Nelle gare va indicata la quantità di fornitura richiesta e non soltanto la percentuale

Affinché le imprese formulino offerte consapevoli, è necessario che la stazione appaltante fornisca ai concorrenti almeno una stima presunta delle quantità di fornitura richieste, sulla base anche delle precedenti esperienze. Indicare soltanto la percentuale al posto della quantità non è corretto sia dal punto di vista del principio di trasparenza amministrativa che da quello della buona fede nella formazione del contratto. È quanto stabilito dall’Anac nel parere di precontenzioso n. 33 del 25 gennaio 2023 fornendo un parere richiesto da un operatore economico nell’ambito della gara dell’importo di 32.884.615 euro indetta dall’Aeronautica Militare per l’affidamento dell’accordo quadro di fornitura di prodotti alimentari.

L’operatore economico si è rivolto all’Anac ha evidenziato che, nell’ambito del Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica amministrazione, gestito da Consip, l’Aeronautica Militare invitava a presentare offerta per un contratto di forniture di generi alimentari per il confezionamento del vitto presso propri Enti, suddiviso in otto lotti territoriali. Per ogni lotto era previsto l’elenco dei prodotti alimentari e dei relativi prezzi ma non l’indicazione delle quantità che la stazione appaltante stima necessarie alle proprie esigenze. Al posto delle quantità presunte, la stazione appaltante indicava la percentuale sul totale di ciascuna delle 17 categorie comprensive di 613 prodotti (ad esempio: “salse e condimenti 0,92%; acqua e bevande 7,58%; prodotti ortofrutticoli freschi e di quarta gamma 9,91%; carni fresche 19,19%” ecc.). Secondo la società che si è rivolta all’Autorità la gara fatta in questo modo impedisce la partecipazione: la mancata indicazione delle quantità infatti non consente ai concorrenti di formulare un’offerta consapevole.

Anac dà ragione all’operatore economico ricordando che secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, il bando di gara deve indicare la quantità e/o il valore stimato nonché una quantità e/o un valore massimo dei prodotti da fornire in forza di un accordo quadro. Nel caso in esame, l’indicazione delle percentuali è troppo poco dettagliata: le categorie comprendono un elevato numero di prodotti di cui, appunto, non c’è alcuna quantificazione nemmeno stimata, e ciò, secondo l’Autorità, non consente agli operatori economici un’adeguata ponderazione utile a formulare offerte consapevoli. Per consentire ai concorrenti di formulare un’offerta seria e ponderata, occorre ridurre il margine di incertezza. Il criterio utilizzato dall’Aeronautica invece non è idoneo a ridurre a un livello ragionevole i margini di rischio imprenditoriale, e quindi è necessario fornire ai concorrenti almeno una stima presunta delle quantità di fabbisogno della stazione appaltante sulla base anche delle precedenti esperienze (fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

Sanzione a Sindaco, Giunta e Responsabile per non aver adottato il Piano Anticorruzione

L’ANAC ha sanzionato Sindaco, Vicesindaco, Assessori e Responsabile alla prevenzione della corruzione del Comune per la mancata adozione del Piano anticorruzione.

L’attività di vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione attivata dal competente Ufficio dell’Autorità,
nei confronti del Comune, ha portato ad accertare dopo verifica sul sito istituzionale in data 7 ottobre 2022, la mancata pubblicazione del PTPCT relativo al triennio 2021-2023 e delle precedenti annualità (PTPCT 2020-2022; PTPCT 2019-2021; PTPCT 2018-2020; PTPCT 2017-2019; PTPCT 2016-2018).

Quanto al Sindaco e alla Giunta, le risultanze istruttorie non hanno evidenziato sollecitazioni nei confronti del responsabile per la prevenzione della corruzione affinché predisponesse una proposta di PTPCT. Palesi, dunque, le responsabilità dell’organo di indirizzo politico la cui negligenza, protratta nel tempo, sottolinea la gravità della condotta serbata con inescusabile trascuratezza in forma di c.d. culpa in vigilando, delle attribuzioni implicite nella funzione di controllo generalizzato sulle attività comunali prescritte dalla legge.

 

La redazione PERK SOLUTION

Al 31 marzo 2023 il termine per predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il PIAO

Al fine di concedere alle amministrazioni un periodo congruo, oltre il 31 gennaio, per dare attuazione sostanziale e non meramente formale alla programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza per l’anno 2023, il Consiglio dell’Anac ha valutato l’opportunità di differire al 31 marzo 2023 il termine del 31 gennaio previsto per l’approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza unitamente a quello del Piao, tenuto anche conto del parere espresso dalla Conferenza Unificata sul punto.

La decisione di Anac è volta a garantire alle pubbliche amministrazioni il tempo necessario per predisporre al meglio il Piano anticorruzione, evitando difficoltà agli enti per i tempi stretti di realizzazione, e far sì che i piani siano preparati adeguatamente, e non frettolosamente e in maniera non approfondita.

Tale esigenza è stata rappresentata dall’Autorità al Ministro per la pubblica amministrazione per quanto concerne il Piano integrato di attività e organizzazione il cui termine di approvazione è pure fissato al 31 gennaio”, precisa Anac. “La proposta è stata condivisa dal Ministro, visti i tempi necessari per la corretta predisposizione dell’intero ciclo di programmazione del Piao, nonché dell’impegno richiesto alle amministrazioni per elaborare un documento integrato con i precedenti strumenti e aggiornato ai recenti interventi normativi.”

“In coerenza con tale impostazione, il Ministro della Funzione Pubblica ha fatto presente che è stata avviata un’iniziativa normativa con la presentazione di un emendamento parlamentare al decreto Milleproroghe nel senso auspicato dall’Autorità. Alla luce di quanto sopra, e in considerazione dell’iter normativo avviato, si ritiene che le amministrazioni e gli altri soggetti tenuti ai sensi della legge 190/2012 non possano essere censurati per il ritardo nell’adozione del Ptpct e della sezione anticorruzione e trasparenza del Piao qualora, anche prima della conclusione dell’iter normativo di cui sopra, facciano affidamento sul termine del 31 marzo 2023 per l’adozione del Ptpct e del Piao. L’Autorità terrà pertanto conto di tale ultimo termine ai fini della propria attività di vigilanza”.
Per i soli enti locali, il termine ultimo per l’approvazione del Piao è fissato al 30 maggio 2023 a seguito del differimento del termine per l’approvazione del bilancio al 30 aprile 2023 disposto dalla legge 29 dicembre 2022.

 

La redazione PERK SOLUTION

Via libera definitivo al PNA valido per il prossimo triennio

Il Consiglio dell’ANAC, nella seduta del 17 gennaio 2023, ha approvato in via definitiva il Piano nazionale anticorruzione valido per il prossimo triennio.

“Il Pna è uno strumento fondamentale che rafforza l’integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, puntando nello stesso tempo a semplificare e velocizzare le procedure amministrative”, afferma il presidente dell’Autorità nazionale Anticorruzione Giuseppe Busia. “Occorrono strumenti forti di prevenzione della corruzione, come il Pna approvato. La corruzione lede un fondamentale principio sancito dalla nostra Carta fondamentale, quello di uguaglianza. Distrugge il merito, vanifica i sacrifici di chi ha investito sulle proprie capacità per avere un impiego, un finanziamento o una commessa, sfuggiti solo a causa di furberie e inganni”, sottolinea Busia, aggiungendo che “nei prossimi giorni potremo procedere all’approvazione definitiva del Piano e le Pubbliche amministrazioni potranno così disporre di un’arma efficace in più non solo per combattere e prevenire il malaffare ma per essere più efficienti nella loro azione al servizio dei cittadini”.

Il Piano rafforza l’antiriciclaggio impegnando i responsabili della prevenzione della corruzione a comunicare ogni tipo di segnalazione sospetta. Ci sono poi semplificazioni per i Comuni più piccoli: le amministrazioni con meno di 50 dipendenti non sono tenute a predisporre il piano anticorruzione ogni anno, ma ogni tre anni, vedono ridotti anche gli oneri di monitoraggio sull’attuazione delle misure del piano, concentrandosi solo dove il rischio è maggiore. Per quanto riguarda la trasparenza dei contratti pubblici, Anac ha rivisto le modalità di pubblicazione: non dovranno più avvenire sui siti delle amministrazioni in ordine temporale di emanazione degli atti, ma ordinando le pubblicazioni per appalto, in modo che l’utente e il cittadino possano conoscere l’evolversi di un contratto pubblico, con allegati tutti gli atti di riferimento.

Indagine Anac sulla prevenzione della corruzione

Difficoltà nell’effettuare la rotazione del personale a causa del numero ridotto di dipendenti in organico e delle resistenze ai cambiamenti; carenza di sensibilità verso il conflitto di interessi; mancanza dei controlli necessari all’applicazione del divieto di pantouflage; problemi con l’informatizzazione; ostacoli a garantire l’aggiornamento dei dati sulla trasparenza. Sono solo alcune delle criticità riscontrate dai Responsabili della prevenzione della corruzione (Rpct) nell’attuare le misure di trasparenza e anticorruzione all’interno della Pubblica amministrazione italiana. È quanto emerso dall’indagine effettuata da Anac tra gli Rpct.

Le problematicità accomunano sia le grandi e medie amministrazioni che le piccole anche se dall’esame dei questionari è nei piccoli enti che è più ampia (il 24%) la fetta di chi considera i doveri correlati alla prevenzione della corruzione come meri adempimenti formali che non migliorano il funzionamento dell’amministrazione. Tra le grandi amministrazioni esaminate solo in nove enti i dipendenti vivono l’anticorruzione come un appesantimento burocratico fine a se stesso. Anac tuttavia ritiene che la scarsa sensibilità della struttura verso la materia dell’anticorruzione – seppure rilevata in pochi casi – sia per lo più dettata da una non profonda conoscenza della disciplina e delle sue finalità. Una maggiore diffusione della cultura della legalità all’interno degli enti, dunque, secondo l’Autorità, potrebbe certamente incrementare il livello di interesse dei dipendenti. Tra le grandi amministrazioni sono stati esaminati 56 riscontri pervenuti (circa il 19%), di cui 31 inviati dagli enti campionati e 25 selezionati tra quelli che hanno aderito volontariamente all’iniziativa: si tratta di 8 Università; 14 Comuni e 2 Città Metropolitane; 2 Camere di Commercio; 27 soggetti appartenenti ad altre tipologie di enti; 3 Ministeri. Cinquantacinque i riscontri esaminati (circa il 19%) nelle piccole amministrazioni. Si tratta di: 27 piccoli comuni; 13 società pubbliche; 15 soggetti appartenenti ad altre tipologie di enti (enti pubblici, ordini professionali ecc.).

Sia nelle piccole che nelle grandi amministrazioni dall’analisi dei dati si evince la propensione ad individuare l’Rpct tra le figure dirigenziali. In molti casi la competenza acquisita in materia di anticorruzione e trasparenza e – nel caso dei piccoli enti le ridotte dimensioni e le poche figure dirigenziali disponibili – comportano un rinnovo quasi automatico dell’incarico con superamento del triennio nell’80% dei casi. Le criticità segnalate nell’indagine Anac sono: numero assai ridotto dei dipendenti in organico; resistenze di vario genere ai cambiamenti; specificità delle competenze e carenza di risorse alternative con pari competenze; difficoltà di programmare la rotazione in modo pluriennale. Problemi anche con l’informatizzazione: dai questionari esaminati emerge scarsa disponibilità di software adeguati; mancanza di profili idonei e limitata propensione del personale alla gestione informatizzata dei processi; costi eccessivi.

Problemi con la trasparenza per la difficoltà a garantire l’aggiornamento tempestivo dei dati, anche per la scarsa efficienza del sistema di tracciamento del flusso informativo; eccessiva mole della documentazione da pubblicare; poca formazione e scarsa gestione flussi informatizzati. Sono pochissimi i casi di conflitti di interessi e pantouflage rilevati.

 

ANAC: Vademecum Ricostruzione Sisma 2016

ANAC ha predisposto un vademecum che raccoglie in un testo organico le principali indicazioni operative e best practices emerse in sede di alta sorveglianza del Presidente dell’Autorità sulle procedure riguardanti la ricostruzione pubblica post-sisma 2016-2017.
In particolare, il Vademecum si propone di:
– far conoscere strumenti e metodologie impiegate dall’Unità Operativa Speciale (UOS) utili ad intercettare e trattare eventuali elementi di rischio delle procedure e gli strumenti di prevenzione.
– diffondere le migliori pratiche utilizzate, anche da soggetti attuatori e stazioni appaltanti del cratere, al fine di favorire processi di condivisione delle esperienze e di cross-fertilization.
– raccogliere in un testo organico le principali indicazioni operative fornite a stazioni appaltanti e soggetti attuatori impegnati nella gestione delle procedure di gara e nell’esecuzione dei contratti, al fine di migliorare ulteriormente la qualità del loro operato in termini di rapidità, trasparenza ed efficacia, e quindi dei servizi e delle opere pubbliche a beneficio di cittadini, imprese e istituzioni coinvolti dagli eventi sismici.

Il testo sviluppa un totale di 35 indicazioni operative e procedurali rivolte a tutti gli attori che gestiscono contratti pubblici per la ricostruzione e, in particolare, agli enti meno attrezzati come i piccoli e medi comuni appartenenti al cratere sismico. Quanto non direttamente attinente alla ricostruzione post-sisma può costituire utile riferimento anche per procedure afferenti ad altri contesti affidate in vigenza del d.lgs. 50/2016.

 

La redazione PERK SOLUTION

Per partecipare a una gara d’appalto i professionisti devono essere iscritti al proprio Ordine

Per partecipare ad una gara d’appalto, i professionisti devono essere iscritti presso il proprio ordine professionale. La documentazione di gara che non preveda tale iscrizione non è conforme alla legge. L’iscrizione è necessaria per poter verificare i requisiti di idoneità professionale. E’ quanto ha chiarito Anac nel parere di precontenzioso n. 617 del 20 dicembre 2022, approvato in seguito a una richiesta di chiarimenti presentata dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Regione Autonoma Valle D’Aosta (Oappc).

L’articolo 83, comma 3 del codice appalti, ricorda l’Autorità, sancisce che i concorrenti alle procedure di gara al fine del possesso dei requisiti di idoneità professionale “devono essere iscritti presso i competenti ordini professionali”. La ratio della norma è infatti quella di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico: ne discende pertanto che la previsione della lex specialis in esame non risulti conforme alla disciplina di riferimento, oltre a rappresentare nel caso di specie un evidente caso di disparità di trattamento tra le figure professionali richieste, cioè quelle legali e quelle di tipo tecnico.

Fascicolo virtuale, le indicazioni ANAC sulla verifica dei certificati di qualità

Con un Comunicato del Presidente approvato dal Consiglio lo scorso 20 dicembre, Anac ha indicato le modalità di verifica dei certificati di qualità rilasciati da organismi accreditati, che saranno adottate presumibilmente a decorrere dal 1° settembre 2023. Sussiste piena equivalenza tra le certificazioni ISO 9001/2015 emesse da Organismi accreditati da Enti aderenti agli accordi internazionali IAF MLA e quelle emesse da Organismi accreditati da Enti aderenti agli accordi EA MLA, ai fini del conseguimento dell’attestazione di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici. Tale equivalenza può essere affermata anche ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il Comunicato del Presidente non introduce nuovi requisiti ma fornisce anticipazioni sulle modalità di verifica delle certificazioni di qualità rilasciate da enti accreditati da organismi stranieri, che saranno adottate nel prossimo futuro. Ciò proprio per consentire agli operatori economici di organizzarsi per tempo, assicurandosi che la certificazione di qualità ottenuta da detti enti sia regolarmente inserita nel database IAF.

Anac, constatata la recente realizzazione di un database mondiale delle certificazioni dei sistemi di gestione da parte di IAF, intende avvalersi di tale disponibilità offrendo alle autorità pubbliche la possibilità di verificare i certificati rilasciati da organismi accreditati per i sistemi di gestione. Non appena sarà possibile l’interoperabilità con la banca dati, il fascicolo virtuale dell’operatore economico permetterà la verifica dei certificati rilasciati da organismi accreditati ISO/IEC 17021-1 in ambito IAF MLA per i sistemi di gestione esclusivamente tramite IAFCERTSEARCH. La verifica sarà effettuata attraverso l’utilizzo dell’integrazione API che consente lo svolgimento di verifiche e la ricezione di avvisi in tempo reale. A decorrere da tale momento, i certificati non presenti sul database IAF non potranno essere verificati ai fini del rilascio dell’attestazione SOA e della partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture bandite in Italia.
Gli operatori economici dovranno assicurarsi che le attestazioni agli stessi rilasciate da parte di organismi accreditati in ambito IAF MLA siano correttamente inserite nel database IAF.

Fino al momento in cui sarà disponibile la nuova funzionalità sul fascicolo virtuale dell’operatore economico, le verifiche dei certificati in oggetto, ivi compresa l’inesistenza di provvedimenti di revoca, annullamento o decadenza delle certificazioni suindicate, possono essere effettuate dalle stazioni appaltanti e dalle SOA con le modalità attualmente in uso.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC, Contratti pubblici: aggiornate le FAQ sulla tracciabilità dei flussi finanziari

E’ stata aggiornata la sezione FAQ “Tracciabilità dei flussi finanziari” mediante l’inserimento della “Sezione E – Tracciabilità servizi sociali”.
Le FAQ sono state elaborate per dare indicazioni sulle prescrizioni e gli adempimenti a carico delle organizzazioni di volontariato e delle imprese di promozione sociale a seguito della delibera Anac n. 371 del 27 luglio 2022, in vigore dal 27 agosto 2022, che ha aggiornato le Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Vai alle FAQ.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anac approva il Piano Nazionale Anticorruzione 2022

Il Consiglio dell’ANAC, nella seduta dello scorso 16 novembre, ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (Pna), in attesa del parere del comitato interministeriale e Conferenza Unificata Stato regioni Autonomie locali. Il Piano è finalizzato a rafforzare l’integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, puntando nello stesso tempo a semplificare e velocizzazione le procedure amministrative.

Il PNA è suddiviso in due parti.
Una parte generale, volta supportare i RPCT e le amministrazioni nella pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza alla luce delle modifiche normative sopra ricordate che hanno riguardato anche la prevenzione della corruzione e la trasparenza.
Una parte speciale, incentrata sulla disciplina derogatoria in materia di contratti pubblici a cui si è fatto frequente
ricorso per far fronte all’emergenza pandemica e all’urgenza di realizzare interventi infrastrutturali di grande interesse per il Paese. Detta parte, pur delineata nel quadro del vigente Codice dei contratti pubblici è prevalentemente ancorata ai principi generali di derivazione comunitaria contenuti nelle direttive. In ogni caso, essa sarà aggiornata laddove le future modifiche della normativa nazionale lo rendessero necessario.

L’Autorità ha voluto dedicare la prima parte del presente PNA ad indicazioni per la predisposizione della sezione del PIAO relativa alla prevenzione della corruzione e della trasparenza, con l’intento, sempre presente, di ridurre oneri per le amministrazioni e al contempo contribuire a migliorare i risultati delle attività delle amministrazioni al servizio dei cittadini e delle imprese.  L’Autorità ha introdotto semplificazioni, specie per le amministrazioni di piccole dimensioni. Già la disciplina sul PIAO ha previsto che per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti si debba fare un piano semplificato. In questo l’Autorità è andata oltre prevedendo, salvo casi eccezionali indicati, un’unica programmazione per il triennio per tutti gli enti, non solo per quelli che adottano il PIAO ma anche per quelli tenuti al PTPCT o al MOG 231, con meno di 50 dipendenti e rafforzando, di contro, le attività di monitoraggio con soluzioni differenziate per enti da 1 a 15 dipendenti, da 16 a 30 e da 31 a 49.

 

La redazione PERK SOLUTION