Il potere sanzionatorio esercitato dall’ANAC nei confronti dei concorrenti di gara pubblica ha natura vincolata di talché, eventuali imprecisioni o deficit formali rinvenibili nel percorso procedimentale e, soprattutto, nel provvedimento sanzionatorio, non possono condurre all’annullamento del provvedimento impugnato, in applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 31 agosto 2021, n. 6119, nell’accogliere il ricorso presentato dall’ANAC, contro una Società, riformando la sentenza del TAR Lazio, Sez. I, del 14 dicembre 2018, ha evidenziato che in sede di esercizio del potere sanzionatorio esercitato dall’Anac nei confronti dei concorrenti di gara pubblica – ai sensi dell’art. 40 del Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, adottato con delibera del 26 febbraio 2014 – ciò che deve intervenire, ai fini del rispetto del termine perentorio di 60 giorni dalla acquisizione della documentazione e/o delle informazioni utili alla formulazione di una contestazione di addebito, è l’inoltro, da parte della unità organizzativa competente per i procedimenti sanzionatori, della proposta di avvio del procedimento al Consiglio dell’Autorità per acquisirne l’approvazione; mentre non rileva la data dell’approvazione della proposta da parte dell’organo deliberante, nonché quella, ulteriore, della comunicazione all’interessata.
Il Regolamento unico di cui trattasi costituisce promanazione della norma primaria di cui all’art. 8, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006, che stabilisce che “Il regolamento dell’Autorità disciplina l’esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità nel rispetto dei principi della tempestiva comunicazione dell’apertura dell’istruttoria, della contestazione degli addebiti, del termine a difesa, del contraddittorio, della motivazione, proporzionalità e adeguatezza della sanzione, della comunicazione tempestiva con forme idonee ad assicurare la data certa della piena conoscenza del provvedimento, del rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalle norme vigenti”.
Ciò posto, l’art. 40, comma 2, del Regolamento fa emergere che, ai fini del rispetto del termine perentorio di sessanta giorni di cui al primo periodo, occorre avere riguardo, da un lato, alla “acquisizione della documentazione e/o delle informazioni utili alla formulazione di una contestazione di addebiti” (dies a quo), dall’altro, “all’invio della comunicazione di avvio del procedimento in Consiglio per la necessaria approvazione” (dies ad quem); nel secondo periodo la norma stabilisce poi che, in caso di approvazione, la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio va effettuata entro 30 giorni dal relativo deliberato.
Pertanto, ciò che deve intervenire ai fini del suo rispetto è l’inoltro da parte della competente U.O.R. della proposta di avvio del procedimento al Consiglio dell’Autorità per acquisirne l’approvazione.
Non rileva, invece, la data dell’approvazione della proposta da parte dell’organo deliberante, nonché quella, ulteriore, della comunicazione all’interessata.
Centrali d’acquisto, le indicazioni di ANAC
Con un Comunicato del Presidente del 7 luglio 2021, ANAC interviene sull’aggregazione delle centrali d’acquisto, e sugli obblighi di fornitore e amministrazione. Il chiarimento serve di supporto per le amministrazioni e gli enti nella gestione degli accordi e delle convenzioni, indicando la corretta applicazione della normativa vigente e l’esatta ripartizione delle competenze tra centrale d’acquisto, fornitore e amministrazione.
In particolare, le centrali di committenza e i soggetti aggregatori:
• supportano le stazioni appaltanti nella pianificazione dei fabbisogni e nel monitoraggio dei consumi e della spesa, al fine della corretta quantificazione della domanda complessiva e, quindi, dell’importo da porre a base di gara per l’affidamento dell’accordo quadro o della convenzione.
• pianificano, sulla base dei fabbisogni comunicati dalle stazioni appaltanti interessate, le gare da approntare nel periodo di riferimento;
• definiscono chiaramente le modalità di adesione all’accordo quadro/convenzione, la capienza massima dell’accordo e i limiti quantitativi imposti a ciascuna stazione appaltante.
• definiscono, altresì, le condizioni e le modalità per l’adesione in misura superiore rispetto al fabbisogno stimato, ad esempio, richiedendo la sottoscrizione di un nuovo contratto con il fornitore nei limiti della capienza massima dell’accordo/convenzione;
• disciplinano, in modo chiaro e dettagliato, gli obblighi posti a carico del fornitore. Lo stesso può impegnarsi nei limiti dell’importo massimo previsto nell’accordo/convenzione; pertanto, al fine del rispetto di tale limite, è essenziale procedere al monitoraggio costante delle adesioni, prevedendo idonee azioni di comunicazione e di controllo, con individuazione dei soggetti responsabili. Con riferimento ai contratti destinati ad un elevato numero di stazioni appaltanti, sarebbe preferibile la previsione di un sistema di controllo automatizzato che blocchi nuove adesioni al raggiungimento della capienza massima dell’accordo;
• controllano l’esecuzione dell’accordo quadro/convenzione, anche al fine del monitoraggio dei consumi e della spesa. Tale attività è distinta rispetto al controllo in merito all’esecuzione dei contratti discendenti, che è rimesso, invece, alla singola amministrazione;
• possono prevedere, nel bando di gara, misure per garantire la continuità del servizio o della fornitura nel caso in cui la capienza massima sia raggiunta prima del termine fissato di vigenza dell’accordo quadro/convenzione, quali la possibilità dell’attivazione di lotti aggiuntivi per il caso in cui sia esaurita la capienza dell’accordo con riferimento ad alcuni lotti.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
ANAC: In GU il nuovo regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio
È stato pubblicato in G.U. n. 145 del 19 giugno 2021 il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, approvato dall’ANAC nell’adunanza del del 12.5.2021. Le revisioni apportate al testo del regolamento sono orientate, principalmente, ad introdurre la regola che le comunicazioni e le notificazioni dell’Autorità, concernenti il procedimento sanzionatorio, sono effettuate direttamente dall’Autorità ordinariamente presso la casella di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario della sanzione. Inoltre, il novellato regolamento stabilisce, nei casi di mancanza di PEC, in deroga alla modalità ordinaria, che le comunicazioni e le notificazioni possano essere effettuate all’indirizzo di residenza dell’interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
È stato, altresì, pubblicato in G.U. il Provvedimento del 12 maggio 2021 dell’ANAC, recante “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità nazionale anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici dì comportamento”.
L’Autorità avvia il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni di cui al regolamento d’ufficio, nei casi in cui, nel corso di accertamenti o ispezioni, siano emersi comportamenti configurabili come ipotesi di omessa adozione, ovvero sulla base di segnalazioni ad essa pervenute. Nel caso di segnalazioni gravemente incomplete o palesemente infondate il responsabile del procedimento dispone il mancato avvio del procedimento, informandone il Consiglio attraverso una notizia riassuntiva trimestrale. Qualora i soggetti interessati ne facciano richiesta, l’Autorita’ da’ comunicazione del mancato avvio del procedimento. Il responsabile, nel caso in cui disponga l’avvio del procedimento, comunque entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza della presunta omessa adozione dei provvedimenti , ne da’ comunicazione ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e’ destinato a produrre effetti diretti e al soggetto esterno all’Autorita’ che ha formulato la segnalazione. La medesima comunicazione deve essere effettuata anche nei confronti dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui possa derivare un pregiudizio dal procedimento in corso.
Nel caso in cui, per il rilevante numero dei destinatari, la comunicazione personale risulti impossibile o particolarmente gravosa, l’Autorita’ provvede a rendere noti gli elementi essenziali del procedimento mediante forme di pubblicita’ idonee di volta in volta stabilite dalla medesima, tra cui la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorita’.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Consiglio di Stato ed Anac hanno sottoscritto un accordo per la condivisione dei dati sugli appalti pubblici
E’ stato sottoscritto oggi a Palazzo Spada, dal presidente dell’Anac Giuseppe Busia e dal presidente del Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi il protocollo d’intesa triennale che consentirà lo scambio di tutte le informazioni contenute nella Banca Dati nazionale dei Contratti Pubblici gestita dall’Autorità nazionale anticorruzione.
Con il protocollo, le parti intendono regolare il trasferimento di dati dall’Anac al Consiglio di Stato, al fine di assicurare la condivisione, l’integrazione e la circolarità del patrimonio informativo e dei dati sugli appalti pubblici, per garantire accessibilità unificata, reciproca collaborazione, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara, in tutte le loro fasi. Tali informazioni verranno utilizzate dalle parti ai soli fini delle proprie attività istituzionali.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
ANAC, osservazioni sulla disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche
Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, ha inviato al Presidente della Camera, al Presidente del Consiglio e al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un atto di segnalazione con il quale sono state formulate alcune osservazioni in merito alla disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, così come previsto dal Codice dei contratti pubblici.
L’Autorità segnala l’opportunità di estendere anche ai contratti di concessione e a quelli di partenariato pubblico privato la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche attinenti le attività di programmazione e gestione delle gare e di esecuzione e collaudo dei contratti di lavori, servizi e forniture. Particolare attenzione viene rivolta anche alla mancata attuazione da parte di numerose amministrazioni aggiudicatrici delle disposizioni di cui all’articolo 113 del Codice, relativamente alla mancata adozione da parte delle stesse del regolamento per la ripartizione degli incentivi, di cui al comma 3 del predetto articolo, e della mancata costituzione del fondo di cui al comma 2 del medesimo articolo. Tali inadempimenti, per i quali il Codice non prevede alcuna forma di sanzione o di potere di intervento dell’Autorità, determinano l’impossibilità di riconoscere gli incentivi per le funzioni tecniche ai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici con grave danno per gli stessi.
Infine, nell’Atto di segnalazione si auspica un tempestivo intervento legislativo che consenta di superare le incertezze applicative conseguenti dal nuovo orientamento giurisprudenziale, espresso dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, nei pareri n. 145 del 3.2.2021 e n. 281 del 1.3.2021, circa l’inammissibilità di una diposizione regolamentare che disponga la sostanziale retroattività del proprio ambito applicativo, che preclude la possibilità per gli emanandi regolamenti di riconoscere gli incentivi per le attività riferibili a procedure di affidamento avviate successivamente alla data di entrata in vigore del Codice ma precedentemente alla data di entrata in vigore degli stessi, che potrebbe costituire un ulteriore elemento di ostacolo all’adozione dei regolamenti medesimi.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Dall’ANAC suggerimenti alle PA per garantire la partecipazione alle gare delle imprese in difficoltà
Con comunicato del 13 aprile 2021, l’ANAC fornisce alcuni suggerimenti per la predisposizione dei bandi di gara, riguardo ai requisiti di capacità economica finanziaria e di capacità tecnica.
A causa dell’emergenza sanitaria in corso alcuni settori produttivi hanno avuto un calo significativo di fatturato a fronte della mancata erogazione dei servizi. Secondo l’Autorità questo può avere un impatto potenzialmente limitativo della partecipazione alle gare future in quanto il fatturato minimo annuo è uno degli elementi che le stazioni appaltanti possono richiedere ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria. L’Autorità suggerisce alle stazioni appaltanti, come previsto dal Codice, di valutare attentamente la necessità di richiedere la dimostrazione di tali requisiti tramite il possesso di un fatturato minimo annuo per il triennio precedente la gara che comprende gli anni 2020 e 2021. Qualora le stazioni appaltanti ritengano necessario richiedere la dimostrazione del fatturato minimo annuo, sarebbe opportuno che il valore del fatturato richiesto fosse inferiore a quello massimo consentito dalla norma, ossia al doppio dell’importo a base d’asta.
Per quanto riguarda la capacità tecnica delle imprese, l’Autorità, nel rilevare che la mancata erogazione dei servizi può avere un impatto anche sulla dimostrazione dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, ricorda che, per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere nei bandi che sarà presa in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima, come previsto dal Codice dei contratti pubblici.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
ANAC, estendere anche ai contratti di concessione e a quelli di PPP la disciplina degli incentivi
Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Giuseppe Busia, ha inviato al Presidente della Camera, Roberto Fico, al Presidente del Consiglio, Mario Draghi e al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, un Atto di segnalazione con il quale sono state formulate alcune osservazioni in merito alla disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, così come previsto dal Codice dei contratti pubblici.
A seguito delle problematiche interpretative e applicative riscontrate nello svolgimento dell’attività istituzionale, l’Anac segnala l’opportunità di estendere anche ai contratti di concessione e a quelli di partenariato pubblico privato la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche attinenti le attività di programmazione e gestione delle gare e di esecuzione e collaudo dei contratti di lavori, servizi e forniture.
Per l’Autorità sarebbe auspicabile, inoltre, l’avvio di una attività di impulso e coordinamento nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici affinché le stesse diano attuazione alle indicazioni del Codice, mediante l’adozione di un proprio regolamento per la ripartizione degli incentivi e la costituzione del fondo per l’accantonamento delle risorse finanziarie.
Nell’Atto di segnalazione, l’Anac evidenzia altresì l’opportunità di un intervento legislativo al fine di chiarire l’ambito oggettivo dei regolamenti che le amministrazioni aggiudicatrici sono chiamate ad adottare, con particolare riferimento alle attività riferibili a procedure di affidamento avviate successivamente alla data di entrata in vigore del Codice ma precedentemente alla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Anac, progetto trasparenza
L’ANAC ha pubblicato il Monitoraggio conoscitivo sulla “esperienza della trasparenza”. Il report presenta gli esiti di un’attività di elaborazione e analisi di dati condotta dall’Autorità nell’ambito del Progetto sperimentale sulla trasparenza, che tra le principali finalità annovera lo studio della “richiesta di trasparenza” a circa otto anni dall’entrata in vigore del d.lgs. 33/2013 e di quale sarà la potenziale domanda di trasparenza nel prossimo futuro. A tale scopo, il Progetto prevede un’ampia fase di c.d. “monitoraggio conoscitivo” volto a rilevare considerazioni tratte dall’esperienza e dalla percezione delle politiche e pratiche di trasparenza attiva da parte di una molteplicità di attori e portatori di interesse. Il monitoraggio si articola in più attività con lo scopo di acquisire i contributi necessari, di ascoltare più voci e di contribuire ad arricchire il patrimonio conoscitivo sul tema delineando così quali sono le criticità del sistema e quali invece gli aspetti da valorizzare. I dati sui procedimenti di vigilanza in materia di trasparenza sono stati elaborati per ottenere una visione di insieme, con livelli di approfondimento di volta in volta maggiori, il dettaglio di “Chi segnala”, ovvero l’origine dei procedimenti e le tipologie di soggetti segnalanti, “Chi viene segnalato”, ovvero le amministrazioni e organizzazioni oggetto dei procedimenti, “Chi segnala chi”, ovvero il rapporto tra origine e organizzazioni oggetto dei procedimenti, “Chi segnala cosa”, ovvero il rapporto tra origine e sezioni di “Amministrazione Trasparente” oggetto dei procedimenti , e la riproposizione delle principali di tali analisi declinate secondo le variabili geografiche a disposizione. Il report presenta infine, alla luce degli esiti delle elaborazioni e in raccordo con quanto emerso dalle altre analisi condotte nell’ambito del Progetto, alcune considerazioni raggruppate in temi salienti sulle politiche e pratiche della trasparenza amministrativa attiva che in questi anni hanno contribuito a promuovere uno dei principi fondamentali della democrazia, la trasparenza.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Linee guida ANAC in materia di affidamenti in house, avvio consultazione on line
L’ANAC ha deliberato l’adozione delle Linee guida Recanti «Indicazioni in materia di affidamenti in house di contratti aventi ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza ai sensi dell’articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.» al fine di fornire indicazioni utili alle stazioni appaltanti per la formulazione della motivazione richiesta dalla disposizione richiamata nel caso di affidamento diretto a società in house. Nel documento di consultazione è stata offerta una lettura dell’articolo 192, comma 2, nel senso che le stazioni appaltanti nel motivare le ragioni del mancato ricorso al mercato, devono esplicitare le valutazioni effettuate in merito alla congruità economica dell’offerta e ai benefici per la collettività della forma di gestione prescelta. Questa ricostruzione è confermata nel parere reso dal Consiglio di Stato sullo schema di codice dei contratti pubblici (parere n. 855 del 1/4/2016, laddove è chiarito che «l’art. 192, comma 2, impone alle stazioni appaltanti, per l’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, l’obbligo di dare conto, nella motivazione del provvedimento di affidamento, delle ragioni del mancato ricorso al mercato nonché dei benefici, per la collettività, della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché, ancora e infine, di ottimale impiego delle risorse pubbliche. Si tratta di un onere motivazionale rafforzato, che consente un penetrante controllo della scelta effettuata dall’Amministrazione, anzitutto sul piano dell’efficienza amministrativa e del razionale impiego delle risorse pubbliche».
Per quanto attiene al contenuto della motivazione, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1900/2016, seppur in negativo, ha indicato il contenuto minimo della valutazione, sostenendo che la stessa, per soddisfare l’onere di motivazione aggravato previsto dalla norma deve essere concreta, riscontrabile, controllabile, intellegibile e pregnante sui profili della convenienza, non solo economica, della scelta.
Le Linee guida saranno adottate, all’esito della consultazione pubblica, ai sensi dell’articolo 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici.
Gli Stakeholder potranno far pervenire le loro osservazioni mediante utilizzo del modulo informatico accessibile sul sito dell’Autorità nella sezione Consultazioni entro il giorno 15 marzo 2021 ore 24.00.
ANAC, proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza
Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione è stato audito lo scorso 2 febbraio presso l’8^ Commissione della Camera dei Deputati nell’ambito delle audizioni previste sul Recovery Plan, sottoponendo al vaglio del Parlamento delle proposte per favorire la semplificazione, generare risparmi ed efficienza e garantire la crescita. L’intervento si è concentrato sulla digitalizzazione delle procedure di gara, l’implementare la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e la realizzazione di un portale unico della Trasparenza che consenta una riduzione degli oneri amministrativi a carico delle pubbliche amministrazioni. Per il Presidente dell’ANAC risulta fondamentale investire nella digitalizzazione della pubblica Amministrazione e, più in particolare, nel settore dei contratti pubblici sfruttando appieno la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici anche per realizzare una effettiva trasparenza pubblica e garantire, accanto al miglioramento dell’efficienza della macchina amministrativa, la piena affermazione del principio di legalità e la contestuale e correlata riduzione del rischio di infiltrazioni criminali nelle commesse pubbliche. L’investimento nella digitalizzazione del settore pubblico e in particolare dei contratti si auto-ripaga e libera ricchezza per interventi ulteriori che consentiranno di migliorare altri settori e ambiti di grande rilevanza.
Sarebbe molto più efficiente, per l’ANAC, anche la creazione di una piattaforma unica della trasparenza che consenta alle pubbliche amministrazioni di caricare direttamente i dati e quindi in un unico luogo virtuale, accessibile a chiunque (al quale dovrebbero rinviare i siti istituzionali degli enti interessati) all’amministrazione centrale di disporre di una quantità maggiore e più puntuale di informazioni: una sorta di portale di portali, un punto unico di accesso e consultazione, in grado di semplificare sia le attività di pubblicazione da parte delle amministrazioni che di consultazione.