Fondo di solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie, gli importi per singolo Comune

È stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno, Direzione Finanza locale, il Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il riparto del fondo, di 500 milioni di euro per l’anno 2021, di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, finalizzato all’adozione da parte dei comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che si trovano in stato di bisogno relativamente al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.
Il riparto tra i comuni è effettuato sulla base dei seguenti criteri:
– per il 50% (250 milioni), in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune (comma 1, lett. a);
– per il restante 50% (250 milioni), in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali di riferimento sono quelli relativi all’anno d’imposta 2018.
Per i comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, gli importi sono erogati per il tramite delle stesse Regioni e Province autonome.

Testo del decreto di riparto
Allegato A -Riparto del fondo per singolo comune

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

TARI, verso una proroga al 31 luglio 2021

Il viceministro dell’Economia e delle Finanze ha annunciato la decisione del Governo di «dare più tempo ai Comuni per approvare le tariffe e i regolamenti» sulla tassa rifiuti. Come Governo – ha continuato il vice Ministro – stiamo lavorando ad una norma che adotteremo entro il 30 giugno, per prorogare il termine al 31 luglio prossimo». La misura, a quanto si apprende, potrebbe essere contenuta nel Decreto atteso in Consiglio dei Ministri in programma la prossima settimana. Ricordiamo la richiesta di pochi giorni fa dell’ANCI di posticipare al 31 luglio il termine per deliberare i provvedimenti comunali relativi alla TARI e alla tariffa corrispettiva. Le norme emergenziali dello scorso anno hanno permesso, ricorda l’ANCI, di approvare provvisoriamente le stesse tariffe TARI del 2019, rallentando il processo di applicazione del nuovo e complesso metodo ARERA per la determinazione dei costi del servizio. Ora, in moltissimi casi, le aziende di gestione dei rifiuti, gli enti di ambito e i Comuni – a diverso titolo coinvolti nella definizione dei piani finanziari del servizio e nei provvedimenti tariffari – devono finalizzare l’applicazione di norme e criteri complessi tra i quali, da ultimo, l’art. 6 del dl Sostegni-bis. Le assegnazioni per le agevolazioni introdotte in favore delle attività economiche da questa importante norma non sono ancora state comunicate ufficialmente, impedendo l’accertamento dell’entrata nei bilanci dei Comuni. Per molti enti,  sarebbe risultato impossibile intervenire con provvedimenti deliberati entro giugno, con il rischio di invalidità delle delibere anche ai fini delle agevolazioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Trattamento IVA applicabile al contributo erogato a sostegno di una riduzione tariffaria per il servizio di gestione dei rifiuti

Il contributo riconosciuto dal Comune al gestore a titolo di indennizzo stimato a copertura delle riduzioni tariffarie applicate dall’Ente a seguito dei provvedimenti normativi adottati al fine di contrastare l’emergenza da COVID-19 deve essere fatturato dal gestore in regime di split payment. È quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la Risposta n. 402/2021. Secondo l’Agenzia, il contributo si configura quale sovvenzione direttamente connessa con il prezzo della prestazione di servizi a cui è tenuta lo stesso gestore, destinata a coprire, totalmente o parzialmente, la riduzione decisa dal Comune. Detta sovvenzione, infatti, è destinata a coprire, in tutto o in parte, la perdita che il gestore si troverebbe a fronteggiare in relazione alla riduzione della tariffa deliberata dal Comune per agevolare determinate categorie di utenze che, per l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione epidemiologica, hanno visto sospesa la propria attività (con la conseguente riduzione nella produzione di rifiuti). Da quanto evidenziato nella delibera comunale, il gestore sarà tenuto ad indicare nella bolletta l’importo della riduzione accompagnandola con la dicitura ” sostegno comunale per riduzione tariffaria COVID-19″evidenziando, in tal modo, che la sovvenzione è destinata a coprire l’entità della riduzione e, dunque, che la stessa è direttamente connessa al prezzo dell’operazione in questione. La stessa sovvenzione viene, infatti, erogata direttamente al gestore tenuto a fornire la prestazione di servizi contrattualmente individuata, ossia la gestione dei rifiuti urbani e assimilati. In tale contesto, dunque, si ravvisa un rapporto sinallagmatico tra la sovvenzione-contributo e la prestazione di servizi di gestione dei rifiuti. Ne consegue che la sovvenzione deliberata e versata dal Comune al gestore rientra nella base imponibile dell’operazione che il gestore è tenuto a svolgere, ai sensi delle citate disposizioni della Direttiva n. 112/2006/CE e dell’articolo 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto rappresenta un’integrazione sovvenzione direttamente connessa con il corrispettivo concordato in sede contrattuale con lo stesso Comune. Nella sostanza il rapporto sinallagmatico intercorre tra il Comune (nella veste di committente) e il gestore (quale prestatore) e, quindi, il medesimo contributo di cui risulta beneficiario il gestore, seppur ispirato a finalità di carattere straordinarie dovute all’emergenza COVID-19 per compensare la riduzione delle tariffe concordate a favore di determinate utenze, risulta correlato alla specifica prestazione a cui è tenuto e obbligato contrattualmente lo stesso gestore nei confronti del Comune committente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Via libera dalla Conferenza Stato-città al riparto dei fondi TARI, solidarietà alimentare ed enti in dissesto

La Conferenza Stato-Città ha approvato oggi il riparto tra i Comuni di 1 miliardo 100 milioni di euro sui due principali provvedimenti inseriti nel decreto Sostegni-bis (dl 73/2021). Sono 600 i milioni destinati ai Comuni che potranno così ridurre la Tari (o della Tari corrispettiva) in favore delle attività economiche colpite dall’emergenza sanitaria (art. 6 dl 73/2021).
“Si tratta di una misura richiesta da Anci già dall’autunno scorso, in concomitanza con la “seconda ondata” della pandemia che ha costretto il Paese a nuove restrizioni e chiusure, aggravando così la situazione economica di molte e diverse attività che versavano già in condizioni critiche – dichiarano soddisfatti il presidente dell’Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro e il presidente di Ifel e sindaco di Novara, Alessandro Canelli -. I Comuni hanno ora gli strumenti per applicare significative riduzioni del prelievo sul servizio di gestione e raccolta dei rifiuti, da decidere entro il 30 giugno prossimo.
Gli ulteriori 500 milioni, invece, sono destinati ad un nuovo provvedimento di “solidarietà alimentare” (art. 53, dl. 73/2021). La misura, che vede uno stanziamento maggiore rispetto ai 400 milioni del 2020, permetterà di sostenere le necessità primarie delle famiglie in difficoltà, non solo per ciò che riguarda le spese alimentari, ma anche per quelle relative ad affitti e utenze. Tra quest’ultime, i Comuni avranno la facoltà di includere anche quelle relative alla Tari per le utenze domestiche.
La Conferenza ha inoltre approvato le modalità di assegnazione di 65 milioni di euro per il triennio 2021-2023 per il potenziamento di iniziative di sicurezza urbana da parte dei Comuni. Le assegnazioni avverranno sulla base della presentazione di progetti. L’Anci ha chiesto maggior flessibilità nelle facoltà di assunzione sulla base dei fondi che saranno resi disponibili.
Infine, 5 milioni di euro sono stati assegnati ai comuni in dissesto finanziario per interventi di manutenzione straordinaria di immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all’Arma dei Carabinieri.

Report della seduta straordinaria del 10 giugno 2021

 

IFEL, Agevolazioni TARI non domestiche 2021. Le assegnazioni prevedibili per ciascun Comune

A seguito delle richieste di molti operatori e nell’approssimarsi del termine per la determinazione dei regolamenti e delle tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva sui rifiuti (fissato al 30 giugno pv), l’IFEL ha pubblicato una stima dell’importo che sarà assegnato a ciascun Comune a valere sui 600 milioni di euro stanziati, sulla base dei criteri indicati dall’articolo 6 del dl “Sostegni bis” (dl 25 maggio 2021, n. 73).
La norma prevede, infatti, al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, l’assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche. Il riparto delle risorse avverrà con provvedimento ministeriale “entro trenta giorni” (quindi entro il 24 giugno p.v.).
I criteri di riparto sono tuttavia già ben definiti dalla norma primaria: “in proporzione alla stima per ciascun ente dell’agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche” per il 2020, di cui al DM “Certificazione” (tabella 1 allegata al DM Mef-RGS, n. 59033 del 1° aprile 2021, identica a quella già pubblicata il 3 novembre 2020, nella versione originaria del DM Certificazione). Gli importi dell’assegnazione per ciascun Comune, pur necessariamente ufficiosi, nelle more del decreto ministeriale, sono tuttavia del tutto affidabili. Si è infatti proceduto al semplice riproporzionamento dei 600 mln. resi disponibili per il 2021 alla quota relativa alle utenze non domestiche che ha concorso alla determinazione del livello massimo ammissibile delle agevolazioni TARI 2020, di cui alla citata tabella 1. Tale elaborato, pur descritto nel DM Certificazione con un certo dettaglio, anche nelle sue due componenti (agevolazioni relative a utenze domestiche e non domestiche), è stato pubblicato con riferimento al solo importo totale.
L’articolo 6 del dl 73/2021 esclude in ogni caso la ripartizione degli oneri delle agevolazioni per emergenza Covid-19 a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti. I Comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l’eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiate.

Importo agevolazioni TARI