Rendicontazione agevolazioni per l’economia locale

L’articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019 n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, ha disciplinato, come noto, la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attività nei settori di cui al comma 2, per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura o l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi, nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.
In ottemperanza alla norma, i comuni con popolazione, con suddetta popolazioni, dovranno trasmettere i dati relativi all’importo complessivo delle agevolazioni riconosciute ai soggetti interessati dalle disposizioni contenute nella normativa, per gli anni 2020 e 2021.
Per ogni comune è disponibile alla pagina web Area Certificati (TBEL), accessibile con le modalità e le credenziali già in uso a ciascun ente locale, una specifica documentazione denominata “Certificazione delle agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi, riconosciute negli anni 2020 e 2021 (art. 30-ter del decreto-legge n.34 del 2019)”, che dovrà essere prodotta con le consuete modalità telematiche. Tale certificazione dovrà essere trasmessa dal 1° aprile 2022 al 20 maggio 2022.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Agevolazioni IMU spettanti se il Comune conosceva l’inagibilità

La Commissione Tributaria Regionale per il Lazio, con la sentenza n. 4005/2021, rigettata l’eccezione del Comune di Roma ritenendo adeguati i motivi di impugnazione ex art. 53 d.lgs. 546/92, ha accolto l’appello, dichiarato ammissibile, di parte contribuente. In riforma della sentenza di primo grado, che aveva rigettato, per la mancata presentazione all’Ente impositore della dichiarazione di inagibilità/inabitabilità degli immobili prevista dall’art. 8 d.lgs. 504/92, il ricorso introduttivo proposto avverso gli avvisi di accertamento n. 0 62175 e 62176 relativi all’IMU richiesta per gli anni 2012 e 2013 avendo ritenuto decisiva la circostanza della omessa presentazione della dichiarazione di inagibilità di cui all’art. 8 d.lgs. 504/92, la CTR ha ritenuto spettanti le agevolazioni atteso che le reali condizioni degli immobili, a prescindere dalla omessa previa presentazione della dichiarazione di inagibilità, erano note all’Ente impositore che ne aveva preso atto in sede di rilascio del permesso di costruzione.
Al riguardo, ricordato che la condizione di inagibilità o di inabitabilità dell’immobile consiste nella particolare condizione di degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, si rileva che il riconoscimento del diritto al trattamento agevolativo non consegue in via automatica, ma necessita della presentazione da parte del contribuente di idonea documentazione all’ufficio Tecnico del Comune. La Corte di Cassazione ha affermato il principio che anche in assenza di una specifica richiesta del contribuente sussiste il diritto ad ottenere il trattamento agevolativo, non essendo necessaria la prova di fatti che siano già noti alla Pubblica Amministrazione mediante la avvenuta presentazione di idonea documentazione (in tal senso Cass. Ord. 28921/2017). La stessa Corte ha ulteriormente chiarito che, esclusa la possibilità di separare i diversi settori in cui si esprime la competenza di un Ente locale (ad esempio l’ufficio Tecnico comunale rispetto all’ufficio Tributi), i rapporti con il contribuente devono comunque essere improntati al rispetto dei principi di collaborazione e di buona fede.

Cassazione, TARI: presupposto del tributo

Come è noto, la TA.RI. ha sostituito, con decorrenza dall’i gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti ai Comuni dai cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (noti in precedenza con gli acronimi di T.A.R.S.U. e, successivamente, di T.I.A. e T.A.R.E.S.), conservandone, peraltro, la medesima natura tributaria. L’imposta è dovuta, ai sensi della L. 27 dicembre 2013, n. 147, per la disponibilità dell’area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, mentre le deroghe indicate e le riduzioni delle tariffe non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti. La tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio di smaltimento dei rifiuti, in quanto la ragione istitutiva del relativo prelievo sta nel porre le amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettività, piuttosto che nel fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti, e che pertanto l’omesso svolgimento, da parte del Comune, del servizio di raccolta – sebbene istituito ed attivato nella zona ove è ubicato l’immobile a disposizione dell’utente comporta non già l’esenzione dalla tassa, bensì la conseguenza che il tributo è dovuto ma in misura ridotta. Va pertanto ribadito che la TA.RI. è un tributo che il singolo soggetto è tenuto a versare in relazione all’espletamento da parte dell’ente pubblico di un servizio nei confronti della collettività che da tale servizio riceve un beneficio, e non già in relazione a prestazioni fornite ai singoli utenti, per cui “sarebbe (…) contrario al sistema di determinazione del tributo pretendere di condizionare il pagamento al rilievo concreto delle condizioni di fruibilità che del resto, per loro natura, oltre ad essere di difficile identificazione mal si prestano a una valutazione economica idonea a garantire una esatta ripartizione fra gli utenti del costo di gestione (Vedi Cass. n. 21508 del 2005). Posto che i criteri di ripartizione del servizio di smaltimento dei rifiuti non sono collegati al concreto utilizzo, bensì ad una fruizione potenziale desunta da indici meramente presuntivi, quali l’occupazione e detenzione di locali ed aree, che tengono conto della quantità e qualità che, ordinariamente, in essi possono essere prodotti, il legislatore ha ritenuto di temperare la rigidità di tale criterio impositivo introducendo ipotesi di esclusione e di riduzione, riduzioni che a loro volta si distinguono in obbligatorie, i cui presupposti sono già fissati dalla legge e facoltative, spettanti solo se previste dal regolamento comunale e secondo le modalità ivi determinate.
Anche la TA.RI., come la TARSU, è pertanto caratterizzata, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che la disciplina, da una struttura autoritativa e non sinallagmatica della prestazione, con la conseguente doverosità della prestazione, caratterizzata da una forte impronta pubblicistica; i servizi concernenti lo smaltimento dei rifiuti devono essere obbligatoriamente istituiti dai Comuni, che li gestiscono, in regime di privativa, sulla base di una disciplina regolamentare da essi stessi unilateralmente fissata, ed i soggetti tenuti al pagamento dei relativi prelievi (salve tassative ipotesi di esclusione o di agevolazione) non possono sottrarsi a tale obbligo adducendo di non volersi avvalere dei suddetti servizi, in quanto la legge non dà alcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volontà delle parti nel rapporto tra gestore ed utente del servizio, avendo il tributo la funzione di coprire anche le pubbliche spese afferenti a un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e, quindi, non riconducibile a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente (v. in tema di TARSU Corte Cost. n. 238 del 2009, richiamata da Cass. n. 7647 e n. 1981 del 2018). Il regime delle riduzioni o esenzioni di natura agevolativa, previste dai commi 659 e 660 dell’art. 1 della L. n. 147 del 2013, le quali, innanzitutto, sono meramente eventuali, e quindi subordinate ad una esplicita previsione del regolamento comunale, che ne condiziona l’an, la disciplina di dettaglio ed il quantum, tutti elementi non predeterminati dalla legge che, appunto, ne prevede l’introduzione come possibile, ma non dovuta. Inoltre, operando in conseguenza di specifiche condizioni non altrimenti conoscibili dall’ente, in quanto collegate alle posizioni peculiari dei singoli utenti che si vengono a trovare nella situazione per poterne fruire, il riconoscimento del diritto a tali agevolazioni, oltre che ai medesimi oneri probatori delle precedenti, è subordinato alla ulteriore condizione della presentazione di una preventiva domanda del contribuente, corredata naturalmente della documentazione necessaria per giustificarne l’attribuzione.
È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza del 28/04/2021 n. 11130, accogliendo il ricorso di un Comune, avverso la sentenza della CTR. Nel caso di specie, per i giudici di Cassazione è di tutta evidenza che il mancato utilizzo dei locali da parte della contribuente, come accertato dai consulenti, sia legato ad un dato soggettivo che non solo è irrilevante ai fini dell’applicazione del tributo ma, per di più, è circostanza che non è stata neppure comunicata all’Amministrazione comunale per il tramite di una preventiva domanda corredata dalla documentazione necessaria, come normativamente previsto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Decaro al governo: “Urge proroga termine delibere Tari e soluzione ai disavanzi sentenza Consulta”

“Il 30 giugno scade il termine per deliberare i provvedimenti comunali relativi alla TARI e alla tariffa corrispettiva, salvo che per gli enti con termine del bilancio posticipato al 31 luglio. Ma le difficoltà sono moltissime ed è assolutamente necessaria una proroga di almeno un mese, come riportato da un emendamento proposto dall’Anci al decreto “Sostegni-bis” e fatto proprio da diversi gruppi parlamentari”, ha dichiarato il presidente dell’Anci Antonio Decaro in Conferenza Stato – Città.
Le norme emergenziali dello scorso anno hanno permesso di approvare provvisoriamente le stesse tariffe TARI del 2019, rallentando il processo di applicazione del nuovo e complesso metodo ARERA per la determinazione dei costi del servizio. Ora, in moltissimi casi, le aziende di gestione dei rifiuti, gli enti di ambito e i Comuni – a diverso titolo coinvolti nella definizione dei piani finanziari del servizio e nei provvedimenti tariffari – devono finalizzare l’applicazione di norme e criteri complessi tra i quali, da ultimo, l’art. 6 del dl Sostegni-bis.
Le assegnazioni per le agevolazioni introdotte in favore delle attività economiche da questa importante norma non sono ancora state comunicate ufficialmente, impedendo l’accertamento dell’entrata nei bilanci dei Comuni. Per molti enti risulta quindi impossibile intervenire con provvedimenti deliberati entro giugno, con il rischio di invalidità delle delibere anche ai fini delle agevolazioni.
L’ANCI rinnova quindi la richiesta al Governo e al Parlamento di voler posticipare il termine del 30 giugno permettendo ai Comuni di poter perfezionare i complessi atti in corso di deliberazione entro il 31 luglio prossimo.
“Il termine del 30 giugno rischia di restringere drasticamente le possibilità di procedere alla determinazione delle nuove tariffe – continua il presidente Decaro -, anche perché le utenze non domestiche hanno avuto tempo fino allo scorso 31 maggio per dichiarare la fuoriuscita dal servizio pubblico, novità prevista dal recente decreto n. 116/2020. Questo è un ulteriore elemento di difficoltà per la definizione dei piani finanziari. Ci auguriamo, quindi, che possano al più presto rientrare le difficoltà che ostacolano l’approvazione dei provvedimenti Tari, nonché siano superate le problematiche di applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021, che investono centinaia di enti locali in situazione di difficoltà. Non è immaginabile che in un momento chiave per la ripresa del Paese, come quello attuale per la governance del Pnrr, proprio le amministrazioni comunali si vedano private della possibilità di disporre dei propri bilanci e dei tempi certi e necessari per programmare con efficacia qualsiasi intervento ed investimento a vantaggio dei territori e delle comunità”, conclude Decaro.

Agevolazioni per la frequenza di asili nido: recupero ISEE difforme

Dal 2020 il rimborso spettante al richiedente il bonus per la frequenza di asili nido pubblici e privati è determinato in base all’ ISEE minorenni, riferito al minore per il quale è richiesta la prestazione.
Nell’ipotesi in cui l’ISEE risulti attestato alla data della domanda, ma siano presenti omissioni/difformità, il richiedente può regolarizzare l’ISEE difforme con le modalità indicate nella circolare INPS 14 febbraio 2020, n. 27.
L’Istituto, con il messaggio 16 luglio 2020, n. 2839, fornisce ulteriori informazioni sul processo di recupero nei casi di ISEE difformi o non trovati.
Il messaggio, inoltre, illustra le modalità di gestione dell’ISEE con interventi manuali da parte dell’operatore della struttura territoriale e la procedura di consultazione dei pagamenti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION