Atto di orientamento dell’Osservatorio sulla Finanza Locale in materia di versamento oneri previdenziali agli amministratori locali

L’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locale ha emanato l’atto di orientamento ex art. 154, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 in tema di applicazione dell’art. 86, comma 2, del TUEL circa il versamento, da parte dell’amministrazione locale, degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, in quota forfettaria, a favore degli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 del medesimo art. 86  TUEL, nella specie “liberi professionisti”.

La disposizione di cui al citato comma 2 ha fatto registrare due diversi orientamenti, l’uno della magistratura contabile (ex plurimis, Corte conti, Sez. reg. controllo per la Liguria, delib. n. 21/2019/PAR), l’altro della Corte di cassazione (ord. n. 24615/2023). Secondo l’orientamento della Corte dei conti, l’art. 86, comma 2, TUEL troverebbe applicazione solo quando il lavoratore autonomo, che ricopre una delle cariche previste dal primo comma dell’art. 86 in un ente avente la popolazione ivi prevista (nel caso dei comuni, sindaco, assessori, se ente avente popolazione superiore ai 10.000 abitanti, presidenti dei consigli, se ente avente popolazione superiore ai 50.000 abitanti), si astenga del tutto dall’attività lavorativa (circostanza che il lavoratore autonomo ha l’onere di comprovare in costanza di espletamento del mandato amministrativo). Secondo l’orientamento della Corte di cassazione, “per i liberi professionisti  impegnati in funzioni pubbliche elettive, la tutela al mantenimento del posto di lavoro – da intendersi estensivamente come mantenimento dell’attività lavorativa – diviene effettiva solo se agli stessi, da un lato, è consentita la prosecuzione degli incarichi professionali e, dall’altro, è attribuito il beneficio previdenziale in discussione, a compensazione della ridotta capacità di contribuzione; la previsione del beneficio dell’accollo contributivo, senza rinuncia allo svolgimento dell’attività professionale, considera la situazione del lavoratore autonomo e ne tutela le peculiarità; per quest’ultimo, la sospensione integrale dell’attività lavorativa avrebbe riflessi fortemente negativi per il futuro, rendendo oltremodo difficoltosa la ripresa; d’altro canto, lo svolgimento di un
mandato, particolarmente impegnativo, come è quello connesso agli incarichi di cui al primo comma dell’art. 86, inevitabilmente interferisce sull’attività di lavoro, con ripercussioni prevedibili sul reddito e quindi sulla capacità contributiva del professionista”.

Nel merito, l’Osservatorio ha evidenziato che “Quanto al presupposto per il versamento, a carico dell’ente, della quota forfettaria contributiva spettante ai liberi professionisti, su loro richiesta, impegnati in funzioni pubbliche elettive di cui all’art. 86, comma 2, TUEL, l’orientamento applicativo da seguire nell’applicazione della norma è quello indicato dalla recente giurisprudenza della Corte suprema di Cassazione, secondo cui non si configura come necessaria la rinuncia, da parte di detti liberi professionisti, allo svolgimento della propria attività professionale”.

 

La redazione PERK SOLUTION

IFEL: Vedemecum per i nuovi amministratori locali

IFEL ha pubblicato il Vademecum “Guida per il lavoro dei sindaci, degli assessori e dei consiglieri comunali”, un “prontuario” che illustra le funzioni e le responsabilità di sindaci e amministratori, definendone status e funzioni.
Il documento illustra innanzitutto le funzioni e le responsabilità di Sindaci e Amministratori, definendone status e funzioni, ma si concentra sulla programmazione, gestione e rendicontazione del bilancio e delle risorse disponibili. Lo strumento principale per consentire la migliore e più efficace attuazione dei programmi di mandato. Con un linguaggio semplice e immediato, vengono illustrati i documenti e gli strumenti introdotti dai principi contabili con la riforma dell’armonizzazione, presentandone il corretto funzionamento e le corrette modalità di impiego.
Amministrare è un compito impegnativo e per affrontarlo IFEL mette a disposizione di tutti gli amministratori, soprattutto ai nuovi amministratori comunali, questo Vademecum, che vuole essere un agile strumento di lavoro: un piccolo “faro” per orientarli nel compito che li aspetta nei prossimi 5 anni. Un ausilio per svolgere meglio il proprio mandato e affrontare la sfida del buon governo locale.
La redazione PERK SOLUTION

È precluso il mutamento della destinazione dell’indennità di funzione in caso di rinuncia

La Corte dei conti, Sez. Campania, con deliberazione n. 177/2023, nel fornire riscontro ad una richiesta di parere di un Sindaco in merito all’utilizzo delle economie di spesa derivanti dalla rinuncia alla propria indennità di funzione e, in particolare, alla possibilità di destinarla a “remunerare” i Consiglieri comunali delegati, ha evidenziato come non vi siano motivi ostativi alla rinuncia da parte del Sindaco all’indennità di funzione, considerando che il beneficio economico in parola non è assimilabile a redditi di lavoro e non è, quindi, soggetto alla previsione contenuta nell’art. 2113 del Codice civile.

Ciò che, invece, è precluso al Sindaco è il mutamento della destinazione della propria indennità di funzione, potendo solo manifestare la volontà di rinunciare all’indennità stessa. In quest’ultimo caso, infatti, gli effetti dell’atto abdicativo restano circoscritti alla sfera patrimoniale del rinunciante (acquisizione o meno alla sua sfera patrimoniale) e non possono incidere sulle ulteriori destinazioni delle somme in esame, che restano acquisite al bilancio come economie di spesa.

Sotto diverso profilo, assume carattere dirimente la disposizione dettata dall’art. 82, comma 2, del Tuel, secondo cui i consiglieri comunali “hanno diritto di percepire (…) un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni”. Ad avviso del Collegio, quindi, né nella norma citata, né in altre disposizioni relative ai compensi spettanti agli amministratori locali, viene attribuita rilevanza alle funzioni delegate dal Sindaco ai Consiglieri comunali.

Per tale ragione, in disparte il profilo delle spese di viaggio rimborsabili nei limiti e con le modalità divisate dall’art. 84 del Tuel, deve escludersi che ai consiglieri comunali delegati possano essere corrisposti emolumenti diversi dal gettone di presenza di cui all’art. 82 Tuel.

 

La redazione PERK SOLUTION

Esentasse i rimborsi forfetari per le spese di viaggio e di soggiorno spettanti agli amministratori locali

I rimborsi forfetari mensili in relazione alle spese di viaggio e soggiorno sostenute dagli amministratori locali per gli spostamenti effettuati per l’espletamento del mandato, e quindi ancorate all’effettività dell’impegno istituzionale, non rilevano ai fini IRPEF ai sensi dell’articolo 52, comma 1, lettera b), del Tuir. È la risposta dell’Agenzia delle Entrate, n. 348/2022, all’interpello presentato da una Comunità collinare di una Regione a statuto speciale.

L’Agenzia evidenzia, preliminarmente, come l’articolo 50 del TUIR di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), preveda, tra l’altro, alla lettera g) del comma 1, l’assimilazione ai redditi di lavoro dipendente delle «indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni». In applicazione di tale norma, che richiama espressamente la legge n. 816/1985 successivamente abrogata dall’art. 274, comma 1, lettera o), TUEL, e come puntualmente precisato nella circolare ministeriale 23 dicembre 1997, n. 326 (paragrafo 5.8), rientrano, fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alla citata lettera g), fra l’altro, le indennità degli amministratori locali e cioè sindaci, assessori comunali, presidente e assessori provinciali, presidente e componenti di organi esecutivi delle aziende speciali, presidente e componenti di organi esecutivi di consorzi fra enti locali e loro aziende, nonché le indennità percepite dagli amministratori delle comunità montane.

Ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 50, non concorrono, altresì, a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che
esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purché l’erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi (art. 52, comma 1, lett. b).

Trattasi, in buona sostanza, di somme percepite, a titolo di rimborso spese, dai titolari delle indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 50 del Tuir, a condizione che l’erogazione dei rimborsi e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Relativamente ai rimborsi spese corrisposti agli amministratori di un Comune appartenente a una Regione a statuto ordinario, la risoluzione del 13 agosto 2009, n. 224/E, ha precisato che i rimborsi erogati in misura forfetaria agli amministratori degli enti locali ai sensi dell’articolo 84 del TUEL, non concorrono alla determinazione del reddito degli amministratori locali in quanto rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 52, comma 1, lettera b), del Tuir. Anche nell’ipotesi di Regione a statuto speciale, laddove il rimborso forfetario mensile compete in relazione alle spese di viaggio e soggiorno sostenute per gli spostamenti effettuati in relazione all’espletamento del mandato e pertanto le predette corresponsioni economiche sono ancorate all’effettività dell’impegno istituzionale, è possibile affermare l’esenzione fiscale dei rimborsi forfetari in questione, ai sensi dell’art. 52, comma 1, lettera b), TUIR.

 

La redazione PERK SOLUTION

Determinazione indennità di funzione e versamento contributi previdenziali ed assistenziali

Il dimezzamento dell’indennità di funzione è correlato esclusivamente alla possibilità di chiedere l’aspettativa; qualora ciò non sia possibile detta indennità va riconosciuta per intero. Per il pagamento degli oneri contributivi a carico dell’ente locale in favore dell’amministratore dipendente collocato in aspettativa senza assegni è necessario che l’amministratore abbia sospeso l’attività lavorativa. È quanto ribadito dal Ministero dell’Interno, in risposta ad una duplice richiesta di parere da parte di un Responsabile finanziario di un Comune, in ordine alla corretta determinazione dell’indennità di funzione spettante ad un assessore che svolge un lavoro dipendente a tempo determinato, e se nei suoi confronti l’ente sia tenuto a versare i contributi previdenziali ed assistenziali.
In linea con l’orientamento espresso dalla Corte dei conti, il Ministero evidenzia che l’indennità di funzione va riconosciuta per intero agli amministratori locali che non possono avvalersi della facoltà di porsi in aspettativa non retribuita quali i lavoratori autonomi, i disoccupati, gli studenti, i pensionati nonché i lavoratori dipendenti collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria e sospesi dal lavoro per la durata della stessa.
Per i dipendenti che non godono della possibilità di porsi in aspettativa non retribuita, per espressa disposizione di legge, l’indennità va riconosciuta per intero. Nel caso in cui l’aspettativa non retribuita sia normativamente consentita, la condizione perché scatti il dimezzamento dell’indennità è che il soggetto, lavoratore dipendente non abbia chiesto di essere collocato in aspettativa, a prescindere, quindi, dalla circostanza che la medesima sia stata o meno, poi, concessa e che, pertanto, l’interessato si trovi in aspettativa per mandato amministrativo. In relazione ad un rapporto di lavoro a tempo determinato, la Corte dei Conti ha tuttavia recentemente osservato che “considerato che la struttura e le caratteristiche del contratto di lavoro a tempo determinato, connotato dalla prefissione di un termine, rendono tale tipologia contrattuale incompatibile con l’istituto dell’aspettativa […] non risulta consentito ammettere il lavoratore a tempo determinato alla indennità nella misura piena, in quanto lo stesso, risultando oggettivamente tenuto a proseguire nel proprio rapporto di lavoro, non potrebbe assolvere all’incarico a tempo pieno e in forma esclusiva e, inoltre, si troverebbe a percepire per intero sia l’indennità di funzione sia il trattamento stipendiale” (Corte dei Conti, Sezione di controllo della Sardegna, deliberazione n. 8 del 12 febbraio 2020).
Per quanto riguarda il trattamento previdenziale, assistenziale ed assicurativo degli amministratori locali, lo stesso è a carico dell’ente soltanto per coloro che hanno scelto di dedicarsi a tempo pieno all’esercizio del mandato, rinunciando allo svolgimento di un’attività lavorativa dipendente o di natura autonoma (art. 86 TUEL). Perché ricorra l’obbligo da parte dell’Ente del versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi in favore dell’amministratore locale, la norma richiede che ricorrano due requisiti concomitanti: l’elezione ad una carica elettiva ed il conseguente sacrificio del tempo destinato all’ordinaria propria attività lavorativa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION