Anac: Illegittimo derogare al principio di rotazione degli appalti giustificandolo con ragioni di urgenza

Derogare al principio di rotazione degli appalti per ragioni di urgenza è illegittimo. E’ quanto ha ribadito Anac di fronte alla volontà di affidamento diretto all’appaltatore uscente da parte di un ente “poiché – visti i tempi di realizzazione del progetto – non vi sarebbe la possibilità di avviare un’indagine di mercato e svolgere una procedura negoziata”. Con il parere in funzione consultiva n. 58/2023, l’Autorità ribadisce che la rotazione risulta obbligatoria – imponendosi quindi al Rup -, quando “la stazione appaltante intenda assegnare l’appalto mediante affidamento diretto ovvero mediante procedura negoziata nella quale la stessa operi discrezionalmente la scelta dei concorrenti da invitare”.

Anac spiega che “tenuto conto delle previsioni e della ratio dell’articolo 49 del nuovo Codice Appalti, nel caso di affidamento dello stesso contratto all’impresa ‘uscente’, deve essere attentamente valutata dalla stazione appaltante, previa verifica concreta e specifica, l’esistenza dei presupposti legittimanti la deroga al principio di rotazione, fornendo adeguata e puntuale motivazione in relazione a tutte le condizioni indicate dall’art. 49, del Codice”. E il Rup è tenuto ad illustrare le ragioni che portano alla deroga della rotazione.

La conclusione è che “stante l’eccezionalità della deroga al principio di rotazione” nei limitati casi specificati dalla disposizione citata “non appare coerente” un eventuale “affidamento diretto al contraente uscente del medesimo contratto, fondato esclusivamente sull’esigenza di realizzare il progetto in tempi celeri” pur nel caso in cui questi risultassero “incompatibili con lo svolgimento un’indagine di mercato e di una procedura negoziata”.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: Aggiornamento 2023 del Piano nazionale Anticorruzione 2022, aperta la consultazione online

È aperta la consultazione pubblica sull’Aggiornamento 2023 del Piano Nazionale Anticorruzione 2022 predisposto da Anac. Sarà possibile inviare le proprie osservazioni esclusivamente tramite il questionario pubblicato sul sito dell’Autorità entro il 30 novembre 2023 alle ore 23.59.

L’aggiornamento 2023 è stato circoscritti alla sola parte speciale del PNA 2022 con riferimento all’area dei contratti pubblici per adeguare i contenuti dei rischi e delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza ad alcune disposizioni del nuovo codice dei contratti, in particolare:

  • nella sezione dedicata alla schematizzazione dei rischi di corruzione e di maladministration e alle relative misure di contenimento, si è intervenuti solo laddove alcuni rischi e misure previamente indicati, in via esemplificativa, non trovino più adeguato fondamento nelle nuove disposizioni (cfr. tabella 1, § 4.)
  • alla disciplina transitoria applicabile in materia di trasparenza amministrativa alla luce delle nuove disposizioni sulla digitalizzazione del sistema degli appalti e dei regolamenti adottati dall’Autorità, in particolare quelli ai sensi degli artt. 23, co. 5 e 28, co. 4 del nuovo codice dei contratti pubblici (cfr. rispettivamente le delibere ANAC nn. 261 e 264 del 2023).

Gli Stakeholder interessati possono far pervenire le proprie osservazioni sul documento posto in consultazione esclusivamente mediante la compilazione del format accessibile al seguente link: questionario Aggiornamento 2023 PNA. I contributi pervenuti con modalità diverse da quelle indicate non potranno essere tenuti in considerazione.

 

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Appalti PNRR, Sul sito ANAC nuovi dati aperti

Sono consultabili e scaricabili sul sito Anac i dati sugli appalti finanziati con le risorse Pnrr e del Pnc. L’Autorità, infatti, ha pubblicato due nuovi dataset, che saranno aggiornati ogni mese, nel portale dei dati aperti sui contratti pubblici in Italia.

Il primo dataset “Indicatori Pnrr/Pnc”  riporta, per i bandi di gara che utilizzano fondi PNRR/PNC, quote di inclusione ed eventuali deroghe alla norma sulle pari opportunità. Sarà possibile sapere in quali casi viene rispettata la clausola che obbliga le imprese che si aggiudicano la gara a occupare almeno il 30% di giovani under 36 e donne e per quali appalti invece vengono chieste, come consentito dalla legge, deroghe e perché.

Il secondo dataset Misure premiali Pnrr/Pnc contiene gli aggiornamenti sulle misure premiali che attribuiscono un punteggio aggiuntivo all’offerente o al candidato: con questo strumento, ad esempio, si possono individuare gli appalti che premiano le imprese che si impegnano ad assumere donne e giovani oltre la soglia minima prevista come requisito di partecipazione, o quelle che nei tre anni che precedono la scadenza della gara non abbiano ricevuto accertamenti per comportamenti discriminatori, o ancora quelle che utilizzano strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti.

Novità anche nella sezione “Analytics” del Portale dati aperti Anac: sarà possibile effettuare una ricerca inserendo il flag “Pnrr” e ottenere così l’importo, il numero delle procedure, il numero delle stazioni appaltanti e degli operatori economici aggiudicanti degli appalti finanziati con le risorse del Piano. Con il nuovo filtro di ricerca, si possono evidenziare, ad esempio, le prime dieci stazioni appaltanti per numero di procedure e per valore, la distribuzione delle procedure sul territorio, i primi dieci operatori economici per numero e per valore di procedure. Incrociando i nuovi dataset con le informazioni della banca dati, di ogni bando Pnrr si possono consultare tutti i dettagli dell’appalto: il cig, l’oggetto, l’amministrazione appaltante, la data di pubblicazione e quella di aggiudicazione, il valore a base d’asta e il valore di aggiudicazione, la localizzazione, la tipologia di contratto. L’Autorità raccoglie i dati sugli appalti Pnrr e Pnc dal luglio 2022.

 

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Collocare piante e opere di verde pubblico non costituisce appalto di lavori ma di forniture

Se un affidamento ha ad oggetto la fornitura e collocazione di piante con allestimento degli impianti di irrigazione, non si tratta di un appalto di lavori ma è un appalto di forniture, anche se ci sono lavori funzionali all’installazione. Lo ha precisato l’ANAC con il parere di precontenzioso N. 389 del 6 settembre 2023.

Di fronte a un’impresa che contestava l’operato della stazione appaltante, l’Autorità ha ribadito la legittimità del bando di gara per l’affidamento della fornitura con posa in opera di verde pubblico e relativa installazione di impianti di irrigazione, arredi e attrezzature per parchi gioco. Nel bando erano richiesti requisiti tarati sulle sole forniture analoghe eseguite nel triennio precedente. La motivazione risiedeva nella prevalenza economica dei lavori rispetto alle forniture. L’impresa esclusa sosteneva, invece, che la stazione appaltante dovesse richiedere ai fini della partecipazione il possesso della qualificazione Soa (società organismo di attestazione) nella categoria adeguata.

Per Anac, al contrario, lavori richiesti erano finalizzati esclusivamente alla collocazione delle forniture al fine di renderle fruibili secondo la loro destinazione d’uso. Nei casi in cui i lavori costituiscano opere indispensabili al corretto funzionamento del bene acquistato dalla stazione appaltante e la causa del contratto di appalto sia inequivocabilmente diretta a consentire alla stazione appaltante di disporre del bene e a servirsene al meglio, l’appalto è qualificabile come appalto di fornitura con posa in opera. Viceversa, laddove la causa del contratto è costituita dalla realizzazione di una nuova opera pubblica, prevale la configurazione del contratto come appalto di lavori (Fonte Anac).

 

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ANAC, inconferibilità e incompatibilità: La legge nazionale prevale su norme regionali e a Statuto speciale

I decreti attuativi della legge Severino, come il n. 39/2013 che disciplina le inconferibilità e le incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed enti privati in controllo pubblico, sono prevalenti rispetto a legge regionali, anche speciali, o delle Province autonome. E’ quanto ha chiarito l’Autorità Nazionale Anticorruzione con Atto del Presidente del 13 settembre 2023. La richiesta di parere era giunta da Comune di Palermo, intenzionato ad applicare le disposizioni proprie regionali in materia di nomine e designazioni di rappresentanti negli organi di amministrazione e controllo degli organismi partecipati, invece della normativa nazionale disposta dai decreti Severino.

Le disposizioni contenute nel d.lgs. 39/2013 – scrive Anac – non sono suscettibili di interpretazione estensiva, in quanto costituiscono l’espressione della scelta discrezionale del legislatore, il quale con esse ha individuato a priori, e indipendentemente dalla concreta realizzazione di un danno per la pubblica amministrazione, fattispecie nelle quali sussiste un potenziale conflitto di interesse e/o nelle quali l’azione del funzionario può mettere a rischio l’immagine di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione stessa.

Gli incarichi e le cariche cui si riferisce il decreto n. 39/2013 sono gli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali interni ed esterni, le cariche di presidente ed amministratore delegato in enti in controllo pubblico, ovvero in enti regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni, gli incarichi di direttore generale, amministrativo e sanitario nelle aziende sanitarie. Le disposizioni in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (d.lgs. n. 39/2013) non si applicano, invece, ai componenti di un organo collegiale di vigilanza e controllo interno sull’attività di un ente, in quanto le suddette disposizioni attengono ad incarichi di livello o di funzione dirigenziale (caso relativo al collegio sindacale di un’azienda sanitaria locale). Infatti, lo svolgimento di funzioni dirigenziali o gestorie costituiscono uno dei presupposti di applicabilità delle fattispecie di inconferibilità/incompatibilità previste dal decreto. Disciplina quest’ultima che non trova dunque applicazione con riferimento ad esempio all’incarico di revisore dei conti.

 

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ANAC, Affidamento servizi mensa: l’amministrazione deve indicare l’iter logico con cui determina il prezzo del pasto

Con il Parere di precontenzioso n. 415 del 13 settembre 2023, ANAC ha evidenziato che nell’ affidamento del servizio di mensa per le scuole, la Stazione appaltante ha la discrezionalità tecnica di individuare il prezzo a base di gara per il singolo pasto. L’Amministrazione, però, ha il dovere di rendere noto l’iter logico seguito per la determinazione del prezzo. La determinazione del prezzo a base d’asta non implica una mera scelta di convenienza e opportunità, ma una valutazione alla stregua di cognizioni tecniche, sulla quale è possibile il solo sindacato estrinseco, ovvero limitato ai casi di complessiva inattendibilità delle operazioni e valutazioni tecniche operate dall’Amministrazione, alla illogicità manifesta, alla disparità di trattamento, non potendo il Giudice (o l’Autorità) giungere alla determinazione del prezzo congruo. Tuttavia, nel caso in cui la Stazione appaltante non abbia reso noto l’iter logico seguito per la sua determinazione o, in ogni caso, non abbia fornito elementi sufficienti per la verifica di quanto determinato, sussistono i presupposti per mettere in discussione la valutazione tecnica effettuata.

 

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ANAC: Dirigente in pendenza di giudizio penale, non può concorrere a direttore generale

Un dirigente in servizio di una società a partecipazione interamente pubblica, in pendenza di giudizio penale per concorso in peculato e falso, non può partecipare alla selezione per la nomina di direttore generale. Anzi la società a capitale pubblico deve trasferire il dirigente in un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento dei fatti di reato. La sola partecipazione di tale dirigente alla selezione per direttore generale risulta, inoltre, inopportuna per il discredito che ne verrebbe all’immagine della società e per la natura fiduciaria dell’attribuzione dell’incarico.

E’ quanto Anac ha deliberato con un Atto del Presidente, e comunicato ai vertici del Consiglio di Amministrazione di una Spa a capitale pubblico, che fa capo a un Comune. La società in questione è tenuta ad applicare l’articolo 3 dalla legge n. 97/2001 e, dunque, a trasferire il dirigente ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento dei fatti di reato, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. In caso di impossibilità (in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi), il dipendente in questione sarà invece posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento.

Anac evidenzia anche come la circostanza che la società sia venuta a conoscenza della pendenza di un procedimento penale dopo circa quattro anni dalla sua apertura appare indicativa di una inadeguatezza della strategia di prevenzione. Ciò impone in primis una revisione ed un rafforzamento delle misure preventive finora adottate dall’ente.

 

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Esclusione operatore economico dalla procedura di gara in caso di indagini penali pendenti

L’ANAC, nel dare riscontro ad una richiesta di parere di un Comune circa la possibilità di aggiudicare un contratto d’appalto all’operatore economico a carico del quale, dal certificato dei carichi pendenti, sia risultata la presenza di un procedimento penale in corso (nella fattispecie, citazione diretta in giudizio per il reato di lesione personale colposa grave), ha evidenziato che la stazione appaltante può valutare di escludere un operatore economico da una gara o da una concessione se ci sono indagini penali pendenti o il rinvio a giudizio del legale rappresentante della società o una misura cautelare interdittiva come il divieto temporaneo di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Anac ricorda che secondo il codice appalti, “costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena” per uno dei reati indicati nell’articolo 80 del codice appalti. Tuttavia, la disciplina in materia di contratti pubblici non esclude comunque che determinati fatti di rilievo penale possano rappresentare un grave errore professionale, prescindendosi in ogni caso dalla sussistenza di una pronuncia giudiziale passata in giudicato.

È discrezione della stazione appaltante valutare quanto la pendenza di un procedimento penale a carico dell’aggiudicatario incida sull’affidabilità dell’operatore economico. I requisiti di partecipazione “devono essere posseduti dai concorrenti non solo alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, ma anche per tutta la durata della procedura fino alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo di esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità”.

 

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Vige la regola dell’anonimato nei concorsi di progettazione

La regola dell’anonimato nei concorsi di progettazione, stabilita dal Codice dei contratti, deve essere garantita al momento della valutazione degli elaborati progettuali, che non devono essere in alcun modo riconducibili all’autore degli stessi. Non è invece in contrasto con il principio dell’anonimato conoscere il nominativo dei concorrenti da parte della commissione giudicatrice al momento dell’accettazione dell’incarico. Anzi, risulta fondamentale per verificare la sussistenza di conflitti d’interesse. L’importante è che l’esame degli elaborati progettuali avvenga in forma anonima, analogicamente alla disciplina dei concorsi pubblici.

È quanto precisato dall’Anac con la delibera n. 358 del 20 luglio 2023, in risposta ad una richiesta di parere di un Comune, il quale gestisce i concorsi con una piattaforma web. Questa consente di gestire l’intero iter concorsuale, garantendo l’anonimato fino al momento della proclamazione dei vincitori. Tale piattaforma web, però, consentendo il totale anonimato dei concorrenti, non permette ai membri della commissione giudicatrice di conoscere i partecipanti fino al momento della graduatoria finale dei selezionati. Di qui l’impossibilità per i membri di commissione di effettuare una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, come richiesto dalla legge, al momento dell’accettazione dell’incarico.

L’Autorità ha pertanto precisato che i membri della commissione giudicatrice devono conoscere al momento dell’accettazione l’elenco dei partecipanti, dichiarando eventuali incompatibilità. Successivamente, inizia la procedura anonima garantita dalla piattaforma, con la selezione dei vincitori senza possibilità di collegamento dei concorrenti agli elaborati progettuali.

 

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ANAC sanziona gli amministratori di un Comune per la mancata adozione del Piano Anticorruzione

ANAC, con procedimento sanzionatorio, di cui alla delibera del Consiglio n. 332/2023, ha comminato una sanzione complessiva di 8.000 euro, per gli amministratori (sindaco, vicesindaco e assessori), compreso il responsabile anticorruzione, per omessa adozione del Piano Anticorruzione

Il Comune era già stata oggetto di un procedimento di vigilanza da parte di Anac, rilevando criticità che necessitavano di un presidio anticorruttivo in materia di conflitto di interessi nelle procedure di affidamento.

La giustificazione addotta dall’Ente di essere carenti di personale, con ricadute gestionali, seppur comprensibile, appare insufficiente a giustificare l’inadempimento in materia di prevenzione della corruzione, tenuto anche conto che il termine per l’adozione del PIAO 2022/2024 e della relativa sezione Rischi corruttivi e trasparenza è stato differito per gli enti territoriali al 31.12.2022 e che l’avvio del procedimento sanzionatorio è intervento a fine marzo 2023, ben 9 mesi dopo l’insediamento del nuovo Segretario Generale/RPCT del Comune.

Di qui la decisione di adottare la sanzione per ciascun amministratore, nella misura del minimo edittale di euro 1.000,00, rinvenendo colpa nel comportamento omissivo degli stessi.

 

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