Dissesto finanziario: Rientra nella competenza dell’OSL il rimborso dell’anticipazione di liquidità

Con deliberazione n. 8/SEZAUT/2022/INPR la Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, pronunciandosi sulla richiesta di parere posta dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, enuncia il seguente principio di diritto: «La gestione delle anticipazioni di liquidità erogate dalla Cassa Depositi e Prestiti per l’estinzione di debito pregresso ai sensi dell’art. 1 del d.l. n. 35/2013 e di successivi interventi normativi, contratte dall’ente prima del 31 dicembre dell’anno antecedente la dichiarazione di dissesto, ricade nella competenza dell’Organo Straordinario di Liquidazione, in quanto relative ad atti o fatti verificatisi antecedentemente alla dichiarazione di dissesto; non ricorre nella fattispecie la deroga alla competenza dell’OSL di cui all’art. 255 del TUEL, in quanto le stesse, oltre a non costituire indebitamento ai sensi dell’art. 119 della Cost., non sono assistite da delegazione di pagamento ex art. 206 TUEL, ma da altre forme di garanzia stabilite nei modelli di contratto tipo».

La Sezione evidenzia che le anticipazioni di liquidità si differenziano da quelle di tesoreria, qualificabili come operazioni di breve periodo, che traggono origine da un contratto di apertura di credito nel quale è garantito un affidamento rotativo ordinario. Le anticipazioni di cassa sono attivabili per sopperire a una momentanea carenza di liquidità e si estinguono con i primi introiti, senza necessità di reperire risorse aggiuntive. Queste particolari connotazioni trovano sintesi, sul piano sostanziale, nella constatazione che le anticipazioni di liquidità svolgono la funzione di trasformare lo stock di debiti commerciali dell’ente contabilizzati nei residui passivi, ma anche nei debiti fuori bilancio, in un solo debito (o più) verso la CDP. Si tratta di una permutazione patrimoniale che potrebbe per certi versi essere assimilabile ad una cartolarizzazione di debiti, accompagnata da particolari garanzie. Quindi, incidendo sulla consistenza della massa passiva, non può essere sottratto all’OSL, pena una palese incoerenza sui meccanismi di recupero del riequilibrio frustrando le finalità della normativa che, secondo la rubrica del d.l. n. 35/2013 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della P.A. e per il riequilibrio degli
enti territoriali), sono da individuarsi proprio nella funzione di riequilibrio. In sostanza il meccanismo “sblocca debiti”, oggetto di specifiche iniziative normative, finalizzate alla ripresa dell’economia con l’immissione di liquidità nel sistema attraverso gli enti territoriali e sostanzialmente, in favore delle imprese titolari di crediti in sofferenza, costituisce anche una potente spinta all’avvio del percorso di risanamento strutturale e di recupero degli equilibri.

È evidente che, nella costruzione delle condizioni di riequilibrio nella fase procedimentale affidata all’OSL, non sarebbe coerente omettere di considerare, ai fini del risanamento, una posta di rilievo qual è quella del pagamento delle rate dell’anticipazione. Diversamente si otterrebbe il risultato paradossale di radicare una condizione di fragilità dell’equilibrio finanziario, nel contesto di una procedura di risanamento. Pertanto, non ricorre nella fattispecie la deroga alla competenza dell’OSL di cui all’art. 255 del TUEL, in quanto le anticipazioni di liquidità, oltre a non costituire indebitamento ai sensi dell’art. 119 della Cost., non sono assistite da delegazione di pagamento ex art. 206 TUEL, ma da altre forme di garanzia stabilite nei modelli di contratto tipo.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

LR

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8/SEZAUT/2022/INPR

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Rinegoziazione anticipazione di liquidità, presentazione domande entro il 18 marzo 2022

Dal 14 febbraio gli enti locali potranno aderire all’operazione straordinaria relativa alla rinegoziazione dell’anticipazione di liquidità. Secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2022, infatti, le Regioni e gli enti locali che abbiano contratto anticipazioni di liquidità ad un tasso di interesse pari o superiore al 3% per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, possono richiedere la rinegoziazione del tasso di interesse applicato e l’importo delle relative rate. Con la rinegoziazione – gestita da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) in nome e per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base di quanto previsto nell’atto aggiuntivo stipulato tra le due parti il 24 gennaio 2021, ai sensi dell’art. 1, comma 598, della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 – i soggetti aderenti beneficeranno di una rimodulazione del piano di ammortamento con una riduzione del tasso d’interesse fisso all’1,673%.
Le domande dovranno essere trasmesse attraverso un apposito portale disponibile sul sito di CDP. Il termine per presentarle è il 18 marzo 2022. Entro il 12 aprile, Cdp, previa valutazione e approvazione del MEF, comunicherà l’elenco delle ADL ammesse alla rinegoziazione e gli enti potranno generare e trasmettere la documentazione necessaria alla stipula del contratto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Tasso d’interesse per la rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità fissato all’1,673%

l Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che il tasso di interesse da applicare alla rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità di Regioni ed Enti locali, ai sensi dell’articolo 1, comma 597, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, corrispondente al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella dell’anticipazione di liquidità, rilevato il 10 gennaio 2022 sul mercato regolamentato dei titoli di Stato – MTS, è pari all’1,673%.

Il comma 597 della Legge di Bilancio 2022 consente alle Regioni e agli Enti locali che hanno contratto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze anticipazioni di liquidità ad un tasso di interesse pari o superiore al 3% per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili di richiedere la rinegoziazione dei relativi piani di ammortamento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Debiti PA: dal 14 febbraio 2022 al via le richieste di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità

I commi da 597 a 603 dell’art. 1 della legge n. 234/2021, legge di bilancio 2022, consentono alle Regioni e agli enti locali di poter rinegoziare le anticipazioni di liquidità, concesse dal Ministero dell’economia e delle finanze per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, ad un tasso di interesse pari o superiore al 3%. Attualmente le regioni e gli enti locali pagano tassi di interesse fissi, determinati al momento della concessione delle anticipazioni, corrispondenti ai rendimenti di mercato dei BTP a cinque anni rilevati al momento del perfezionamento delle anticipazioni medesime. Tali tassi presentano livelli mediamente molto più alti rispetto ai tassi correnti di mercato.
I piani di ammortamento delle anticipazioni saranno rinegoziati secondo i seguenti termini:
a) decorrenza della modifica dei piani di ammortamento dal 1° gennaio 2022 e rimborso in trenta anni mediante rate annuali costanti comprensive di capitale ed interessi;
b) il tasso di interesse applicato alla rinegoziazione è pari al rendimento di mercato dei BTP con la durata finanziaria più vicina a quella dell’anticipazione di liquidità, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS sulla base della quotazione del quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della norma in GU;
c) la rata in scadenza nel 2022 è calcolata, per la quota capitale, secondo il piano di ammortamento modificato risultante dall’operazione di rinegoziazione. La relativa quota interessi è calcolata, con riferimento al periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2021 e il 31 dicembre 2021 incluso, sulla base del tasso di interesse stabilito nel piano di ammortamento vigente prima della rinegoziazione e, con riferimento al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2022 incluso e la data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2022 inclusa, sulla base del nuovo tasso di interesse rinegoziato;
d) per le anticipazioni concesse in favore delle regioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, in relazione alle quali è prevista la sospensione fino al 2022 della quota capitale annuale, i piani di ammortamento risultanti dall’operazione di rinegoziazione prevedono il pagamento nell’anno 2022 della sola quota interessi. La relativa quota capitale è rimborsata in quote annuali di pari importo negli anni di ammortamento restanti, a decorrere dal 2023. Qualora l’importo della quota interessi in scadenza nel 2022, risultante dal piano di ammortamento derivante dalla rinegoziazione, sia maggiore di quello della quota interessi risultante dal piano di ammortamento antecedente la rinegoziazione, la regione versa quest’ultima quota interessi.
Il MEF e Cassa Depositi e Prestiti dovranno stipulare un atto aggiuntivo all’addendum di cui all’art.1 comma 11 del DL 35/2013 finalizzato a disciplinare la gestione delle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità concesse agli enti locali. Nell’atto aggiuntivo saranno indicati i criteri e le modalità per il perfezionamento delle operazioni di rinegoziazione, da effettuarsi secondo un contratto tipo, da approvarsi decreto del Direttore generale del Tesoro. Sia l’atto aggiuntivo che il contratto tipo saranno pubblicati nel sito internet del MEF e di Cassa Depositi e Prestiti.
Le richieste di rinegoziazioni dovranno essere presentate dagli enti locali a partire dal 14 febbraio 2022 e fino al termine del 18 marzo 2022 secondo le modalità stabilite nell’atto aggiuntivo, previa deliberazione autorizzativa della Giunta, anche nel corso dell’esercizio provvisorio, di cui all’articolo 163 del Tuel. I contratti relativi alle operazioni di rinegoziazione dovranno essere perfezionati entro il 28 aprile 2022.
Per le Regioni, le richieste di rinegoziazione dovranno essere presentate, invece, entro il 31 gennaio 2022, anche nel corso dell’esercizio provvisorio, fermo restando l’obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. Le operazioni di rinegoziazione sono perfezionate mediante la stipula, per ciascuna regione, di un unico atto modificativo dei contratti originari relativi alla concessione di una o più anticipazioni di liquidità, al quale sono allegati i nuovi piani di ammortamento relativi alle singole anticipazioni di liquidità concesse.
Gli atti modificativi mediante i quali sono perfezionate le operazioni di rinegoziazione non costituiscono novazione dei contratti originari di concessione delle anticipazioni di liquidità.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Tassi di interessi da applicare alle anticipazioni di liquidità concesse nel 2019 e 2020 agli enti in dissesto

Con comunicato, prot. DT 17233 del 10/03/2021, il Direttore Generale del Tesoro – ai sensi dell’art. 14 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 ed in relazione ai Decreti del Ministero dell’Interno dell’11 luglio 2019 e del 31 agosto 2020, con i quali sono state concesse anticipazioni di liquidità ad enti locali in dissesto finanziario – rende noto che i tassi di interesse da applicare alle suddette anticipazioni di liquidità, corrispondenti al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione, rilevati alle date di emanazione dei menzionati decreti sul mercato regolamentato dei titoli di Stato – MTS, sono pari, rispettivamente, allo 0,95% e allo 0,589%.

 

Autore: La redazione Perk Solution

Anticipazioni di liquidità, le FAQ dell’IFEL

IFEL ha pubblicato le risposte alle domande più frequenti pervenute sulle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali ex decreto-legge n. 34 del 2020, articoli 115 e 116. I quesiti posti hanno consentito di chiarire importanti aspetti riguardanti, ad esempio:

  • la rappresentazione del debito nella piattaforma dei debiti commerciali (l’ente in possesso di una fattura – o di un documento equivalente – ricevuta in data non successiva al 31.12.2019 e non presente in PCC può inserirla in piattaforma e includere il debito corrispondente nella richiesta di anticipazione);
  • i debiti dei Comuni verso altri enti (si deve ritenere non escluso dall’operazione il debito verso altri enti purché: 1) di natura commerciale; 2) certo liquido ed esigibile al 31.12.2019; 3) presente o caricabile in PCC);
  • la possibilità di richiedere le anticipazioni per fatture cedute pro-soluto ad istituti di credito (non essendo previste esplicite esclusioni, si deve ritenere che le fatture commerciali cedute possano essere incluse nella dichiarazione PCC. L’ente locale, peraltro, non dovrebbe eseguire alcuna operazione manuale sulla piattaforma: ordinerà il pagamento attraverso SIOPE+ specificando il codice fiscale dell’istituto di credito e la PCC registrerà come nuovo beneficiario il cessionario in luogo del cedente che aveva emesso la fattura);
  • la possibilità di richiedere anticipazioni per gli enti in crisi (vedere allegato, sezione “dissesto e pre-dissesto”).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION