Il dipendente quadro di una società a controllo pubblico, che svolge funzioni equiparabili a mansioni dirigenziali nel settore gas-acqua, non può essere assunto da una ditta privata che con quella società abbia rapporti contrattuali, se tale dipendente ha posto in essere poteri autoritativi o negoziali nei confronti della ditta privata. In una situazione del genere, deve trovare applicazione il cosiddetto divieto di pantouflage, che dura tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro e che vieta l’assunzione da parte del privato al ricorrere di specifici presupposti.
È quanto evidenziato dall’Anac, con un parere emesso dall’Anac approvato dal Consiglio dell’Autorità il 28 novembre 2024, in risposta a un’istanza pervenuta da una società privata di costruzioni, attiva tra l’altro nel settore delle manutenzioni di servizi gestiti in rete per il trasporto di gas. L’ambito di applicazione del divieto di pantouflage è stato anche esteso agli enti di diritto privato in controllo pubblico stabilendo che – ai soli fini dell’applicazione di tale divieto – sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi previsti dal decreto legislativo. n. 39/2013. Resta fermo, infatti, che negli enti pubblici economici e negli enti di diritto privato in controllo, come nel caso in esame, gli atti esercizio di poteri autoritativi e negoziali rilevano solo se posti in essere dai soggetti sopra menzionati.
Come chiarito dall’Anac nelle linee guida n. 1 in tema di c.d. divieto di pantouflage, adottate con delibera n. 493 del 25 settembre 2024, affinché venga in rilievo il divieto di pantouflage il potere autoritativo e negoziale deve essere esercitato, per conto dell’amministrazione nei tre anni precedenti alla cessazione dal servizio, in modo “concreto ed effettivo”. Quindi, non in maniera astratta e formalistica, ma sostanziale e tale da incidere sulla sfera giuridica dei privati.
La redazione PERK SOLUTION