Il Dipartimento delle Finanze ha aggiornato gli elenchi delle società, degli enti e delle fondazioni nei cui confronti si applicherà lo split payment per l’anno 2024 (articolo 17-ter, comma 1-bis, DPR 633/1972), ai sensi del decreto del 9 gennaio 2018. Non sono incluse, pertanto, le Amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunque tenute all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (articolo 17-ter, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), e per le quali è possibile fare riferimento all’elenco (cd. elenco IPA) pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it).
L’istituto della scissione dei pagamenti (split payment), prevede che, in deroga al meccanismo di ordinario, per gli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni l’Iva addebitata dal fornitore nelle relative fatture debba essere versata dall’Amministrazione acquirente direttamente all’Erario anziché al fornitore stesso, scindendo, in tal modo, il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.
Con la Decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio Ue, si autorizza l’Italia a prorogare l’applicazione della misura speciale dello split payment (scissione dei pagamenti) dell’IVA con effetti dal 1° luglio 2023. Il meccanismo continuerà ad applicarsi senza soluzione di continuità fino al 30 giugno 2026 e, almeno in una prima fase, nei confronti dei medesimi soggetti oggi interessati dalla misura.
La misura speciale fa parte di un pacchetto di misure introdotte dall’Italia per contrastare la frode e l’evasione fiscali. Tale pacchetto di misure, che comprende l’obbligo di fatturazione elettronica autorizzato dalla decisione di esecuzione UE n. 2018/593 del Consiglio, ha sostituito altre misure di controllo e consente alle autorità fiscali italiane la verifica incrociata delle diverse operazioni dichiarate dai soggetti passivi e il controllo dei loro versamenti IVA.
La redazione PERK SOLUTION