Estensione alle PA del servizio telematico per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale

Le procedure telematiche previste dall’art. 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per la predisposizione e presentazione degli atti di aggiornamento catastale, sono estese, in regime di facoltatività, alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i beni dei quali le stesse siano proprietarie o titolari di altri diritti reali soggetti alla iscrizione in catasto. È quanto previsto nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate Prot. n. 27427/2021.
L’utilizzo del servizio telematico da parte delle amministrazioni pubbliche è effettuato mediante propri dipendenti, in possesso di un titolo di studio idoneo per l’abilitazione all’esercizio delle professioni tecniche che possono sottoscrivere gli atti di aggiornamento catastale, previamente autorizzati a trasmettere gli atti all’Agenzia delle Entrate. I dipendenti autorizzati hanno la medesima facoltà dei liberi professionisti iscritti agli Ordini e Collegi professionali di poter accedere in via telematica agli atti conservati nell’archivio catastale non ricompresi negli atti del catasto. Ai fini dell’abilitazione del servizio, le amministrazioni pubbliche inviano per posta elettronica certificata all’Agenzia delle Entrate un’apposita domanda di accesso al servizio, sottoscritta digitalmente da un soggetto avente potere di rappresentare la stessa amministrazione. L’Agenzia delle Entrate, sulla base della documentazione ricevuta, abilita sul sistema telematico il responsabile del servizio, il quale potrà a sua volta, nel rispetto delle regole di utilizzo, abilitare o revocare sul sistema ulteriori dipendenti della medesima amministrazione autorizzati all’utilizzo delle procedure telematiche. Con le medesime modalità, la stessa amministrazione pubblica comunica la cessazione e/o revoca delle funzioni del responsabile del servizio o altre modifiche alle informazioni obbligatorie rese nella domanda di accesso al servizio telematico.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION