Con provvedimento n. 240013/2023 del 28 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità telematiche di versamento dell’imposta di bollo, di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l’appaltatore assolve al momento della stipula del contratto. Per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023, l’imposta di bollo è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE). Il modello di versamento deve contenere l’indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice Identificativo di Gara (CIG) o, in sua mancanza, di altro identificativo univoco del contratto.
Ulteriori modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per i contratti pubblici, anche attraverso l’utilizzo degli strumenti offerti dalla piattaforma di cui all’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (pagoPA), coerenti con la piena digitalizzazione del procurement possono essere stabilite con successivi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Inoltre, con successiva risoluzione, saranno istituiti i codici tributo da utilizzare per il versamento e fornite le relative istruzioni.
Con la risoluzione n. 37/E del 28 giugno 2023 l’Agenzia ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24 ELIDE, dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve al momento della stipula del contratti. Inoltre, per consentire la corretta individuazione nel modello “F24 Elide” della controparte è istituito anche il codice identificativo “40” denominato “stazione appaltante”. In particolare, i codici tributo istituiti sono:
- “1573” denominato “Imposta di bollo sui contratti – articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;
- “1574” denominato “Imposta di bollo sui contratti – SANZIONE -articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;
- “1575” denominato “Imposta di bollo sui contratti – INTERESSI -articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”.
In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le seguenti modalità.
Nella sezione “CONTRIBUENTE”, sono indicati:
– nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
– nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale della stazione appaltante, unitamente al codice
identificativo “40”, da indicare nel campo “codice identificativo”.
Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
– nel campo “tipo”, la lettera “R”;
– nel campo “elementi identificativi”, il codice identificativo di gara (CIG), o altro codice indicato dalla stazione appaltante, del contratto per il quale si
versa l’imposta di bollo;
– nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione;
– nel campo “anno di riferimento”, l’anno di stipula del contratto, nel formato “AAAA”;
– nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, nessun valore.
I modelli “F24 Elide” compilati secondo le istruzioni impartite sono consultabili sia dall’appaltatore che ha effettuato il pagamento, sia dalla stazione appaltante, tramite il cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
La redazione PERK SOLUTION