Aggiornamento Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il PNRR

La RGS ha pubblicato la circolare del 15 luglio 2024, n. 33, concernente l’aggiornamento Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Gli indicatori comuni sono funzionali all’osservazione dei progressi ottenuti dai PNRR di tutti gli Stati Membri su dimensioni che accomunano i vari piani nazionali, e sono pertanto oggetto di rilevazione periodica per un monitoraggio d’insieme del Dispositivo di ripresa e resilienza. Gli Stati membri sono tenuti a trasmettere i dati due volte l’anno, entro il 31 agosto per il semestre gennaio-giugno ed entro il 28 febbraio dell’anno successivo per il semestre luglio-dicembre.

L’aggiornamento delle linee guida, di cui alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 34 del 17 ottobre 2022, si è reso opportuno alla luce del nuovo approfondimento metodologico relativo all’indicatore comune 4 “Popolazione che beneficia di misure di protezione contro inondazioni, incendi boschivi e altri disastri naturali legati al clima”, predisposto con il contributo di ISPRA e delle Amministrazioni titolari delle misure interessate dall’indicatore, nonché per dare evidenza dell’evoluzione di alcune funzionalità del sistema di monitoraggio ReGiS.

Non sono stati introdotti nuovi o diversi obblighi in tema di rendicontazione degli indicatori comuni: l’aggiornamento intende garantire la coerenza delle Linee guida con i più recenti approfondimenti metodologici e le funzionalità di ReGiS, affinché continui a rappresentare un valido strumento a supporto dell’azione delle Amministrazioni titolari e dei soggetti attuatori di misure PNRR.

Allegato alla Circolare del 15 luglio 2024, n. 33 – Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza

 

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Corte di Cassazione: Niente sanzione in caso di mancato aggiornamento del Piano anticorruzione

Il mancato aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma triennale di trasparenza non costituisce ipotesi sanzionatoria prevista dalla norma di legge. L’art. 19, comma 5 lett. b) del D.L. 90 del 2014 prevede una specifica sanzione amministrativa “nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l’adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento”. La disposizione delinea la condotta sanzionata in modo specifico nella mancata adozione dei piani in essa menzionati. La considerazione che la norma sanzionatoria faccia riferimento ad una condotta che descrive in modo netto, preciso e puntuale è assorbente ai fini della questione sollevata e non permette, rispetto ad essa, di sollevare dubbi o incertezze in ordine all’applicazione, nel caso di specie, dei principi di tassatività e determinatezza degli illeciti amministrativi.
L’interpretazione letterale della norma è univoca e porta a ritenere che essa sanzioni la condotta omissiva della mancata adozione dei piani e che non contenga alcun riferimento ad altre condotte ipotizzabili in relazione all’inadempimento di altri obblighi che la legge in materia di anticorruzione pone a carico degli enti pubblici.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28344 del 10 ottobre 2023, che ha respinto il ricorso presentato dall’ANAC contro gli amministratori e Segretario di un Comune avverso la sentenza della Corte di appello che ha accolto, invece, l’opposizione di quest’ultimi avverso la delibera di ANAC che aveva loro applicato una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’art. 19, comma 5 lett. b), d.l. 24. 6. 2014, n. 90, convertito con la I. n. 11. 8. 2014, n. 114, per avere, nelle loro rispettive qualità, omesso di provvedere all’aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma triennale di trasparenza e dei codici di comportamento del comune.

Per i giudici di Cassazione sono condivisibili le argomentazioni e la soluzione dei giudici della Corte di appello ritenendo che il fatto contestato fosse diverso da quello previsto dalla norma di legge citata, in forza della considerazione che mancata adozione e mancato aggiornamento dei piani siano condotte diverse, di distinta gravità, e che la norma sanzionatoria colpisca la prima ma non anche la seconda, richiamando a sostegno della propria conclusione il principio di tipicità e tassatività degli illeciti amministrativi dettato dall’art. 1, comma 2, I. n. 689 del 1981, il quale stabilisce che ” Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati “.

Secondo i giudici, la questione posta dalla Autorità ricorrente circa la riconducibilità del fatto contestato alla fattispecie normativa va risolta in senso negativo, in quanto la mancata adozione dei piani ivi previsti costituisce una condotta materiale diversa da quella del loro mancato aggiornamento. La prima si risolve nel fatto che l’ente non ha adottato alcuna misura per fronteggiare le possibili criticità, sotto lo speciale profilo considerato dalla legge in materia, della propria organizzazione ed attività, la seconda nel mancato adeguamento, rispetto alla
realtà esistente, delle misure già a tal fine predisposte. La diversità materiale delle due condotte è evidente e comporta che una loro assimilazione o equiparazione presupporrebbe invero che la legge abbia voluto, senza dirlo, sanzionare condotte diverse ed ulteriore rispetto a quella prevista, dando luogo da parte dell’interprete ad un intervento integrativo del precetto normativo ovvero al ricorso all’analogia legis, operazioni che non sono consentite in materia di illeciti amministrativi, retta dai principi di tipicità e tassatività (Cass. 13336 del 2022; Cass. n. 1105 del 2012; Cass. n. 22510 de 2016).

La normativa di settore, in particolare l’art. 10 d.lgs. n. 33 del 2013, prevede l’obbligo a carico dei soggetti tenuti all’adozione dei piani in questione, che hanno durata di tre anni, del loro aggiornamento annuale; trattasi di un obbligo chiaramente distinto dalla loro adozione e la cui sussistenza non comporta di per sé che la sua inosservanza ricada nella previsione sanzionatoria prevista dall’art. 19.

 

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Arera: Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)

ARERA ha varato un pacchetto di riforme nel settore dei rifiuti urbani, dando seguito alle recenti previsioni normative per il riordino dei servizi pubblici locali, per la tutela della concorrenza, per le operazioni “Salva mare” e per favorire l’economia circolare, tenendo conto del principio comunitario della responsabilità estesa del produttore (EPR).

Con quattro delibere, l’Autorità ha regolato alcuni elementi di notevole rilevanza per il funzionamento del sistema di gestione dei rifiuti, accompagnando una transizione che vede i rifiuti sempre più come una risorsa economica da valorizzare attraverso la raccolta differenziata, il riciclo e il recupero e che vede gradualmente ridursi la percentuale di rifiuti da considerare scarto inutilizzabile.

“L’Autorità ha ritenuto necessario mettere a disposizione del Paese un ampio pacchetto di riforme relativo al settore dei rifiuti – ha affermato il presidente dell’ARERA Stefano Besseghini – consolidando un quadro regolatorio che va progressivamente definendosi. L’economia circolare, per rendere tangibili i benefici che i cittadini ne possono ricavare, necessita di una sempre maggiore efficienza delle attività gestionali e di una crescente qualità del materiale avviato a recupero. La nuova regolazione approvata dall’Autorità rappresenta un fondamentale fattore abilitante per il continuo miglioramento delle performance della raccolta differenziata, del recupero e del riciclo, in un quadro evolutivo in cui il monitoraggio e la regolazione devono procedere di pari passo”.

Questi i contenuti principali delle quattro delibere:

Con la delibera 385 è stato approvato lo schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti tra ente affidante e soggetto gestore. Un provvedimento che il settore invocava da molto prima che l’ARERA assumesse, nel 2018, competenze sul settore rifiuti (la previsione era già contenuta nel Testo Unico del 2006).Con questa delibera sono stati disciplinati i contenuti minimi essenziali del contratto di servizio, volti ad assicurare, per tutta la durata dell’affidamento, l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l’equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate.

Con la delibera 387 si introduce il monitoraggio di nuovi indicatori di efficienza delle attività di recupero e smaltimento, secondo un approccio graduale che tiene conto delle condizioni di partenza e dell’eterogeneità del parco impiantistico disponibile.
Da queste condizioni deriva la necessità di riconoscere il giusto valore di un settore industriale caratterizzato da un elevato grado di specializzazione in relazione alle diverse filiere. È stato quindi introdotto un primo set di indicatori che consentirà di monitorare le rese quantitative e qualitative della raccolta differenziata. Questo al fine di promuovere una maggiore efficacia nelle successive attività di riciclaggio del materiale. Il set di indicatori si completa con altri, legati all’affidabilità e alle performance delle infrastrutture degli impianti di trattamento, prevedendo – dal 1° gennaio 2024 – specifici obblighi di monitoraggio e trasparenza.

Con la delibera 389 sono state definite le regole per l’aggiornamento biennale 2024-2025 delle predisposizioni tariffarie, confermando l’ impostazione generale del metodo tariffario rifiuti MTR-2 (delibera 363/21) e adeguandolo anche per ottemperare rapidamente a quanto statuito dal Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 7196/23 relativamente alla trattazione dei costi afferenti alle attività di prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata, in tal modo garantendo l’affidabilità del nuovo quadro regolatorio.
Sono stati quindi introdotti criteri tariffari che preservano un quadro di riferimento stabile, nel rispetto dei principi di recupero dei costi efficienti di investimento ed esercizio e di non discriminazione degli utenti finali. Al tempo stesso sono state introdotte misure per dare adeguata copertura ai maggiori oneri sostenuti negli anni 2022 e 2023 a causa dell’inflazione, salvaguardando l’equilibrio economico-finanziario delle gestioni e la continuità nell’erogazione del servizio, assicurando comunque la sostenibilità della tariffa all’utenza. Nella medesima delibera si sono infine introdotte misure per il monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata, prevedendo una riclassificazione dei molteplici elementi conoscitivi desumibili dai circa 6.000 PEF approvati. I dettagli operativi saranno esplicitati dall’Autorità nel prossimo in autunno, in concomitanza con la definizione degli applicativi informatici per l’aggiornamento dei citati PEF, che avverrà sulla base degli ultimi dati disponibili facendo quindi riferimento alla annualità 2022.

Infine, con delibera 386, è stato istituito in particolare un meccanismo perequativo dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune. Il meccanismo, in coerenza con quanto stabilito dalla legge 60/22 cosiddetta legge Salva Mare, riguarda anche le campagne di pulizia ed è finalizzato a distribuire sull’intera collettività nazionale i relativi oneri, assicurandone la copertura con una specifica componente, che entrerà a far parte delle voci della tassa sui rifiuti oppure della tariffa corrispettiva.

 

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Aggiornamento e revisione della metodologia per i fabbisogni standard dei comuni per l’anno 2022

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18-11-2022 il DPCM del 16 maggio 2022, concernente l’adozione della nota metodologica relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio asili nido ed aggiornamento dei dati relativi al fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario per l’anno 2022.

In primo luogo si provvede all’aggiornamento delle variabili che concorrono alla stima del fabbisogno standard relativi alle funzioni: Istruzione pubblica; Gestione del territorio e dell’ambiente (servizio smaltimento rifiuti); Settore sociale (al netto del servizio di asili nido); Generali di amministrazione, di gestione e di controllo; Polizia locale; Viabilità e territorio; Trasporto pubblico locale. I coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle funzioni fondamentali sono stati aggiornati all’annualità 2018. Per le variabili desumibili da fonti ufficiali, l’aggiornamento è avvenuto considerando i valori relativi al 2018 o all’annualità disponibile più recente. Per le variabili desumibili dal questionario somministrato ai comuni, invece, i valori sono stati aggiornati al 2018 utilizzando le informazioni acquisite con il questionario FC50U alla data del 1° settembre 2021.

Viene aggiornata la metodologia di calcolo dei fabbisogni standard relativi al servizio Asili nido. Per tale servizio l’impianto metodologico di riferimento rimane quello basato sulla funzione di costo: il calcolo del fabbisogno standard corrisponde al prodotto tra il costo unitario e gli utenti serviti, ovvero il numero di bambini tra 0 e 2 anni che frequentano una struttura comunale o in convenzione e/o il numero di beneficiari di contributi/voucher per il servizio di asilo nido. La variabilità del costo standard è stata colta considerando nella stima le variabili che tengono conto delle differenze esistenti tra i comuni in termini di tipologia di servizio offerto (l’incidenza degli utenti lattanti, degli utenti a tempo parziale che non usufruiscono del servizio di refezione) e di modalità di gestione (diretta o esternalizzata a terzi). Inoltre sono state prese in considerazione le caratteristiche del contesto (individuazione di 10 gruppi omogenei di comuni, cluster) e la dimensione demografica del comune. Tra le variabili utilizzate nella stima dei fabbisogni standard per il servizio Asili nido è considerata la spesa storica di riferimento. Dai dati utilizzati emerge come il livello di spesa ai fini dei fabbisogni standard cresca all’aumentare dell’ampiezza dimensionale dei comuni, dove si registra una maggiore offerta del servizio. Nel periodo preso come riferimento la spesa media per utente risulta costante nel primo triennio, mentre subisce una lieve contrazione negli ultimi due anni nella quasi totalità delle fasce. Questa riduzione della spesa nell’arco dei cinque anni in esame riflette una riduzione a livello aggregato nazionale del 13,7 per cento, passando quindi da una spesa ai fini dei fabbisogni standard per utente servito di 6.976 euro del 2013 a 6.017 euro del 2018.

In appendice allo schema sono riportati, per ciascuno dei 6.565 comuni delle regioni a statuo ordinario, i coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle otto funzioni Generali, Polizia locale, Istruzione pubblica, Rifiuti, TPL, Viabilità e territorio, Sociale, Asili nido. Per ogni comune il nuovo coefficiente di riparto complessivo è stato ottenuto dalla media ponderata dei coefficienti di riparto aggiornati di ogni singolo servizio, al netto del servizio Rifiuti (la cui componente è neutralizzata).

 

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Ministero interno: aggiornamento del Fondo di solidarietà comunale

Il Ministero dell’interno, con apposito comunicato, informa che il prospetto di calcolo del Fondo di solidarietà comunale 2022 è stato aggiornato con l’inserimento, per ciascun ente, nella sezione “Altre componenti di calcolo della spettanza 2022”, delle assegnazioni relative agli incrementi della dotazione del Fondo:

  • di 120 milioni di euro finalizzati all’aumento dei posti disponibili negli asili nido, di cui all’articolo 1, comma 449, lettera d-sexies, della legge n.232/2016 (DM 19 luglio 2022);
  • di 30 milioni di euro finalizzati al potenziamento del servizio di trasporto degli studenti in disabilità, di cui all’articolo 1, comma 449, lettera d-octies, della legge n.232/2016 (DM 30 maggio 2022).

Per i soli comuni della Regione Siciliana e della Sardegna:

  • di 44 mln di euro destinati allo sviluppo dei servizi sociali nei comuni della due Regioni, di cui all’articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies, terzo periodo, della legge n.232/2016 (DM 8 agosto 2022).

Tali assegnazioni, già divulgate con la pubblicazione nella sezione “I DECRETI” dei provvedimenti sopra citati, sono ora organicamente inserite nel prospetto riepilogativo del FSC 2022.

 

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Pubblicata la nuova edizione del TUEL

Pubblicata la nuova edizione del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUOEL), approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, aggiornato fino alle modifiche apportate dal decreto-legge 4 maggio 2022, n.41, recante: «Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione da tenersi nell’anno 2022, nonché per l’applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto».

La pubblicazione allegata contiene anche alcuni riferimenti giurisprudenziali e i principali provvedimenti attuativi.

Per completezza, sono riportate:

  • Costituzione della Repubblica Italiana (estratto Titolo V);
  • Legge 30 dicembre 1989, n. 439 (Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla Carta europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985);
  • Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Estratto): “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione”;
  • Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”.

Pubblicato il 15° decreto di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011

È stato pubblicato dal ministero dell’economia e finanze il decreto del 2 agosto 2022 di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118/2011, riguardanti un affinamento delle modalità di rappresentazione del debito autorizzato e non contratto delle Regioni (DANC), che hanno richiesto l’aggiornamento del principio applicato concernente la programmazione, del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, e lo schema di rendiconto della gestione.

Lo schema del decreto in particolare aggiorna:
a) il principio contabile applicato della programmazione (allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011), al fine di precisare le modalità di rappresentazione:
– degli effetti del debito autorizzato e non contratto delle regioni e delle province autonome sugli equilibri di bilancio di cui all’articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018 con riguardo al Quadro generale riassuntivo e al Prospetto degli equilibri delle regioni e delle province autonome di rendiconto;
– della correlazione tra gli investimenti e il debito autorizzato e non contratto nelle tabelle della Relazione sulla gestione;
b) il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011), per sostituire il paragrafo 5.3.4-bis, concernente “La copertura degli investimenti costituita da debito autorizzato e non contratto (DANC) (solo per le regioni)”, al fine di precisare le modalità di determinazione del debito autorizzato e non contratto (DANC) formatosi alla fine dell’esercizio e per distinguere gli effetti del DANC sugli
equilibri di bilancio di cui all’articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018 e sul risultato di amministrazione;
c) il principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale (allegato n. 4/3 al d.lgs. n. 118 del 2011)), al fine di sostituire la voce del piano dei conti indicata nell’esempio di scrittura contabile di cui alla nota n. 27 del paragrafo 6.1.3;
d) lo schema del rendiconto della gestione (allegato n. 10 al d.lgs. n. 118/2011) con riguardo ai prospetti concernenti il Quadro generale riassuntivo e gli Equilibri di bilancio delle regioni.

 

La redazione PERK SOLUTION

Aggiornamento Piano indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali

La Direzione Centrale per la Finanza Locale rende noto che è stato pubblicato il Decreto di aggiornamento del Piano degli indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali allegati al d.lgs. n.118 del 2011.

Con il provvedimento sono revisionate le modalità di calcolo previste dagli indicatori 1.1, 10.3 e 12.4 di cui agli Allegati nn. 1-2, nonché quelle di cui agli indicatori 1.1, 9.3 e 11.4 di cui agli Allegati 3-4 del Decreto Ministero dell’interno del 22.12.2015, considerando, nella definizione dei suddetti indicatori, insieme alle entrate correnti anche le entrate in conto capitale destinate al recupero di maggiori quote di disavanzo.

Gli aggiornamenti previsti dal nuovo DM, per le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano ed i loro organismi ed enti strumentali decorreranno dall’esercizio 2023, con prima applicazione riferita al rendiconto della gestione 2022 e al bilancio di previsione 2023-2025.

 

La redazione PERK SOLUTION

In G.U. l’aggiornamento del piano dei conti integrato per le PA

È stato pubblicato in G.U. n. 297 del 15 dicembre 2021 il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 25 novembre 2021 relativo all’aggiornamento dell’allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 («Piano dei Conti integrato»), ai sensi dell’articolo 5 del medesimo d.P.R. e del comma 4, articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. L’aggiornamento riguarda il Piano dei conti delle amministrazioni in contabilità finanziaria esclusi gli enti territoriali.

Il piano dei conti, come noto, è strutturato gerarchicamente secondo vari livelli di dettaglio ai fini del consolidamento e del monitoraggio delle entrate, delle spese, dei costi e dei ricavi, nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni pubbliche In particolare, il livello minimo di articolazione del piano dei conti, ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, è costituito dal quarto livello in fase di previsione e dal quinto livello in fase di gestione e a fini di consolidamento e monitoraggio. Le voci del piano dei conti sono definite anche in coerenza con le regole definite in ambito internazionale dai principali organismi competenti in materia, con modalità finalizzate a garantire il rispetto del regolamento (CE) n. 479/2009 relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Agid, Aggiornamento 2021-2023 del Piano triennale per l’informatica nella PA

L’Agenzia per l’Italia Digitale ha pubblicato l’aggiornamento 2021-2023 del Piano triennale per l’informatica nella PA, redatto in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale e PagoPA S.p.A. e con il contributo di molte amministrazioni centrali, regioni e città metropolitane. Il documento è stato, inoltre, condiviso e ha recepito le osservazioni della Conferenza permanente delle Regioni e Province Autonome, dell’Unione delle Province e dell’Associazione nazionale comuni italiani.
In considerazione del mutato contesto legato all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR in materia di trasformazione digitale, il documento è stato notificato alla Commissione Europea, passaggio aggiuntivo nell’iter di adozione del Piano rispetto alle precedenti edizioni.
A conclusione della procedura, il Piano sarà adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, come previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale.
Il Piano triennale 2021-2023, in continuità con la precedente edizione, consolida l’attenzione sulla realizzazione delle azioni previste e sul monitoraggio dei risultati attesi, rappresentando sempre di più una vera e propria guida operativa per tutte le amministrazioni.
L’aggiornamento introduce alcuni elementi di novità, tra i quali:
– la previsione di obiettivi e risultati attesi connessi all’attuazione del PNRR al quale il Piano triennale si collega attraverso specifici progetti come il Single Digital Gateway (SDG) e la Piattaforma Nazionale Dati (PDND). In particolare, allineando i propri obiettivi, risultati e linee di azione al PNRR, il Piano costituisce uno strumento a supporto delle s amministrazioni centrali e locali nel conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR.
– l’attenzione al tema della vigilanza: l’aggiornamento 2021-2023 del Piano si pone infatti come ponte verso l’adozione di un nuovo modello di vigilanza attiva e collaborativa coerente con il nuovo mandato istituzionale dell’Agenzia in materia di accertamento delle violazioni e sanzionatorio in riferimento agli obblighi di transizione digitale.
Dal punto di vista della struttura l’aggiornamento 2021-2023 riprende e conferma l’impostazione complessiva della precedente edizione.
Per garantire il raccordo rispetto al Piano 2020-2022 e supportare le PA nella lettura del documento:
– all’interno di ciascun capitolo vengono indicate le linee di azione in capo ai diversi attori istituzionali che sono state concluse;
– nel capitolo 9 è presente uno schema che sintetizzata i cambiamenti introdotti a livello di Risultati Attesi e Target per ciascun Obiettivo a seguito dalle recenti novità a livello strategico;
– è stato elaborato, e sarà disponibile a breve online, un report contenente informazioni sullo stato di attuazione e sugli output delle Linee del Piano triennale 2020-2022 e il loro riallineamento nella nuova edizione.