ANAC: In consultazione nuovo schema di Piano Anticorruzione 2022-2024

L’ANAC ha pubblicato lo schema di Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022-2024, ponendolo in consultazione pubblica, per la presentazione di osservazioni, fino al 15 settembre 2022.

Il Piano è stato elaborato come uno strumento di supporto alle amministrazioni pubbliche per affrontare le sfide connesse alla realizzazione degli impegni assunti dall’Italia con il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e all’attuazione della riforma introdotta dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 che ha previsto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza è parte integrante. Eventuali modifiche del PNA potranno essere effettuate per adeguarne i contenuti una volta adottati il dPR e il DM previsti dalla citata normativa.

Il Piano è articolato in due parti: una parte generale contenente indicazioni per la predisposizione della sezione del PIAO relativa alla prevenzione della corruzione e della trasparenza e una parte speciale, dedicata ai contratti pubblici, ambito in cui non solo l’Autorità riveste un ruolo di primario rilievo ma a cui lo stesso PNRR dedica cruciali riforme. Sia nella parte generale del PNA che in quella speciale l’Autorità si è posta nella logica di fornire un supporto alle amministrazioni, ai RPCT e a tutti coloro, organi di indirizzo compresi, che sono protagonisti delle strategie di prevenzione. Da qui anche la predisposizione di specifici allegati (n. 11) che vanno intesi come strumenti di ausilio per le amministrazioni.

Per la Parte generale sono stati elaborati i seguenti Allegati:  
Allegato n. 1) contiene una check-list per la predisposizione del PTPCT e della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO.
Allegato n. 2) fornisce un modello per costruire la sezione dedicata alla trasparenza del PTPCT o del PIAO.
Allegato n. 3) è dedicato al RPCT e alla struttura di supporto.
Allegato n. 4) contiene una ricognizione delle semplificazioni vigenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 e 5.000; per le unioni di comuni; per le convenzioni di comuni.

Per la Parte speciale, dedicata ai contratti pubblici, gli allegati riguardano:
Allegato n. 5) “Indice ragionato delle deroghe e delle modifiche alla disciplina dei contratti pubblici”.
Allegato n. 6) recante un’“Appendice normativa sul regime derogatorio dei contratti pubblici”.
Allegato n. 7) dedicata al bando tipo n. 1/2021.
Allegato n. 8) contiene check-list per gli appalti.
Allegato n. 9) contiene l’elenco degli obblighi di pubblicazione in “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”.
Allegato n. 10) “Commissari straordinari: modifiche al d.l. n. 32/2019”.
Allegato n. 11) dà conto degli esiti sintetici dell’analisi dei dati tratti dalla piattaforma Anac sui PTPCT del 2021 inseriti alla data del 15 marzo 2022.

 

La redazione PERK SOLUTION

Sanzioni pecuniarie personali per i vertici del Comune per omessa adozione del Piano anticorruzione

L’attività di vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione attivata dal competente Ufficio dell’ANAC, nei confronti del Comune, ha portato ad accertare dopo verifica sul sito istituzionale in data 7 aprile 2022, la mancata pubblicazione del PTPCT relativo al triennio 2021-2023. Nella delibera n. 287 del 14 giugno 2022, l’Autorità rileva una serie di omissioni da parte del sindaco, della giunta comunale e del Responsabile Anticorruzione del Comune, i quali hanno addotto come giustificazione “la difficoltà di gestire la mole di lavoro con le poche risorse a disposizione, con l’aggravio della gestione dell’emergenza sanitaria per la diffusione del Covid”.

L’omessa adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione ha comportato per i vertici di un importante Comune sardo un procedimento sanzionatorio da parte di Anac L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha irrogato una sanzione pecuniaria complessiva pari a 7000 euro ai responsabili dell’ente, sanzione che dovrà essere saldata personalmente dagli stessi amministratori, per mille euro ciascuno.

L’Anac ha ribadito come l’organo di indirizzo politico non possa esimersi dalle proprie responsabilità, in quanto la legge gli riconosce l’obbligo di controllo generalizzato affinché le disposizioni normative e regolamentari siano attuate. Si evidenzia che il Piano – sostiene Anac- è un atto programmatorio, non costituisce un insieme astratto di previsioni e misure, trattandosi quindi di uno strumento dinamico che si evolve insieme alla struttura amministrativa cui pertiene, e in relazione al progredire della strategia di prevenzione, il ritardo nell’adozione non appare scusabile.

La mancata adozione del Piano Anticorruzione rappresenta pertanto una condotta omissiva che integra un illecito permanente i cui effetti si protraggono fino a quando l’adempimento richiesto dalla legge non viene effettivamente eseguito. Infatti, l’adozione di un provvedimento di programmazione e organizzazione, quale è il Piano Anticorruzione, richiede una serie di azioni di ricognizione di attività e di consultazione di cui non si è ricavata traccia dalla consultazione del sito, né è stata fatta menzione nelle controdeduzioni prodotte.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anac, Rotazione dei dirigenti necessaria per prevenire la corruzione

L’Anac, con atto del Presidente, approvato al termine di un procedimento di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione, ha ribadito che la rotazione dei dirigenti è necessaria per prevenire la corruzione. Nel caso di specie, il richiamo dell’Autorità nasce da una segnalazione sulla mancata attuazione della misura della rotazione dei dirigenti da parte di un Comune dove il capo dell’Ufficio Sviluppo del territorio ricopre con continuità da oltre undici anni lo stesso ruolo e quello dei Lavori Pubblici da nove anni. Non è stata rinvenuta nel Piano Anticorruzione una disciplina della rotazione degli incarichi dirigenziali, né una programmazione della stessa.
Nel Piano è menzionata solo la rotazione ogni cinque anni del personale non dirigenziale. Inoltre è emerso come alcuni dirigenti ricoprano lo stesso incarico da oltre un decennio con oltre tre rinnovi consecutivi.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

 

Via libera dell’Anac all’attestazione per le imprese in crisi per il sisma e il Covid

Con comunicato dell0 scorso 18 maggio, il presidente dell’ANAC fornisce indicazioni circa la possibilità per le imprese in difficoltà a causa del sisma o della pandemia di poter ottenere l’attestazione di qualificazione per partecipare alle gare pubbliche anche se non hanno il requisito del patrimonio netto di valore positivo. La deroga tuttavia non deve essere concessa in maniera indiscriminata a tutti gli operatori economici ma solo a quelli i cui dati di bilancio sono cambiati in seguito al terremoto del 2016 o all’emergenza Covid.

La finalità, si legge nel comunicato del presidente, è “di consentire alle imprese che si trovano in difficoltà non per motivi di tipo ‘strutturale’ ma per ragioni eccezionali e imprevedibili, quali il sisma o la pandemia da Covid-19, di proseguire l’attività derogando agli obblighi ordinariamente previsti dal codice civile”. In caso contrario, “si comprometterebbero irrimediabilmente sia le possibilità di ripresa delle società colpite dalla crisi sia le possibilità di ripresa dell’intera economia nazionale, che il legislatore, in ultimo col recente Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, ha ritenuto di poter riavviare anche attraverso il rilancio degli appalti pubblici”.

Tuttavia, la deroga in questione – secondo l’Autorità, e condivisa dal Consiglio di Stato – “non deve essere concessa in modo indiscriminato a tutti gli operatori economici”, cioè quelli che già prima del sisma 2016 o della pandemia da Covid-19 avevano perso, per svariate ragioni, tale requisito, ma solo alle imprese i cui dati di bilancio sono cambiati in seguito al terremoto o alla pandemia e solo per le perdite relative all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021. Dopo questa data l’impresa dovrà necessariamente tornare in una condizione di equilibrio economico e, quindi, essere in possesso, per ottenere l’attestazione, del requisito del patrimonio netto positivo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Da Anac le proposte di revisione della disciplina sul pantouflage

L’Anac ha recentemente inviato un atto di segnalazione al Parlamento con proposte di revisione della disciplina sul pantouflage, al fine di rafforzare l’istituto, e soprattutto con la possibilità di applicarlo al meglio. Come noto, la pratica del pantouflage, per cui pubblici dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per le pubbliche amministrazioni, vengano poi assunti dagli stessi soggetti privati destinatari dei provvedimenti, è proibita dalla legge italiana. Il decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001 stabilisce oggi che nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, i dipendenti pubblici non possono essere assunti o svolgere incarichi per gli stessi privati, oggetto dei loro precedenti provvedimenti. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di ciò sono nulli, ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.

In forza del proprio potere di vigilanza in merito a casi di pantouflage, Anac evidenzia la necessità di precisare e rendere più organica la disciplina delle tipologie sottoposte al divieto. Attualmente, infatti, esiste un automatismo delle sanzioni, senza alcuna gradualità o valutazione di fattispecie diverse, prevedendo il testo di legge una sanzione inibitoria, come conseguenza automatica della dichiarazione di nullità dell’incarico. Per l’Autorità è necessario riconsiderare la formulazione del dispositivo al fine di valutare l’elemento psicologico sotteso alla violazione del divieto. Inoltre, la sanzione del divieto di contrattazione con le pubbliche amministrazioni per tre anni, in certi casi di minore gravità appare sproporzionata con riferimento alla durata prevista. Occorre, pertanto, poter graduare il periodo di interdizione, ancorando ad elementi oggettivi valutabili, caso per caso, in sede di applicazione della sanzione stessa.

Allegati:

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Linee Guida qualificazione stazioni appaltanti e centrali di committenza. Consultazione on line

Fino al 10 maggio p.v. sono in consultazione pubblica le “Linee guida per la Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza”, con la possibilità per le varie istituzioni pubbliche, centrali di committenza, operatori economici e associazioni di categoria di inviare osservazioni e indicazioni.

Al riguardo, l’ANAC intende acquisire osservazioni da parte degli operatori del mercato sul testo delle Linee guida recanti «attuazione – anche a fasi progressive – del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di qualificazione che sarà reso operativo al momento della entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti pubblici».

Nel testo sono individuati gli ambiti e i livelli di qualificazione per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza. Sono indicati, altresì, i pesi, provvisoriamente, assegnati per i diversi requisiti individuati dal legislatore all’articolo 38 del Codice dei contratti pubblici, ma non vengono indicate le modalità di calcolo dei punteggi per tali requisiti. Tali modalità dovranno emergere dall’analisi delle osservazioni che perverranno dalla presente consultazione e dall’analisi dei dati già acquisiti dall’Autorità tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici o che saranno comunicati, su base volontaria, dalle stazioni appaltanti con le modalità indicate dall’articolo 10 delle Linee guida.

Nel Protocollo e nella Premessa alle Linee guida è individuata la tempistica per pervenire entro il 30 settembre 2022 al testo finale delle Linee guida.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Società in house: Intesa tra Anac e Consiglio nazionale del notariato

L’Anac e il Consiglio nazionale del notariato hanno approvato un protocollo d’intesa con l’obiettivo di diffondere un vademecum condiviso per le società in house: l’intenzione è quella di coadiuvare i notai quando si trovano di fronte alla predisposizione degli statuti o di altri atti che disciplinano le società in house. Non solo. Anac e Cnn collaboreranno anche attraverso attività di formazione alle stazioni appaltanti sempre in merito al tema dell’in house.

Tra le informazioni presenti nel Vademecum, al quale hanno lavorato Anac e Cnn, si segnalano una serie di requisiti tipici delle società in house. Una delle clausole che deve essere presente nello statuto di una società in-house è quella che stabilisce che oltre l’ottanta per cento del fatturato deve essere prodotto nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci. Altro requisito fondamentale è che il capitale pubblico dell’organismo affidatario in house, detenuto sia direttamente che indirettamente, non potrà mai essere inferiore al 100% del capitale sociale per tutta la durata della Società.

Nel documento vengono anche delineate le linee operative per l’esercizio del “controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. Tra le ipotesi di controllo analogo: il controllo sugli statuti, sul piano industriale, di sviluppo, di investimenti, sul piano occupazionale, sul budget economico e finanziario. E ancora: il controllo orientato ad indirizzare l’attività della società in house verso il perseguimento dell’interesse pubblico, il controllo sulla gestione e sui risultati intermedi, l’esercizio di poteri ispettivi che comportano una diretta attività di vigilanza e controllo presso la sede e nei confronti dell’organo amministrativo della società in house.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Modalità digitali per segnalare violazioni all’ANAC

Con un Comunicato del Presidente firmato il 5 aprile 2022, Anac ha introdotto nuove modalità di segnalazione di violazioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione. D’ora in poi risulterà più facile l’invio attraverso il link https://www.anticorruzione.it/-/segnalazioni-contratti-pubblici-e-anticorruzione compilando un modulo digitale, rinvenibile anche nella homepage del sito, cliccando sull’icona “Segnala”. A partire dal 6 giugno 2022, tale modalità digitale diventerà canale esclusivo di segnalazione all’Autorità da parte di terzi.

Il modulo consente di compilare la segnalazione online, inserendo specifiche informazioni sull’ambito e tipologia della segnalazione, utilizzando e valorizzando le informazioni già in possesso della Banca Dati dell’Autorità. Il modulo consente, inoltre, di specificare l’area a cui è destinata la segnalazione, suddividendo tra Contratti pubblici, Anticorruzione, Conferimento di incarichi e imparzialità e Trasparenza. Al fine di agevolare la progressiva transizione verso la nuova modalità telematica di segnalazione, sino al 5 giugno 2022 resterà parallelamente in vigore la precedente modalità di segnalazione mediante i moduli cartacei reperibili sul sito istituzionale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Sanzioni pecuniarie personali per il CDA dell´Ente in caso di mancata adozione del Piano anticorruzione

L’omessa adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione ha comportato per alcuni membri del Cda dell’Azienda territoriale per l’Edilizia di un importante Comune laziale un procedimento sanzionatorio da parte di Anac. Con la delibera di sanzione, la numero 124 del 16 marzo 2022, l’Autorità ha irrogato una sanzione pecuniaria complessiva pari a 5000 euro agli amministratori e responsabili dell’ente, sanzione che dovrà essere saldata personalmente dagli stessi amministratori per la mancata adozione e successiva pubblicazione annuale del Piano sul sito istituzionale. Il Piano triennale è stato approvato dal Cda dell’ente solo in data successiva all’avvio da parte di Anac del procedimento sanzionatorio, con un anno di ritardo rispetto alle scadenze di legge.

“L’organo di indirizzo politico – sottolinea Anac – non può esimersi dalle proprie responsabilità, in quanto la legge gli riconosce l’obbligo di controllo generalizzato affinché le disposizioni normative e regolamentari siano attuate”. “Si evidenzia che il Piano – aggiunge la delibera – è un atto programmatorio, non costituisce un insieme astratto di previsioni e misure, trattandosi quindi di uno strumento dinamico che si evolve insieme alla struttura amministrativa cui pertiene, e in relazione al progredire della strategia di prevenzione, il ritardo nell’adozione non appare scusabile. A sottolineare la responsabilità, vale la considerazione che essendo il Piano di natura programmatica, perde la sua finalità se viene redatto quando il periodo di riferimento è già concluso. La mancata adozione del Piano Anticorruzione rappresenta pertanto una condotta omissiva che integra un illecito permanente i cui effetti si protraggono fino a quando l’adempimento richiesto dalla legge non viene effettivamente eseguito. Infatti, l’adozione di un provvedimento di programmazione e organizzazione, quale è il Piano Anticorruzione, richiede una serie di azioni di ricognizione di attività e di consultazione di cui non si è ricavata traccia dalla consultazione del sito, né è stata fatta menzione nelle controdeduzioni prodotte”.

 

ANAC, l’accesso civico generalizzato non può intralciare il buon funzionamento della P.a.

L’ANAC, con Atto del Presidente 9 marzo 2022, prot. n. 18068, rispondendo ad una richiesta di parere da parte di RPCT di un Comune in circa il comportamento da assumere a fronte del ricevimento, da parte di un’associazione, di plurime istanze di accesso civico generalizzato, ha chiarito che l’accesso civico, ossia la possibilità di ogni cittadino di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni, non può essere causa di intralcio al loro buon funzionamento. E’ uno strumento che “va usato con buona fede e senza malizia”, affinché non si crei una sorta di effetto boomerang sulla Pubblica amministrazione destinataria.

Ricordando le linee guida contenute nella delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, Anac ha precisato che “quando viene presentata domanda di accesso civico generalizzato per un numero manifestamente irragionevole di documenti tale da paralizzare il buon funzionamento dell’amministrazione, quest’ultima può ponderare da un lato l’interesse dell’accesso del pubblico ai documenti e dall’altro il carico di lavoro che ne deriverebbe e decidere di salvaguardare l’interesse ad un buon andamento dell’amministrazione”.

Con la sentenza del 13 agosto 2019,  il Consiglio di Stato ha evidenziato che, in base all’art. 1 del D.lgs. 33/2013, l’accesso civico ha pur sempre la sua ratio esclusiva nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni d’istituto e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, nonché nella promozione della partecipazione al libero dibattito pubblico, onde esso non è utilizzabile in modo disfunzionale rispetto alla predetta finalità ed essere trasformato in una causa di intralcio al buon funzionamento della P.A.; va usato secondo buona fede, sicché la valutazione del suo uso va svolta caso per caso e con prudente apprezzamento, al fine di garantire, secondo un delicato ma giusto bilanciamento che non obliteri l’applicazione di tal istituto, che non se ne faccia un uso malizioso e, per quel che concerne nella specie, non si crei una sorta di effetto “boomerang” sulla P.A. destinataria.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION