La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 18/SEZAUT/2021/QMIG, pronunciandosi sulla questione di massima rimessa dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio, ha enunciato il seguente principio di diritto: «All’annullamento giurisdizionale delle operazioni elettorali e, in particolare, dell’atto di proclamazione degli eletti si applica il comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. L’obbligo di sottoscrivere la relazione di fine mandato sussiste in capo al commissario e la relazione dovrà riguardare sia il periodo del mandato elettivo oggetto dell’annullamento giurisdizionale sia il periodo della gestione commissariale».
Il dubbio interpretativo della Sezione regionale trae origine da una richiesta di parere presentata dal commissario prefettizio di un Comune, le cui elezioni amministrative sono state oggetto della pronuncia del Consiglio di Stato, sezione III, 22 luglio 2020, n. 4689, che, in riforma della sentenza di primo grado, resa dal Tar Lazio, sez. Latina, 4 luglio 2019, n. 475, ha annullato le operazioni elettorali svoltesi in quel Comune in data 10 giugno 2018, nonché il verbale di proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e consigliere comunale del 12 giugno 2018.
La Sezione – chiarito che, anche in caso di annullamento giurisdizionale delle operazioni elettorali, sussiste l’obbligo della relazione di fine mandato, disciplinato dal comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 149 del 2011 – evidenzia che, per esigenze di trasparenza e di piena rendicontazione a favore della collettività amministrata, la relazione debba riguardare sia il periodo oggetto dell’annullamento giurisdizionale, sia il periodo della gestione commissariale, e il soggetto tenuto a tale adempimento è il commissario prefettizio.
Mentre lo scioglimento anticipato dell’organo consiliare opera ex nunc e non mette in discussione la genuinità delle operazioni elettorali, l’annullamento giurisdizionale delle operazioni elettorali opera retroattivamente, togliendo efficacia alla stessa instaurazione del rapporto di servizio onorario perché non avvenuta conformemente alle procedure e alle forme di legge.
Autore: La redazione PERK SOLUTION