Potenziamento servizi sociali: il decreto di liquidazione dei contributi in favore degli Ambiti territoriali per gli assistenti sociali

La Legge 178/2020 (Legge di Bilancio per il 2021) all’articolo 1, comma 797 e seguenti, ha introdotto, come noto, un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti. In quest’ottica, ai fini di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, ha previsto l’erogazione di un contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali (ATS) in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente.

Il contributo è così determinato:

  • 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
  • 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

Il finanziamento, a valere sul Fondo povertà, ha natura strutturale e non riguarda solo le nuove assunzioni. Dunque, ciascun Ambito avrà diritto al contributo per i relativi assistenti sociali fintantoché il numero di assistenti sociali in proporzione ai residenti si manterrà sopra le soglie previste dalla normativa. Pertanto, i contributi pubblici sono relativi anche al personale già assunto, laddove eccedente le soglie previste.

Con la nota n. 11637 del 30 agosto 2023, il Ministero del lavoro informa che è stato adottato il Decreto Ministeriale n. 110 dell’8 agosto 2023 di liquidazione dei contributi in favore degli Ambiti territoriali per gli assistenti sociali in servizio nell’anno 2022 e determinazione delle risorse prenotate per il 2023.

Ai fini del riconoscimento del contributo spettante agli ambiti territoriali per l’anno 2022 per gli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, sulla base della valutazione operata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei prospetti riassuntivi, presentati dagli ambiti territoriali entro il 28 febbraio 2023, contenenti a consuntivo il numero effettivo di assistenti sociali a tempo indeterminato in servizio nel 2022, sono determinate, nei limiti delle somme prenotate, le somme liquidabili agli Ambiti territoriali secondo la allegata tabella 1, parte integrante del presente decreto, per un totale di € 64.817.085,41.

Ai fini della determinazione del contributo spettante agli ambiti territoriali per l’anno 2023 per gli Assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, sulla base della valutazione operata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei prospetti riassuntivi presentati dagli ambiti territoriali nel rispetto delle Istruzioni operative, sono determinate le somme prenotate secondo la allegata tabella 2, per un totale di € 94.317.247,51.

 

La redazione PERK SOLUTION

Erogate le risorse agli Ambiti territoriali beneficiari del contributo per l’assunzione di assistenti sociali

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende noto che con i Decreti direttoriali n. 210 del 2 settembre 2022 e n. 302 del 7 novembre 2022 sono state erogate le risorse agli Ambiti territoriali beneficiari del contributo per l’assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali di cui alla Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) art. 1, co 797 e seguenti.

L’erogazione delle risorse è stata disposta a seguito del Decreto ministeriale n. 126 del 13 luglio 2022 “Liquidazione dei contributi in favore degli Ambiti territoriali per gli assistenti sociali in servizio nell’anno 2021 e determinazione delle risorse prenotate per il 2022” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2022) e del successivo Decreto ministeriale 163 del 22 settembre 2022 che ha liquidato ulteriori risorse (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022).

La Legge 178/2020 (Legge di Bilancio per il 2021) all’articolo 1, comma 797 e seguenti, ha introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti. In quest’ottica, ai fini di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, ha previsto l’erogazione di un contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali (ATS) in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente.

Il contributo è così determinato:

  • 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
  • 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

Il finanziamento, a valere sul Fondo povertà, ha natura strutturale e non riguarda solo le nuove assunzioni. Dunque, ciascun Ambito avrà diritto al contributo per i relativi assistenti sociali fintantoché il numero di assistenti sociali in proporzione ai residenti si manterrà sopra le soglie previste dalla normativa. Pertanto, i contributi pubblici sono relativi anche al personale già assunto, laddove eccedente le soglie previste.

 

La redazione PERK SOLUTION

Assistenti sociali: in GU il decreto sulla ripartizione in ambito territoriale delle risorse

È stato pubblicato ella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2022, n. 270 il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 settembre 2022 , recante “Liquidazione di ulteriori risorse in favore degli ambiti territoriali per gli assistenti sociali in servizio nell’anno 2021 e determinazione di ulteriori risorse prenotate per gli assistenti sociali previsti in servizio nel 2022”.

Le somme liquidabili, annualità 2021, secondo la allegata per gli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, ammontano ad euro 420.206,46. Le somme prenotate per l’annualità 2022 per gli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, ammontano ad euro 412.829,15.

In sede di riparto del Fondo povertà, le somme prenotate per l’annualità 2022 sono considerate indisponibili per l’anno corrente e per tutti i successivi. Le somme prenotate, laddove non considerate in tutto o in parte liquidabili l’anno successivo in seguito alla presenza in servizio di un numero inferiore di assistenti sociali rispetto a quelli preannunciati ai fini della prenotazione delle risorse, rientrano nella disponibilità del Fondo povertà e vengono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo, ai sensi dell’art. 1, comma 799, della legge n. 178 del 2020. In sede di riparto del Fondo povertà, anche le somme saranno determinate entro il 30 giugno 2023 e laddove non considerate in tutto o in parte liquidabili nell’annualità 2023, in seguito alla presenza in servizio di un numero inferiore di assistenti sociali rispetto a quelli preannunciati nei prospetti informativi inseriti nel sistema SIOSS, rientrano nella disponibilità del Fondo povertà per essere ripartite in sede di riparto annuale del Fondo, ai sensi dell’art. 1, comma 799, della legge n. 178 del 2020.

 

La redazione PERK SOLUTION