Agenzia entrate, modalità di restituzione delle somme assoggettate a tassazione in anni precedenti

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 8 del 14 luglio 2021, fornisce chiarimenti in merito alle modalità di restituzione, al sostituto, di somme indebitamente percepite, assoggettate a tassazione in anni precedenti. L’articolo 150 del DL n. 34/2020 (cd. decreto Rilancio), rubricato «Modalità di ripetizione dell’indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di acconto», ha introdotto nell’articolo 10 del DPR n. 917/1986 (TUIR), il comma 2-bis con il quale è stata espressamente prevista la cosiddetta modalità di restituzione “al netto” in aggiunta a quella al “lordo” della ritenuta stabilita dall’articolo 10, lettera d-bis, al fine di ridurre l’insorgere di contenziosi tra i datori di lavoro e i dipendenti tenuti alla restituzione delle somme.
In base all’art. 10, comma 1, lettera d-bis) del TUIR, sono deducibili dal reddito le somme restituite al soggetto erogatore se tassate in anni precedenti, nel presupposto che la restituzione sia al lordo delle ritenute fiscali. La disciplina riguarda non solo i redditi di lavoro dipendente, bensì tutti i redditi tassati con il criterio di cassa e, quindi, anche i compensi di lavoro autonomo professionale o altri redditi di lavoro autonomo, come i diritti di autore, e i redditi diversi (quali lavoro autonomo occasionale o altro). In particolare, la disposizione si applica alle somme oggetto di restituzione, sia assoggettate a ritenuta a titolo di imposta (ovvero ad imposta sostitutiva) o a titolo di acconto, sia a quelle assoggettate ad Irpef in sede di dichiarazione dei redditi. Tali somme, pertanto costituiscono un onere deducibile indipendentemente dalla modalità di tassazione (anche separata) subìta. Con la modifica introdotta dal comma 174 dell’art. 1, della legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) è stato previsto che l’ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze», emanato il 5 aprile 2016.
Il comma 2-bis dell’art. 10 introdotto dal decreto Rilancio si disciplina espressamente una modalità di restituzione delle somme già assoggettate a tassazione, che si aggiunge a quella già prevista (al “lordo” della ritenuta) dalla citata lettera d-bis), disponendo la restituzione al “netto” della ritenuta. L’Agenzia chiarisce che la restituzione al “netto” della ritenuta possa avvenire nell’ipotesi in cui le somme da restituire siano state assoggettate a qualsiasi titolo, a ritenuta alla fonte, nonostante la rubrica dell’art. 150 del DL Rilancio faccia riferimento esclusivamente alle «ritenute alla fonte a titolo di acconto». Conseguentemente, la disposizione in esame potrà trovare applicazione, a titolo esemplificativo, anche in caso di restituzione di somme assoggettate ad imposta sostitutiva (es. restituzione di un premio di risultato assoggettato all’imposta sostitutiva del 10 per cento, ai sensi dell’articolo 1, comma 182 della legge 28 dicembre 2015, n. 208). Per la determinazione dell’importo netto da restituire, con particolare riferimento all’ipotesi in cui l’indebito sia relativo ad una parte della somma complessivamente erogata in anni precedenti, il sostituto dovrà sottrarre dall’importo lordo che il contribuente è tenuto a corrispondere, la quota parte delle ritenute operate ai fini Irpef, proporzionalmente riferibili all’indebito. Le somme, da restituire ai sensi del comma 2-bis, vanno calcolate al netto della ritenuta Irpef subìta e delle ritenute applicate a titolo di addizionali all’Irpef. In relazione ai soggetti che fruiscono del credito d’imposta pari al 30 per cento delle somme ricevute, la Circolare osserva che tale istituto è volto al recupero, da parte del sostituto d’imposta, delle ritenute operate e versate all’Erario per conto del percettore delle somme. Le Amministrazioni dello Stato, come previsto dal comma 1 dell’articolo 29 del d.P.R. n. 600 del 1973, all’atto del pagamento devono effettuare una “ritenuta diretta” in acconto dell’Irpef dovuta dai percipienti «secondo le modalità previste dalle norme sulla contabilità generale dello Stato» (articolo 2 decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602). Tale modalità di riscossione non comporta, in ragione della coincidenza tra il sostituto d’imposta e il soggetto creditore del tributo, il versamento all’Erario delle ritenute operate sulle somme erogate. Conseguentemente, il credito d’imposta, quale strumento volto a recuperare crediti nei confronti dell’Erario, non ha ragione di essere utilizzato dalle Amministrazioni dello Stato. Il credito d’imposta previsto potrà essere fruito dagli organismi indicati nel comma 3 dell’articolo 29 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dai soggetti indicati nell’articolo 23 del medesimo d.P.R., compresi, quindi, gli Enti Pubblici che «operano all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa».

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Agenzia Entrate: novità dalla conversione del Decreto Sostegni

L’Agenzia delle entrate sintetizza e spiega le disposizioni già introdotte dai precedenti provvedimenti normativi, aggiornate con le novità del decreto legge 41/2021, c.d. Decreto Sostegni”, convertito con modificazioni in legge n. 69/2021.

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento
Differimento al 30 aprile 2021 del termine di sospensione per il versamento delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.
Sono, pertanto, sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 (*) al 30 aprile 2021 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 maggio 2021.
(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

Sospensione attività di notifica e pignoramenti
Sospensione fino al 30 aprile 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
Sono altresì sospesi fino al 30 aprile gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (19/5/2020) su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.
Cessati gli effetti della sospensione, quindi, a decorrere dal 1° maggio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e dunque la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

Definizione agevolata
Scadenza pagamenti rate 2020
Differimento al 31 luglio 2021 del termine “ultimo” per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020 relative alla “Rottamazione-ter”, al “Saldo e stralcio” e alla “Definizione agevolata delle risorse UE”.
Tale termine era stato precedentemente fissato al 1° marzo 2021 dal “Decreto Ristori” (DL n. 137/2020).
In particolare, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020 non determina la perdita dei benefici della Definizione agevolata, se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il 31 luglio 2021.
Per il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.
Entro il 31 luglio 2021, quindi, dovranno essere corrisposte integralmente:
• le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, scadute il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;
• le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo e il 31 luglio 2020.

Scadenza pagamenti rate 2021
Differimento al 30 novembre 2021 del termine “ultimo” per il pagamento delle rate in scadenza nel 2021 relative alla “Rottamazione-ter”, al “Saldo e stralcio” e alla “Definizione agevolata delle risorse UE”.
In particolare, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2020, da effettuarsi entro il prossimo 31 luglio 2021, il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate in scadenza per l’anno 2021, non determina la perdita dei benefici della Definizione agevolata se le stesse verranno corrisposte entro il 30 novembre 2021.
Per il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.
Entro il 30 novembre 2021, quindi, dovranno essere corrisposte integralmente:
• le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, scadute il 28 febbraio, il 31 maggio e il 31 luglio 2021;
• le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo e il 31 luglio 2021.
Resta confermata la scadenza del 30 novembre 2021 per il pagamento della quarta rata in scadenza nell’anno 2021 della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”.

Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (ex art. 48 bis del DPR n. 602/1973) superiori ad euro 5 mila
Sospensione dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).
Sono prive di qualunque effetto anche le verifiche disposte prima del 19/5/2020 (data di entrata in vigore del DL n. 34/2020), se l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973.
Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

“Stralcio” dei debiti fino a 5 mila euro
Sono annullati i debiti, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, che, alla data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni”, hanno importo residuo fino a 5 mila euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni).
Tra i debiti oggetto dello “Stralcio” sono compresi anche quelli eventualmente presenti nei piani di pagamento della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” di cui all’art. 3 DL n. 119/2018, all’art. 16-bis del DL n. 34/2019 e all’art. 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145/2018.
I beneficiari dello “Stralcio” sono:
• le persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro;
• i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.
Le modalità e le date dell’annullamento dei debiti saranno disposte con un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del “Decreto Sostegni”.
Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento.
Fino alla data stabilita dal citato Decreto ministeriale, è sospesa la riscossione di tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 di importo residuo fino a 5 mila euro, calcolato al 23/03/2021 (data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni”), e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.
L’annullamento non si applica alle seguenti tipologie di carichi affidati all’Agente della riscossione:
• debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
• debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
• multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Agenzia delle entrate, indirizzi operativi e linee guida sulla prevenzione e contrasto dell’evasione fiscale

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 4/E del 7 maggio 2021, ha definito gli indirizzi operativi e linee guida sulla prevenzione e contrasto dell’evasione fiscale dei prossimi mesi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica e della crisi economica che sta coinvolgendo numerose attività commerciali e imprenditoriali, l’attività di controllo sarà indirizzata, sempre più, verso i contribuenti ad elevata pericolosità fiscale e, in particolare, verso coloro che pongono in essere fenomeni di frode, anche attraverso l’utilizzo indebito di crediti d’imposta (i.e., credito d’imposta per ricerca e sviluppo) e altre agevolazioni, come quelle previste proprio per fronteggiare le conseguenze negative connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (ad esempio, i contributi a fondo perduto, i ristori, etc.). Nell’ambito delle attività rivolte ai servizi ai contribuenti si darà priorità in primo luogo all’erogazione dei rimborsi fiscali a cittadini e imprese, alla gestione dei contributi a fondo perduto, comprese le autotutele, e a consolidare le nuove modalità di interlocuzione e assistenza agli utenti «a distanza», in considerazione del fatto che tali attività contribuiscono anche alla ripresa delle attività economiche, fortemente incise dalle misure di contrasto alla diffusione dei contagi. La strategia del controllo sarà improntata ad una significativa individuazione delle forme più insidiose di frodi ed evasioni rilevanti, abbandonando rilievi di carattere meramente formale, effettuando la selezione delle posizioni da assoggettare a controllo coniugando il principio di equità con quello di proficuità dell’azione amministrativa.
La circolare si articola in tre sezioni nelle quali vengono forniti mirati indirizzi operativi per lo svolgimento delle azioni operative, distinte tra:
– attività di prevenzione e promozione dell’adempimento spontaneo, anche attraverso il ricorso ad istituti volti ad instaurare un’interlocuzione costante e preventiva tra Agenzia e contribuente, che tengano conto delle specificità delle diverse tipologie di soggetti (grandi imprese, anche operanti in ambito internazionale, medie imprese, imprese e lavoratori autonomi, persone fisiche, enti non commerciali);
– attività di controllo fiscale, destinate, in modo specifico, alle diverse macro-tipologie di contribuenti, e finalizzate alla riduzione dei rischi di evasione/elusione attraverso strategie differenziate a seconda delle caratteristiche delle categorie interessate;
– attività che, per loro natura, non sono specificamente riferibili alle suddette macro-tipologie di contribuenti, ma che hanno profili di trasversalità, quali quelle mirate a garantire il presidio dell’attività di interpretazione delle norme tributarie, mediante l’emanazione di circolari, risoluzioni e risposte ad interpelli/consulenze giuridiche, l’attività a rilevanza internazionale, le attività di contrasto alle condotte illecite, le attività intese alla diminuzione della conflittualità nei rapporti con i contribuenti, alla riduzione delle impugnazioni, all’incremento delle vittorie in giudizio e alla riduzione del rischio di evasione da riscossione, le attività relative alle procedure di gestione della crisi di impresa;
– attività relative ai servizi ai contribuenti, quali i servizi di assistenza e informazione all’utenza, la trattazione delle istanze in autotutela sui contributi a fondo perduto, l’erogazione dei rimborsi fiscali, la registrazione di atti e successioni, la ripresa degli invii delle comunicazioni a seguito di controlli automatizzati o formali e di notifica degli avvisi di liquidazione e degli atti di accertamento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Nuove modalità di consultazione delle planimetrie catastali

Con Provvedimento prot. n. 41910/2021 del direttore dell’Agenzia delle entrate, firmato l’11 febbraio 2021, si dispone l’implementazione delle modalità di consultazione telematica delle planimetrie catastali da parte dei pubblici ufficiali incaricati della stipula di atti immobiliari e dei professionisti abilitati alla presentazione telematica degli atti di aggiornamento catastale.
Con precedente provvedimento del 16 settembre 2010, l’Agenzia ha stabilito la disciplina relativa alle modalità di consultazione telematica delle planimetrie catastali, definendo l’ambito soggettivo, individuando i destinatari dell’abilitazione al servizio di consultazione telematica nei soggetti abilitati alla presentazione telematica degli atti tecnici di aggiornamento del catasto edilizio urbano di cui all’art. 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché nei notai ovvero nei segretari o delegati della pubblica amministrazione abilitati all’utilizzo delle procedure telematiche di cui all’art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463. Inoltre, state definite le modalità di presentazione della richiesta, effettuata direttamente dai soggetti abilitati e da questi sottoscritta con firma digitale. Con l’ultimo provvedimento, nell’ottica di snellire e rendere più agevole per questi soggetti il servizio di consultazione telematica delle planimetrie catastali, si incrementano le modalità di accesso al servizio allargando l’ambito di operatività ad ogni atto o attività per cui si è ricevuto apposito incarico e prevedendo la possibilità, per i medesimi soggetti abilitati, di abilitare a loro volta propri collaboratori ad effettuare e sottoscrivere in proprio la richiesta di consultazione nell’interesse dei soggetti medesimi al fine dell’espletamento dell’incarico.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Agevolazioni prima casa in costruzione, termine di conclusione lavori

L’Agenzia delle entrate, con risposta n. 39 del 12 gennaio 2021 chiarisce che, con riferimento agli immobili in costruzione, la verifica della sussistenza dei requisiti che danno diritto all’agevolazione “prima casa” non può essere differita sine die e che il contribuente, al fine di conservare l’agevolazione, debba dimostrare l’ultimazione dei lavori entro tre anni dalla registrazione dell’atto.
Nel caso di specie, l’istante fa presente di aver ricevuto in donazione un immobile in corso di costruzione, fruendo delle agevolazioni ‘prima casa’ e che entro tre anni dalla data di registrazione avrebbe dovuto dichiarare l’avvenuta conclusione dei lavori. Al riguardo, l’interpellante osserva che, in seguito alla chiusura totale dei cantieri a causa dell’emergenza ‘Covid 19’, non è stato possibile dichiarare la conclusione dei lavori entro il termine previsto, avendo dovuto interrompere i lavori di ultimazione dell’abitazione per oltre tre mesi.
L’Agenzia ricorda che le agevolazioni “prima casa” si applicano anche nel caso di trasferimento di immobile in corso di costruzione, in presenza dei requisiti previsti dalla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR, sempreché l’immobile sia classificabile nelle categorie catastali da A/2 ad A/7 (circolare 21 febbraio 2014, n. 2/E). Per gli immobili in costruzione, con circolare 12 agosto 2005, n.38/E (par. 3.3) è stato chiarito, altresì, che le agevolazioni in esame spettano anche per i trasferimenti di immobile in corso di costruzione che presenti, seppure in fieri, le caratteristiche dell’abitazione non di lusso. Si tratta di immobili in costruzione che, ultimati, siano riconducibili ad una categoria catastale diversa da A/1, A/8, A/9. In base alla succitata circolare (par. 5.1) è stato evidenziato che il contribuente, al fine di conservare l’agevolazione, debba dimostrare l’ultimazione dei lavori entro tre anni dalla registrazione dell’atto. In ultimo, l’Agenzia ricorda che il termine di tre anni per la conclusione dei lavori per usufruire delle agevolazioni prima casa non sia riconducibile tra i termini oggetto di sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 24 del D.L. n. 23/2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Decreto Riscossione, le FAQ dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha aggiornato sul proprio sito internet le risposte alle domande più frequenti (Faq) con le novità introdotte dal Decreto Legge n. 129/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale”. Tra le misure del nuovo provvedimento, è previsto il differimento al 31 dicembre 2020 del termine di sospensione per la notifica e il pagamento delle cartelle, precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal “Decreto Agosto”, lasciando invariata la sola scadenza riferita al pagamento delle rate 2020 della Definizione Agevolata. Inoltre, viene prorogata l’agevolazione relativa al maggior termine di decadenza delle rateizzazioni presentate entro il 31 dicembre 2020, consistente nel mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.
Si riportano di seguito i contenuti nelle Faq relative alle misure introdotte in materia di riscossione dai provvedimenti normativi emanati nel periodo di emergenza sanitaria.

SOSPESI I PAGAMENTI DI CARTELLE E AVVISI
Il Decreto Legge n. 129/2020 estende l’arco temporale degli interventi agevolativi già contenuti nel Decreto “Cura Italia” (DL n. 18/2020) e nei successivi Decreto Rilancio (DL n. 34/2020) e Decreto Agosto (DL n. 104/2020). È stata quindi disposta la sospensione fino al 31 dicembre 2020 del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione dall’8 marzo. I pagamenti dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021.

STOP A NOTIFICHE E PIGNORAMENTI
È stata estesa fino al 31 dicembre 2020 anche la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Fino al 31 dicembre 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione). Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2021, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla copertura del debito).

RATEIZZAZIONI, DECADENZA A 10 RATE
Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste. Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità, introdotta dal DL 34/2020, di chiedere la dilazione del pagamento per le somme ancora dovute.

CREDITI PA, PAGAMENTI SENZA VERIFICHE
Rimarranno sospese fino al 31 dicembre 2020 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro. Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l’Agente della riscossione non ha notificato l’atto di pignoramento e le Amministrazioni pubbliche possono quindi procedere con il pagamento in favore del beneficiario.

ROTTAMAZIONE E “SALDO E STRALCIO”
Il Decreto Legge n. 129/2020 non è intervenuto sui termini di scadenza della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”, già oggetto di modifica normativa con il DL 34/2020 (“Decreto Rilancio”). Resta pertanto confermato il termine “ultimo” del 10 dicembre 2020 entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il Comune non può beneficiare del bonus facciate

Con la risposta n. 397 del 23 settembre 2020, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito alla possibilità per un ente pubblico, in specie un comune, di beneficiare della trasformazione della detrazione di imposta prevista per il bonus facciate. Nel caso di specie, il Comune istante, proprietario dell’edificio adibito a sede istituzionale e a uffici dell’ente, intende realizzare interventi di restauro della facciata esterna dell’edificio, per i quali è prevista la detrazione, nella misura del 90 per cento delle spese sostenute, ai sensi dell’articolo 1, commi 219 e seguenti, della legge n. 160 del 2019 (c.d. “bonus facciate”). Il Comune ritiene di poter beneficiare della detrazione d’imposta di cui al citato articolo 1, commi da 219 a 224, della legge n. 160 del 2019, ai sensi dell’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020, previa trasformazione della stessa in credito di imposta e successiva compensazione mediante modello F24 ovvero mediante cessione a terzi, compresi gli istituti di credito, limitatamente ai lavori realizzati e alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2020. L’Agenzia, dover aver spiegato le linee guida legislative e di prassi che fissano le regole applicative dell’agevolazione de quo, evidenzia che, sotto l’aspetto soggettivo, la detrazione ai fini dell’imposta lorda a favore dei contribuenti che sostengono spese per la realizzazione degli interventi ivi previsti, senza porre ulteriori condizioni riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari. In linea generale, trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il bonus facciate non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili. Pertanto, non spetta agli enti pubblici territoriali esenti dal pagamento dell’IRES, ai sensi dell’articolo 74 del TUIR. Il Comune non può neanche esercitare l’opzione prevista dall’art. 121 del D.L.n. 34/2020 che consente, alternativamente, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, di ottenere un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta o di cedere un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ritenute fiscali negli appalti, verifica della natura commerciale svolta dal Comune

Ai fini dell’applicazione della normativa sulle ritenute fiscali negli appalti, quale “committente”, l’ente territoriale deve verificare la natura commerciale dell’attività svolta, diversa da quella istituzionale, in base alle regole previste ai fini delle imposte dirette, a nulla rilevando la natura commerciale ai fini delle Imposta sul Valore Aggiunto. È quanto stabilito dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 313 all’interpello presentato da un Comune in merito alla possibilità di confermare l’esclusione dei soggetti indicati nell’articolo 74, comma 1, del Tuir, dal titolo “Stato ed enti pubblici”, tra i destinatari dell’articolo 17-bis (introdotto dall’art. 4 del D.L. n. 124/2019), conseguentemente, dall’osservanza degli adempimenti ivi previsti.
Il comma 4 del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 157/2019, introducendo un nuovo articolo 17-bis al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, reca una serie di misure in materia di contrasto all’omesso o insufficiente versamento, anche mediante l’indebita compensazione, delle ritenute fiscali, prevedendo nuovi adempimenti, a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque denominati. In particolare dispone l’obbligo per il committente di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute ai fini del riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese; stabilisce che il committente è tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancata trasmissione o nel caso risultino omessi o insufficienti versamenti; estende l’inversione contabile in materia di Iva (reverse charge) alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengono svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente.

Ai sensi del co.1, dell’art.17-bis del D.Lgs. 241/1997, l’applicazione della norma riguarda i contratti:

  • d’appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;
  • stipulati tra committenti, sostituti d’imposta e residenti “fiscalmente” in Italia, e soggetti che svolgono attività d’impresa;
  • che abbiano ad oggetto il compimento di una o più opere, o di uno o più servizi, di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro,
  • che siano caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera;
  • con svolgimento presso le sedi di attività del committente;
  • con utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualsiasi forma.

Al riguardo, l’Agenzia ricorda che le lettere b) e c) dell’articolo 73 del Tuir annoverano, tra i soggetti passivi Ires, rispettivamente, gli enti pubblici (e privati) economici e quelli che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. Tra tali soggetti rientrano anche gli enti pubblici territoriali. Il successivo articolo 74 dispone che tali enti non sono soggetti all’Ires (comma 1) e che per i soggetti stessi non costituiscono esercizio dell’attività commerciale le funzioni statali e, in genere, l’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie svolte da enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine (comma 2). L’esclusione ovvero l’esenzione dall’applicazione del tributo personale riguarda, pertanto, esclusivamente l’esercizio di funzioni statali e le altre attività svolte in via istituzionale. Gli enti non commerciali (pubblici e privati), come chiarito nella circolare 12 febbraio 2020, non sono tenuti all’applicazione dell’articolo 17-bis limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta. Pertanto, al fine di individuare la natura “commerciale” dell’attività svolta, l’articolo 17-bis opera nell’ambito delle disposizioni che disciplinano gli obblighi di sostituzione d’imposta nel reddito di lavoro dipendente e in quello adesso assimilato, nonché in relazione alle correlate addizionali regionali e comunali. Pertanto, per ragioni logico-sistematiche, ai fini dell’applicazione dell’articolo 17-bis, l’ente (nel caso di specie il Comune istante) deve verificare la natura commerciale dell’attività svolta, diversa da quella istituzionale, in base alle regole previste ai fini delle imposte dirette, a nulla rilevando la natura commerciale ai fini delle Imposta sul Valore Aggiunto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Agenzia delle Entrate: aggiornate le FAQ in materia di riscossione con le novità del DL Agosto

L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet le risposte alle domande più frequenti (Faq) con le novità in materia di riscossione previste dal decreto “Agosto” (DL n. 104/2020). L’articolo 99 del DL n. 104/2020 ha differito al 15 ottobre 2020 il termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. La sospensione riguarda anche la notifica di nuove cartelle, dei pignoramenti e degli altri atti di riscossione. In precedenza, tale termine era stato fissato al 31 maggio dall’art. 68 del DL n. 18/2020 “Cura Italia e, successivamente, slittato al 31 agosto dall’art. 154, lettera a) del DL n. 34/2020 “Rilancio”. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 novembre 2020.

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento
Differimento al 15 ottobre 2020 del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.
Sono, pertanto, sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo (*) al 15 ottobre 2020 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 novembre 2020.
(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

Rateizzazioni
Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 15 ottobre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.
Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità, introdotta dal DL 34/2020, di chiedere la dilazione del pagamento (ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.

Sospensione attività di notifica e pignoramenti
Differimento al 15 ottobre 2020 del termine di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione. Sospensione fino al 15 ottobre 2020 degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; a partire dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge e fino al 15 ottobre 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza  di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.
Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 16 ottobre 2020, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (ex art. 48 bis del DPR n. 602/1973) superiori ad euro 5.000,00
Sospensione dall’8 marzo al 15 ottobre 2020, delle verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).
Le verifiche già effettuate restano prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 34/2020 (e quindi dal 19/5/2020) che aveva introdotto tale previsione normativa, l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973; per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

Il “Decreto Agosto” (DL n. 104/2020) non è intervenuto sui termini di scadenza della “Rottamazione-ter e del “Saldo e stralcio”, già oggetto di modifica normativa con il DL 34/2020 (“Decreto Rilancio”). Resta pertanto confermato il termine “ultimo” entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative. Tale termine è fissato nel 10 dicembre 2020 (non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Pagamenti in forma elettronica dei compensi dei CTU disposti dall’Amministrazione di Giustizia

L’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 13, ha chiarito che l’obbligo di fatturazione elettronica – disposto dai commi 209 e seguenti dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed il conseguente principio secondo cui, a decorrere dal 31 marzo 2015 le amministrazioni pubbliche non possono accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio – si applica anche in relazione alle fatture emesse nei confronti dell’amministrazione di Giustizia dai consulenti tecnici di ufficio per certificare i compensi determinati con i decreti di liquidazione. Tale obbligo ricorre nonostante con la circolare n. 9/E del 7 maggio 2018 i citati compensi siano stati esclusi dall’obbligo dello split payment (art. 17-ter DPR n. 633/1972), nel presupposto che l’Amministrazione della Giustizia non effettua alcun pagamento del corrispettivo del CTU e, conseguentemente, l’applicazione della scissione dei pagamenti comporterebbe l’onere, per la parte obbligata al pagamento del compenso del CTU, di versare a quest’ultimo soltanto l’imponibile mentre l’Iva relativa alla prestazione del CTU dovrebbe essere riversata all’Amministrazione della Giustizia affinché quest’ultima, a sua volta, versi tale importo all’Erario, nell’ambito della scissione dei pagamenti. Nel documento, l’Agenzia ricorda che dal 1° gennaio 2019 l’obbligo di fatturazione elettronica tramite SdI è stato esteso a tutte le operazioni effettuate dai soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e non solo a quelle che vedono come controparte la PA.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION