Non è inconferibile l’incarico di amministratore di un’Azienda pubblica sottoposto a misure cautelari

L’amministratore unico di un’Azienda Trasporti pubblica regionale non deve lasciare il posto anche se sottoposto a misura cautelare personale. Soltanto se condannato, anche solo in primo grado, rientra nei casi di inconferibilità e incompatibilità stabiliti dalla legge (decreto legislativo N.39/2013). E’ quanto ha chiarito l’Autorità Anticorruzione con Atto del Presidente del 20 luglio 2023, rispondendo alla richiesta di parere del Direttore generale della stessa Azienda pubblica in merito all’eventuale reintegro dell’amministratore unico.

L’Autorità ricorda che il legislatore ha stabilito i requisiti di onorabilità e moralità richiesti per ricoprire incarichi dirigenziali e
assimilati fissando all’art. 3 del d.lgs. n. 39/2013 il divieto ad assumere incarichi in caso di sentenza di condanna anche non definitiva per reati contro la pubblica amministrazione. La disposizione ha codificato delle presunzioni assolute di conflitto di interessi al ricorrere delle quali taluni incarichi nella pubblica amministrazione sono da considerarsi inconferibili o incompatibili. Tra queste, si inserisce la situazione di inconferibilità individuata nell’art. 3 del d.lgs. 39/2013.

Si tratta, quindi, di una condizione soggettiva in cui viene a trovarsi colui che è stato condannato, anche se con condanna non passata in giudicato, già riconosciuta dal legislatore nell’esercizio della sua discrezionalità, senza che sia rimesso alcun margine di apprezzamento all’amministrazione, la quale non ha il potere di graduare la sanzione in relazione alla diversa gravità dei fatti (Delibera ANAC n. 1201 del 18 dicembre 2019). Tra l’altro, l’art. 3 del d.lgs. 39/2013 non elenca i singoli reati la cui commissione è causa di inconferibilità, ma si limita a indicare genericamente un genus di reati, quelli contro la Pubblica Amministrazione, così ricomprendendo evidentemente tutte le fattispecie che rientrano in tale categoria.

Per la legge, i requisiti di onorabilità e moralità richiesti per ricoprire incarichi dirigenziali non sono inficiati dall’essere sottoposti a misura cautelare, ma richiedono per lo meno una condanna in primo grado per poter far scattare l’inconferibilità.

 

La redazione PERK SOLUTION

Appalti, ANAC pubblica la relazione illustrativa del Bando tipo, focus sui contratti collettivi

ANAC ha pubblicato la Relazione illustrativa al Bando tipo n. 1/2023, avente ad oggetto Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.   Il documento accompagna il Bando tipo e illustra compiutamente le indicazioni contenute nel disciplinare, al fine di agevolarne l’utilizzo da parte delle stazioni appaltanti.
Il documento si compone di 34 paragrafi corrispondenti ai vari articoli del bando tipo. Oltre alla sommaria descrizione, per ogni paragrafo, delle pertinenti clausole del disciplinare, nel documento sono state affrontate alcune questioni particolarmente delicate, sia per la novità, sia per l’impatto atteso sul mercato.

Data la complessità e la novità della materia, particolare attenzione è stata dedicata alle indicazioni relative all’individuazione del CCNL di riferimento da applicare ai lavoratori coinvolti nell’esecuzione del contratto e alla valutazione di equivalenza delle tutele, per il caso di utilizzo, da parte dell’operatore economico, di un CCNL diverso rispetto a quello individuato dalla stazione appaltante.

Le indicazioni sono state elaborate grazie ad una proficua sinergia, nell’ambito di un tavolo tecnico istituito con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, il CNEL, la CGIL, la CISL e la UIL. In particolare, sono stati offerti elementi utili alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti per individuare il CCNL sottoscritto dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, mediante l’utilizzo di informazioni agevolmente rinvenibili nell’Archivio dei CCNL gestito dal CNEL, e sono stati individuati gli elementi da prendere in considerazione per valutare l’equivalenza delle tutele normative ed economiche tra diversi contratti. Tale intervento si prefigge l’obiettivo di agevolare le complesse valutazioni rimesse alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, favorendo la corretta e uniforme applicazione della normativa.

Nella relazione illustrativa sono state segnalate, altresì, alcune problematiche interpretative relative alle disposizioni del nuovo codice, in relazione alle quali l’Autorità ha ritenuto opportuno procedere ad una segnalazione ai competenti organi, sollecitando il relativo intervento. Si tratta, in particolare, delle disposizioni volte a favorire la parità di genere e generazionale e alle cause di esclusione conseguenti all’emanazione di sentenze penali di condanna.

 

La redazione PERK SOLUTION

Piattaforma unica trasparenza, sul sito Anac l’applicazione web per i servizi pubblici locali

E’ in funzione dal 18 luglio, come stabilito dal Comunicato del Presidente del 27 giugno 2023, il primo nucleo della Piattaforma unica della Trasparenza, gestita da Anac. Si tratta di un passaggio di semplificazione essenziale per le Pubbliche amministrazioni e per il mercato dei servizi e dei contratti pubblici. Consente di attuare in maniera semplificata gli obblighi di trasparenza dei Servizi pubblici locali, sostituendo l’invio attraverso Pec con accesso diretto tramite un’applicazione informatica.

I Responsabili unici del procedimento (Rup), in maniera guidata, potranno inviare ad Anac la documentazione assolvendo l’obbligo di pubblicazione e di trasparenza. L’applicazione è disponibile all’interno della sezione dedicata alla Trasparenza e offre un accesso riservato per la trasmissione dei dati e degli atti previsti dal d. lgs. 201/2022, nonché la possibilità di ricercare e visualizzare liberamente i documenti sui servizi pubblici locali pubblicati dall’Anac nel rispetto della normativa.

Sempre nella sezione dedicata, per supportare gli enti nella redazione degli atti previsti, vengono fornite indicazioni e suggerimenti utili a snellirne l’operato, attraverso uno schema di provvedimento per predisporre la relazione sulla modalità di gestione del servizio e motivare l’affidamento a società in house.

Il servizio Trasparenza SPL ha lo scopo, quindi, di raccogliere in un unico archivio digitale la documentazione sulle procedure di affidamento e sulla gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, per semplificarne la consultazione e la comparazione e rafforzarne la trasparenza.

 

La redazione PERK SOLUTION

Whistleblowing, dal 15 luglio efficace la nuova disciplina

Con l’efficacia dal 15 luglio del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 che ha recepito in Italia la Direttiva UE riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, i cosiddetti whistleblower, entrano in vigore le nuove Linee guida Anac volte a dare indicazioni per la presentazione all’Autorità delle segnalazioni esterne e per la relativa gestione. Le nuove Linee Guida forniscono indicazioni e princìpi di cui gli enti pubblici e privati possono tener conto per i propri canali e modelli organizzativi interni, su cui Anac si riserva di adottare successivi atti di indirizzo. Pubblicato anche il nuovo  Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l’esercizio del potere sanzionatorio Anac.

La nuova disciplina sul whistleblowing è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, nonché la libertà e il pluralismo dei media. Dall’altro, è strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato.

Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all’indagine, all’accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche. Le nuove norme hanno l’obiettivo di garantire la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni – dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o, con il nuovo istituto della divulgazione pubblica, contribuiscono all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.

Tale protezione viene, ora, ulteriormente rafforzata ed estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, a conferma dell’intenzione, del legislatore europeo e italiano, di creare condizioni per rendere l’istituto in questione un importante presidio per la legalità e il buon andamento delle amministrazioni/enti.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anac: più trasparenza nelle procedure di assunzione di personale

A seguito di segnalazioni da parte parlamentare su presunte illegittimità nelle procedure concorsuali per l’assunzione di personale a tempo indeterminato riguardo la copertura di 322 posti di operatore socio-sanitario da parte di un’azienda sanitaria regionale, l’Anac è intervenuta con Comunicato del Presidente del 20 giugno 2023, facendo presente la rilevanza dal punto di vista della trasparenza e delle misure anticorruttive delle procedure concorsuali.

I fatti segnalati facevano riferimento ai bandi, nei quali sono stati inseriti requisiti di partecipazione, che hanno come effetto quello di restringere indebitamente la platea dei potenziali concorrenti. L’Autorità rileva che tra le aree di rischio delle amministrazioni pubbliche, aree richiamate con forza anche nel Piano anticorruzione, vi sono proprio quelle dei concorsi e delle prove selettive per l’assunzione del personale, nonché quella delle progressioni di carriera. Alle amministrazioni e agli enti spetta assicurare la massima trasparenza nell’area dei concorsi, asl fine di prevenire forme di cattiva gestione che ledano il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione.

Anac raccomanda, inoltre, “di avere cura nella predisposizione di bandi di concorso, di non ricorrere a clausole o previsioni che abbiano come effetto quello di restringere indebitamente la platea dei potenziali concorrenti, ad esempio fissando un requisito di accesso alla procedura che limita di fatto irragionevolmente la partecipazione, e, in generale, di scongiurare la predisposizione di bandi tali da suscitare anche solo il sospetto che le relative procedure concorsuali favoriscano soggetti predeterminati”.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC, nuovo Codice appalti: modalità di calcolo delle quote di esternalizzazione dei contratti di lavori

I titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici nei settori ordinari, già in essere alla data di entrata in vigore del nuovo Codice Appalti, di importo pari o superiore alle soglia di rilevanza europea, che non siano state affidate conformemente al diritto dell’Unione europea vigente al momento dell’affidamento o della proroga, sono tenuti ad affidare a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, una quota tra il 50 per cento e il 60 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture, in attuazione dell’art. 186 del Codice. L’articolo186 si applica ai concessionari privati, anche se non tenuti, in base ad altra disposizione, all’applicazione del codice dei
contratti pubblici e ai concessionari pubblici o, comunque, tenuti all’applicazione del codice.

Non ricadono nell’ambito di applicazione delle disposizioni richiamate:
– le concessioni che, tenuto conto anche di eventuali rinnovi o proroghe, non superino la soglia di cui all’articolo
14, comma 1, lettera a) del codice;
– le concessioni assegnate successivamente all’entrata in vigore del codice, che devono essere affidate nel
rispetto delle procedure ivi previste;
– le concessioni affidate conformemente al diritto dell’Unione europea, vigente al momento dell’affidamento o
della proroga.

L’ANAC, con la Delibera n. 265 del 20 giugno 2023, precisa l’ambito di applicazione della misura, e la base di calcolo delle quote di esternalizzazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Accreditamento OIV e organismi con funzioni analoghe ai servizi dell’ANAC

Con la delibera n. 251 del 13 giugno 2023, l’Autorità Anticorruzione ha approvato il Regolamento per l’accreditamento degli OIV (Organismi Indipendenti di Valutazione), e degli altri organismi con funzioni analoghe, ai servizi Anac. L’accreditamento è volto a migliorare i flussi informativi tra gli OIV e l’Autorità, al fine di garantire il pieno rispetto della trasparenza, ed è prerequisito per accedere all’applicativo web che dovrà essere utilizzato per la rilevazione dell’assolvimento agli obblighi di trasparenza e la produzione della conseguente attestazione, e che sarà messo a disposizione a partire dal prossimo 3 luglio 2023.

L’accreditamento viene effettuato attraverso il sistema di registrazione e profilazione utenti, secondo le modalità operative descritte nel Manuale utente sul portale istituzionale dell’Autorità.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: nessuna transazione con azienda inadempiente

Anac, rispondendo ad una richiesta di parere da parte di un Comune marchigiano, ha evidenziato che una stazione appaltante non può concludere un accordo transattivo con un’azienda offrendole in cambio gli stessi lavori revocati per grave inadempimento. Un operatore economico, peraltro, su cui è stata disposta l’annotazione nel casellario informatico delle imprese.

La vicenda si riferisce ad sorta una controversia fra il Comune e la ditta affidataria, che aveva portato alla revoca dell’appalto. Successivamente, volendo chiudere il contenzioso che ne era nato, il Comune marchigiano proponeva un accordo che prevedeva l’aggiudicazione alla stessa dell’appalto come transazione. L’Autorità ha ribadito “il carattere imperativo ed indisponibile dei sistemi di affidamento dei contratti pubblici, e la necessità che detti contratti siano aggiudicati ad operatori economici in possesso di adeguati requisiti professionali e morali, inclusa l’assenza di gravi illeciti professionali, tanto più se commessi – come nel caso in questione – in relazione allo stesso contratto che si intende riaffidare, quale presupposto indispensabile per garantire la corretta esecuzione e la qualità delle prestazioni dedotte nel contratto d’appalto, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza”. Non si può, quindi, concludere una transazione per risolvere un contenzioso, dando in cambio un appalto.

La conclusione di un accordo transattivo tra amministrazione aggiudicatrice ed appaltatore al fine di tacitare le pretese avanzate da quest’ultimo in sede giurisdizionale in cambio di un nuovo affidamento di lavori, determina un grave vulnus agli equilibri concorrenziali. Le procedure di affidamento sono, infatti, rigorosamente soggette alla normativa comunitaria e nazionale a tutela della libera concorrenza e non possono essere oggetto di scambi transattivi in termini di affidamento lavori/rinuncia alle liti.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anac, società in-house: mancanza di requisiti e di controlli

Non può essere inserito nell’elenco delle società in-house l’amministrazione o l’ente aggiudicatore che non rispetti il requisito del controllo, o che presenti cause ostative di iscrizione. Pertanto tali amministrazioni non possono operare mediante affidamenti diretti attraverso le proprie società in house. È quanto stabilito da ANAC, con delibera n. 232 del 24 maggio 2023, respingendo la richiesta di un Comune di essere accreditato nell’elenco delle società in-house.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha rilevato carenza del controllo analogo congiunto, derivante dalla totale inattività, finanche inesistenza, del comitato di controllo. “Tale grave carenza, associata al modus operandi che contraddistingue le società appartenenti al cosiddetto “sistema Asmel” – scrive Anac – “confermata sia nell’istruttoria che in diverse pronunce dell’Anac, nonché in diverse sentenze, evidenzia che si è di fronte ad un gruppo societario proteso a svolgere con connotazione prettamente commerciale e profittevole, ed al di fuori del perimetro pubblicistico, le attività strumentali degli Enti locali consorziati sotto l’egida formale degli affidamenti in house providing, e rende, nel caso di specie, la promessa di modifiche statutarie, peraltro non pienamente utili a superare i rilievi istruttori alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali, non sufficiente per procedere all’iscrizione dell’amministrazione istante, in uno agli enti locali consorziati”.

“Con riferimento al fatturato conseguito dalla consortile Asmenet Campania nel triennio 2019-2021 – continua Anac- , quanto sostenuto dall’amministrazione istante circa l’avvenuta acquisizione delle quote sociali ad opera di Asmenet Calabria a far data 29.10.2018, non comunicato in Camera di Commercio, non risulta minimante comprovato da riscontri documentali. Viceversa, sul sito amministrazione trasparente della società Asmenet l’elenco dei soci al 2021 non indica Asmenet Calabria e nel registro delle imprese, fascicolo storico, non si rinviene l’atto di trasferimento delle quote sociali alla predetta Asmenet Calabria”.

“Nessun rilievo può avere il tentativo in extremis della società di adeguarsi pro futuro ai rilievi dell’Ufficio. La normativa di riferimento, così come confermato in più occasioni dal Consiglio di Stato, prevede infatti che i requisiti dell’in house providing debbano essere posseduti dalla società già al momento dell’affidamento e, conseguentemente, della domanda di iscrizione e devono essere successivamente confermati negli anni, in quanto la determina di iscrizione nell’Elenco non produce effetti costitutivi. La mera presentazione della domanda, infatti, abilita le amministrazioni, sotto la propria responsabilità, a procedere con gli affidamenti diretti”.
“Per tali ragioni – conclude l’Autorità Nazionale Anticorruzione – si ritiene che non sia in alcun modo superabile la rilevata non conformità del fatturato e che, pertanto, anche alla luce degli effetti pregiudizievoli sul controllo analogo, non sia possibile procedere con l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori di Asmenet Consortile” (Fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

Attestazioni OIV, in arrivo applicazione web sul sito Anac

Ai fini della valutazione della performance della Pubblica amministrazione e della sua trasparenza, ciascun ente è chiamato a nominare un Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). Come previsto dalla delibera n. 203 del 17 maggio 2023 dell’ANAC, ai fini dello svolgimento delle verifiche sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza con rilevazione al 30 giugno 2023, gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, dovranno utilizzare una applicazione web apposita resa disponibile sul sito della stessa Autorità.

L’accesso all’applicazione sarà possibile previa registrazione dell’utente al Sistema di registrazione e profilazione utenti dell’Autorità con richiesta di attivazione del profilo OIV, anche nei casi in cui l’ente ne risulti sprovvisto; in questo caso sarà necessaria l’identificazione del soggetto al quale sono attribuite funzioni di attestazione.

Con successivo avviso saranno comunicate la data a partire dalla quale sarà possibile richiedere l’attivazione del profilo OIV, e le istruzioni per farlo. Con la stessa utenza sarà possibile richiedere ed attivare più profili OIV, uno per ogni ente (Amministrazioni, Enti e Società) per cui viene svolta la funzione di attestazione sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

L’applicazione consentirà, pertanto, all’utente OIV:

  • di documentare le verifiche in apposita scheda di rilevazione al 30 giugno 2023;
  • di convalidare le verifiche entro il 31 luglio 2023 e con la convalida di trasmetterle all’Autorità;
  • di estrarre tutti i documenti utili – attestazione e scheda verifiche – ai fini della loro pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» dei siti web delle amministrazioni/enti/società.

 

La redazione PERK SOLUTION