Fondo per la legalità e per la tutela degli Amministratori locali vittime di atti intimidatori. Comunicazione avvenuto pagamento

Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’interno comunica che per l’anno 2024, il Fondo istituito dall’articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n.234, come incrementato dall’articolo 1, comma 820, della legge 29 dicembre 2022, n.197, assegnato agli enti locali che hanno subito nell’anno precedente episodi di intimidazione nei confronti dei propri amministratori, connessi all’esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, è stato erogato con decreto dirigenziale del 16 settembre 2024.

Il riparto del Fondo in esame è stato disposto con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito e con il Ministro dell’economia e delle finanze del 5 agosto 2024, pubblicato sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale nella sezione «I DECRETI».

Gli enti beneficiari del pagamento possono visualizzare l’importo ad essi assegnato sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale nella sezione “Consulta le banche dati” selezionando “Pagamenti” alla voce di spettanza “CONTRIBUTI PER INIZIATIVE LEGALITÀ E PER LA TUTELA DEGLI AMMINISTRATORI VITTIME DI ATTI INTIMIDATORI”.

Per i comuni della Regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia, nonché delle Province autonome di Trento e Bolzano, gli importi spettanti sono stati erogati per il tramite della stessa Regione e Province autonome.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del richiamato decreto interministeriale del 5 agosto 2024, il contributo erogato è utilizzato dagli enti locali beneficiari, secondo le proprie autonome scelte e previa adozione di una delibera di giunta, per le finalità indicate nel medesimo articolo 1, comma 4.

 

La redazione PERK SOLUTION

Utilizzo risorse incremento indennità di funzione: i chiarimenti ministeriali

Come noto, con comunicato del 9 gennaio scorso, la Direzione centrale della Finanza Locale aveva fornito chiarimenti e precisazioni in merito alle modalità di riparto e di utilizzo del fondo per le indennità di funzione dei sindaci e degli amministratori locali, di cui all’art. 1, commi 583-587 della legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022). Al fine di assicurare nell’anno 2023 una distribuzione delle risorse che tenga conto delle specificità di ciascun ente e che consenta a ciascun comune di disporre del contributo nella misura quanto più possibile adeguata alle effettive necessità, evitando la dispersione di parte delle risorse assegnate, è stato predisposto uno specifico certificato sull’utilizzo del contributo per l’anno 2022 da compilare a cura dei comuni interessati entro il prossimo 16 febbraio 2023, accessibile con le consuete credenziali nell’area TBEL del sito istituzionale.

Tra i chiarimenti, il Ministero ha precisato al punto 3 che le risorse ripartite con il decreto interministeriale del 30.5.2022 sono destinate, in via esclusiva, a compensare il maggiore onere che gli enti sostengono per adeguare le indennità in precedenza erogate agli amministratori in misura intera rispetto ai nuovi importi derivanti dall’applicazione dei commi 583 e ss. della legge di bilancio 2022, con la conseguenza che qualsivoglia delibera che abbia inciso in senso riduttivo rispetto all’ammontare previsto dalla legislazione allora vigente, farà insorgere, in capo al comune, l’obbligo di procedere alla restituzione dell’intero contributo ricevuto. Pertanto, in
caso di una precedente riduzione con delibera dell’ammontare delle indennità previste dalla normativa all’epoca vigente, dovrà applicarsi il comma 3, dell’articolo 1, decreto interministeriale 30 maggio 2022, secondo cui i comuni sono tenuti a riversare sul Capo XIV – capitolo 3560 “Entrate eventuali e diverse del Ministero dell’interno” – articolo 03 “Recuperi, restituzioni e rimborsi vari” l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario 2022 per la copertura del maggior onere di cui al comma 1.

Con riferimento al punto 3 del comunicato, diverse sono state le richieste di chiarimento inviate dai Comuni rispetto alle quali il Ministero, d’intesa con la Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale Ordinamenti del Personale e Analisi dei costi del lavoro pubblico (IGOP), ha precisato che “le risorse già assegnate con il decreto interministeriale del 30 maggio 2022 sono interamente destinate a tutti i comuni delle regioni a statuto ordinario per concorrere, in via esclusiva, al maggiore onere sostenuto dagli stessi per l’incremento delle indennità di funzione previste dai commi da 583 a 587 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.234. Nel caso di mancato o minore utilizzo delle predette risorse, i Comuni procederanno a versarle sul Capo XIV – capitolo 3560 “Entrate eventuali e diverse del Ministero dell’interno” – articolo 03 “Recuperi, restituzioni e rimborsi vari”.

 

 

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Rimborsabilità spese legali agli amministratori

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 62/2022, fornisce riscontro ad una richiesta di parere in materia di rimborsabilità agli amministratori delle spese legali, articolata in due quesiti: a) se è condizione ostativa, al riconoscimento del rimborso, l’assenza, nei bilanci precedenti dell’Ente, di una analoga spesa con riferimento all’inciso “Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”, di cui all’art. 86, c. 5, del D.Lgs. n. 267/2000; b) se è condizione ostativa, al riconoscimento del rimborso, la mancata adozione da parte dell’Ente di un regolamento per “garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa”, ex art. 12, della L. n. 241/1990.

Nel merito, la Sezione rileva come sulla base della lettura sistematica dell’art.86, comma 5 e dell’art.183 del TUEL, possa affermarsi che la dizione normativa “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica “non precluda la spesa “nuova” in quanto non precedentemente sostenuta o “maggiore” rispetto alla precedente previsione (ove prevista). Ciò che rileva è che la decisione di spesa che comporterà “oneri” nuovi e maggiori, allo scopo di non alterare l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente, trovi copertura nelle risorse finanziarie ordinarie stanziate in bilancio, al momento in cui l’obbligazione, in seguito alla richiesta di rimborso, si è perfezionata. Ciò, chiaramente, non esclude che l’Ente, a titolo prudenziale, ove abbia, verosimilmente, contezza del contezioso che coinvolge i propri amministratori, possa costituire un congruo accantonamento a fondo rischi, al fine di poter affrontare la futura spesa, garantendo, al contempo, il mantenimento dell’equilibrio pluriennale di parte corrente.

La mancanza di un apposito regolamento non esclude il rimborso delle spese legali degli amministratori, pur nel rispetto, nell’esercizio della propria potestà discrezionale (tecnica), dei principi generali di rango costituzionale che devono guidare “l’agere amministrativo”, quali quelli di legalità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Principio di invarianza finanziaria per il rimborso delle spese legali agli amministratori locali

La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie (delibera n. 17/SEZAUT/2021/QMIG), nel pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con la deliberazione n. 154/2021/QMIG, ha enunciato il seguente principio di diritto: Il vincolo di invarianza finanziaria di cui all’art. 86, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 va valutato in relazione alle risorse finanziarie ordinarie, in modo tale che non sia alterato l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente. Ne deriva che l’ente può sostenere le spese per assicurare i propri amministratori e per rimborsare, nei casi previsti dalla legge, le loro spese legali, di cui all’art. 86, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, nei limiti in cui tali spese trovino copertura nelle risorse finanziarie ordinarie già stanziate in bilancio, con la conseguenza di non alterare l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente.
La Sezione regionale di controllo per il Veneto, a seguito di richiesta di parere formulata dal Comune, ha rimesso all’esame della Sezione delle autonomie il seguente quesito: «se il vincolo di invarianza finanziaria di cui all’art. 86, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 vada valutato in relazione alle spese di funzionamento da rapportare al rendiconto relativo al precedente esercizio, oppure in relazione alle risorse finanziarie ordinarie, in modo tale che non sia alterato l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente dell’Ente».
Il Comune aveva chiesto alla Sezione veneta un parere in merito alla condivisibilità dell’indirizzo, espresso da ultimo dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 3887 del 2020, secondo cui il rimborso delle spese legali è un diritto soggettivo e spetta, pertanto, all’amministratore a prescindere dall’invarianza finanziaria o se, piuttosto, si ritenga che tale spesa sia non obbligatoria e, dunque, non rimborsabile qualora incida sull’invarianza finanziaria. In questo secondo caso aveva chiesto un chiarimento «su come debbano determinarsi le eventuali “compensazioni interne” ovvero se nell’ambito dello stesso aggregato finanziario delle spese di funzionamento dell’ente o con riferimento all’intero bilancio finanziario». La Sezione remittente, rilevando l’esistenza di due orientamenti differenti in ordine alla individuazione del parametro da considerare ai fini della verifica del rispetto del vincolo, ha chiesto alla Sezione delle autonomie di pronunciarsi in merito ai due orientamenti rilevati. Secondo un orientamento, infatti, l’invarianza finanziaria andrebbe verificata con riferimento all’ammontare delle spese di funzionamento sostenute nel precedente esercizio, mentre secondo l’altro orientamento l’invarianza sarebbe soddisfatta ogni qualvolta la nuova spesa trovi copertura nelle risorse finanziarie ordinarie, così da non alterare l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION