Arconet: Avvio attività per l’adeguamento principi contabili al d.lgs. n. 36/2023 “Codice contratti pubblici”

La Commissione Arconet, nella seduta del 6 marzo u.s. ha avviato l’esame delle proposte di modifica dei principi applicati della programmazione (all. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011) e della contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011).

Il primo argomento esaminato dalla Commissione Arconet riguarda la relazione del Programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere  soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato (art. 175 del Codice dei contratti) rispetto agli altri documenti di programmazione dell’ente. In particolare, con riferimento ai PPP, si pone la questione della conciliazione e della propedeuticità tra il Programma triennale delle esigenze, il Programma triennale dei lavori pubblici contenuto nel DUP. Dopo ampio dibattito, la Commissione conclude che il Programma triennale delle esigenze rappresenta lo strumento propedeutico e necessario per le valutazioni delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato e che, nell’ambito del DUP, il Programma triennale dei lavori pubblici può limitarsi a dare atto dell’adozione del Programma triennale delle esigenze pubbliche.

Vengono poi illustrate le altre proposte di aggiornamento dei principi contabili, dedicando una particolare attenzione alle modalità di contabilizzazione degli  incentivi tecnici, e alla previsione del “giro contabile” già contemplato dai principi contabili vigenti. In assenza di possibilità alternative che consentano di registrare gli incentivi tecnici sia negli “stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti” (art. 45 del d.lgs. n. 36 del 2023), sia negli stanziamenti riguardanti la spesa di personale, la Commissione Arconet condivide la scelta di conservare il cd. “giro contabile”. Al riguardo si sottolinea che gli enti hanno da tempo accolto la logica e operano già in questo modo. Seguono ulteriori approfondimenti diretti a rendere più chiara l’espressione lessicale dei principi contabili al fine di renderli più comprensibile agli enti, con riferimento alla spesa di personale e agli accordi quadro.

Da ultimo si affronta la proposta di aggiornamento del principio contabile applicato concernente l’eccezione alla determinazione del fondo pluriennale vincolato, nel caso delle spese non ancora impegnate, a seguito dell’innalzamento della soglia per l‘affidamento diretto, considerato anche il venir meno del divieto dell’appalto integrato nel nuovo codice dei contratti pubblici. I componenti della Commissione, pur condividendo la proposta di non prevedere l’eccezione alla determinazione del fondo pluriennale vincolato per importi minori della soglia minima di 150.000 euro, riconoscono che l’innalzamento della soglia minima potrebbe rappresentare una criticità per i comuni di piccole dimensioni. La Commissione concorda sulla necessità di approfondire le implicazioni derivanti dall’innalzamento della soglia per i piccoli comuni, consapevole dell’assenza di un fondamento normativo per l’estensione della eccezione e dell’indebolimento che l’eccezione determina per il principio della competenza finanziaria potenziata. Il primo esame della proposta di adeguamento dei principi contabili al nuovo codice dei contratti termina con l’impegno ad un’attenta riflessione dei punti critici emersi nel corso del dibattito.

 

La redazione PERK SOLUTION

Aggiornamento Principi Contabili: Cambia l’iter di formazione e approvazione del bilancio di previsione

Con l’approvazione del DM 25 luglio 2023 (G.U. n. 181 del 4 agosto 2023) cambia l’iter di formazione e approvazione del bilancio di previsione.

Come noto, nella seduta dello scorso 10 maggio, la Commissione Arconet ha licenziato la proposta di modifica del paragrafo 9.3 dell’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011, concernente il processo di bilancio degli enti locali, predisposta dal gruppo di lavoro, al fine di dare attuazione all’art. 16, comma 9-ter, del DL 9 agosto 2022, n. 115. La norma prevede che “Per favorire l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali entro i termini previsti dalla legge, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali di cui all’articolo 3- bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’allegato 4/1 al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono specificati i ruoli, i compiti e le tempistiche del processo di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, anche nel corso dell’esercizio provvisorio”.

Per dare attuazione alla norma su richiamata, presso la Commissione Arconet è stato costituito il gruppo di lavoro “Processo di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali”, che ha predisposto la proposta di aggiornamento del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’allegato 4/1 al decreto legislativo n. 118 del 2011, recepita nel DM 25/7/2023, concernente:

a) integrazione del paragrafo 9.3 attraverso l’inserimento dei paragrafi da 9.3.1 a 9.3.6 inerenti la procedura di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, anche nel corso dell’esercizio provvisorio;

b) inserimento dell’esempio n. 2, nell’Appendice tecnica, riguardante “Il processo di predisposizione delle previsioni di bilancio di un comune (le attività dei responsabili degli uffici e del servizio finanziario)”.

La modifica interviene anche sul processo di rinvio dei termini di approvazione del bilancio, distinguendo il caso in cui lo stesso sia disposto da decreto ministeriale o da autorizzazione legislativa. La novità risiede nel fatto che la proroga non opera automaticamente. Il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 151, comma 1, del TUEL, anche se determinato da motivazioni di natura generale, è adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali. Pertanto, per gli enti locali non interessati alle motivazioni addotte nei decreti ministeriali, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio non comporta la sospensione del termine di approvazione del bilancio di previsione e il processo di bilancio prosegue al fine di garantirne la conclusione entro il 31 dicembre. In caso di rinvio disposta da norma di legge, gli enti locali valutano l’effettiva necessità di rinviare l’approvazione del bilancio di previsione. Sia nell’uno che nell’altro caso, l’eventuale proroga dei termini richiede l’adozione di specifico provvedimento dell’Ente.

In base al nuovo paragrafo 9.3.1 del principio contabile della programmazione (All. 4/1) il processo di bilancio ha inizio il 15 settembre di ciascun esercizio con l’invio ai responsabili dei servizi:

  • dell’atto di indirizzo per la predisposizione delle previsioni di bilancio, elaborato in coerenza con le linee strategiche ed operative del DUP (anche se non ancora approvato dal Consiglio) e tenuto conto dello scenario economico generale e del quadro normativo di riferimento vigente, predisposto dall’organo esecutivo con l’assistenza del Segretario comunale e/o del Direttore Generale ove previsto;
  • dello schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata ( bilancio tecnico) predisposto dal responsabile del servizio finanziario.

Il bilancio tecnico è composto:

  • dalle previsioni di entrata e di spesa del triennio;
  • dal prospetto degli equilibri;
  • dagli allegati del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità;
  • dall’elenco dei capitoli distinti per centri di responsabilità (eventualmente per assessorati), ossia nella proposta di PEG;
  • dai dati contabili della nota di aggiornamento del Dup (se necessaria).

Un ruolo fondamentale è svolto dal responsabile del servizio finanziario, il quale predispone il bilancio tecnico, corredato dalle necessarie informazioni di natura contabile, e lo trasmette ai responsabili dei servizi dell’ente con la richiesta di proporre le previsioni di bilancio di rispettiva competenza ai sensi dell’articolo 153, comma 4, del TUEL, anche in assenza degli atti di indirizzo dell’organo esecutivo. Il bilancio tecnico e la documentazione trasmessa ai responsabili dei servizi sono inviati anche all’organo esecutivo, al Segretario comunale e al Direttore generale ove previsto.

Se dalle proposte di bilancio dovessero emergere eventuali squilibri, il responsabile del servizio finanziario ne dà immediatamente notizia all’organo esecutivo, al Segretario comunale e al Direttore generale ove previsto, con la richiesta di individuare gli interventi da inserire nella nota di aggiornamento al DUP e nel bilancio di previsione per compensare gli squilibri, attraverso maggiori entrate e/o minori spese.

In assenza di indirizzi dell’organo esecutivo, il responsabile finanziario predispone in ogni caso il bilancio tecnico in equilibrio, riducendo in primo luogo gli stanziamenti delle spese non ricorrenti non impegnate e, a seguire, delle spese ricorrenti non contrattualizzate non riguardanti le funzioni fondamentali dell’ente. Gli interventi di riduzione della spesa previsti nel bilancio tecnico sono descritti nella documentazione inviata ai responsabili dei servizi con la richiesta di segnalare le criticità derivanti dai tagli e di proporre ulteriori interventi da sottoporre all’organo esecutivo.

Entro il 5 ottobre i responsabili dei servizi dovranno predisporre e inviare al responsabile del servizio finanziario le previsioni di entrata e di spesa di competenza, nonché le previsioni autorizzatorie di cassa, inviando le proposte di integrazione e modifica del bilancio tecnico, unitamente alle indicazioni per la predisposizione dell’eventuale nota di aggiornamento al DUP.  L’assenza di risposta dei responsabili entro il termine del 5 ottobre è da intendersi come condivisione delle previsioni del bilancio tecnico e delle correlate responsabilità, secondo la regola del silenzio-assenso.

Entro il 20 ottobre, il responsabile finanziario verifica le previsioni di entrata e di spesa avanzate dai vari servizi e le iscrive nel bilancio, determina il risultato di amministrazione presunto, predispone la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati e trasmette all’organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione. Nel caso in cui il responsabile del servizio finanziario riscontra che le previsioni non garantiscono il rispetto dell’equilibrio generale e/o degli equilibri parziali, ne dà tempestivamente notizia all’organo esecutivo, al Segretario comunale e al Direttore generale ove previsto, al fine di ottenere le indicazioni necessarie per elaborare il bilancio di previsione. In assenza di indicazioni sulle previsioni da mantenere, da eliminare o da integrare, il responsabile del servizio finanziario elabora comunque una proposta di bilancio di previsione nel rispetto dell’equilibrio generale di bilancio e degli equilibri parziali, illustrando e motivando le proposte formulate.

L’organo esecutivo, con l’assistenza del segretario generale o del direttore generale, sulla base della documentazione trasmessa dal responsabile del servizio finanziario predispone lo schema di bilancio e lo presenta al consiglio, insieme all’eventuale nota di aggiornamento del DUP, entro il 15 novembre. L’organo esecutivo può comunque chiedere al responsabile finanziario di effettuare ulteriori modifiche e integrazioni, in ordine alle quali è richiesta la condivisione dei responsabili/dirigenti competenti, applicando la regola del silenzio – assenso al fine del rispetto della tempistica prevista.

Lo schema di bilancio deliberato dalla giunta è trasmesso quindi dal responsabile del servizio finanziario all’organo di revisione, per il parere previsto, da rendere entro e non oltre i 15 giorni successivi, salvo diversa previsione regolamentare. Il parere è trasmesso dal segretario generale al consiglio. Il processo di bilancio di competenza del Consiglio è articolato in due momenti successivi: a) il primo, dedicato all’esame dello schema di bilancio predisposto dalla Giunta e della relazione dell’Organo di revisione, b) il secondo, dedicato all’approvazione del bilancio.

Secondo i termini previsti dal regolamento di contabilità, e comunque entro i tre giorni lavorativi precedenti la discussione in Consiglio, i componenti dell’organo consiliare e l’organo esecutivo possono presentare emendamenti allo schema di bilancio, anche sulla base delle indicazioni presenti nella Relazione che riporta il parere dell’organo di revisione. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio approva il bilancio di previsione riguardante le previsioni di entrata e di spesa con riferimento almeno al triennio successivo e l’eventuale nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Armonizzazione contabile, in G.U. il tredicesimo decreto di aggiornamento dei principi contabili

È stato pubblicato in G.U. n. 221 del 15 settembre 2021 il decreto del MEF del 1° settembre 2021, recante “Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, recante «Disposizioni in materia dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, approvato dalla Commissione Arconet nella seduta del 14 luglio scorso. Gli aggiornamenti riguardano gli allegati n. 1 (Principi generali o postulati), n. 4/1 (Principio contabile applicato concernente la programmazione ), n. 4/2 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria), n. 4/3 (Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria), n. 4/4 (Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato) , n. 6 (Piano dei conti integrato), n. 9 (Schema di bilancio di previsione), n. 10 (Schema di rendiconto) e n. 11 (Bilancio consolidato) al D.Lgs. n. 118/2011, per le esigenze del monitoraggio dei conti pubblici. Lo schema di decreto si presenta molto corposo anche per la presenza di numerosi esempi, che costituiscono un prezioso ausilio per gli enti.

Allegato al DM 1 settembre 2021

Arconet, Aggiornamento principi contabili concernente la disciplina del Tesoriere

La Commissione Arconet nella seduta del 24 giugno 2020 ha avviato l’esame riguardante l’aggiornamento della disciplina armonizzata del Tesoriere, unitamente all’allegato n. 17 del d.lgs. n. 118 del 2011. L’aggiornamento della disciplina si è reso necessario a seguito dell’emanazione dell’art. 57, comma 2- quater, del DL 124/2019 che ha abrogato i commi 1 e 3 dell’articolo 216 del TUEL che prevedevano l’obbligo dei tesorieri degli enti locali di effettuare i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisire il bilancio di previsione e le variazioni di bilancio, sopprimendo le attività che rappresentano la principale differenza tra il tesoriere e il cassiere. L’aggiornamento è stato proposto anche considerando che a seguito di tale abrogazione il titolo V del TUEL continua a disciplinare il “Servizio di tesoreria” di tali enti e a fare riferimento al Tesoriere. Si renderà pertanto necessario ridefinire la figura del Tesoriere e del Cassiere per evidenziarne le differenze dopo l’intervento ad opera dell’art. 52 del D.L. 104/2020.
Si ricorda che l’art. 52 del D.L. 104/2020, c.d. “decreto Agosto”, ha previsto ulteriori semplificazioni degli adempimenti dei tesorieri degli Enti locali, disponendo l’abrogazione dei commi 4 e 6 dell’articolo 163 e del comma 9-bis dell’articolo 175 del TUEL. In particolare:

  • con l’abrogazione del comma 4 dell’art. 163 viene soppresso l’obbligo di trasmettere al tesoriere, all’avvio dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, l’elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l’anno a cui si riferisce l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell’ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell’esercizio precedente;
  • con l’abrogazione del comma 6 dell’art. 163 viene soppresso l’obbligo, durante l’esercizio provvisorio e la gestione provvisoria, di indicare nel mandato i pagamenti riguardanti le spese escluse dal limite dei dodicesimi;
  • con l’abrogazione del comma 9-bis dell’articolo 175 viene soppresso l’obbligo di trasmettere al tesoriere i provvedimenti di variazione al bilancio di previsione con schemi di cui all’allegato 8 del D.lgs. 118/2011, le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento e le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell’esercizio.

L’obbligo di invio al tesoriere degli allegati delle delibere di variazione predisposti secondo lo schema dell’allegato 8 è limitato ai soli casi in cui il tesoriere è tenuto ad effettuare i controlli sui pagamenti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION