Per il TAR Lombardia le riduzioni Covid Tari per le utenze non domestiche non sono aiuti di Stato

Con la sentenza n. 697/2023 il TAR Lombardia, pronunciandosi sul ricorso presentato da diversi Comuni in merito all’annullamento della deliberazione ARERA del 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/rif, avente ad oggetto “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da Covid-19”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente inclusa la deliberazione ARERA del 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/rif, ha chiarito che le agevolazioni concesse alle utenze non domestiche sulla Tari negli anni dell’emergenza Covid non sono configurabili come aiuti di Stato.

Per i giudici, risulta infondato il ricorso dei Comuni che lamentano l’incompetenza dell’ARERA a disciplinare in materia di agevolazioni e riduzioni TARI, per eccesso di potere, violazione e falsa applicazione della l.205/2017 e dell’articolo 23 della Costituzione, nonché la disparità di trattamento disparità nella previsione delle agevolazioni tra utenze non domestiche e utenze domestiche.

Secondo il TAR, le disposizioni di cui alle deliberazioni impugnate si collocano nell’alveo dei poteri regolatori assegnati dalla legge all’Autorità, in coerenza con “gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse” da perseguire con ancor maggiore efficacia nell’emergenza sanitaria per l’epidemia da COVID-19. Peraltro, nel caso di specie, le misure disposte da ARERA intervengono direttamente sul sistema tariffario, e dunque nell’ambito proprio della competenza assegnata all’Autorità. Le misure per le utenze domestiche introdotte dalle suddette deliberazioni di Arera, sono coerenti con gli obiettivi sociali che la legge assegna alla medesima (comma 527 della legge 205/2017) e, peraltro, del tutto facoltative, essendo rimessa ai Comuni la scelta se applicarle o meno. Non ravvisa, inoltre, né un’incidenza negativa sui bilanci comunali, stante la facoltatività delle riduzioni per le utenze domestiche e neppure una illegittima previsione di indebitamento per gli enti, in contrasto con l’articolo 119 della Costituzione. In ogni caso pare dirimente osservare che neppure a distanza di due anni e mezza dalle misure contestate i Comuni ricorrenti hanno documentato l’esistenza di minori introiti nelle poste dei relativi bilanci.

In ultimo, il TAR specifica che in relazione alle utenze non domestiche, le uniche per le quali astrattamente può dedursi la violazione della normativa per gli aiuti di Stato, si è operata una rimodulazione tariffaria, al fine di rendere coerente la tariffa con il principio “chi inquina paga”, stante la sospensione delle attività produttive e la più volte rilevata minore incidenza ambientale delle stesse. Non si vede come tale intervento possa potenzialmente alterare la concorrenza e in quale ambito.

 

La redazione PERK SOLUTION

Aiuti di Stato, il nuovo decreto del MEF sulle modalità di monitoraggio e controllo

Il Ministero dell’Economia e delle finanze, ha anticipato (in attesa della pubblicazione in G.U.) il decreto che definisce le modalità applicative finalizzate alla verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo, nonché al monitoraggio e al controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle predette Sezioni, tenuto anche conto delle richieste che la Commissione europea ha avanzato nel corso dell’iter di notifica delle citate disposizioni ai fini dell’adozione di una decisione positiva di autorizzazione.

Il decreto indica le soglie degli aiuti ammessi. In particolare, si stabilisce che:
a) agli aiuti richiamati fruiti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui alla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, si applicano i seguenti massimali:
• 800.000 euro per impresa unica, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021;
• 1.800.000 euro per impresa unica, ovvero 270.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 225.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021.
Agli aiuti fruiti nel rispetto delle condizioni di cui alla Sezione 3.12 del Quadro temporaneo, e, in particolare, di quelle previste al paragrafo 87 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, si applicano i seguenti massimali:
• 3.000.000 di euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021;
• 10.000.000 di euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Ai fini della verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo, i soggetti beneficiari degli aiuti devono presentare all’Agenzia delle entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il rispetto dei requisiti di cui alle predette Sezioni, nella quale attestano che l’importo complessivo degli aiuti fruiti non superi i massimali previsti, tenuto conto delle relazioni di controllo tra imprese rilevanti ai fini della definizione di “impresa unica” utilizzata in materia di aiuti di Stato.
Gli operatori economici sono tenuti altresì ad attestare che, nel periodo di riferimento individuato come rilevante per la spettanza della singola misura (periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero un periodo ammissibile di almeno un mese comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021), l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi registrati sia inferiore di almeno il 30 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019 e che l’importo dell’aiuto richiesto non superi il 70 per cento (90 per cento per le micro e piccole imprese) dei costi fissi non coperti sostenuti nel predetto periodo di riferimento. Con successivo provvedimento dell’Agenzia delle entrate saranno individuati termini, modalità e contenuto dell’autodichiarazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Non sono soggetti a ritenuta i contributi straordinari Covid erogati dal Comune alle imprese

Con la risposta n. 629/2021 l’Agenzia delle entrate ha evidenziato che in applicazione dell’art. 10-bis del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (decreto Ristori), le sovvenzioni una tantum ad attività economiche con sede operativa nel territorio comunale, che siano state oggetto di chiusura o sospensione dell’attività, fermo restando il rispetto di quanto previsto all’articolo 54 del DL n. 34/2020 in materia di aiuti di Stato, non sono da assoggettare alla ritenuta a titolo di acconto prevista dall’articolo 28, comma 2 del d.P.R. n. 600 del 1973. Il regime di esenzione è da riconoscersi nel presupposto che tali forme di sostegno economico siano diversi da quelli esistenti  prima dell’emergenza.

In relazione al regime fiscale applicabile ai predetti contributi, il comma 1 dell’articolo 10-bis (rubricato «Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza COVID-19»), del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. “decreto Ristori”, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), ha previsto che «I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti a soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Con tale disposizione, dunque, il legislatore ha riconosciuto ai contributi di «qualsiasi natura» erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19 «da chiunque» e «indipendentemente dalle modalità di fruizione», ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, la non concorrenza a tassazione in considerazione della finalità dell’aiuto economico di contrastare gli effetti negativi conseguenti dall’emergenza epidemiologica da Covid19.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANCI, Contributi ad aziende di trasporto scolastico per perdite fatturato. Aiuto di Stato “de minimis”

Il 7 aprile 2021 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato il decreto dirigenziale n. 58/2021, con cui vengono assegnati ai Comuni e alle Unioni di comuni 20 milioni di euro per il ristoro delle imprese esercenti servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato registrate a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 229, co. 2-bis, dl 34/2020).
Per ciascuna impresa esercente servizi di trasporto scolastico, il ristoro è erogato ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 in materia di Aiuti “de minimis”, entro il limite massimo cumulabile di 200.000 euro nel triennio 2018- 2019-2020. Il decreto prevede (art. 4) che i Comuni, ai fini della verifica del rispetto dei limiti indicati, “si avvalgono del registro nazionale degli aiuti di stato (R.N.A.) curato dal ministero dello Sviluppo economico”.
Secondo il decreto, inoltre, la verifica dei limiti sembra dover intervenire prima dell’erogazione del contributo all’azienda potenzialmente beneficiaria (art. 4, co. 3 del decreto). Pertanto, al fine di agevolare gli enti negli adempimenti richiesti, il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato un Vademecum che indica le modalità di consultazione del RNA. In caso di richieste di chiarimento o problemi nell’acquisizione delle credenziali di accesso al Registro, i Comuni sono invitati a contattare direttamente il Ministero dello Sviluppo economico, all’indirizzo e-mail indicato nel Vademecum.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Aiuti di Stato, ANCI: escludere le agevolazioni comunali dalla disciplina degli “aiuti di stato

È stata pubblicata sul portale IFEL/ANCI la lettera inviata ai Ministri Amendola, Gualtieri e Patuanelli, con la quale l’Associazione rappresenta le preoccupazioni dei Comuni circa un’eventuale applicazione puntuale della disciplina degli “aiuti di stato” alle numerose agevolazioni fiscali disposte per venire in soccorso delle attività economiche più duramente colpite dalla crisi epidemiologica. Le misure attivate a sostegno dell’economia dei Paesi dell’Unione europea, nel quadro di maggior elasticità delineato dalla Decisione n. 1863 del 19 marzo scorso, sono molto articolate e possono coinvolgere anche gli enti locali, sia pure per dimensioni economiche marginali, in quanto possibili soggetti di agevolazioni straordinarie quali quelle rese possibili dagli articoli dal 54 al 60 del decreto legge n. 34/2020, oltre che in quanto titolari di talune fonti di entrata, oggetto di riduzione per agevolazioni rivolte anche ad attività economiche. Talune interpretazioni nazionali del nuovo quadro di misure di aiuto sembrano però non considerare in modo corretto il ruolo proprio degli enti locali – e in particolare dei Comuni – nell’adozione ordinaria di agevolazioni sui tributi ed entrate paratributarie di loro competenza, nonché non valutano attentamente gli effetti che una regolazione troppo invasiva può comportare sull’operatività degli enti e sulla stessa capacità di intervento nei limiti di azione piuttosto ristretti tipici degli enti stessi. Con la missiva, l’ANCI richiama l’attenzione su due distinti ordini di problemi. In primo luogo circa la necessità di un intervento interpretativo che escluda le agevolazioni comunali dal campo di applicazione della disciplina degli “aiuti di stato”, con riferimento sia a quelle disposte in forza della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni, sia a quelle operate in attuazione di norme statali. In secondo luogo circa la necessità di una radicale semplificazione degli oneri di registrazione, monitoraggio e rendicontazione, al fine di evitare il rischio di una congestione amministrativa dovuta all’obbligo di regolarizzazione di migliaia di posizioni di piccolo o piccolissimo taglio e pertanto di impatto modestissimo sul rispetto delle soglie massime previste dalla “disciplina transitoria” (Temporary Framework) disposta dalla UE il 19 marzo scorso e recepita dal dl 34/2020 (artt. da 54 a 60).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION