È stato pubblicato in G.U. n. 36 del 12 febbraio 2021 il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, concernente la rivalutazione per l’anno 2021 della misura e dei requisiti economici dell’assegno per il nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternità. La variazione nella media 2020 dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l’anno 2021 ai sensi dell’art. 13, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (assegno al nucleo familiare numeroso e assegno di maternità) è pari allo -0,3 per cento (Comunicato ufficiale dell’ISTAT del 18 gennaio 2021). L’art. 1, comma 287 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 stabilisce che «con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può essere inferiore a zero». Restano fermi per l’anno 2021 la misura e i requisiti economici dell’assegno al nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternità di cui al comunicato del Dipartimento per le politiche della famiglia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2020.
Pertanto:
a) l’assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2020, se spettante nella misura intera, è pari a euro 145,14; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente è pari a euro 8.788,99;
b) l’assegno mensile di maternità, ai sensi dell’art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2020, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, à pari a euro 348,12; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente è pari a euro 17.416,66.
Autore: La redazione PERK SOLUTION