DL Rilancio, l’anticipazione del prezzo dell’appalto può essere incrementata al 30%

L’art. 207 del D.L. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio, pubblicato in G.U. n. 128 in data 19.05.2020, rubricato “Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici” prevede che, in relazione alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto stesso, nonché  in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non scaduti i relativi termini e per le procedure avviate a decorrere dalla medesima data fino al 30 giugno 2021, l’importo dell’anticipazione prevista dall’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possa essere elevato al 30% nei limiti e compatibilmente con le risorse a disposizione della stazione appaltante.
Si prevede altresì che le stazioni appaltanti, al di fuori dei casi sopra indicati, possano comunque riconoscere, secondo le modalità e con le garanzie previste dall’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, un’anticipazione fino al 30% del valore delle prestazioni ancora da eseguire, anche laddove l’appaltatore abbia già usufruito dell’anticipazione contrattualmente prevista. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Contabilizzazione dell’anticipazione del 20% del prezzo per appalti, forniture e servizi

Il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, c.d. Decreto Sblocca Cantieri, in vigore dal 19 aprile 2019, ha introdotto una serie di modifiche all’attuale D.Lgs. 50/2016. In particolare, l’art. 1 lett. e), intervenendo sull’art. 35, comma 18, riguardante l’anticipazione del prezzo dell’appalto, ha sostituito le parole “dei lavori”, ovunque ricorressero, con la locuzione “della prestazione”, realizzando l’estensione dell’ambito applicativo della disposizione anche per le gare di progettazione e per l’affidamento di forniture e servizi. La ratio della novella normativa è quella di fornire un impulso all’iniziativa imprenditoriale, mirando ad evitare che le imprese aggiudicatarie di appalti pubblici, anche nel campo dei servizi e delle forniture, possano ritrovarsi in condizioni di sofferenza economica nelle fasi iniziali dell’esecuzione di un appalto.
Ne consegue che, entro 15 giorni dall’inizio “della prestazione”, l’Ente dovrà corrispondere un’anticipazione del prezzo, nella misura del 20%, anche sugli appalto di servizi e forniture, così come già avviene per gli appalti di lavori pubblici. In ordine ai riflessi contabili della nuova disposizione, la Commissione Arconet, nella riunione del 12 febbraio u.s., ha ripreso i lavori di approfondimento della questione giungendo alla conclusione che l’anticipazione del 20% prevista dall’art. 35, comma 18, del DL n. 50 del 2016 debba essere contabilizzata in conto lavori:

  • in contabilità finanziaria imputandola al titolo II della spesa in caso di appalto di lavori o al titolo I della spesa nel caso di acquisizione beni e servizi, negli stanziamenti previsti per la realizzazione dell’opera o per la fornitura dei beni e servizi;
  • in contabilità economico patrimoniale nei seguenti conti del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato:
    • 2.1.06.01.01.001 Acconti per realizzazione beni immateriali (in SP tra le Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti);
    • 2.2.04.01.01.001 Acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali (in SP tra le Immobilizzazioni materiali in corso);
    • 3.1.05.01.01.001 Acconti (in caso di acquisizione di beni e servizi. In SP tra le rimanenze).

Al riguardo si richiamano l’articolo 2424 del codice civile e i principi dell’OIC n. 13, n. 16 e n. 24, i quali prevedono:

  • 2424 cc.: le rimanenze di magazzino, iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale alla voce CI, comprendono materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione e semilavorati, lavori in corso su ordinazione, prodotti finiti e merci, acconti”.;
  • OIC n. 13: la voce “acconti” di cui all’articolo 2424 cc comprende le somme corrisposte ai fornitori prima della consegna dei relativi beni;
  • OIC n. 16: le immobilizzazioni materiali possono consistere in beni materiali acquistati o realizzati internamente, beni materiali in corso di costruzione, somme anticipate a fronte del loro acquisto o della loro produzione;
  • OIC n. 24: le immobilizzazioni immateriali comprendono oneri pluriennali (costi di impianto e di ampliamento; costi di sviluppo), beni immateriali (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, concessioni, licenze, marchi e diritti simili), avviamento, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti. Gli acconti sono rappresentati dagli importi corrisposti ai fornitori per l’acquisto di una o più immobilizzazioni immateriali prima che si siano verificate le condizioni per la loro iscrizione in bilancio.

Nella voce BI6 “immobilizzazioni in corso e acconti” si possono comprendere:

  • beni immateriali in corso di realizzazione (ad esempio, i costi di realizzazione interna di uno specifico bene immateriale quando diventa ragionevolmente certo l’ottenimento della piena titolarità del diritto);
  • acconti a fornitori per anticipi riguardanti l’acquisizione di immobilizzazioni immateriali.

Allegati: Esempi di contabilizzazione anticipazione elaborati dalla Commissione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION