Assegno Nucleo Familiare e di maternità dei Comuni, importi 2021

Con la circolare INPS 24 febbraio 2021, n. 36 l’Istituto comunica gli importi e i limiti di reddito relativi all’Assegno per il Nucleo Familiare e all’Assegno di maternità concessi dai Comuni, che rimangono invariati rispetto all’anno precedente.
Per il 2021, quindi, l’importo dell’Assegno mensile per il Nucleo Familiare – nella misura intera – è di 145,14 euro. Il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente ( ISEE) è pari a 8.788,99 euro.
L’importo dell’Assegno mensile di maternità, invece, è pari – nella misura intera – a 348,12 euro per cinque mensilità (per complessivi 1.740,60 euro). Il valore dell’ ISEE è di 17.416,66 euro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rivalutazione, per l’anno 2021, dell’ANF numeroso e dell’assegno di maternità

È stato pubblicato in G.U. n. 36 del 12 febbraio 2021 il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, concernente la rivalutazione per l’anno 2021 della misura e dei requisiti economici dell’assegno per il nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternità. La variazione nella media 2020 dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l’anno 2021 ai sensi dell’art. 13, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (assegno al nucleo familiare numeroso e assegno di maternità) è pari allo -0,3 per cento (Comunicato ufficiale dell’ISTAT del 18 gennaio 2021). L’art. 1, comma 287 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 stabilisce che «con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può essere inferiore a zero». Restano fermi per l’anno 2021 la misura e i requisiti economici dell’assegno al nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternità di cui al comunicato del Dipartimento per le politiche della famiglia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2020.
Pertanto:
a) l’assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2020, se spettante nella misura intera, è pari a euro 145,14; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente è pari a euro 8.788,99;
b) l’assegno mensile di maternità, ai sensi dell’art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2020, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, à pari a euro 348,12; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente è pari a euro 17.416,66.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Assegni per il nucleo familiare, nuove modalità di compilazione del flusso Uniemens

L’INPS, con il messaggio 14 luglio 2020, n. 2765, comunica le nuove modalità di compilazione del flusso Uniemens ai fini del conguaglio degli Assegni per il nucleo familiare (ANF) a partire dalla dichiarazione contributiva di luglio 2020.
La nuova procedura prevede esclusivamente la compilazione dell’elemento “InfoAggCausaliContrib” che assume valenza contributiva, pertanto obbligatoria, e costituisce l’unica modalità di conguaglio degli ANF, sia correnti che arretrati, anticipati dalle aziende ai lavoratori.
Per le denunce riferite a competenze fino a giugno 2020 rimangono in uso le precedenti modalità di esposizione dei conguagli.
Si riepilogano le indicazioni riferite alla compilazione della sezione <InfoAggCausaliContrib>:

  • nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito uno dei seguenti valori:

0035 – ANF assegni correnti;

L036 – Recupero assegni nucleo familiare arretrati;

H301 – Assegni nucleo familiare ai lavoratori assistiti per Tbc;

F110 – Restituz. Assegni nucleo famil. Indebiti;

F101 – Restituz. Assegni nucleo famil.(lav.assist.per TBC);

  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere indicato il codice fiscale del soggetto richiedente la prestazione ANF, non necessariamente coincidente con il codice fiscale del lavoratore;
  • nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere inserito il periodo a cui si riferisce il conguaglio ANF;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo del conguaglio del periodo a cui si riferisce.

Trattandosi di un elemento ricorsivo, sarà possibile indicare, nello stesso flusso Uniemens, più di un conguaglio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION