E’ illegittimo affidare l’appalto del servizio raccolta rifiuti al concorrente che si offre di prendere in locazione l’autoparco comunale per farne la propria sede aziendale. Lo ha stabilito Anac, con il parere del 10 novembre 2021.
L’Autorità evidenzia come “il baratto” manca di connessione funzionale con l’oggetto dell’appalto, creando una commistione fra offerta tecnica ed economica che è vietata per legge. Palese è in tal caso la violazione dell’articolo 95 del Codice dei contratti pubblici.
Inoltre, adottare come criterio di scelta della ditta per la raccolta dei rifiuti urbani e il servizio di pulitura delle strade (una gara del valore di 11 milioni di euro) chi si offre di affittare l’autoparco comunale, impedisce di misurare adeguatamente la qualità della prestazione offerta, visto che diventa invece rilevante chi accetta la locazione del magazzino, e chi offre di più per l’affitto. Ciò inevitabilmente inquina il giudizio della stazione appaltante, alterando i criteri oggettivi di valutazione.
L’indagine di Anac è stata avviata a seguito della contestazione del bando da parte di una società concorrente, che ha ravvisato illegittimità nei criteri di scelta stabiliti dal Comune. Dalle verifiche effettuate dall’Autorità effettivamente è emerso l’illegittimità del bando, in quanto “le stazioni appaltanti devono individuare criteri di valutazione concretamente idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti”.
I criteri devono, in sostanza, consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell’offerta, al fine di individuare il miglior rapporto qualità/prezzo. Tale non è, invece, il criterio stabilito dal Comune “che premia il concorrente che offre il più elevato canone mensile per la locazione dell’autoparco comunale”.
Anac, Introduzione del bando digitale per tutte le gare pubbliche
Finisce l’era della carta nelle gare pubbliche e nell’affidamento di servizi e di forniture da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Da gennaio 2022 diventa operativo il bando digitale tipo per tutte le gare predisposto da Anac, dando avvio alla procedura telematica aperta con cui le stazioni appaltanti d’ora in avanti effettueranno ogni affidamento.
“Questa decisione segna un passaggio importante nella modernizzazione del sistema degli appalti pubblici in Italia e nella digitalizzazione delle procedure”, afferma Giuseppe Busia, Presidente di Anac. “Realizziamo uno degli impegni assunti dall’Autorità all’interno del Pnrr, favorendo una maggiore qualità ed efficienza dell’attività delle stazioni appaltanti. Il bando digitale sosterrà l’accesso delle piccole e medie imprese al mercato (grazie alla diffusione di informazioni e a una tempistica più adeguata); e garantirà una più ampia trasparenza degli atti pubblici e pubblicità delle gare”.
“Oltre a ridurre tempi e costi per le Amministrazioni – aggiunge Busia -, la procedura interamente telematica per le gare garantisce una maggiore trasparenza nelle procedure di aggiudicazione grazie alla tracciabilità delle operazioni compiute su sistemi digitali”.
Il bando-tipo ha oggetto l’affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo.
In tal modo viene attuato, finalmente, il sistema nazionale di e-Procurement, attraverso la digitalizzazione end-to-end dei processi di approvvigionamento pubblico.
L’adozione del Bando tipo ha un rilevante impatto sul mercato atteso l’elevato numero sia delle stazioni appaltanti che debbono utilizzarlo sia delle procedure che debbono essere regolate in conformità allo stesso. Le stazioni appaltanti sono, infatti, tenute a redigere i propri bandi in conformità ad esso.
L’introduzione del bando-tipo digitale attua, inoltre, quanto disposto dal Codice degli appalti sul ricorso da parte delle stazioni appaltanti a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici, al fine di garantire l’interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni, unitamente e la determinazione delle migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro (Fonte ANAC).
Anac, istituisce il fascicolo digitale degli operatori economici
ANAC ha approvato la realizzazione del Fascicolo digitale per gli operatori economici, favorendo un’effettiva riduzione di oneri in capo agli operatori del settore. Si tratta di una delle misure di semplificazione in materia di contratti pubblici previste dal Pnrr e dal Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, che ne ha affidato la realizzazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Il Fascicolo digitale consentirà alle stazioni appaltanti di utilizzare gli accertamenti già effettuati da un’altra stazione appaltante per ammettere l’operatore economico alla gara, velocizzando l’attività di verifica dei requisiti generali (white list). Inoltre, gli operatori economici vedranno ridotti notevolmente gli oneri di riprodurre per ogni procedura di gara le certificazioni a comprova dei requisiti posseduti. Agli operatori economici non viene più imposto l’onere di produrre per ogni gara cui intendono partecipare la medesima documentazione, peraltro già nella disponibilità dell’Amministrazione. Il fascicolo virtuale dell’operatore economico verrà utilizzato per la partecipazione alle singole gare, ma i dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, saranno utilizzati anche per gare diverse. In sede di partecipazione alle gare l’operatore economico indicherà i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante.
Tutto quello che un’impresa fa con qualsiasi ramo della Pubblica Amministrazione, pertanto, viene registrato. Un vantaggio per le Pubbliche amministrazioni che non dovranno più chiedere informazioni sulle imprese perché tutto risulta già a portata di mano. “L’obiettivo – dichiara il Presidente di Anac – è quello di rendere quasi automatizzata la verifica dei requisiti, permettendo alle Stazioni appaltanti e alle imprese di concentrarsi sulla strategia di acquisto invece che sulle procedure e sugli aspetti formali”.
Questo trova conferma in quanto affermato da Banca d’Italia nel documento “I benefici dell’e-procurement in ambito pubblico: l’esperienza della Banca d’Italia e le possibili evoluzioni del sistema”, che avanza proposte concrete per la digitalizzazione delle procedure e si sofferma proprio sulla necessità di introdurre il fascicolo virtuale dell’operatore economico per consentire l’acquisizione telematica dei documenti di comprova dei requisiti, chiarendo che tale iniziativa determina importanti benefici in termini di rapidità, automatizzazione ed efficienza delle procedure.
Comunicato del Presidente ANAC del 29 novembre 2021
Anac, attiva la piattaforma procedura per il monitoraggio dei piani anticorruzione
L’ANAC informa che è attiva la procedura di acquisizione dei dati relativi al monitoraggio dell’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza relativamente al triennio 2021-23.
I Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) possono utilizzare la piattaforma di acquisizione dei dati sui Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per inserire i dati relativi ai piani triennali 2021-23, disponibile tramite il servizio on line ‘Piattaforma di acquisizione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza’
L’acquisizione dei dati avviene esclusivamente tramite la compilazione dei moduli predisposti dall’Autorità per cui non è richiesto il caricamento sulla Piattaforma PTPCT, l’invio o la comunicazione ad ANAC di alcun documento predisposto dalle amministrazioni/enti.
Una volta completato l’inserimento di tutti i moduli previsti dalla piattaforma, sarà possibile effettuare l’export della Relazione Annuale che viene automaticamente generata dal sistema.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Anac, No al progetto donato con parcelle da pagare ai progettisti
Un Comune non può accettare la donazione di un progetto, se questo implica poi in caso di utilizzo il pagamento di parcelle a favore dei progettisti. E’ quanto ha stabilito dall’Anac (Atto del Presidente del 19 novembre 2021), intervenendo sulla decisione di un Comune di accettare la donazione di un progetto.
Invece di indire un concorso di idee sull’utilizzo futuro del parco, il Comune ha invitato i possibili concorrenti a presentare proposte preliminari di intervento. Decisione “inusuale”, secondo Anac, che ha evidenziato come il progetto presentato dai progettisti costituisca già il primo stadio della fase progettuale, con implicazione di interventi successivi in capo all’amministrazione comunale. Quindi, non una semplice proposta ideativa, come avviene nei concorsi di idee, ma un progetto vero e proprio, definito, che si configura quindi come un servizio di ingegneria e architettura, implicando di conseguenza il pagamento di parcelle ai progettisti.
Secondo Anac, le modalità scelte dal Comune costituiscono una violazione del principio di libera concorrenza e di equo compenso, poiché il corrispettivo da porre a base d’asta deve essere proporzionato alla qualità e quantità della prestazione resa.
Nel procedimento avviato nei confronti del Comune, Anac rileva che tale modo di procedere dà luogo a indebito vantaggio a favore di un soggetto a discapito dei concorrenti. E ciò a prescindere se realmente vi sia stato un atteggiamento di favore verso un concorrente, determinato da contiguità con l’amministrazione appaltante. Per tale motivo l’Autorità mette in guardia richiamando le amministrazioni comunali a valutare sempre negli affidamenti di incarichi se vi sia oggettiva disomogeneità delle posizioni di partenza. Questo per garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, indispensabili nell’agire della Pubblica Amministrazione.
Codice appalti, ANAC: “Delega al Governo troppo generica, serve semplificazione e digitalizzazione”
Semplificazione attraverso la digitalizzazione. Rafforzamento della Pubblica Amministrazione. Qualificazione delle stazioni appaltanti. Potenziamento del partenariato pubblico-privato.
Sono questi i punti prioritari da tenere presente, secondo il Presidente dell’Autorità Anticorruzione, Giuseppe Busia, nella revisione del Codice degli appalti che il governo Draghi si accinge a portare avanti. In audizione, il 21 ottobre all’Ottava Commissione del Senato, sulla Delega al governo per riscrivere il nuovo Codice degli appalti, Busia ha dichiarato come “la delega sia troppo generica in molte sue parti, e questo non fa capire in che direzione il governo si muove nel portare avanti la riforma. Cioè se vengono adottati aspetti migliorativi, o peggiorativi della legge attuale. Per esempio, in fatto di clausole sociali o di massimo ribasso”. “
In materia di appalti, bisogna introdurre semplificazione soprattutto attraverso la digitalizzazione delle procedure”, ha dichiarato Busia. “Questo consente una più forte e facile vigilanza sui contratti pubblici e prevenzione della corruzione, come già sta facendo Anac con la banca dati nazionale dei contratti pubblici, che controlla preventivamente pure il rispetto dei diritti dei lavoratori ed eventuali elusioni in materia di subappalto”.
Condividiamo i principi di delega, ma hanno un difetto: l’estrema genericità”, ha affermato Busia. “Faccio un esempio: quando si dice che le stazioni appaltanti useranno il criterio del costo, questo è già previsto nel nostro ordinamento. Quindi: si vuole aumentare o diminuire il ricorso a tale criterio? Noi consideriamo fondamentale il riordino normativo, e abbiamo assistito in questi ultimi anni a un susseguirsi continuo di interventi normativi che hanno creato disorientamento e oneri. Crediamo che l’idea stessa di Testo unico e Codice debba concentrarsi lì, proprio per garantirne conoscibilità, coerenza interna e armonia”. “
Esprimiamo piena condivisione su quanto indicato in materia di appalti verdi e digitali, però occorre un rafforzamento, prevedendo l’obbligo di attenersi ai criteri ambientali minimi”, ha continuato il Presidente dell’Autorità Anticorruzione. “Sulla deflazione del contenzioso l’Anac ha uno strumento molto apprezzato: il pre-contenzioso: è importante valorizzarlo. Il criterio del prezzo deve essere residuale, e quindi occorre indicare nel criterio di delega ciò che sicuramente è escluso”. “
Va inoltre potenziato il partenariato pubblico-privato, che funziona dove c’è il vero trasferimento del rischio nei confronti del soggetto privato”, ha aggiunto Busia. “Per la progettazione delle opere pubbliche è giusto e doveroso prevedere forme di semplificazione e accelerazione, però non dobbiamo dimenticare che una buona progettazione serve a ridurre le varianti in corso d’opera. Laddove le amministrazioni non abbiano capacità progettuali, bisognerebbe servirsi di centrali di progettazione o creare, attraverso gare, delle strutture di progettazione”.
ANAC, appalti: obbligo di rispetto del principio di rotazione
Nell’affidamento sotto soglia di lavori, servizi e forniture va sempre rispettato il principio di rotazione. Pertanto il reinvito al contraente uscente scelto con procedura non aperta al mercato deve avere carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente.
E’ quanto ribadito dall’Autorità Anticorruzione con delibera n. 666 del 28 settembre 2021.
L’indagine avviata da Anac in seguito all’esposto di alcuni consiglieri comunali rileva come la gestione dell’Amministrazione comunale di lavori riguardanti manutenzione del verde pubblico e servizi cimiteriali sia stata caratterizzata da approssimazioni e/o irregolarità, in violazione delle procedure per l’affidamento degli appalti. Inoltre è emersa una non corretta computazione dell’importo a base d’asta dell’appalto con connesso frazionamento degli affidamenti. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto – afferma Anac – non può essere fatta con l’intenzione di escluderlo dall’ambito di applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti relative alle soglie europee. Il valore dell’appalto deve essere quantificato al momento dell’invio dell’avviso di indizione della gara o del bando di gara. Anche nel caso di affidamenti sotto soglia, inferiori ai 40.000 euro, l’amministrazione è tenuta al rispetto della legge, a cominciare dal rispetto del principio di rotazione. Non può, pertanto, avvalersi sempre dello stesso operatore economico, scelto in maniera discrezionale.
Anac, inoltre, ha riscontrato varie inadempienze da parte dell’amministrazione comunale “che non può dirsi nel complesso efficiente ed improntata ai principi di buona amministrazione atteso che per due anni consecutivi (il 2017 e il 2018) il bilancio previsionale non risulta essere stato approvato nei termini stabiliti, con conseguente avvio dell’esercizio provvisorio”.
ANAC, chiarimenti in materia di subappalto. Cambia la quota complessiva raggiungibile
Nella seduta del Consiglio del 6 ottobre, l’Autorità ha affrontato il tema dei subappalti, fornendo chiarimenti per l’utilizzo.
Fino alla riforma del decreto Semplificazioni era consentita una quota specifica di subappalto, distinta e separata da quella generale del 30%, in modo tale che la quota subappaltabile complessiva poteva arrivare al 70%. Ora la quota subappaltabile è stata innalzata transitoriamente al 50%, ma tale limite risulta la quota massima complessiva raggiungibile. Pertanto, il limite massimo di opere subappaltabili deve essere calcolato con riferimento al valore complessivo del contratto, senza poter distinguere (come era precedentemente) tra categorie super specialistiche e altre categorie di lavorazioni.
In tal senso, pur essendo innalzato il limite generale in subappaltabilità al 50%, risulta esclusa la possibilità di subappaltare la percentuale ulteriore delle lavorazioni rientranti nelle categorie super specialistiche. Questo vale nella fase transitoria attuale. Nel periodo definitivo, a partire dal 1° novembre 2021, si affermerà il regime della subappaltabilità integrale delle opere fatte salve le opere da eseguire a cura dell’aggiudicatario, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto. Si assisterà, quindi, all’abbattimento di ogni limite quantitativo generale e predeterminato al subappalto.
Le stazioni appaltanti saranno chiamate a indicare nei documenti di gara le prestazioni oggetto del contratto di appalti non subappaltabili da eseguire a cura dell’aggiudicatario. Pertanto, dal prossimo 1° novembre entra a regime la subappaltabilità integrale del contratto, salvo disposizioni speciali degli atti di gara per parti di opera singolarmente indicate.
L’impatto sul mercato di tale nuova disciplina è sensibile e particolarmente rilevante. Rappresenta un approdo cui il Legislatore nazionale giunge dopo trent’anni di travagliato rapporto con la Corte di Giustizia della Ue. La giurisprudenza recente della Corte di Giustizia (novembre 2019), infatti ha posto fine al problema con due pronunce, investendo la disciplina italiana.
Affidamento di servizi sociali. In consultazione on line le nuove linee guida ANAC
L’Autorità Anticorruzione è intervenuta (seduta del 28 settembre 2021) sull’affidamento dei servizi sociali stilando nuove linee guida utili per migliorare il rapporto fra gli enti del terzo settore e le imprese. Prima di arrivare all’adozione definitiva, le nuove linee guida sono sottoposte a consultazione online, consentendo a tutti i soggetti interessati operanti nel settore di poter inviare osservazioni entro il 15 novembre 2021.
L’obiettivo di Anac è di favorire la diffusione di buone pratiche nell’affidamento dei servizi sociali, in modo da assicurare il pieno rispetto del codice dei contratti pubblici, e l’osservanza dei principi di pubblicità, trasparenza, economicità, efficienza e parità di trattamento. Inoltre l’Autorità punta a fare assicurare maggiore qualità delle prestazioni attraverso la garanzia di professionalità dei prestatori di servizi e il monitoraggio dell’esecuzione del contratto.
In tal modo Anac intende agevolare le stazioni appaltanti nell’individuare la normativa applicabile agli specifici affidamenti, garantendo sempre il rispetto del codice dei contratti. Infine, le indicazioni di Anac sono volte a favorire l’omogeneità dei procedimenti amministrativi, sviluppando migliori pratiche.
Il documento interviene a seguito dell’approvazione del decreto legge semplificazioni che innova le disposizioni del codice sugli affidamenti di servizi sociali realizzando quel coordinamento tra i due sistemi normativi che finora era mancato. L’effetto che ne consegue è una riduzione dell’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici alle sole fattispecie ivi espressamente previste e l’applicazione, a tutte le altre procedure di affidamento, attività amministrative in materia di contratti pubblici e forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, (codice del Terzo settore, di seguito CTS), delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il documento si concentra sulle procedure di affidamento assoggettate alle disposizioni del codice dei contratti pubblici. Per quanto concerne gli istituti disciplinati dal codice del Terzo settore, si rimanda alle indicazioni fornite con Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31/3/2021 avente ad oggetto Le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli articoli 55-57 del CTS. Tale documento disciplina gli istituti della co-programmazione, co-progettazione, le convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, i trasporti sanitari di emergenza e urgenza. Si ritiene che le indicazioni ivi contenute possano ispirare la redazione, da parte delle amministrazioni pubbliche, dei regolamenti interni che disciplinano le procedure di affidamento di servizi sociali esclusi dall’ambito di applicazione del codice e l’utilizzo degli istituti previsti dal CTS in base alla propria autonomia regolamentare e organizzativa.
Allegati:
Schema Linee guida affidamenti servizi sociali documento in consultazione
Schema Linee guida affidamenti servizi sociali Relazione AIR
Modulo osservazioni
ANAC, Affidamenti in-house è l’eccezione non la regola
Nella seduta del Consiglio dell’8 settembre scorso, l’ANAC ha approvato la proposta di Nuove Linee guida in fatto di affidamenti in-house per le società pubbliche. Prima di ricorrere ad assegnazioni di appalti e concessioni in-house, le stazioni appaltanti dovranno fornire e rendere pubbliche con precise motivazioni di convenienza economica e sociale le ragioni che portano a scegliere l’in-house, invece della gara. In tal modo mettendo in grado anche cittadini e operatori economici esclusi dall’in-house di verificare e controllare se tali motivazioni esistano veramente, o sono soltanto uno strumento fittizio da parte di amministrazioni pubbliche e società controllate per evitare la gara.
ANAC dà indicazioni precise su come va effettuata tale dichiarazione. Soprattutto ribadisce il principio che senza una motivazione adeguata l’affidamento di appalti e concessioni in-house è da considerarsi illegittimo. L’utilizzo ampio ed eccessivo, finanche indiscriminato, dell’in-house, che porta gli enti locali ad assegnare in affidamento diretto fino al 93% delle assegnazioni, lasciando alle gare per i servizi una quota irrisoria pari a soltanto il 5% del totale, ha spinto l’Autorità a intervenire con forza.
Infatti l’abuso dell’in-house significa carenza di trasparenza, eccesso di discrezionalità, applicazione del processo senza gara a situazioni opache. Spesso poi le società affidatarie risultano prive di requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa. E soprattutto non presentano chiare ragioni di convenienza economica per tale affidamento, mostrando più una volontà di evitare la gara e privilegiare l’assegnazione diretta. Tutto questo senza alcuna preventiva verifica comparativa che spieghi in quale posizione stiano gli affidamenti decisi rispetto al benchmark di settore.
Nell’ambito della gestione dei rifiuti, per esempio, gli affidamenti in-house sono quasi il 70% del totale: settanta affidamenti su 105 nel quadriennio 2016-2020.