Appalti: Imposta di bollo e modalità di assolvimento

Con provvedimento n. 240013/2023 del 28 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità telematiche di versamento dell’imposta di bollo, di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l’appaltatore assolve al momento della stipula del contratto. Per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023, l’imposta di bollo è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE). Il modello di versamento deve contenere l’indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice Identificativo di Gara (CIG) o, in sua mancanza, di altro identificativo univoco del contratto.

Ulteriori modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per i contratti pubblici, anche attraverso l’utilizzo degli strumenti offerti dalla piattaforma di cui all’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (pagoPA), coerenti con la piena digitalizzazione del procurement possono essere stabilite con successivi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Inoltre, con successiva risoluzione, saranno istituiti i codici tributo da utilizzare per il versamento e fornite le relative istruzioni.

Con la risoluzione n. 37/E del 28 giugno 2023 l’Agenzia ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24 ELIDE, dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve al momento della stipula del contratti. Inoltre, per consentire la corretta individuazione nel modello “F24 Elide” della controparte è istituito anche il codice identificativo “40” denominato “stazione appaltante”. In particolare, i codici tributo istituiti sono:

  •  “1573” denominato “Imposta di bollo sui contratti – articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;
  • “1574” denominato “Imposta di bollo sui contratti – SANZIONE -articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;
  • “1575” denominato “Imposta di bollo sui contratti – INTERESSI -articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”.

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le seguenti modalità.
Nella sezione “CONTRIBUENTE”, sono indicati:
– nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
– nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale della stazione appaltante, unitamente al codice
identificativo “40”, da indicare nel campo “codice identificativo”.

Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
– nel campo “tipo”, la lettera “R”;
– nel campo “elementi identificativi”, il codice identificativo di gara (CIG), o altro codice indicato dalla stazione appaltante, del contratto per il quale si
versa l’imposta di bollo;
– nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione;
– nel campo “anno di riferimento”, l’anno di stipula del contratto, nel formato “AAAA”;
– nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, nessun valore.

I modelli “F24 Elide” compilati secondo le istruzioni impartite sono consultabili sia dall’appaltatore che ha effettuato il pagamento, sia dalla stazione appaltante, tramite il cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

 

La redazione PERK SOLUTION

Materiali da costruzione: il decreto del MIMS sulle Linee guida per l’aggiornamento dei prezziari regionali

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rende noto che è stato registrato dalla Corte dei Conti ed è in via di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale il decreto di approvazione delle Linee guida per la determinazione e l’aggiornamento dei prezziari regionali dei materiali da costruzione. La misura, prevista dal decreto legge 4/2022 (“Dl sostegni”), ha l’obiettivo di evitare il rallentamento nella realizzazione delle opere pubbliche a causa dell’aumento dei prezzi dei materiali utilizzati nelle costruzioni, che ha provocato difficoltà alle imprese.

Per garantire l’omogeneità dei prezzari regionali, che saranno utilizzati sia per le compensazione nel caso di lavori già aggiudicati, sia per le future gare, le Linee guida, predisposte da un tavolo tecnico costituito dal Mims e dalle Regioni, contengono indicazioni specifiche in merito alla loro struttura e articolazione, alla metodologia di rilevazione, alle tempistiche per il loro aggiornamento e agli aspetti organizzativi per la gestione degli strumenti ed il coordinamento tra le Regioni, con la costituzione della Rete dei Prezzari regionali delle opere pubbliche.

La Rete avrà il compito di monitorati i prezzi di un elenco di materiali più rilevanti e di maggiore impiego, con l’obiettivo di garantire un efficace scambio informativo tra le stesse Regioni ed il MIMS, riducendo eventuali difformità, così da attivare un eventuale tempestivo monitoraggio infra-annuale dell’evoluzione dei costi dei materiali, in particolare in contesti caratterizzati da marcate e repentine variazioni dei prezzi.

 

La redazione PERK SOLUTION

PNRR, decreto MIMS istanza compensazione prezzi materiali

Il decreto direttoriale n. 6960 del 17 giugno 2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, disciplina le “Modalità di utilizzo del Fondo di cui all’articolo 26 comma 4 lettera a) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, con riferimento agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022 e dal 1 agosto 2022 e fino al 31 Dicembre 2022”. Il provvedimento regola le istanze di accesso al fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, di cui all’articolo 7 del dl 76/2021, dedicato alla compensazione per l’aumento dei prezzi dei materiali per opere PNRR, rispetto ai prezzari aggiornati con la procedura di cui all’articolo 26 del dl 50/2022. Le Stazioni Appaltanti,  entro il 31 agosto 2022 dovranno presentare, per via telematica, utilizzando il link https://adeguamentoprezzipnrrart26a.mit.gov.it, le istanze di accesso al Fondo, per opere PNRR, relativamente ai maggiori importi derivanti dagli stati di avanzamento – concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso nel libretto delle misure utilizzando i prezzari aggiornati – dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022.

Come indicato nel decreto, l’istanza dovrà essere corredata da:
– i dati del contratto d’appalto (CUP e CIG);
– copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata da attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento;
– l’entità delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1 dell’art. 26 del DL n. 50/2022;
– l’entità delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del medesimo comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l’istanza di accesso al fondo;
– l’entità del contributo richiesto;
– gli estremi per l’effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.

 

La redazione PERK SOLUTION

Incompatibilità consigliere comunale affidatario di un servizio di progettazione definitiva ed esecutiva

Il Ministero dell’interno, con parere dell’8 giugno 2022 – in riscontro ad un quesito in relazione alla sussistenza di una causa di incompatibilità, ai sensi dell’art. 63 comma 1 n. 2 del TUEL, in capo ad un consigliere comunale, libero professionista, al quale, prima delle consultazioni elettorali, veniva affidato il servizio di progettazione, definitiva ed esecutiva, relativa ad un lavoro pubblico – ha evidenziato che l’art. 63 comma, prevede una causa di incompatibilità per i consiglieri comunali che si trovano ad aver parte direttamente o indirettamente in appalti nell’interesse del comune. E’ rilevante l’affidamento di un servizio di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad un lavoro pubblico, prestato nell’interesse dell’ente e per il quale il consigliere comunale riceve, per la sua attività professionale, un corrispettivo versato dal comune nel cui consiglio egli è stato eletto.

Il Ministero ricorda che le cause di incompatibilità di cui alla norma citata, ascrivibili al novero delle c.d. incompatibilità d’interessi, hanno la finalità di impedire che possano concorrere all’esercizio delle funzioni dei consigli comunali soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli dell’ente locale o che si trovino comunque in condizioni che ne possano compromettere l’imparzialità (cfr. Corte Costituzionale, sentenza 20 febbraio 1997 n. 44 , sentenza 24 giugno 2003 n. 220). In base a quanto statuito dalla giurisprudenza, è necessario che sia rispettata una condizione soggettiva e una condizione oggettiva (cfr. Cass. Civ. n. 11959 dell’8.8.2003; sentenza n. 550 del 16.01.2004). Per aversi incompatibilità, il soggetto deve “aver parte” in appalti nell’interesse del Comune; tale locuzione (“aver parte in appalti o altre attività nell’interesse del Comune”) allude alla contrapposizione tra l’interesse particolare del soggetto, in ipotesi incompatibile, e interesse del Comune, istituzionalmente generale, in relazione alle funzioni attribuitegli, e quindi allude alla situazione di potenziale conflitto di interessi, in cui si trova il predetto soggetto, rispetto all’esercizio imparziale della carica elettiva. Gli avverbi “direttamente o indirettamente” devono riferirsi alla condizione soggettiva nel senso che il legislatore ha inteso specificamente rafforzare l’effettività della norma e limitare il predetto diritto non soltanto nei confronti del soggetto al quale il conflitto di interessi sia immediatamente riferibile, ma anche, con chiaro scopo antielusivo, al soggetto che partecipa al servizio e deve considerarsi il reale portatore dell’interesse particolare confliggente con l’interesse generale. Sul piano soggettivo, dunque, è necessario che l’interessato rivesta la qualità di “titolare” o di “amministratore” ovvero di “dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento” quale può essere, a titolo esemplificativo, l’institore o il procuratore di un’impresa commerciale o il direttore generale di una società per azioni o l’affidatario della gestione di un servizio aggiudicato in appalto o in concessione. Deve ravvisarsi cioè che l’amministratore locale, rivestito di una di tali qualità, abbia parte in servizi nell’interesse del Comune. Il servizio nell’interesse del Comune, e in questo senso, pubblico, può comprendere una qualsiasi attività istituzionale del Comune. È irrilevante la natura pubblicistica o privatistica dello strumento prescelto dall’ente locale per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali (cfr. Corte di Cassazione sez. I 22 dicembre 2011 n. 28504). In altri termini e a titolo esemplificativo, se un professionista ha parte in un servizio al quale il Comune è interessato, lo stesso non è idoneo, secondo la previsione tipica del legislatore, ad adempiere imparzialmente i doveri connessi all’esercizio della carica elettiva.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

 

Ritenute fiscali negli appalti, verifica della natura commerciale svolta dal Comune

Ai fini dell’applicazione della normativa sulle ritenute fiscali negli appalti, quale “committente”, l’ente territoriale deve verificare la natura commerciale dell’attività svolta, diversa da quella istituzionale, in base alle regole previste ai fini delle imposte dirette, a nulla rilevando la natura commerciale ai fini delle Imposta sul Valore Aggiunto. È quanto stabilito dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 313 all’interpello presentato da un Comune in merito alla possibilità di confermare l’esclusione dei soggetti indicati nell’articolo 74, comma 1, del Tuir, dal titolo “Stato ed enti pubblici”, tra i destinatari dell’articolo 17-bis (introdotto dall’art. 4 del D.L. n. 124/2019), conseguentemente, dall’osservanza degli adempimenti ivi previsti.
Il comma 4 del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 157/2019, introducendo un nuovo articolo 17-bis al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, reca una serie di misure in materia di contrasto all’omesso o insufficiente versamento, anche mediante l’indebita compensazione, delle ritenute fiscali, prevedendo nuovi adempimenti, a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque denominati. In particolare dispone l’obbligo per il committente di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute ai fini del riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese; stabilisce che il committente è tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancata trasmissione o nel caso risultino omessi o insufficienti versamenti; estende l’inversione contabile in materia di Iva (reverse charge) alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengono svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente.

Ai sensi del co.1, dell’art.17-bis del D.Lgs. 241/1997, l’applicazione della norma riguarda i contratti:

  • d’appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;
  • stipulati tra committenti, sostituti d’imposta e residenti “fiscalmente” in Italia, e soggetti che svolgono attività d’impresa;
  • che abbiano ad oggetto il compimento di una o più opere, o di uno o più servizi, di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro,
  • che siano caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera;
  • con svolgimento presso le sedi di attività del committente;
  • con utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualsiasi forma.

Al riguardo, l’Agenzia ricorda che le lettere b) e c) dell’articolo 73 del Tuir annoverano, tra i soggetti passivi Ires, rispettivamente, gli enti pubblici (e privati) economici e quelli che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. Tra tali soggetti rientrano anche gli enti pubblici territoriali. Il successivo articolo 74 dispone che tali enti non sono soggetti all’Ires (comma 1) e che per i soggetti stessi non costituiscono esercizio dell’attività commerciale le funzioni statali e, in genere, l’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie svolte da enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine (comma 2). L’esclusione ovvero l’esenzione dall’applicazione del tributo personale riguarda, pertanto, esclusivamente l’esercizio di funzioni statali e le altre attività svolte in via istituzionale. Gli enti non commerciali (pubblici e privati), come chiarito nella circolare 12 febbraio 2020, non sono tenuti all’applicazione dell’articolo 17-bis limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta. Pertanto, al fine di individuare la natura “commerciale” dell’attività svolta, l’articolo 17-bis opera nell’ambito delle disposizioni che disciplinano gli obblighi di sostituzione d’imposta nel reddito di lavoro dipendente e in quello adesso assimilato, nonché in relazione alle correlate addizionali regionali e comunali. Pertanto, per ragioni logico-sistematiche, ai fini dell’applicazione dell’articolo 17-bis, l’ente (nel caso di specie il Comune istante) deve verificare la natura commerciale dell’attività svolta, diversa da quella istituzionale, in base alle regole previste ai fini delle imposte dirette, a nulla rilevando la natura commerciale ai fini delle Imposta sul Valore Aggiunto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION