Consiglio di Stato ed Anac hanno sottoscritto un accordo per la condivisione dei dati sugli appalti pubblici

E’ stato sottoscritto oggi a Palazzo Spada, dal presidente dell’Anac Giuseppe Busia e dal presidente del Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi il protocollo d’intesa triennale che consentirà lo scambio di tutte le informazioni contenute nella Banca Dati nazionale dei Contratti Pubblici gestita dall’Autorità nazionale anticorruzione.
Con il protocollo, le parti intendono regolare il trasferimento di dati dall’Anac al Consiglio di Stato, al fine di assicurare la condivisione, l’integrazione e la circolarità del patrimonio informativo e dei dati sugli appalti pubblici, per garantire accessibilità unificata, reciproca collaborazione, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara, in tutte le loro fasi. Tali informazioni verranno utilizzate dalle parti ai soli fini delle proprie attività istituzionali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANAC, osservazioni sulla disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche

Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, ha inviato al Presidente della Camera, al Presidente del Consiglio e al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un atto di segnalazione con il quale sono state formulate alcune osservazioni in merito alla disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, così come previsto dal Codice dei contratti pubblici.
L’Autorità segnala l’opportunità di estendere anche ai contratti di concessione e a quelli di partenariato pubblico privato la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche attinenti le attività di programmazione e gestione delle gare e di esecuzione e collaudo dei contratti di lavori, servizi e forniture. Particolare attenzione viene rivolta anche alla mancata attuazione da parte di numerose amministrazioni aggiudicatrici delle disposizioni di cui all’articolo 113 del Codice, relativamente alla mancata adozione da parte delle stesse del regolamento per la ripartizione degli incentivi, di cui al comma 3 del predetto articolo, e della mancata costituzione del fondo di cui al comma 2 del medesimo articolo. Tali inadempimenti, per i quali il Codice non prevede alcuna forma di sanzione o di potere di intervento dell’Autorità, determinano l’impossibilità di riconoscere gli incentivi per le funzioni tecniche ai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici con grave danno per gli stessi.
Infine, nell’Atto di segnalazione si auspica un tempestivo intervento legislativo che consenta di superare le incertezze applicative conseguenti dal nuovo orientamento giurisprudenziale, espresso dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, nei pareri n. 145 del 3.2.2021 e n. 281 del 1.3.2021, circa l’inammissibilità di una diposizione regolamentare che disponga la sostanziale retroattività del proprio ambito applicativo, che preclude la possibilità per gli emanandi regolamenti di riconoscere gli incentivi per le attività riferibili a procedure di affidamento avviate successivamente alla data di entrata in vigore del Codice ma precedentemente alla data di entrata in vigore degli stessi, che potrebbe costituire un ulteriore elemento di ostacolo all’adozione dei regolamenti medesimi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Dall’ANAC suggerimenti alle PA per garantire la partecipazione alle gare delle imprese in difficoltà

Con comunicato del 13 aprile 2021, l’ANAC fornisce alcuni suggerimenti per la predisposizione dei bandi di gara, riguardo ai requisiti di capacità economica finanziaria e di capacità tecnica.
A causa dell’emergenza sanitaria in corso alcuni settori produttivi hanno avuto un calo significativo di fatturato a fronte della mancata erogazione dei servizi. Secondo l’Autorità questo può avere un impatto potenzialmente limitativo della partecipazione alle gare future in quanto il fatturato minimo annuo è uno degli elementi che le stazioni appaltanti possono richiedere ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria. L’Autorità suggerisce alle stazioni appaltanti, come previsto dal Codice, di valutare attentamente la necessità di richiedere la dimostrazione di tali requisiti tramite il possesso di un fatturato minimo annuo per il triennio precedente la gara che comprende gli anni 2020 e 2021. Qualora le stazioni appaltanti ritengano necessario richiedere la dimostrazione del fatturato minimo annuo, sarebbe opportuno che il valore del fatturato richiesto fosse inferiore a quello massimo consentito dalla norma, ossia al doppio dell’importo a base d’asta.
Per quanto riguarda la capacità tecnica delle imprese, l’Autorità, nel rilevare che la mancata erogazione dei servizi può avere un impatto anche sulla dimostrazione dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, ricorda che, per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere nei bandi che sarà presa in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima, come previsto dal Codice dei contratti pubblici.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANAC, estendere anche ai contratti di concessione e a quelli di PPP la disciplina degli incentivi

Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Giuseppe Busia, ha inviato al Presidente della Camera, Roberto Fico, al Presidente del Consiglio, Mario Draghi e al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, un Atto di segnalazione con il quale sono state formulate alcune osservazioni in merito alla disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, così come previsto dal Codice dei contratti pubblici.
A seguito delle problematiche interpretative e applicative riscontrate nello svolgimento dell’attività istituzionale, l’Anac segnala l’opportunità di estendere anche ai contratti di concessione e a quelli di partenariato pubblico privato la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche attinenti le attività di programmazione e gestione delle gare e di esecuzione e collaudo dei contratti di lavori, servizi e forniture.
Per l’Autorità sarebbe auspicabile, inoltre, l’avvio di una attività di impulso e coordinamento nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici affinché le stesse diano attuazione alle indicazioni del Codice, mediante l’adozione di un proprio regolamento per la ripartizione degli incentivi e la costituzione del fondo per l’accantonamento delle risorse finanziarie.
Nell’Atto di segnalazione, l’Anac evidenzia altresì l’opportunità di un intervento legislativo al fine di chiarire l’ambito oggettivo dei regolamenti che le amministrazioni aggiudicatrici sono chiamate ad adottare, con particolare riferimento alle attività riferibili a procedure di affidamento avviate successivamente alla data di entrata in vigore del Codice ma precedentemente alla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Anac, progetto trasparenza

L’ANAC ha pubblicato il Monitoraggio conoscitivo sulla “esperienza della trasparenza”. Il report presenta gli esiti di un’attività di elaborazione e analisi di dati condotta dall’Autorità nell’ambito del Progetto sperimentale sulla trasparenza, che tra le principali finalità annovera lo studio della “richiesta di trasparenza” a circa otto anni dall’entrata in vigore del d.lgs. 33/2013 e di quale sarà la potenziale domanda di trasparenza nel prossimo futuro. A tale scopo, il Progetto prevede un’ampia fase di c.d. “monitoraggio conoscitivo” volto a rilevare considerazioni tratte dall’esperienza e dalla percezione delle politiche e pratiche di trasparenza attiva da parte di una molteplicità di attori e portatori di interesse. Il monitoraggio si articola in più attività con lo scopo di acquisire i contributi necessari, di ascoltare più voci e di contribuire ad arricchire il patrimonio conoscitivo sul tema delineando così quali sono le criticità del sistema e quali invece gli aspetti da valorizzare. I dati sui procedimenti di vigilanza in materia di trasparenza sono stati elaborati per ottenere una visione di insieme, con livelli di approfondimento di volta in volta maggiori, il dettaglio di “Chi segnala”, ovvero l’origine dei procedimenti e le tipologie di soggetti segnalanti, “Chi viene segnalato”, ovvero le amministrazioni e organizzazioni oggetto dei procedimenti, “Chi segnala chi”, ovvero il rapporto tra origine e organizzazioni oggetto dei procedimenti, “Chi segnala cosa”, ovvero il rapporto tra origine e sezioni di “Amministrazione Trasparente” oggetto dei procedimenti , e la riproposizione delle principali di tali analisi declinate secondo le variabili geografiche a disposizione. Il report presenta infine, alla luce degli esiti delle elaborazioni e in raccordo con quanto emerso dalle altre analisi condotte nell’ambito del Progetto, alcune considerazioni raggruppate in temi salienti sulle politiche e pratiche della trasparenza amministrativa attiva che in questi anni hanno contribuito a promuovere uno dei principi fondamentali della democrazia, la trasparenza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Linee guida ANAC in materia di affidamenti in house, avvio consultazione on line

L’ANAC ha deliberato l’adozione delle Linee guida Recanti «Indicazioni in materia di affidamenti in house di contratti aventi ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza ai sensi dell’articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.» al fine di fornire indicazioni utili alle stazioni appaltanti per la formulazione della motivazione richiesta dalla disposizione richiamata nel caso di affidamento diretto a società in house. Nel documento di consultazione è stata offerta una lettura dell’articolo 192, comma 2, nel senso che le stazioni appaltanti nel motivare le ragioni del mancato ricorso al mercato, devono esplicitare le valutazioni effettuate in merito alla congruità economica dell’offerta e ai benefici per la collettività della forma di gestione prescelta. Questa ricostruzione è confermata nel parere reso dal Consiglio di Stato sullo schema di codice dei contratti pubblici (parere n. 855 del 1/4/2016, laddove è chiarito che «l’art. 192, comma 2, impone alle stazioni appaltanti, per l’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, l’obbligo di dare conto, nella motivazione del provvedimento di affidamento, delle ragioni del mancato ricorso al mercato nonché dei benefici, per la collettività, della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché, ancora e infine, di ottimale impiego delle risorse pubbliche. Si tratta di un onere motivazionale rafforzato, che consente un penetrante controllo della scelta effettuata dall’Amministrazione, anzitutto sul piano dell’efficienza amministrativa e del razionale impiego delle risorse pubbliche».
Per quanto attiene al contenuto della motivazione, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1900/2016, seppur in negativo, ha indicato il contenuto minimo della valutazione, sostenendo che la stessa, per soddisfare l’onere di motivazione aggravato previsto dalla norma deve essere concreta, riscontrabile, controllabile, intellegibile e pregnante sui profili della convenienza, non solo economica, della scelta.
Le Linee guida saranno adottate, all’esito della consultazione pubblica, ai sensi dell’articolo 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici.
Gli Stakeholder potranno far pervenire le loro osservazioni mediante utilizzo del modulo informatico accessibile sul sito dell’Autorità nella sezione Consultazioni entro il giorno 15 marzo 2021 ore 24.00.

 

ANAC, proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza

Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione è stato audito lo scorso 2 febbraio presso l’8^ Commissione della Camera dei Deputati nell’ambito delle audizioni previste sul Recovery Plan, sottoponendo al vaglio del Parlamento delle proposte per favorire la semplificazione, generare risparmi ed efficienza e garantire la crescita. L’intervento si è concentrato sulla digitalizzazione delle procedure di gara, l’implementare la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e la realizzazione di un portale unico della Trasparenza che consenta una riduzione degli oneri amministrativi a carico delle pubbliche amministrazioni. Per il Presidente dell’ANAC risulta fondamentale investire nella digitalizzazione della pubblica Amministrazione e, più in particolare, nel settore dei contratti pubblici sfruttando appieno la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici anche per realizzare una effettiva trasparenza pubblica e garantire, accanto al miglioramento dell’efficienza della macchina amministrativa, la piena affermazione del principio di legalità e la contestuale e correlata riduzione del rischio di infiltrazioni criminali nelle commesse pubbliche. L’investimento nella digitalizzazione del settore pubblico e in particolare dei contratti si auto-ripaga e libera ricchezza per interventi ulteriori che consentiranno di migliorare altri settori e ambiti di grande rilevanza.
Sarebbe molto più efficiente, per l’ANAC, anche la creazione di una piattaforma unica della trasparenza che consenta alle pubbliche amministrazioni di caricare direttamente i dati e quindi in un unico luogo virtuale, accessibile a chiunque (al quale dovrebbero rinviare i siti istituzionali degli enti interessati) all’amministrazione centrale di disporre di una quantità maggiore e più puntuale di informazioni: una sorta di portale di portali, un punto unico di accesso e consultazione, in grado di semplificare sia le attività di pubblicazione da parte delle amministrazioni che di consultazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di PPP

Con il Comunicato del Presidente del 22 dicembre 2020, l’ANAC ha avviato la verifica di impatto della regolazione delle Linee guida n. 9 recanti “Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato”, basata sulla somministrazione di un apposito questionario ad un campione stratificato di stazioni appaltanti e una Consultazione pubblica aperta a tutti i soggetti interessati. L’Autorità intende acquisire dal mercato elementi di conoscenza relativi all’attuazione delle indicazioni fornite con le Linee guida n. 9, mediante l’avvio di una verifica di impatto della regolazione (VIR) basata sulla  somministrazione di un apposito questionario ad un campione stratificato, suddiviso per tipologia di procedura e importo, di 269 stazioni appaltanti, scelte con riferimento ad altrettante procedure di gara, che dovrebbero aver seguito le indicazioni di cui alle medesime Linee guida aventi carattere vincolante. Il questionario è volto ad accertare se e in che modo le stazioni appaltanti abbiano dato attuazione
alle indicazioni di cui alle Linee guida, con particolare riferimento all’allocazione dei rischi, alla revisione del piano economico finanziario e al flusso informativo per il monitoraggio dei rischi, nonché le difficoltà che sono state incontrate nell’attuazione medesima. Il questionario sarà somministrato nel mese di gennaio 2021 mediante l’utilizzo di un apposito applicativo al soggetto che, in virtù dei dati contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, risulta ricoprire il ruolo di responsabile unico del procedimento nella singola procedura selezionata. Inoltre, nell’ottica di acquisire elementi utili in relazione alle difficoltà e agli elementi ostativi che limitano il ricorso allo strumento del partenariato pubblico privato e non consentono di sfruttare appieno le potenzialità dello stesso, nonché alle esperienze maturate nell’ambito di operazioni di partenariato dagli operatori del settore, sia pubblici che privati, gli ulteriori soggetti interessati sono invitati a partecipare alla verifica di impatto della regolazione, compilando un apposito modulo

Protocollo di intesa ANAC – ARERA per trasparenza e anticorruzione per i settori energia, gas, acqua e rifiuti

È stato siglato tra ANAC e ARERA un protocollo d’intesa, nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali per la corretta attuazione e applicazione della normativa in materia di contratti pubblici, trasparenza e anticorruzione nei settori dell’elettricità, del gas, del servizio idrico, del teleriscaldamento e dei rifiuti, regolati da ARERA.
Le due Autorità avviano così una cooperazione con scambio di pareri e documenti nelle fasi istruttorie, di reciproca consultazione sulle materie di comune interesse – anche costituendo tavoli tecnici e gruppi di lavoro – rafforzando anche le funzioni di vigilanza collaborativa.
Tramite il protocollo, della validità di tre anni, le due istituzioni potranno anche effettuare reciproche segnalazioni nei casi in cui, nell’ambito delle attività e dei procedimenti di rispettiva competenza, emergano fattispecie di interesse dell’altra Autorità e potranno collaborare anche per l’invio di segnalazioni al Parlamento o al Governo.
L’accordo consentirà ad ARERA l’accesso alle informazioni contenute nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC, per acquisire le informazioni necessarie per l’avvio di un procedimento istruttorio e nel corso dello svolgimento di un procedimento istruttorio, relativamente ad uno specifico settore già individuato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Procedimento sanzionatorio nei confronti del Comune per omessa adozione del PTPCT

L’ANAC, con deliberazione n. 983/2020 del 18 novembre 2020, ha irrogato una sanzione pecuniaria, pari a mille euro, ad un Comune per la tardiva adozione del PTPCT 2020-2022, imputabile ad un comportamento caratterizzato da inosservanza dei doveri di diligenza. In particolare, sono stati sanzioni il Sindaco, il vice Sindaco e i membri della Giunta comunale in carica per non aver tenuto in debito conto la rilevanza dell’attività di prevenzione della corruzione. Nel caso di specie è emerso che nel mese di settembre 2020, l’Ufficio istruttore dell’Autorità riscontrava la mancata pubblicazione, nella apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”, del PTPCT relativo al triennio 2020-2022. Conseguentemente il Responsabile dell’Autorità avviava il relativo procedimento sanzionatorio nei confronti del RPCT, del Sindaco, del vice Sindaco e dei membri della Giunta comunale per la mancata adozione del documento.
Il Segretario comunale rappresentava di non aver mai ricevuto l’incarico di responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza, né di poterlo in alcun modo svolgere a causa della sovrapposizione di funzioni svolte dalla stessa nell’ambito del Settore Affari generali, ancorché avesse più volte sollecitato il Sindaco e il vice Sindaco a nominare con solerzia un responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza. Solo alla fine di ottobre 2020 il Sindaco comunicava all’Autorità di aver provveduto, con proprio decreto, alla nomina del RPCT a dipendente di ruolo di categoria D. Il PTCT veniva poi approvato dalla Giunta comunale nel mese di novembre e successivamente pubblicato nel sito istituzionale dell’ente, in data successiva, quindi, all’avvio del procedimento sanzionatorio (20 ottobre 2020) e con quasi un anno di ritardo rispetto alle scadenze di legge. L’Autorità, nell’evidenziare una totale noncuranza degli obblighi di legge di cui alla 190/2012 e delle scansioni temporali degli adempimenti normativi, ha ritenuto responsabile per la mancata adozione del PTPCT 2020-2022 l’organo di indirizzo politico, in quanto la legge gli riconosce, altresì, l’obbligo di controllo generalizzato affinché le disposizioni normative e regolamentari siano attuate, con ciò delineandosi anche la c.d. culpa in vigilando.

Autore: La redazione PERK SOLUTION