ANAC, Banca dati nazionale dei contratti pubblici

Anac comunica il lancio del Portale dei dati aperti dell’Anac dove è possibile accedere liberamente ai dati in materia di contratti pubblici, anticorruzione e trasparenza presenti nelle banche dati gestite dall’Autorità nell’ambito delle proprie attività istituzionali. Nella Banca dai Analytics del Portale dei dati aperti dell’ANAC sono disponibili i cruscotti per l’analisi self service dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con possibilità di applicare filtri su tutti gli oggetti grafici.

È possibile condurre la ricerca sugli appalti per anno, oggetto dell’appalto, stazione appaltante e operatore economico aggiudicatario oppure direttamente tramite il Codice Identificativo Gara – CIG. Il cruscotto è soggetto ad evoluzione continua sulla base dei feedback degli utenti che sempre più numerosi stanno utilizzando i dati.

Nella Banca dati Analytics possono essere consultati i dati su:

  • il numero di procedure per oggetto principale del contratto e procedura di scelta del contraente;
  • il valore a base d’asta per oggetto principale del contratto e procedura di scelta del contraente;
  • la localizzazione geografica delle stazioni appaltanti;
  • le stazioni appaltanti per numero o valore economico delle procedure; gli operatori economici per numero e valore economico delle procedure di cui sono risultati aggiudicatari.

E’ possibile inoltre consultare altri dati della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici in materia di anticorruzione, trasparenza e contratti pubblici disponibili in formato open data sul Portale dei dati aperti dell’Anac. Tra le altre sezioni si può consultare l’elenco dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, elenco delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti alle proprie società in house, l’elenco dei dataset Open Data pubblicati dall’Autorità.

ANAC, Indicazione sugli obblighi di pubblicazione per i pagamenti informatici

L’ANAC, con delibera n. 77 del 16 febbraio 2022, fornisce un orientamento alle amministrazioni in merito alle modalità di assolvimento dell’obbligo di pubblicazione per i pagamenti informatici di cui all’art. 36 del d.lgs. n. 33/2013. Ciò alla luce del rinvio operato da tale disposizione all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale (CAD) che ha previsto l’obbligo di accettare, tramite la piattaforma elettronica cd. pagoPA, i pagamenti spettanti attraverso sistemi di pagamento elettronico.

A) I soggetti tenuti all’obbligo di utilizzo esclusivo del sistema pagoPA di cui all’art 5. del CAD, pubblicano, sui propri siti istituzionali, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “IBAN e pagamenti informatici”:
a) la data di adesione alla piattaforma pagoPA secondo la seguente dicitura “Aderente alla piattaforma pagoPA dal XX.XX.XXXX”;
b) se utilizzati, gli altri metodi di pagamento non integrati con la piattaforma pagoPA previsti al § 5 delle Linee guida Agid del 2018 “sull’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi”, secondo le indicazioni di PagoPA S.p.A.
In tale categoria di soggetti rientrano:
– le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001 ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;
– gli ordini professionali, in quanto enti pubblici non economici;
– gli enti pubblici economici previsti nell’elenco annuale Istat relativo alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato.
Qualora tali soggetti siano in attesa dell’integrazione centralizzata con il sistema pagoPA attraverso il servizio di tesoreria della Banca d’Italia e della Ragioneria dello Stato, in via residuale e temporanea, pubblicano i codici IBAN del loro conto corrente per la gestione delle proprie entrate.

B) le società in controllo pubblico di cui al d.lgs. n. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP), escluse le società quotate di cui all’art. 2, co. 1, lett. p) del medesimo decreto, non avendo l’obbligo di uso esclusivo del sistema pagoPA pubblicano sui propri siti istituzionali, nella sezione “Società Trasparente”, sottosezione “IBAN e pagamenti informatici”:
a) la data di adesione alla piattaforma pagoPA secondo la seguente dicitura “Aderente alla piattaforma pagoPA dal XX.XX.XXXX”;
b) gli altri metodi di pagamento non integrati al sistema pagoPA eventualmente utilizzati, secondo le indicazioni di PagoPA S.p.A;

C) se gestori di servizi pubblici, le società a partecipazione pubblica e gli altri enti di diritto privato di cui all’art. 2bis, co. 2 lett. c) e 3, d.lgs. 33/2013, in quanto non tenuti all’uso esclusivo dei servizi di pagamento pagoPA, pubblicano sui propri siti istituzionali, nella sezione “Società Trasparente”, sottosezione “IBAN e pagamenti informatici”:
a) la data di adesione alla piattaforma pagoPA secondo la seguente dicitura “Aderente alla piattaforma pagoPA dal XX.XX.XXXX”
b) gli altri metodi di pagamento non integrati al sistema pagoPA eventualmente utilizzati, secondo le indicazioni di PagoPA S.p.A;

D) gli enti pubblici economici di cui all’art. 2 bis, co, 2, lett. a) del d.lgs. 33/2013 non inclusi nell’elenco ISTAT nonché, se non gestori di servizi pubblici, sia le società a partecipazione pubblica, sia gli altri enti di diritto privato di cui all’art. 2bis, co. 2 lett. c) e 3, d.lgs. 33/2013, in quanto non rientranti fra i destinatari delle disposizioni del CAD, pubblicano quanto già indicato da ANAC nell’Allegato 1 alla Delibera 1134/2017, ossia:
a) i codici IBAN identificativi del conto di pagamento ovvero dell’imputazione del versamento in Tesoreria oppure
b) i codici identificativi del conto corrente postale;
c) i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento.

L’Autorità ricorda che anche i soggetti non destinatari delle disposizioni del CAD sono comunque tenuti al rispetto dell’obbligo di trasparenza di cui all’art 36, secondo quanto già indicato nell’Allegato 1 alla delibera ANAC 1134/2017.

Anac, revisione dei prezzi negli appalti

Il Presidente dell’ANAC ha richiesto al governo e al parlamento un  intervento normativo sulla revisione dei prezzi negli appalti per far fronte agli esorbitanti incrementi delle materie prime nei contratti in corso di esecuzione riguardanti servizi e forniture, da inserire nella conversione del decreto-legge n. 4/2022, prevedendo espressamente all’articolo 29 un meccanismo di compensazione. In sostanza Anac chiede che la compensazione dei prezzi avvenga non soltanto per i lavori pubblici, ma anche per servizi e forniture.

Anac ha effettuato anche la verifica dei prezzi standard della Guida operativa (espressamente richiamati come riferimento per la revisione dei prezzi), che non risultano indicizzati, alcuni dei quali non sono aggiornati da anni. Ciò a vantaggio delle Stazioni appaltanti, applicando un’opportuna indicizzazione basata su dati Istat. Per esempio: il lavanolo (fondamentale nel settore ospedaliero), fermo al 2013, con una rivalutazione oggi di + 6,1 per cento; i servizi di pulizia e disinfestazione, con una rivalutazione di + 10,6 per cento rispetto ai prezzi pubblicati nel 2013; e i servizi di ristorazione, con una rivalutazione di + 4,4 per cento rispetto ai prezzi pubblicati nel 2016.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Anac a sostegno dei Comuni per accedere ai bandi del PNRR per le scuole

E’ stato firmato oggi 15 febbraio 2022, presso il Ministero dell’Istruzione a Roma, il Protocollo d’Intesa stilato dal Presidente ANAC e dal Ministro dell’Istruzione, con l’obiettivo di sostenere l’azione degli Enti locali e delle scuole, rendendo più rapido il processo di attuazione del Piano di Ripresa e Resilienza.

L’impegno di ANAC è quello di affiancare le stazioni appaltanti, dei territori nell’accesso ai fondi del Pnrr, in particolare per la costruzione delle scuole, luogo privilegiato di integrazione sociale e coesione territoriale, oltre che di cultura e formazione della persona, anche con la predisposizione dei bandi-tipo al fine di partecipare alle gare, assicurando la vigilanza collaborativa agli enti per poter realizzare al meglio le procedura di gara, e le opere che ne conseguono. Gli enti locali vanno affiancati – ha dichiarato il Presidente ANAC – nella progettazione su scala territoriale degli investimenti”. “Ma soprattutto vanno sostenuti perché non ci sia alcuno sperpero di denaro pubblico, né malaffare, né corruzione nelle gare e negli appalti. Se la corruzione è odiosa sempre, tanto più lo è nel caso di appalti per la realizzazione di scuole, o per la dotazione agli istituti di strumenti e strutture necessari per meglio svolgere il compito, vera e propria missione, dell’educazione. Cioè della costruzione del domani dell’Italia”.

Il Pnrr è un’azione collettiva – ha dichiarato il Ministro Bianchi. “Il Ministero dell’Istruzione si è attivato fin da subito a sostegno degli Enti locali, soggetti attuatori delle misure che riguardano la scuola. Con l’accordo firmato oggi, lavoriamo per essere vicini agli Enti locali e alle scuole, per svolgere un’azione di supporto nella partecipazione ai bandi, accelerando la realizzazione del Piano”. “Vogliamo essere certi che ogni risorsa giunga a destinazione, diventi un tassello della nuova scuola che stiamo costruendo. Proseguiamo, in questo modo, nell’attuazione del PNRR, dopo il via libera dello scorso novembre ai bandi che mettono subito a disposizione un terzo dei fondi complessivi previsti per il sistema di Istruzione che ammontano, in totale, a 17,59 miliardi”.

 

ANAC, Istituito il registro dei Responsabili della Prevenzione della corruzione e della trasparenza

E’ stato istituito dall’Autorità nazionale anticorruzione il Registro dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Rpct). Questo al fine di rendere rapida ed efficace l’interlocuzione con i vari Rpct, presenti nelle amministrazioni e negli enti.
L’obiettivo è di garantire la necessaria trasparenza sui soggetti cui è stato conferito l’incarico di Rpct, e per agevolare l’invio attraverso pec di comunicazioni istituzionali loro destinate, anche su eventi ed iniziative di interesse.
La costituzione del Registro, oltre a potenziare i canali di comunicazione tra l’Autorità e i responsabili Rpct, è funzionale alla creazione di una rete nazionale dei Responsabili stessi.

I dati raccolti all’interno del Registro saranno gestiti, in conformità all’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet dell’Anac, per le finalità istituzionali della stessa Autorità, compresi l’invio di circolari istituzionali e provvedimenti, e la comunicazione di iniziative ed eventi destinati agli Rpct.

L’iscrizione dovrà essere effettuata attraverso il Servizio di registrazione e profilazione utenti disponibile sul portale istituzionale dell’Autorità. Tramite questo il Responsabile richiede e ottiene un’utenza di accesso ai servizi dell’Autorità riservati agli Rpct, dichiarando sotto la propria responsabilità, il proprio incarico di Responsabile. Per tali finalità andranno inseriti nome e cognome, codice fiscale, ente di appartenenza, data di nomina, link all’atto di nomina pubblicato sul sito dell’ente di appartenenza e indirizzo di posta elettronica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANAC, illegittimo utilizzare il project financing per la gestione del trasporto pubblico locale

È illegittimo utilizzare il project financing per la gestione del trasporto pubblico locale. È quanto precisa ANAC con atto del Presidente del 12 gennaio 2022, intervenendo in seguito a un esposto firmato da alcuni consiglieri comunali che hanno segnalato presunte irregolarità sulla finanza di progetto per la realizzazione e gestione di infrastrutture complementari all’esercizio della mobilità urbana e gestione del trasporto pubblico locale decisa dalla Centrale Unica di Committenza.
Nel caso in questione, il project financing comprendeva la concessione per vent’anni del trasporto pubblico locale, e la realizzazione di lavori pubblici per l’importo complessivo di circa 5 milioni di euro, che per la maggior parte erano riconducibili ad interventi che non avevano relazioni immediate con il servizio di TPL, né in via più generale con la mobilità urbana, ma destinati alla riqualificazione del parco urbano.
Il fulcro della gara, rimarca Anac, è l’acquisizione della gestione del trasporto locale per vent’anni, e non la realizzazione di opere infrastrutturali. A conferma di tale argomento non c’è solo la prevalenza economica del servizio di Trasporto pubblico rispetto ai lavori da farsi, ma la vera e propria assenza di un autentico nesso tra le opere previste e il servizio di trasporto autobus.
Sotto questo profilo, Anac ritiene non convincente l’argomento proposto nella memoria di controdeduzioni dalla stazione appaltante, secondo cui il nesso funzionale deriverebbe dal fatto che, in termini di pianificazione urbanistica, la localizzazione di infrastrutture quali parco, piscina, parcheggi etc. influenza l’organizzazione dei trasporti e sia influenzata da essa. La pur evidente necessità di coordinamento tra differenti opere e servizi pubblici in sede di pianificazione, e in particolare tra la realizzazione di strutture per il tempo libero e la gestione dei trasporti, non comporta affatto che dalla loro conduzione unitaria da parte di un unico concessionario possa derivare efficienza gestionale o un qualsiasi vantaggio alla collettività.
Considerata la composizione dell’oggetto contrattuale, Anac ritiene che l’operazione esaminata, consistente nell’aggregazione in un’unica concessione di diverse prestazioni di realizzazione di opere e gestione di servizi non in rapporto funzionale con le prime, non possa legittimamente configurare un project financing ex art. 183 e segg. del Codice dei contratti, istituto che è finalisticamente diretto alla realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità. Diversamente declinata con l’attivazione di una procedura ad iniziativa pubblica, essa potrebbe invece costituire un contratto misto di concessione ex art. 169 del D.lgs. 50/2016, con prevalenza della componente servizi; salvo verificare, tuttavia, che l’accorpamento nella stessa concessione di prestazioni eterogenee – ove le stesse non sviluppino particolari sinergie gestionali – non abbia comunque un effetto distorsivo sulla concorrenza, concorrendo a ridurre la partecipazione alla gara così da favorire il gestore uscente.

ANAC: Bando di gara, escluse le clausole che dispensano l’autodichiarazione DGUE

È esclusa la possibilità di inserire nel bando di gara clausole che prevedano che, con la presentazione dell’offerta, l’operatore economico si intende in possesso di tutti i requisiti di ordine generale, economico finanziario e tecnico organizzativo previsti ai fini della partecipazione, senza richiedere la presentazione di un’apposita autodichiarazione DGUE. È quanto chiarito dall’ANAC, con comunicato del del Presidente del 26 gennaio 2022, nell’ambito dello svolgimento dell’attività istituzionale di vigilanza, evidenziando il palese contrasto con le disposizioni di cui agli articoli 80, 83 e 85 del codice dei contratti pubblici, oltre a precludere l’imputabilità della falsa dichiarazione eventualmente resa e l’irrogazione delle correlate sanzioni previste nel codice dei contratti pubblici (articolo 80, commi 5 e 12 e articolo 213).
La partecipazione alla gara sulla base di una simile previsione non consentirebbe, quindi – sotto il profilo sanzionatorio – di attivare i presidi previsti dal decreto legislativo 50/2016 in caso di false dichiarazioni da parte dell’operatore economico.
L’Autorità ha chiarito, altresì, che le disposizioni contemplanti gli oneri dichiarativi in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione sopra richiamate trovano applicazione anche agli appalti indetti nei settori speciali (unitamente alle ulteriori norme indicate nel Titolo VI, Capo I, del Codice) e quindi si applicano agli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121 e a tutti i soggetti che pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, annoverano tra le loro attività una o più attività tra quelle previste dagli articoli da 115 a 121 ed operano in virtù di diritti speciali o esclusivi.
Viceversa, per i cosiddetti appalti non strumentali occorre verificare la natura del soggetto committente: nel caso in cui lo stesso sia qualificabile quale amministrazione aggiudicatrice e/o organismo di diritto pubblico si applicheranno le norme relative ai settori ordinari.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANAC: Esclusione automatica per le offerte anomale anche nelle gare sotto il milione di euro

Con delibera n. 4 del 12 gennaio 2022, l’Autorità intervenendo in una procedura di lavori di un Comune ha chiarito che la norma sull’esclusione delle offerte anomale va sempre applicata anche nelle gare sotto il milione di euro, ancorché non sia previsto dagli atti e dalla procedura negoziata. L’esclusione è infatti automatica.

Nel caso di specie, Anac ha contestato l’operato della stazione appaltante che non aveva proceduto all’esclusione automatica dell’offerta anomala, facendosi forza delle disposizioni del decreto legge n. 76/2020, che prevede una disciplina derogatoria, temporalmente limitata e giustificata dalla pandemia di Covid-19. L’Autorità ha specificato che le previsioni della lex specialis, incompatibili con la disciplina del Codice dei contratti pubblici, debbano essere integrate e sostituite. Questo, nello specifico del Comune, in merito alla disciplina dei contratti sotto-soglia previsti dall’articolo 36 del Codice degli Appalti.

Pertanto, secondo Anac, la disciplina di gara va integrata con l’esclusione automatica delle offerte anomale. Il decreto legge 76/2020, giustificato dall’emergenza Covid, non prevale sulla disciplina dei contratti sotto-soglia del Codice. La stazione appaltante, operante nei settori speciali, si era giustificata sostenendo che nella sua veste di impresa pubblica operante nei settori speciali poteva limitarsi (per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria) ad applicare un proprio regolamento la cui disciplina è soggetta solamente al rispetto dei principi comunitari a tutela della concorrenza. Anac ha ritenuto ciò non legittimo.

 

Indagine ANAC sulle procedure di Project Financing

Diffusa assenza di concorrenza e una sostanziale posizione di monopolio del promotore del progetto: sono le criticità emerse nell’ambito dell’attività di indagine conoscitiva dell’Anac sulle procedure di Project Financing nei servizi. A sottolineare le problematiche, già segnalate dall’Autorità nella Relazione al Parlamento dell’anno 2020, è il presidente dell’Anac, nel comunicato del 12 gennaio 2022, richiamando le stazioni appaltanti a “garantire la massima competitività possibile consentendo a tutti gli operatori economici interessati di presentare un’offerta tecnicamente ed economicamente concorrenziale al pari di quella del promotore” del progetto.

Dall’indagine emerge che il modello di PF risulta imperniato “su una sostanziale posizione di monopolio del promotore e su una diffusa assenza di concorrenza derivante dal diritto di prelazione previsto dall’art. 183, comma 15 del Codice dei contratti pubblici e dal vantaggio competitivo del promotore. Quest’ultimo, in concreto, assume il totale controllo della commessa pubblica sin dalla fase iniziale non solo sotto il profilo progettuale e degli interventi da realizzare in Project Financing, ma anche sotto il profilo economico con possibili ricadute negative sulla fase di esecuzione (per esempio varianti, riequilibro dei costi, indicizzazione dei canoni concessori, ecc..)”.

“La ricorrenza di tale criticità – sottolinea Busia – pone in evidenza che le amministrazioni pubbliche raramente dispongono di adeguate competenze tecniche in grado di elaborare un progetto di base da inserire nella programmazione e che tale condizione le vincola ad una posizione di subordinazione rispetto al privato promotore, precludendo la possibilità di valutare proposte alternative e di individuare l’opzione più conveniente per la pubblica utilità”.
Un’altra criticità frequente è stata riscontrata nella programmazione. “Frequentemente – afferma Busia – gli appalti o le concessioni di servizi non risultano inseriti nella programmazione biennale di cui all’art. 21 comma 6 del D.lgs 50/2016. In alcuni casi, prevedendo una parte di lavori, risultano inseriti soltanto nella programmazione triennale per i lavori”.

Esclusione dagli appalti, le nuove linee guida di ANAC

L’ANAC ha approvato le nuove Linee Guida n° 6: “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’articolo 80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) del codice dei contratti pubblici”, sottoposte dal 18 gennaio al 28 febbraio alla consultazione pubblica online.

L’atto è destinato alle stazioni appaltanti che devono verificare la sussistenza della causa ostativa prevista dal codice dei contratti pubblici e agli operatori economici che si trovino a rendere le dichiarazioni sostitutive in merito al possesso dei requisiti per partecipare alle gare. Il documento si prefigge di agevolare tutte queste attività, riducendo i casi di errore e favorendo la diffusione di best-practice anche per diminuire il contenzioso sulle esclusioni dalle gare da sempre molto elevato.

Le linee guida stabiliscono che gli illeciti professionali gravi possano essere causa di esclusione dalle gare a prescindere dalla natura civile, penale o amministrativa dell’illecito. Si fa riferimento a provvedimenti di rinvio a giudizio, cautelari e di condanna, anche non definitiva, per reati commessi nell’esercizio della professione come ad esempio l’abusivo esercizio di una professione, i reati fallimentari, i reati tributari, i reati societari, i delitti contro l’industria e il commercio, i reati urbanistici, i reati di corruzione fermo restando che le condanne definitive costituiscono motivo di esclusione automatica dalla gara. La stazione appaltante valuta, ai fini dell’eventuale esclusione del concorrente, anche le condanne dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per illeciti antitrust gravi, le sanzioni comminate dall’Anac, le false informazioni rese dai concorrenti alle gare e le carenze nell’esecuzione di precedenti appalti.

L’esclusione dalla gara di appalto non è automatica ma comporta l’obbligo della stazione appaltante di procedere alle valutazioni di propria competenza. In caso di esclusione, la durata dell’interdizione dalle gare pubbliche è di tre anni. Gli illeciti vengono inseriti nel Casellario informatico da Anac su segnalazione delle stazioni appaltanti: nel 2021 le comunicazioni di esclusione iscritte nel Casellario informatico ammontano a circa 300 che rappresenta il 33 per cento del totale delle comunicazioni. Le nuove linee guida suggeriscono agli operatori economici misure di self-cleaning da mettere in atto per evitare l’esclusione dalle gare.