Utilizzo contributi economici a favore delle imprese, aggiuntivi al Fondone Covid

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 130/2021, nel fornire risposta ad un duplice quesito circa la possibilità di destinare contributi economici, in aggiunta ai ristori governativi, alle attività interessate dai provvedimenti restrittivi della loro attività a seguito dell’emergenza Covid e, in secondo luogo, di poter utilizzare a tal fine il fondo per le funzioni fondamentali di cui all’art. 106 del d.l. n. 34/2020 e dell’art. 39 del d.l. n. 104/2020, ha evidenziato come non possa ritenersi preclusa alle funzioni del Comune l’istituzione di provvidenze, comunque denominate, da conferire a singoli individui in situazione di difficoltà economica. A tal fine, l’Ente può utilizzare le risorse del fondo per le funzioni fondamentali. La Sezione sottolinea come tali risorse siano state assegnate dallo Stato ai comuni con il preciso scopo di reintegrare i gettiti di entrata compromessi dall’emergenza sanitaria e, conseguentemente, garantire l’espletamento delle funzioni fondamentali. La certificazione per l’utilizzo delle risorse del fondo funzioni fondamentali approvata con il d.m. del 3 novembre 2020 (e successivamente modificata con il d.m. del 1° aprile 2021) contempla, tra le voci di spesa certificabili, i trasferimenti correnti a famiglie, imprese ed istituzioni sociali private. Tuttavia, la Corte ha rammentato che sono da ascrivere alla categoria dei contributi gli atti di concessione caratterizzati dal fatto di costituire generiche attribuzioni di un «vantaggio economico» riconducibile all’articolo 12 della legge n. 241 del 1990 e cioè qualunque attribuzione che migliora la situazione economica di cui il destinatario dispone senza che vi sia una controprestazione verso il concedente. Il legislatore ha circondato tale materia di ulteriori, particolari cautele e garanzie procedimentali: ogni “elargizione” di denaro pubblico, deve esser infatti ricondotta a rigore e trasparenza procedurale e l’amministrazione agente, non può considerarsi, quindi, operante in piena e assoluta libertà e, nel caso specifico, deve rispettare i canoni costituzionali di uguaglianza e i principi stabiliti negli atti fondamentali dell’Ente. Inoltre, nell’esercizio della propria potestà regolamentare il Comune è chiamato a disciplinare, in modo puntuale e trasparente, le modalità di rendicontazione dei contributi conferiti, individuando un responsabile del procedimento (al quale potrà essere richiesto di dare conto – oltre che all’amministrazione comunale anche alla Sezione regionale della Corte dei conti – del monitoraggio, con cadenza periodica, circa il conseguimento dei risultati prefissati di sostegno economico in relazione agli obiettivi predeterminati dal Comune in sede di bando, prevedendo, altresì, meccanismi di revoca dei contributi medesimi nel caso di riscontrata non operatività degli assegnatari). Sul piano finanziario, la Sezione rammenta, in primo luogo, il principio in forza del quale “la quantificazione delle risorse in modo funzionale e proporzionato alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla legislazione vigente diventa fondamentale canone e presupposto del buon andamento dell’amministrazione” (Corte cost., sentenza n. 10/2016); rammenta, in secondo luogo, il venir meno, in virtu’ dell’art. 57, comma 2, del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, della legislazione vincolistica di carattere finanziario che limitava fortemente l’ambito quantitativo dell’intervento comunale; in terzo luogo, sottolinea che il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha ritenuto “che l’ente possa finanziare con tali risorse anche altre tipologie di interventi – diversi da agevolazioni Tari ma comunque connessi all’emergenza epidemiologica in corso (es. voucher per imprese/famiglie in sofferenza economica) – qualora, sulla base della conoscenza del proprio territorio, ritenesse tali altri interventi maggiormente utili”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION