Circolare RGS su indicazioni operative per l’attivazione delle anticipazioni del 30% dell’importo del finanziamento PNRR

Con la Circolare del 13 maggio 2024, n. 21, la Ragioneria Generale dello Stato fornisce indicazioni operative in merito alle modalità di erogazione della quota di anticipazione stabilita, in via ordinaria, nella misura pari al 30% dell’importo del finanziamento PNRR, di cui all’art. 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

L’art. 11 del D.L. n. 19/2024 prevede che, al fine di consentire la tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, come modificato in esito alla decisone del Consiglio ECOFIN del1’8 dicembre 2023, e il conseguimento dei relativi obiettivi entro i termini di scadenza previsti, la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori sia di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge. La Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR provvede a rendere disponibile, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EUItalia di cui all’articolo l, comma 1037, della legge n. 178 del 2020 in favore delle amministrazioni centrali un’anticipazione pari di norma al 30 per cento dell’importo assegnato all’intervento e, comunque, nel limite della disponibilità di cassa esistente. Resta fermo l’obbligo per l’amministrazione centrale di attestare, ai fini del riconoscimento dell’anticipazione di cui al primo periodo, l’avvio dell’operatività dell’intervento ovvero l’avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività.

La disposizione normativa è finalizzata ad assicurare la liquidità necessaria a consentire la tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, prevedendo che l’anticipazione sia, in via ordinaria, pari al 30 per cento dell’importo del finanziamento PNRR assegnato alla misura e, di conseguenza, al singolo investimento finanziato dalla misura.

Relativamente alle anticipazioni a livello di Misura, ciascuna Amministrazione centrale titolare, tenuto conto delle esigenze di liquidità connesse con lo stato di avanzamento dei pagamenti afferenti alla Misura stessa, deve presentare, per il tramite del sistema informativo ReGiS – modulo finanziario, apposita richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR, per l’attivazione
dell’anticipazione a valere sulle disponibilità del Fondo Next Generation EU – Italia (NGEU). La misura dell’anticipazione può essere erogata fino al 30 per cento dell’importo assegnato alla Misura a valere sulle risorse del Fondo NGEU e, qualora l’Amministrazione abbia già ricevuto la prima quota di anticipazione del 10 per cento, la richiesta deve essere effettuata per la differenza, fino a concorrenza dell’importo del 30 per cento del costo della misura finanziato dal Fondo NGEU.

Per quanto riguarda le anticipazioni a livello di progetto, le richieste di anticipazione devono essere presentate dai Soggetti attuatori degli interventi, per far fronte alle esigenze di liquidità connesse con l’attuazione degli stessi. Le richieste devono essere motivate, attestando «l’effettiva esigenza di liquidità necessaria per assicurare il tempestivo raggiungimento degli obiettivi progettuali. Il riconoscimento dell’anticipazione nella misura del 30 per cento del finanziamento concesso è subordinato all’esistenza dell’effettiva disponibilità di cassa nell’ambito dei capitoli di bilancio gestiti dall’Amministrazione titolare su cui grava la spesa (Progetti in essere), ovvero nell’ambito delle contabilità di tesoreria NGEU (Nuovi progetti).

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte Costituzionale: illegittimità costituzionale dell’art. 43 del DL 113/2004 sul Fondo di rotazione

La Corte costituzionale, con sentenza del 22 dicembre 2023, n. 224 – nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 43, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164 e dell’art. 53, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126, promosso dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio – ha dichiarato incostituzionali i commi 1 e 2 dell’art. 43 del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 là dove non prevedono rispettivamente che: a) l’utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all’art. 243-ter del TUEL, deve avvenire solo a titolo di cassa; b) è garantita idonea iscrizione nel fondo anticipazione di liquidità di una somma di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell’esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata.

I commi 1 e 2 dell’articolo 43, modificando le disposizioni previste dal T.U.E.L., recano disposizioni finalizzate a consentire agli enti locali in situazione di c.d. “predissesto”, che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di utilizzare le risorse del «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali» per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio. La disposizione consente un utilizzo del fondo, oltre che per cassa, anche per competenza, come vero e proprio mezzo di copertura della spesa necessaria a far fronte ai debiti fuori bilancio inseriti nel piano di riequilibrio.

Secondo la Sezione remittente le disposizioni censurate determinano una violazione del principio della necessaria copertura che, a sua volta, comporta la violazione del principio dell’equilibrio di bilancio, di cui agli artt. 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost., posto che copertura ed equilibrio costituirebbero «due “facce della stessa medaglia”». Il principio dell’equilibrio di bilancio sarebbe violato perché l’impiego delle risorse del fondo di rotazione senza apposizione di un vincolo sulle risorse aggiuntive produrrebbe un’illegittima disponibilità patrimoniale, «pari al capitale finanziario incassato e alla correlata riduzione delle passività pregresse», consentendo di aumentare la spesa corrente, senza preservare il patrimonio dell’ente. Al contempo, la mancata sterilizzazione delle risorse ancora da restituire impedirebbe l’attivazione dei meccanismi di correzione finalizzati ad assicurare risorse compatibili con la natura del debito.

I giudici costituzionali rilevano come l’anticipazione non debba rappresentare una risorsa aggiuntiva per la copertura di nuove spese o futuri disavanzi, bensì fornire liquidità per onorare debiti pregressi, già regolarmente iscritti in bilancio ed impegnati o comunque vincolati. Le risorse ottenute dal fondo di rotazione devono, quindi, essere sterilizzate nel fondo anticipazioni liquidità, perché altrimenti costituirebbero una surrettizia modalità di copertura di nuova spesa.

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributo in favore dei comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità

L’articolo 27, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34, ha previsto un contributo complessivo di 22,6 milioni di euro per l’anno 2022 in favore dei comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell’articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, o che sono stati destinatari delle anticipazioni disposte con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 243-quinquies del medesimo testo unico e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n.18 del 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell’arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni.

Al riguardo, la Direzione Centrale della Finanza Locale comunica che le risorse finanziarie relative al predetto contributo, ripartite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 15 giugno 2022, sono state erogate con decreto dirigenziale del 4 novembre 2022.

Il pagamento è stato sospeso, ai sensi dell’articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nei confronti dei comuni che non hanno ancora trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) i documenti contabili di cui all’articolo 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 maggio 2016, ovvero per i comuni che non hanno adempiuto alla trasmissione del questionario SOSE.

Prima della chiusura della contabilità finanziaria del corrente esercizio finanziario verrà disposto un ulteriore pagamento a favore dei comuni che, entro e non oltre il 20 novembre 2022, avranno provveduto a regolarizzare la propria posizione, rimuovendo le cause di sospensione del pagamento.

 

La redazione PERK SOLUTION

Riparto contributo in favore dei comuni che hanno usufruito di anticipazioni di liquidità

Con comunicato del 27 maggio 2020, la Direzione centrale della Finanza Locale rende noto che è in corso di perfezionamento il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che stabilisce i criteri e le modalità di riparto del contributo istituito dall’articolo 27, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34, di complessivi 22,6 milioni di euro per l’anno 2022, da destinare, con le esclusioni ivi previste, in favore dei Comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell’ articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, o che sono stati destinatari delle anticipazioni disposte con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 243-quinquies del medesimo testo unico e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n.18 del 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell’arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni.

Piano di riparto

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rinegoziazione anticipazione di liquidità, c’è tempo fino al 18 marzo 2022

Gli enti locali, entro il termine del 18 marzo p.v., potranno aderire all’operazione straordinaria relativa alla rinegoziazione dell’anticipazione di liquidità. Secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2022, infatti, le Regioni e gli enti locali che abbiano contratto anticipazioni di liquidità ad un tasso di interesse pari o superiore al 3% per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, possono richiedere la rinegoziazione del tasso di interesse applicato e l’importo delle relative rate. Con la rinegoziazione – gestita da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) in nome e per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base di quanto previsto nell’atto aggiuntivo stipulato tra le due parti il 24 gennaio 2021, ai sensi dell’art. 1, comma 598, della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 – i soggetti aderenti beneficeranno di una rimodulazione del piano di ammortamento con una riduzione del tasso d’interesse fisso all’1,673%.

La CDP mette a disposizione di ciascun Ente locale, l’elenco delle anticipazioni rinegoziabili e rende note le condizioni applicate alla rinegoziazione tramite una sezione dedicata all’operazione nel proprio sito internet www.cdp.it, con un apposito strumento informatico di gestione. Dall’area riservata del sito internet CDP, nel Portale ELPA, è possibile accedere al Portale dei Finanziamenti, in cui sarà attivato l’Applicativo dedicato all’iniziativa. In caso di necessità, è possibile richiedere assistenza per la risoluzione di problemi tecnici o per una nuova richiesta di registrazione. L’anticipazione rinegoziata presenterà una scadenza pari al 2051 e delle quote interessi post calcolate al tasso d’interesse dell’1,673%. Fanno eccezione le quote interessi del 2022 in quanto calcolate al tasso di interesse fisso originario, per il periodo intercorrente dalla data di scadenza della rata del 2021 (esclusa) sino al 31 dicembre 2021 (incluso) e al tasso d’interesse fisso post rinegoziazione, per il periodo intercorrente dal 1° gennaio 2022 (incluso) sino al 1° febbraio 2022 o 31 maggio 2022 (incluso).

Il ricorso alla rinegoziazione delle Anticipazione di Liquidità deve essere autorizzato con delibera di Giunta esecutiva a tutti gli effetti di legge i cui estremi dovranno essere indicati in domanda, anche in esercizio provvisorio. Per gli enti dissestati in cui l’amministrazione del rimborso delle Anticipazioni di Liquidità è di competenza della OSL, l’Organo Straordinario di Liquidazione dovrà autorizzare o rilasciare nulla osta all’ operazione di rinegoziazione con relativo provvedimento da indicare in domanda.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Comunicazione tassi di interesse da applicare alle anticipazioni di liquidità concesse nel 2021

Ai sensi dell’art. 14 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 ed in relazione al Decreto del Ministero dell’Interno del 6 settembre 2021, con i quali sono state concesse anticipazioni di liquidità ad enti locali in dissesto finanziario, il Dipartimento del Tesoro comunica i tassi di interesse da applicare, il Direttore Generale del Tesoro comunica che il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni di liquidità, corrispondente al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione, rilevato alla data di emanazione del menzionato decreto sul mercato regolamentato dei titoli di Stato – MTS, è pari allo 0,04% .

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Apertura dei termini per la richiesta dell’Anticipazione di Liquidità

È stata resa disponibile sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali la funzione per la compilazione della dichiarazione di cui all’art. 21, comma 5, del DL 73/2021, necessaria alla richiesta di Anticipazione di liquidità da inviare alla Cassa Depositi e Prestiti. La funzione sarà disponibile fino al 7 luglio ed è riservata agli utenti della piattaforma, con il ruolo di Responsabile dell’Amministrazione debitrice degli enti locali, delle regioni e province autonome. Le informazioni utili alla compilazione della dichiarazione sono disponibili nella “Guida anticipazione di liquidità” presente nella Homepage del Sistema PCC, nel modulo “Guide e Glossario”, sezione “Documenti PA”.
La domanda deve essere sottoscritta dal Responsabile legale dell’Ente e deve contenere la quantificazione del fabbisogno finanziario. Completata la fase istruttoria di CDP, l’Ente riceverà la comunicazione di concessione dell’Anticipazione tramite il servizio AdL MEF 2021. Ottenuto l’accoglimento della richiesta, entro il 10 settembre, occorre inviare la proposta contrattuale sottoscritta con firma digitale. Entro il 24 settembre CDP restituirà il contratto firmato digitalmente per accettazione. L’erogazione dell’Anticipazione avverrà d’ufficio entro 7 gg lavorativi dalla firma del contratto. Entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione dell’anticipazione, gli enti dovranno procedere al pagamento dei debiti (CDP verificherà l’avvenuto pagamento attraverso la Piattaforma dei Crediti Commerciali). Nell’ambito della durata prescelta del piano di ammortamento (da minimo 3 anni ad un massimo di 30 anni), gli Enti saranno tenuti a rimborsare a CDP la somma ricevuta in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Debiti commerciali degli enti territoriali: tasso di interesse da applicare alle anticipazioni di liquidità ai sensi del dl 73/2021

Con comunicato stampa n° 108 del 28/05/2021, il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che il tasso di interesse da applicare alle anticipazioni di liquidità da erogare agli enti territoriali per effetto dell’incremento del Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali, disposto dall’art. 21 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25/5/2021), è pari allo 0,20%. Il tasso corrisponde al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione, rilevato il 25 maggio 2021 sul mercato regolamentato dei titoli di Stato – MTS.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Anci e Upi sollecitano intervento normativo per evitare il dissesto di centinaia di enti locali

I Presidenti di ANCI e UPI hanno inviato una lettera alla Ministra Lamorgese e alla vice ministra Castelli, con la quale hanno sollecitato un costante confronto presso la Conferenza Stato-Città per affrontare le problematiche degli enti locali in difficoltà finanziarie strutturali e per affrontare tempestivamente gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021, che – in assenza di una norma attuativa – rischia di ampliare il fenomeno dei dissesti e dei “predissesti”. La recente sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2021, nel modificare nuovamente la disciplina di contabilizzazione e restituzione del FAL (Fondo Anticipazione Liquidità di cui al d.l. 35/13), comporta l’immediata decadenza dell’articolo 39-ter, commi 2 e 3 del d.l. 162/2019, e della disciplina definita per il ripiano annuale dell’anticipazione ricevuta. La sentenza ha ulteriormente evidenziato le fragilità in questione, indicando un obbligo di ripiano in un arco temporale ravvicinato delle passività determinate dalle anticipazioni di liquidità a suo tempo acquisite dagli enti locali, in ossequio ad una misura fortemente voluta dal Governo, con conseguenze severe sulla capacità di tenuta finanziaria di centinaia di amministrazioni.
Tra gli interventi che Anci e Upi ritengono possibili ed urgenti, segnaliamo:

  • l’attuazione della sentenza  n. 80/2021, con l’obiettivo di mantenere il periodo trentennale di ripiano delle anticipazioni per il pagamento di debiti commerciali pregressi, coerente con le restituzioni a suo tempo stabilite dal dl 35/2013 e successivi rifinanziamenti, nel rispetto delle prescrizioni della Corte;
  • l’attenuazione dei vincoli da FCDE, che può essere attuata con misure straordinarie e temporanee di riduzione della percentuale obbligatoria di accantonamento, accompagnate però da un intervento di incentivazione al recupero di crediti tributari e tariffari agevolato dall’abbattimento di sanzioni e interessi e da un ampio periodo di rateizzazione;
  • l’immediata attivazione del tavolo di confronto per giungere alla riforma della disciplina delle crisi finanziarie (riforma del Tit. VIII Tuel), sulla base dei criteri già circolati con le bozze prodotte negli ultimi due anni e integrando a regime il dispositivo di sostegno di cui al punto c), opportunamente modulato e condizionato in modo da evitare fenomeni di “incentivazione” dello stato di crisi;
  • la revisione della disciplina restrittiva circa l’utilizzo degli avanzi vincolati per gli enti in complessivo disavanzo, che limita in modo spesso paradossale l’utilizzo di risorse disponibili per investimento (da trasferimento e da accensione di prestiti) e per spese correnti vincolate (in particolare i trasferimenti in campo sociale e scolastico in capo agli enti capofila di funzioni svolte in forma sovracomunale).

 

Autore: La redazi0ne PERK SOLUTION

Anticipazione di liquidità, nota IFEL sull’impatto della sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021

L’IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento sulla sentenza della Corte costituzionale che dichiara illegittimo il dispositivo di ripiano del Fondo anticipazioni di liquidità (FAL recato dal dl 162/2019 (art. 39-ter, co. 2 e 3). La nota ricostruisce gli effetti restrittivi della sentenza CCost n. 4/2020, nonché gli ulteriori effetti della nuova sentenza n. 80/2021, sulla quale l’ANCI sta sollecitando un urgente intervento che permetta la chiusura dei bilanci di previsione per i numerosi enti coinvolti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION