CDP: il CdA approva operazioni per 675 milioni e amplia la platea degli enti locali che possono accedere alle Anticipazioni di Tesoreria

Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha approvato nuove operazioni a favore di imprese, infrastrutture e cooperazione internazionale per un valore complessivo di 675 milioni di euro. Inoltre, il CdA ha deliberato l’allargamento del bacino delle Pubbliche Amministrazioni destinatarie potenziali delle Anticipazioni di Tesoreria.

Sostegno a imprese e infrastrutture
In linea con il ruolo di CDP a sostegno del Paese, il Consiglio di Amministrazione ha approvato operazioni che comprendono finanziamenti, anche in pool con altre istituzioni finanziarie, volti a sostenere gli investimenti in infrastrutture, l’accesso al credito e l’export di aziende attive in settori strategici dell’economia italiana.

Iniziative a favore delle PA locali
CDP, inoltre, conferma la vicinanza alle Pubbliche Amministrazioni sul territorio, accrescendo le possibilità di intervento a favore degli enti locali per far fronte a momentanee esigenze di liquidità. In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’ampliamento del perimetro del servizio di Anticipazione di Tesoreria ai Comuni con una popolazione fino a 100 mila abitanti e alle Province e Città Metropolitane fino a 1 milione di residenti (fino ad oggi rientravano unicamente i comuni fino a 15.000 abitanti). Oltre 7.900 tra Comuni e Province, pari alla quasi totalità degli enti locali, potranno così accedere al servizio sinora riservato solo ai Comuni di piccole dimensioni.

Risorse alla cooperazione internazionale 
Coerentemente con gli obiettivi di Cassa, qualeIstituzione Finanziaria Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, il Consiglio ha infine deliberato anche nuove iniziative per la crescita sostenibile in Africa per lo sviluppo di progetti dedicati alle energie rinnovabili, all’efficienza energetica, alle infrastrutture e alla sicurezza alimentare, con particolare riguardo alla filiera agricola e alle produzioni locali. A queste si aggiunge anche un’operazione finalizzata ad accelerare la transizione energetica nei Balcani.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anticipazione di tesoreria, La circolare di CdP sulle condizioni di accesso per i Comuni fino a 15000 abitanti

La Cassa Depositi e Prestiti ha aggiornato la Circolare n. 1291 del 24 settembre 2018 relativa alle condizioni di accesso da parte dei Comuni con popolazione residente fino a 15.000 abitanti alle anticipazioni di tesoreria di cui all’articolo 222 del D.Lgs. 267/2000, ai sensi dell’art. 1, c. 878, lett. a), della L. 205/2017, che affidano a Poste Italiane – direttamente o a seguito dell’esperimento di una procedura ad evidenza pubblica – il servizio di tesoreria di cui agli articoli 208 e seguenti del TUEL.
Come noto, l’articolo 40, comma 1, della L. 23 dicembre 1998, n. 448, autorizza Poste Italiane S.p.A. all’esercizio del servizio di tesoreria degli enti pubblici, secondo modalità stabilite con convenzione . L’articolo 1, comma 878, lett. a), della L. 27 dicembre 2017, n. 205, modificando il citato articolo 40 della L. n. 448/1998, ha stabilito che, nell’ambito del servizio di tesoreria svolto da Poste, “sulla base di apposite convenzioni, la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti locali nel rispetto dei princìpi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione”. CDP e Poste hanno sottoscritto, in data 31 maggio 2018, una convenzione, mediante la quale sono stati regolati, tra gli altri, i termini, le condizioni e le procedure sulla base dei quali CDP, nell’ambito del servizio di tesoreria svolto da Poste in favore dei Piccoli Comuni, sulla base della relativa convenzione concede le anticipazioni di tesoreria. Con atto integrativo alla Convenzione CDP-Poste Originaria, sottoscritto in data 17 dicembre 2021, CDP e Poste hanno esteso il perimetro dei soggetti abilitati ad accedere al servizio di tesoreria di Poste e alle anticipazioni di tesoreria di CDP, dai soli Piccoli Comuni ai comuni con popolazione residente fino a 15.000 abitanti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Mancato reintegro dell’anticipazione di tesoreria e/o dei fondi a destinazione vincolata certificano lo squilibrio di cassa

Gli enti che a fine esercizio non abbiano restituito l’anticipazione di tesoreria e/o che non abbiano interamente reintegrato le entrate a destinazione vincolata dovranno considerarsi in squilibrio di cassa. È quanto stabilito dalla Corte dei conti, Sez. Toscana, con deliberazione n. 60/2020/PRSP all’esito dell’esame istruttorio condotto sui rendiconti di un Comune. In particolare, i giudici hanno evidenziato come l’utilizzo reiterato dell’istituto dell’anticipazione di tesoreria determina la perdita del carattere di operazione eccezionale, utilizzata per il superamento di crisi di liquidità meramente temporanee, per divenire mezzo ordinario e fisiologico di gestione per il pagamento delle spese.
L’utilizzo improprio dell’anticipazioni di tesoreria (e delle entrate vincolate) può rappresentare, in sostanza, una elusione dell’art.119 Cost., che consente di ricorrere ad indebitamento solo per finanziare le spese di investimento. Elusione che rischia di divenire reale laddove il ricorso all’anticipazione di tesoreria sia ormai “strutturale”. Inoltre, l’anticipazione di tesoreria non restituita al termine dell’esercizio, integra una fattispecie simile ad un vero e proprio “mutuo” atipico destinato a finanziare spese correnti.
Pertanto, non si è in presenza di un semplice disallineamento temporale ma di una sofferenza cronica dovuta alle tipologie di entrata con cui si costruiscono gli equilibri di bilancio.
Allo stesso modo, le entrate a destinazione vincolata, seppur temporaneamente utilizzate per il pagamento di spese correnti, in conformità all’art.195 TUEL, devono essere prontamente ricostituite con le prime entrate libere che affluiscono nella cassa. Tali fondi vengono, infatti, reperiti dall’Ente per finalità specifiche e, pertanto, il loro ritardato impiego o distrazione per gli scopi a cui sono state destinate potrebbe determinare un improprio finanziamento di spese altrimenti non finanziabili, oltre alla mancata realizzazione delle medesime finalità.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Dissesto finanziario, l’anticipazione di tesoreria non rientra nella competenza dell’OSL

L’art. 255, comma 10 del TUEL, come modificato dall’art. 7, comma 878, lett. b) della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), dispone che “Non compete all’organo straordinario di liquidazione l’amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all’articolo 222 e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l’amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all’articolo 206”. Di conseguenza, dal 1° gennaio 2018, non compete all’Organismo straordinario di liquidazione l’amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all’art. 222 del TUEL.
L’anticipazione di tesoreria, secondo l’orientamento giurisprudenziale, consente all’ente locale la stabilità necessaria per garantire il regolare corso dei pagamenti. Per tale ragione, l’anticipazione non è considerata una forma di indebitamento (art. 3, comma 17 della n. L. 350/2013) per l’ente locale che vi ricorre, non comportando risorse aggiuntive, ma consente di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio.
Trattasi di un’obbligazione ex lege finalizzata a consentire agli enti locali in dissesto finanziario di poter disporre di un’anticipazione di liquidità a breve termine per far fronte a improrogabili impegni di spesa corrente. La dichiarazione di dissesto produce l’effetto di superare la gestione ordinaria, di competenza degli organi ordinari dell’ente, ed in special modo del Consiglio comunale, cui compete il compito di riequilibrare il bilancio con una serie di manovre correttive, dalla gestione straordinaria di competenza dell’organo di liquidazione, cui spetta la tacitazione delle pretese creditorie e la risoluzione di eventuali pendenze pregresse.
La questione concernente la competenza o meno dell’OSL alla luce della citata novella legislativa, è stato oggetto di attenzione da parte delle Sezioni di controllo della Corte dei conti, le quali si sono espresse con diversi pareri resi in merito. In particolare, la Sez. Puglia, con deliberazione n. 96/2019, ha avuto modo di rilevare come la normativa che si è succeduta nel tempo abbia determinato una netta separazione di compiti e competenze tra la gestione passata (attribuita all’OSL) e quella corrente (attribuita agli organi istituzionali dell’ente). Con riferimento ai compiti dell’OSL, la Sezione ha evidenziato che l’OSL, ai sensi dell’art. 252, comma 4 del TUEL, ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato (che il consiglio dell’ente locale presenta per l’approvazione al Ministro dell’Interno entro il termine perentorio di 3 mesi dalla data di emanazione del decreto di nomina dell’OSL; art. 259, comma 1) e provvede alla:

  • rilevazione della massa passiva, ai sensi dell’art. 254);
  • acquisizione e la gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento, ai sensi dell’art. 255;
  • liquidazione e al pagamento della massa passiva, ai sensi dell’art. 256 (art. 252, comma 4).

Per quanto riguarda la disciplina relativa all’attività di acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento da parte dell’OSL, la Corte ha osservato che l’art. 255 TUEL, dopo aver previsto le attività dell’OSL finalizzate all’accertamento della massa attiva (commi 1-9), identifica ciò che esula dalle competenze della gestione straordinaria (comma 10); si tratta di una previsione che nel corso del tempo ha conosciuto un incremento degli ambiti sottratti all’OSL. In dettaglio, al fine di «assicurare la copertura e la continuità del servizio di tesoreria su tutto il territorio nazionale, tenuto conto dell’essenzialità del medesimo per il funzionamento degli enti locali, nonché di garantirne la sostenibilità economico finanziaria, anche per finalità di tutela e di coordinamento della finanza pubblica», l’art.1, comma 878, lett. b), della l. n. 205/2017 ha sancito l’esclusione dalle competenze dell’OSL dell’amministrazione delle anticipazioni di tesoreria.
In virtù del principio generale di irretroattività della legge, la Corte ha stabilito che per effetto della modifica apportata all’art. 255, comma 10 TUEL dalla legge di bilancio 201), dall’1.1.2018 l’amministrazione delle anticipazioni di tesoreria esula dalle competenze dell’OSL. Laddove – a seguito di un dissesto dichiarato entro il 2017 – l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato sia stata deliberata nel 2018, l’anticipazione di tesoreria non rimborsata al 31.12.2017 continuerà, invece, a ricadere (ex art. 252, comma 4 TUEL) nel perimetro delle attribuzioni dell’organo straordinario. In tale fattispecie, la ricostituzione di fondi vincolati, in ipotesi diligentemente (ex art. 195, comma 1, TUEL) effettuata dall’istituto tesoriere a seguito della dichiarazione di dissesto ed entro il 31.12.2017, determina un incremento dell’anticipazione di tesoreria da rimborsare, essendo detto incremento immanente nel vincolo sull’anticipazione di tesoreria derivante dall’utilizzo di entrate vincolate (art. 195, comma 3, TUEL). Pertanto il ripiano del relativo indebitamento ricade nella competenza dell’OSL.

 

Autore: la redazione PERK SOLUTION