazione (appalti per beni, servizi e lavori, sotto o sopra le soglie di rilevanza comunitaria) il processo di funzionamento, i flussi scambiati, gli schemi dei dati e i ruoli dei soggetti coinvolti nelle procedure definendo inoltre le migliori pratiche nazionali ed europee.