Pantouflage, si applica anche al dipendente della partecipata

Il dipendente quadro di una società a controllo pubblico, che svolge funzioni equiparabili a mansioni dirigenziali nel settore gas-acqua, non può essere assunto da una ditta privata che con quella società abbia rapporti contrattuali, se tale dipendente ha posto in essere poteri autoritativi o negoziali nei confronti della ditta privata. In una situazione del genere, deve trovare applicazione il cosiddetto divieto di pantouflage, che dura tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro e che vieta l’assunzione da parte del privato al ricorrere di specifici presupposti.

È quanto evidenziato dall’Anac, con un parere emesso dall’Anac approvato dal Consiglio dell’Autorità il 28 novembre 2024, in risposta a un’istanza pervenuta da una società privata di costruzioni, attiva tra l’altro nel settore delle manutenzioni di servizi gestiti in rete per il trasporto di gas. L’ambito di applicazione del divieto di pantouflage è stato anche esteso agli enti di diritto privato in controllo pubblico stabilendo che – ai soli fini dell’applicazione di tale divieto – sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi previsti dal decreto legislativo. n. 39/2013. Resta fermo, infatti, che negli enti pubblici economici e negli enti di diritto privato in controllo, come nel caso in esame, gli atti esercizio di poteri autoritativi e negoziali rilevano solo se posti in essere dai soggetti sopra menzionati.

Come chiarito dall’Anac nelle linee guida n. 1 in tema di c.d. divieto di pantouflage, adottate con delibera n. 493 del 25 settembre 2024, affinché venga in rilievo il divieto di pantouflage il potere autoritativo e negoziale deve essere esercitato, per conto dell’amministrazione nei tre anni precedenti alla cessazione dal servizio, in modo “concreto ed effettivo”. Quindi, non in maniera astratta e formalistica, ma sostanziale e tale da incidere sulla sfera giuridica dei privati.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anac, Raccolta e trasporto rifiuti: no alle proroghe reiterate

La gestione in proroga per oltre due anni del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani è in contrasto con la normativa di settore, i principi comunitari e diversi orientamenti della giurisprudenza e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Lo ha ribadito Anac con una atto approvato dal Consiglio il 28 novembre 2024, a conclusione di un procedimento di vigilanza su un importante Comune calabrese, avviato a seguito di un esposto.

Il controllo dell’Autorità riguarda in particolare due affidamenti, non sostenuti “da motivazioni valide e ragionevoli circa la necessità di far fronte a circostanze oggettive di estrema urgenza, circostanze imprevedibili e ad eventi oggettivamente estranei all’amministrazione”; e “disposti senza il rispetto” di modalità “che avrebbero garantito la concorrenza”. Nella fase di confronto con l’Anac, questi affidamenti sono stati spiegati con la necessità di continuare a garantire un servizio essenziale mentre non era più possibile indire una gara in autonomia. Ciò a causa della nuova organizzazione del sistema dei rifiuti predisposta a livello regionale, che implicava la necessità di attendere l’individuazione di un gestore unico. Prima della scadenza dell’ultimo affidamento, era stata poi indetta una nuova gara, annullata però in autotutela da parte del Comune, cosicché ad oggi è sempre la stessa società che continua a gestire il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, in regime di proroga tecnica.

Dagli approfondimenti svolti, l’Autorità ha però potuto concludere che, nel caso concreto, le esigenze evidenziate “non hanno rappresentano sempre un evento eccezionale ed imprevedibile”. Infatti, “il secondo affidamento tramite negoziata non è motivato da una situazione di emergenza dato che, già prima della sua disposizione, erano chiare le problematiche ed i ritardi legati alla nuova organizzazione del sistema rifiuti”. La stessa conclusione, spiega l’Anac nella nota, vale per la proroga tecnica: “La stessa, al pari dell’affidamento precedente, deve considerarsi non conforme a legge sia perché si ricollega ad un affidamento già di per sé illegittimo sia perché, ad oggi, i ritardi nella gestione della gara sono imputabili all’amministrazione che ha errato nella predisposizione degli atti di gara”. Inoltre, entrambe le volte in cui il Comune ha proceduto tramite procedura negoziata senza bando ha disatteso l’applicazione della disposizione che mira a “garantire il rispetto dei principi di concorrenza attraverso la selezione di almeno cinque operatori economici, anche nel caso di procedura d’urgenza”.

Richiamando la giurisprudenza sul punto, la nota ricorda che la proroga di un appalto, “per essere compatibile con il diritto eurounitario e con le esigenze ad essa sottesa, deve effettivamente rappresentare un’eccezione al principio generale della pubblicità e della massima concorrenzialità tipica della procedura aperta, con la conseguenza che i presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili d’interpretazione estensiva”. La scelta dell’amministrazione deve comunque “rispondere ad eccezionali ragioni oggettive estranee all’amministrazione, in alcun caso imputabili alle amministrazioni”.

L’Autorità è intervenuta anche su altri aspetti relativi all’esecuzione del servizio, riscontrando alcune carenze da parte del Comune, al quale viene chiesto di “interrompere la gestione in proroga del servizio e di adottare quanto prima atti e provvedimenti volti a prevenire, nella futura gara, il ripetersi delle illegittimità e delle irregolarità riscontrare nella fase esecutiva”.

 

Servizi pubblici locali, Anac competente a vigilare su inconferibilità e incompatibilità degli incarichi

Il potere di vigilanza attribuito all’Autorità Nazionale Anticorruzione si esercita anche sulle specifiche fattispecie di inconferibilità e incompatibilità di incarichi individuate con il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (d. lgs n. 201/2022), e previste in particolare nell’ambito della distinzione che è stata introdotta tra funzioni di gestione dei servizi e quelle di regolazione, indirizzo e controllo, nell’organizzazione degli enti locali e anche in relazione ai soggetti partecipati. La vigilanza dell’Anac si svolge anche sulle fattispecie che impediscono la nomina a componente delle commissioni di gara per gli affidamenti della gestione dei servizi.
E’ quanto viene evidenziato dall’Autorità con Comunicato del Presidente del 3 dicembre 2024, richiamando anche le valutazioni espresse sul punto dal Consiglio di Stato (parere n. 907 del 30 luglio 2024).

Il decreto legislativo di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali ha previsto che a soggetti con specifici ruoli, anche per il periodo di un anno successivo alla loro conclusione, non possano essere conferiti “incarichi professionali, di amministrazione o di controllo societario, né incarichi inerenti alla gestione del servizio”. Il divieto riguarda in particolare: i componenti di organi di indirizzo politico dell’ente competente all’organizzazione del servizio o alla sua regolazione, vigilanza o controllo, e i dirigenti e responsabili degli uffici o dei servizi direttamente preposti all’esercizio di tali funzioni; i componenti di organi di indirizzo politico di ogni altro organismo che espleti funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo o di controllo del servizio, e i dirigenti e responsabili degli uffici o dei servizi direttamente preposti all’esercizio di tali funzioni; i consulenti per l’organizzazione o regolazione del servizio. A chi ottenga quindi un incarico professionale, di amministrazione o di controllo societario, o inerente alla gestione del servizio, la norma impone di presentare la dichiarazione relativa al fatto che non sussistano queste ipotesi previste come incompatibili.

Alla luce anche del rinvio normativo operato dal decreto e per la coerenza con il quadro normativo generale sulla prevenzione della corruzione, il Consiglio di Stato – ricorda Anac – ha ritenuto che in questo ambito sussistano sia il potere di controllo dei responsabili anticorruzione (Rpct) degli enti coinvolti, sia i poteri di vigilanza dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, che può anche espletare attività ispettive e di accertamento, eventualmente sospendere le procedure di conferimento e segnalarle.

Per quanto riguarda poi i commissari delle gare per l’affidamento della gestione di servizi pubblici locali, il Consiglio di Stato ha evidenziato come, secondo il nuovo Codice degli appalti, la commissione giudicatrice possa essere composta da dipendenti della stazione appaltante o dell’amministrazione beneficiaria dell’intervento o di altre amministrazioni o, in via residuale, da professionisti esterni. Sono stabilite però anche in questo caso specifiche ipotesi di inconferibilità della nomina a membro di una commissione, facendo riferimento anche a quanto previsto per i casi di conflitti di interessi, rispetto ai quali lo stesso decreto legislativo n. 201/2022 richiama l’obbligo di astensione.

Anche sulle specifiche ipotesi di inconferibilità/incompatibilità previste per i componenti delle commissioni giudicatrici, spiega il comunicato del Presidente Anac, il Consiglio di Stato ha riconosciuto all’Autorità un importante ruolo, al fine di prevenire illegalità e corruzione, nell’ambito del generale potere di vigilanza sul rispetto del Codice degli appalti e sullo svolgimento trasparente dei contratti pubblici.

ANAC, Appalti integrati: il progetto esecutivo non può essere richiesto già in sede di offerta

Nelle procedure di appalto integrato, non si può richiedere la presentazione del progetto esecutivo dei lavori nell’ambito dell’offerta tecnica. Il progetto esecutivo, negli appalti integrati, costituisce infatti specificatamente una delle prestazioni oggetto del contratto da aggiudicare, e l’eventuale richiesta per i concorrenti di redigere tale progetto e di presentarlo già in sede di gara permetterebbe di eludere il divieto di prestazione gratuita dell’opera professionale, presentandosi comunque in contrasto con i principi del risultato e dell’accesso al mercato.

Lo specifica l’Anac, con la delibera n. 506 approvata dal Consiglio il 6 novembre 2024 e relativa a un parere di precontenzioso richiesto da un Comune  riguardo un bando di gara, contestato dall’Oice (Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica), per la progettazione e la realizzazione di lavori in un centro sportivo.

Secondo il Codice dei contratti pubblici, specifica il parere, l’appalto integrato rappresenta un contratto “misto”, che cioè ha ad affidamento appunto non solo la prestazione relativa all’esecuzione dei lavori ma anche quella relativa, esattamente, al servizio di progettazione, sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica. Non a caso, gli operatori economici che decidono di partecipare alla gara devono indicare in modo distinto, in sede di offerta, il corrispettivo richiesto per la progettazione e quello per l’esecuzione dei lavori, oltre a dimostrare la propria qualificazione per entrambe le prestazioni. L’attività di progettazione, quindi, è a carico del soggetto che sarà individuato come aggiudicatario e che dovrà realizzarla, in conformità alle esigenze della stazione appaltante, solo in seguito alla stipula del contratto.

“Se la redazione del progetto esecutivo costituisce l’oggetto dell’obbligazione contrattuale, appare evidente – si legge nel parere – che la stessa non possa essere richiesta, in sede di gara, come parte dell’offerta tecnica”. Questo confonderebbe “l’oggetto del contratto”, che riguarda appunto la redazione del progetto esecutivo e la realizzazione dei lavori, “con l’oggetto della selezione comparativa”, che riguarda invece le migliori soluzioni tecniche proposte dai concorrenti. Si verrebbe a creare, in questo modo, una situazione in cui sarebbe la commissione di gara ad esaminare i progetti esecutivi presentati, con tempistiche dilatate, e con adempimenti ed oneri economici ingiustificatamente gravosi posti sui concorrenti, i quali sarebbero impegnati già in fase di gara in una prestazione professionale di fatto realizzata e non remunerata.

Alla luce delle specifiche disposizioni del Codice relative al ruolo del progetto di fattibilità tecnico-economica, non si può inoltre sostenere, spiega il parere, che la richiesta del progetto esecutivo come parte dell’offerta tecnica sia una scelta giustificabile dalla stazione appaltante con la necessità di comprendere la profondità delle modifiche proposte dal concorrente (fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: Piattaforma Unica della Trasparenza per gli enti locali

Con comunicato del 3 dicembre 2024, Anac ricorda l’importanza della Piattaforma Unica della Trasparenza, all’interno della quale si posiziona il servizio dedicato alla Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che consente agli Enti locali e agli Enti competenti di gestire e consultare, tramite maschere di inserimento e ricerca, dati e documenti richiesti dalla normativa del 2022 sul Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201).
Gli enti locali, nel caso in cui debbano procedere all’affidamento di un servizio pubblico locale, pubblicano senza perdita di tempo una serie di atti sul proprio sito istituzionale e li trasmettano contestualmente all’Anac affinché li renda disponibili in una specifica sezione del proprio portale ed accessibili attraverso la struttura iniziale della Piattaforma Unica della Trasparenza.

Al fine di supportare gli Enti nella predisposizione della documentazione richiesta dal decreto, semplificarne e uniformarne i contenuti e indirizzare correttamente le valutazioni che gli stessi Enti sono chiamati ad effettuare nell’affidamento dei servizi pubblici locali, è stata avviata una proficua interlocuzione tra l’Anac la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Nell’ambito di tale attività sono stati elaborati degli specifici schemi tipo per i seguenti documenti: relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale, come previsto dall’art. 14, comma 3; motivazione qualificata richiesta dall’art. 17, comma 2, in caso di affidamenti diretti a società in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici. Ad oggi il servizio è stato utilizzato da 736 Enti per la pubblicazione di 1.627 affidamenti attualmente presenti nella banca dati della piattaforma della Trasparenza.

È in corso da parte dell’Autorità l’implementazione di ulteriori funzionalità per consentire agli Enti la pubblicazione in autonomia della relazione annuale contenente la sintesi sull’Ente e sugli affidamenti in corso. Per la compilazione della relazione annuale, è attualmente disponibile, nella pagina dedicata al servizio Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica del portale istituzionale di Anac, lo schema, oggetto del Quaderno n.46 di Anci, da utilizzare come modello di pubblicazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC, Un Comune non può nominare responsabile il professionista a cui aveva dato incarichi

Non può essere nominato Responsabile di un Comune, il professionista che, nel periodo antecedente all’attribuzione di tale incarico dirigenziale, abbia svolto attività e incarichi a favore della stessa area. Lo specifica l’Autorità Nazionale Anticorruzione con la Delibera n. 490 del 23 ottobre 2024, approvata all’esito di un procedimento di vigilanza attivato per una segnalazione relativa al conferimento di un incarico da parte di un ente comunale a un architetto che, dallo stesso Comune, si era già visto affidare precedentemente una serie di incarichi professionali.

Si tratta di un ruolo di responsabilità relativo alla “medesima Area rispetto alla quale l’interessato aveva svolto, in precedenza, le attività e gli incarichi professionali”, spiega la delibera l’Autorità che ha ritenuto di affermare come tale incarico non potesse essere conferito a quel professionista. Tale scelta, infatti, è in contrasto con la norma che, allo scopo di “garantire l’esercizio imparziale della funzione pubblica”, pone l’attenzione su chi abbia già “svolto per la pubblica amministrazione un’attività da essa regolata, finanziata o comunque retribuita”.

Tra l’interessato e l’ente comunale è intercorso (in epoca antecedente al conferimento dell’incarico di Responsabile) un rapporto lavorativo/collaborativo piuttosto consolidato nel tempo”. Quindi, il conferimento dell’incarico in questione “appare essere avvenuto in violazione del decreto legislativo n. 39/2013”, così come vigente al momento del conferimento dell’incarico stesso.

 

La redazione PERK SOLUTION

Non è obbligatorio acquistare un servizio tramite Consip se si può risparmiare

È possibile per una stazione appaltante procedere ad acquisti autonomi, senza necessariamente ricorrere a convenzione Consip, quando questo sia economicamente conveniente in termini qualitativi e quantitativi. È quanto evidenziato dall’ANAC con il parere n. 54 in funzione consultiva del 16 ottobre scorso, intervenendo sull’affidamento di un contratto di servizi di pulizia.

Nel caso specifico, pur essendo disponibile una convenzione Consip, l’amministrazione ha comunicato che, ricorrendo a tale strumento, secondo quanto emerso da interlocuzioni con l’aggiudicatario della convenzione stessa, il valore economico del contratto eventualmente da commissionare risulterebbe superiore del 300% rispetto a quello in scadenza, pur mantenendo la stessa qualità del servizi.

Anac, richiamando anche la giurisprudenza amministrativa sul punto, specifica che è ammissibile la scelta di una stazione appaltante di approvvigionarsi in modo autonomo di un servizio, purché ne sia adeguatamente dimostrata la maggiore convenienza economica sulla base di adeguate verifiche svolte dalla stessa stazione appaltante. Tale decisione può dunque ritenersi conforme alle prescrizioni del decreto legge n. 95/2012.

In deroga all’obbligo generale di avvalersi delle convenzioni quadro, si può quindi arrivare alla conclusione di un contratto che consenta una riduzione dei costi, tramite autonome procedure per l’approvvigionamento di beni e servizi anziché attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione di Consip. Tale possibilità può ritenersi consentita solo se adeguatamente motivata dalla stazione appaltante, la quale dovrà dimostrare di aver ricercato e conseguito condizioni migliorative, in termini quali-quantitativi, rispetto a quelle contenute nelle convenzioni-quadro.

 

La redazione PERK SOLUTION

Forniture, è necessario che il direttore per l’esecuzione del contratto sia diverso dal Rup

L’ANAC, con il parere in funzione consultiva n. 53 del 16 ottobre 2024, intervenendo sulla richiesta di indicazioni da parte di un’amministrazione circa le procedure di gara per l’affidamento di forniture di strumentazione scientifica di importo superiore alla soglia comunitaria ma inferiore a 500mila euro, ha chiarito che è sempre necessaria la nomina di un direttore per l’esecuzione del contratto (Dec), come figura tecnica distinta da quella del responsabile unico del progetto (Rup), in presenza anche di uno solo dei presupposti previsti dagli allegati al Codice.

Questo vale per i contratti di importo superiore a 500mila euro, ritenuti espressamente di “particolare importanza”; per i contratti anche di importo inferiore a 500mila euro ma superiore alla soglia comunitaria; e per i contratti, anche se di importo inferiore alla soglia comunitaria, che però possano riguardare interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico. E’ il caso di prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità, o ancora quando vi siano ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento.

L’Autorità ricorda, le funzioni di Dec negli appalti di forniture sono svolte dal Rup, che secondo il nuovo Codice non è più soltanto un responsabile di “procedimento” ma di “progetto”, e quindi di una serie di fasi preordinate alla piena realizzazione di un intervento pubblico. Esistono però delle ipotesi in cui invece è sempre necessaria la nomina del direttore per l’esecuzione del contratto, ipotesi che il parere dell’Anac individua puntualmente e che, in sintesi, fanno riferimento all’importo e alla particolare e oggettiva complessità delle prestazioni.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

 

 

Whistleblowing, sanzione di 5.000 euro a sindaco per ritorsione su dipendente che ha segnalato illeciti

Con la delibera n. 426 del 25 settembre 2024, il Consiglio Anac è intervenuto su un nuovo caso di whistleblowing dichiarando la natura ritorsiva dell’attribuzione ad altro soggetto della posizione di responsabile finanziario precedentemente attribuita ad un dipendente comunale (whistleblower) che aveva segnalato illeciti, sanzionando il Sindaco che aveva adottato il relativo decreto e dichiarando la nullità di tale atto.

Nel caso di specie, un istruttore direttivo amministrativo e contabile di un Comune, a seguito di segnalazioni relative ad alcune procedure ad evidenza pubblica al Responsabile anticorruzione dell’Ente, ha lamentato di aver subito talune misure pregiudizievoli poste in essere dall’amministrazione al solo scopo di punirlo per averne contestato l’operato, e ha richiesto all’Autorità nazionale anticorruzione di accertare la natura ritorsiva di tali iniziative.

L’istruttoria, avviata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, ha portato al riconoscimento della natura ritorsiva del decreto sindacale con cui erano state assegnate le posizioni di elevata qualificazione al personale comunale escludendo dalla relativa nomina – senza alcuna valida ragione – il segnalante, che sino ad allora aveva ricoperto il ruolo di Responsabile dell’Area Finanziaria; ruolo, quest’ultimo, attribuito ad interim per un anno ad altra dipendente, peraltro coinvolta nelle segnalazioni effettuate dallo stesso whistleblower.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC, nel fissare il valore dell’appalto vanno indicate tutte le voci di spesa

Nella predisposizione degli atti di gara, la stazione appaltante deve indicare tutti gli elementi che contribuiscono a inquadrare la prestazione richiesta e le sue modalità esecutive, nonché tutte le voci di spesa, cosa che serve anche per consentire ai potenziali concorrenti di effettuare le valutazioni necessarie al fine di formulare un’offerta consapevole, remunerativa e libera, alla pari fra loro. E’ quanto ha chiarito l’Anac con Atto a firma del Presidente fasc. 1643/2024, approvato dal Consiglio dell’Autorità il 9 ottobre 2024.

Intervenendo a riguardo di una procedura aperta per l’affidamento di servizi di assistenza socio-sanitaria alla persona per complessivi otto milioni e 700.000 euro, nella quale la stazione appaltante aveva previsto una base d’asta costituita esclusivamente dai costi della manodopera sui quali effettuare il ribasso, l’Autorità ha sottolineato che “le carenze riscontrate nei documenti di gara possano aver determinato oltre che una scarsa remuneratività dell’appalto, in violazione del principio del risultato, anche un indebito vantaggio competitivo per il precedente gestore del servizio il quale, in virtù dell’esecuzione del precedente affidamento, è in possesso di maggiori informazioni utili per la formulazione dell’offerta, con potenziali effetti distorsivi della concorrenza, in violazione del principio di accesso al mercato, declinato nei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione”.

E’ stato rilevato come i documenti di gara, nel loro complesso, risultassero privi degli importanti elementi utili a consentire agli operatori economici di effettuare una completa e adeguata analisi delle prestazioni poste in gara, nonché le valutazioni di convenienza tecnica ed economica a fini della partecipazione alla medesima e della formulazione di un’offerta seria, attendibile e consapevole. Non risultava infatti essere stata predisposta una compiuta e completa progettazione.

La giurisprudenza ha chiarito che gli appalti pubblici devono sempre essere affidati ad un prezzo che consenta un adeguato margine di guadagno per le imprese, in quanto le acquisizioni in perdita porterebbero inevitabilmente gli affidatari ad una negligente esecuzione, oltre che ad un probabile contenzioso.

 

La redazione PERK SOLUTION