Indicazioni transitorie sulla profilazione dei responsabili di fase nei sistemi informatici Anac

In seguito all’acquisto di efficacia delle disposizioni del codice in materia di digitalizzazione sono state rappresentate dalle stazioni appaltanti alcune difficoltà operative riguardo alla profilazione dei responsabili di fase delle procedure di affidamento nei sistemi informativi dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Per evitare il rallentamento delle procedure, in attesa dei necessari interventi sui sistemi, l’Autorità, con il Comunicato del Presidente del 6 marzo 2024, ha approntato una soluzione transitoria che consente l’accesso ai sistemi da parte dei responsabili di fase a prescindere dalla preventiva indicazione ad opera del Responsabile unico del progetto (RUP).

A tal fine, in via transitoria e fino a nuove comunicazioni, i responsabili di fase dovranno registrarsi a sistema autonomamente, selezionando il profilo di RUP. Ciò consentirà di operare in tutte le fasi dell’affidamento, a prescindere dalle competenze attribuite dalla stazione appaltante o dall’ente concedente. Nel Comunicato è richiamata la necessità, per le amministrazioni, di verificare che le attività poste in essere da ciascun soggetto siano coerenti con le funzioni effettivamente attribuite, anche al fine della ripartizione, tra i vari soggetti coinvolti nella procedura, delle correlate responsabilità (Fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

Comune socio di una in house di rifiuti può accedere ai verbali del Cda della controllata

Un Comune socio di una società in controllo ha diritto ad accedere ai verbali del Consiglio d’amministrazione della società stessa. Tale diritto va assicurato, e “trova fondamento nei principi e nelle norme di legge che prevedono e regolano il fenomeno delle società in house e che disciplinano il controllo analogo congiunto”.
E’ quanto ha stabilito Anac con l’Atto del Presidente del 14 febbraio 2024 rispondendo a un parere richiesto da una società toscana che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti in tale ambito territoriale.

Nel caso specifico, la richiesta del Comune toscano riguardava i verbali del Cda con cui è stata disposta la revoca dell’amministratore unico di una società controllata dalla in house dei rifiuti, e come tale pertanto non direttamente controllata dal comune in quanto non direttamente socio.

Nel caso di specie i limiti, che pure nel diritto societario esistono e che possono essere fatti valere dall’organo di amministrazione della società al diritto di informazione del socio azionista, non possono essere opposti. E ciò proprio in considerazione della specialità che regola le società in house providing e dei poteri che fanno capo al controllo analogo di un socio ente pubblico – precisa Anac.

Nell’ambito delle in house pluripartecipate in controllo congiunto lo strumento del patto parasociale, serve a consentire la creazione di meccanismi di coordinamento e di controllo tra enti soci che, tipicamente, non troverebbero spazio negli statuti delle società in house. Nel caso in esame è del tutto ininfluente il fatto che i patti parasociali, prevedono che il controllo analogo vada esercitato attraverso appositi organi collegiali (Comitato unitario e Comitato ristretto) che riuniscono tutti i soci che esercitano il controllo congiunto”.

“Laddove il Comune in questione volesse imporre un indirizzo contrario alla società, anche in relazione alla delibera del CDA in discussione, una volta acquisita la delibera in questione, dovrebbe, certamente, far valere le proprie ragioni tramite detti Comitati, promuovendo l’adozione di un atto unitario e collegiale di indirizzo. Sembra evidente però che “senza conoscere” non sarebbe possibile nemmeno far valere le proprie istanze propulsive nei Comitati e quindi, in ultima analisi, ne risulterebbe ridotta anche la stessa funzione del controllo analogo”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Gare d’appalto: clausola penale solo in caso di ritardo nell’esecuzione della prestazione

L’ANAC, con la delibera n. 73 del 17 gennaio 2024, intervenendo in merito agli affidamenti di progettazione dell’ampliamento dell’aeroporto di Napoli Capodichino, ha rilevato che nella gara d’appalto non può essere prevista una clausola penale che scatti in caso di aumento del costo dell’opera rispetto al budget preventivamente stimato dall’amministrazione. Nell’ordinamento italiano, infatti, non sono ammesse ipotesi di penale svincolate dall’inadempimento della prestazione. Ogni penale deve essere collegata almeno al ritardo nell’esecuzione della prestazione.

Nel caso di specie, la società campana aveva previsto a carico dell’affidatario “l’applicazione di una penale pari all’uno per mille dell’importo del corrispettivo economico, previsto per la fase progettuale interessata per ogni incremento dell’uno per cento dell’importo delle opere progettate, fino al raggiungimento del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo del servizio”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Servizi e forniture ordinarie: la domanda di partecipazione tipo per la partecipazione alle gare

In seguito alla pubblicazione del Bando tipo n. 1/2023, l’ANAC ha ritenuto opportuno affiancare a tale documento la domanda di partecipazione tipo, al fine di standardizzare la modulistica da utilizzare per la partecipazione alle procedure di gara, semplificando l’attività delle stazioni appaltanti e degli operatori economici e riducendo il rischio di errori e omissioni.

Il documento è l’esito dell’attività di un gruppo di lavoro che ha visto la partecipazione di Itaca, IFEL, Consip, Invitalia, soggetti aggregatori, nonché della consultazione pubblica cui hanno partecipato centrali di committenza, stazioni appaltanti, associazioni di categoria, operatori economici ed enti di ricerca.

Il documento è stato redatto sulla base dei seguenti criteri:

  • sono riportate le sole dichiarazioni non previste nel DGUE, al fine di evitare inutili duplicazioni e il proliferare di errori;
  • la domanda tipo è un documento di carattere generale. La stazione appaltante dovrà adeguarlo alle proprie esigenze, eliminando le parti non pertinenti e integrando con le informazioni ulteriori richieste in base alla particolare natura del contratto da affidare;
  • con riferimento alla documentazione a comprova dei requisiti di partecipazione è stato previsto l’inserimento nel FVOE dei documenti assoggettabili a riuso e, invece, l’allegazione alla domanda dei documenti utilizzabili in una sola gara, quali ad esempio la polizza fideiussoria e il contratto di avvalimento (Fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

Stazioni appaltanti qualificate, indicazioni ANAC per confermare di disporre di piattaforma certificata

Con il Comunicato del Presidente del 30 gennaio 2024, l’Autorità fa presente che per le Stazioni Appaltanti e le centrali di committenza che non avessero provveduto ad accedere al sistema entro il 31 gennaio 2024 confermando l’utilizzo di piattaforma certificata, tale requisito si intenderà positivamente accertato in qualunque momento successivo al 31 gennaio 2024 attraverso il concreto utilizzo di almeno una piattaforma inclusa nel registro Anac delle piattaforme certificate.

Sono oltre 3.100 le stazioni appaltanti qualificate che ad oggi, 31 gennaio 2024, hanno confermato ad Anac, attraverso il sistema “Qualificazione stazione appaltanti“, la disponibilità e l’utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate.

 

La redazione PERK SOLUTION

Affidamento di servizi di ingegneria e architettura: ANAC avvia la Consultazioni del Bando tipo

Predisposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione lo Schema di Bando tipo n. 2/2023 – “Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”.

Nella redazione del documento di consultazione sono emerse numerose questioni problematiche per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura a causa di vuoti normativi, assenza di coordinamento normativo e difficoltà interpretative. Nel documento di consultazione l’Anac ha inserito specifiche indicazioni per cercare soluzioni interpretative a tali criticità, pur ritenendo che in alcuni casi siano necessari interventi normativi. Oltre al documento in consultazione, è pubblicato anche lo schema di questionario.

Gli Stakeholder interessati possono far pervenire le proprie osservazioni entro il 1° marzo 2024 alle ore 23:59 seguendo le istruzioni della Consultazione on line. La consultazione è stata predisposta in ottemperanza all’articolo 83, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.

 

La redazione PERK SOLUTION

Gare d’appalto e contributo Anac, gli importi per l’anno 2024

È stata pubblicata in G.U. n. 9 del 12.01.2024 la delibera ANAC del 19 dicembre 2023, recante “Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2024”, che definisce l’importo del contributo dovuto all’Autorità da stazioni appaltanti, operatori economici e SOA.

Sono obbligati alla contribuzione a favore dell’ANAC, i seguenti soggetti pubblici e privati:
a) le stazioni appaltanti, di cui all’art. 1, lettera a), dell’allegato 1 del decreto legislativo n. 36/2023;
b) gli operatori economici, di cui all’art. 1, lettera l), dell’allegato 1 del decreto legislativo n. 36/2023 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a);
c) le società organismo di attestazione, di cui all’art. 100, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023.
Sono esentati dall’obbligo di contribuzione le stazioni appaltanti e gli operatori economici in relazione alle procedure di:
a) affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 così come individuate con le delibere dell’ANAC n. 359 del 29 marzo 2017 e n. 1078 del 21 novembre 2018;
b) affidamento alle quali si applica il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2 novembre 2017, n. 192.

Ai fini dell’esonero dal pagamento del contributo , il responsabile del procedimento dovrà inviare, esclusivamente via PEC all’indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it – entro i quindici giorni solari successivi alla pubblicazione della procedura nelle forme previste, la richiesta, debitamente sottoscritta, di esonero dal pagamento del contributo utilizzando il modello reso disponibile sul sito dell’ANAC. I soggetti attuatori/stazioni appaltanti indicheranno nel bando, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque formulata l’esonero dal contributo per gli operatori economici partecipanti.

Modalità e i termini per il versamento del contributo:

  • Stazioni appaltanti: il pagamento della contribuzione va fatto entro il termine di scadenza del bollettino MAV (pagamento mediante avviso), emesso dall’ANAC con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo.
  • Operatori economici: il pagamento rappresenta condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente e va fatto utilizzando il portale dei pagamenti messo a disposizione dall’Autorità. Gli OE sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005.
  • SOA: la contribuzione dovuta va pagata entro novanta giorni dall’approvazione del proprio bilancio utilizzando il portale dei pagamenti messo a disposizione dall’Autorità.  È possibile chiedere la rateizzazione dei contributi dovuti, previa corresponsione degli interessi legali che decorreranno trascorsi novanta giorni dall’approvazione del bilancio. Il versamento totale della contribuzione deve essere corrisposto non oltre il 31 dicembre
    2024.

Per ciascuna procedura di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivisa in più lotti, l’importo dovuto dalle stazioni appaltanti verrà calcolato applicando la contribuzione corrispondente al valore complessivo posto a base di gara.  Gli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, devono versare il contributo, nella misura
di cui all’art. 2, comma 1, corrispondente al valore di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta.

 

 

La redazione  PERK SOLUTION

SPL a rilevanza economica, Le indicazioni di ANAC per la compilazione delle relazioni annuali

ANAC ha pubblicato le indicazioni operative per la predisposizione e l’invio delle relazioni annuali previste dalla disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Le indicazioni sono rivolte ai comuni o alle loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, alle città metropolitane, alle province, agli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio.

Compilazione della relazione annuale
Per la compilazione della relazione annuale non è previsto uno specifico modello; è possibile utilizzare lo schema predisposto da ANCI. Tale schema può essere altresì utilizzato, nelle parti compatibili e applicabili, anche dalle altre tipologie di enti indicati nell’art. 30, comma 1.
Per i servizi affidati a società in house, la relazione annuale in oggetto costituisce appendice della relazione di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016. Al riguardo, solo tale appendice deve essere oggetto di invio ad ANAC secondo le modalità qui indicate.
La relazione deve essere necessariamente contenuta in un singolo file in formato pdf.
È richiesto, contestualmente, la compilazione di una tabella in formato pdf, contenente alcuni dati di sintesi sull’ente e sugli affidamenti da esso disposti, disponibile al seguente link.

Modalità e tempistica per l’invio dei documenti
In sede di prima applicazione, i due documenti – relazione e tabella di sintesi in formato pdf – devono essere trasmessi via PEC a protocollo@pec.anticorruzione.it entro la data del 31/12/2023.
Nell’oggetto della PEC, occorre specificare “Relazione annuale SPL” seguito dalla denominazione e dal codice fiscale dell’ente (ad es. “Relazione annuale SPL, Comune di ________, c.f”).

Consultazione delle relazioni annuali
Le relazioni annuali saranno pubblicate sul sito ANAC, all’interno della sezione “Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” in una pagina dedicata raggiungibile al seguente link.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: Erogazione incentivi funzioni tecniche anche in caso di affidamento diretto

L’ANAC si è espressa favorevolmente in esito ad una richiesta di parere circa la possibilità ex art. 45 del D.Lgs.
36/2023 – Codice dei contratti pubblici, di riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche al personale dell’ente
nel caso in cui il contratto pubblico sia concluso a seguito dell’affidamento diretto.

Con l’art. 45 del Codice, al fine di superare le incertezze interpretative che hanno caratterizzato il previgente assetto normativo di settore, il legislatore ha voluto chiarire che ora l’istituto dell’incentivo alle funzioni tecniche trova applicazione per tutte le procedure di affidamento incluso quindi l’affidamento diretto. Possibilità quest’ultima che la precedente disciplina di settore di cui al D.lgs. 50/20167 aveva escluso sulla base del tenore letterale dell’art. 113 riferito all’importo dei lavori, servizi e forniture “posti a base di gara”.

Pertanto la base alla lettera della norma e la ratio della stessa, come esplicitata nella stessa Relazione illustrativa al D.lgs 36/2023, ritengono possibile riconoscere il compenso incentivante al personale dell’ente anche nel caso di affidamento diretto del contratto di appalto, sottolineando che ai sensi dell’art. 45, comma 2, del D.lgs 36/2023, l’incentivo è strettamente correlato alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti come specificato nell’allegato I.10.

Con lo stesso parere l’Autorità evidenzia quanto previsto dall’art. 228 del Codice dei contratti pubblici in base al quale “dall’attuazione dello stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Tale neutralità deve essere valutata con riferimento al bilancio complessivo dell’ente, che, anche a seguito dell’applicazione della norma, deve restare in equilibrio. In altre parole, anche le nuove spese per
interventi riconosciuti meritevoli dal legislatore sono possibili se e nei limiti in cui le risorse finanziarie ordinarie lo consentono e cioè se non viene alterato l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente dell’ente.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anac: Illegittimo derogare al principio di rotazione degli appalti giustificandolo con ragioni di urgenza

Derogare al principio di rotazione degli appalti per ragioni di urgenza è illegittimo. E’ quanto ha ribadito Anac di fronte alla volontà di affidamento diretto all’appaltatore uscente da parte di un ente “poiché – visti i tempi di realizzazione del progetto – non vi sarebbe la possibilità di avviare un’indagine di mercato e svolgere una procedura negoziata”. Con il parere in funzione consultiva n. 58/2023, l’Autorità ribadisce che la rotazione risulta obbligatoria – imponendosi quindi al Rup -, quando “la stazione appaltante intenda assegnare l’appalto mediante affidamento diretto ovvero mediante procedura negoziata nella quale la stessa operi discrezionalmente la scelta dei concorrenti da invitare”.

Anac spiega che “tenuto conto delle previsioni e della ratio dell’articolo 49 del nuovo Codice Appalti, nel caso di affidamento dello stesso contratto all’impresa ‘uscente’, deve essere attentamente valutata dalla stazione appaltante, previa verifica concreta e specifica, l’esistenza dei presupposti legittimanti la deroga al principio di rotazione, fornendo adeguata e puntuale motivazione in relazione a tutte le condizioni indicate dall’art. 49, del Codice”. E il Rup è tenuto ad illustrare le ragioni che portano alla deroga della rotazione.

La conclusione è che “stante l’eccezionalità della deroga al principio di rotazione” nei limitati casi specificati dalla disposizione citata “non appare coerente” un eventuale “affidamento diretto al contraente uscente del medesimo contratto, fondato esclusivamente sull’esigenza di realizzare il progetto in tempi celeri” pur nel caso in cui questi risultassero “incompatibili con lo svolgimento un’indagine di mercato e di una procedura negoziata”.

 

La redazione PERK SOLUTION