Risarcimento del danno da ritardo nella definizione di un procedimento di rilascio di un permesso di costruire

In caso di ritardo nella definizione dei contenuti di una convenzione edilizia che abbia comportato il mancato rilascio del permesso di costruire può sussistere un danno da “mero ritardo” ovvero da “affidamento procedimentale mero”, nella particolare configurazione per la quale l’inerzia amministrativa, protrattasi oltre i tempi normativamente previsti (e nonostante un contegno complessivamente affidante in precedenza serbato dall’amministrazione), ha fatto sì che il richiedente non possa più beneficiare in concreto del bene della vita cui ambiva a causa di sopravvenienze di fatto o di diritto contrastanti con la soddisfazione in forma specifica del suo interesse. È quanto stabilito dal Consiglio di Stato, Sez. II, con la sentenza del 17 febbraio 2021, n. 1448. Il contatto tra privato e Pubblica Amministrazione deve essere inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni “in conformità dell’ordinamento giuridico (art.1173 c.c.) dal quale derivano reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione”. La teorica del danno da “contatto qualificato”, ha avuto un particolare sviluppo nella giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, anche con riferimento all’ambito della contrattualistica pubblica, in ragione dell’intersecarsi al suo interno di regole pubblicistiche e regole privatistiche, non in sequenza temporale, ma in maniera contemporanea e sinergica, sia pure con diverso oggetto e con diverse conseguenze in caso di rispettiva violazione (Cons. Stato, A.P. , 4 maggio 2018, n. 5). La Corte di Cassazione, del resto, pronunciandosi peraltro sulla giurisdizione, ha riconosciuto la risarcibilità del danno all’affidamento che il privato abbia riposto nella condotta procedimentale dell’amministrazione, la quale si sia poi determinata in senso sfavorevole, indipendentemente da ogni connessione con l’invalidità provvedimentale o, come precisato, dalla stessa esistenza di un provvedimento (cfr. Cass., SS.UU., ordinanza n. 8236 del 2020). Ciò giustifica l’autonomia tra diritto all’indennizzo, di cui all’art. 2 bis, comma 1 bis, l. n. 241 del 1990, e risarcimento del danno, come chiarito con decreto del Ministro della Pubblica amministrazione recante “Linee di indirizzo per l’attuazione dell’art. 7, l. 18 giugno 2009, n. 69”, ricordando come l’indennizzo, a differenza del danno, sia dovuto anche nell’ipotesi di comportamento scusabile e astrattamente lecito. Ai fini della quantificazione del danno, è comunque possibile utilizzare i principi rivenienti dagli arresti dei giudici di legittimità, che nell’applicare la regola della responsabilità da lesione dell’affidamento, attingono comunque ai canoni di correttezza e buona fede sanciti dall’art. 1337 c.c. nel pur diverso ambito della responsabilità di carattere precontrattuale. L’incolpevole affidamento nel rilascio del permesso edilizio, neppure formalmente denegato in via definitiva, ha comportato infatti un pregiudizio economico regolarmente documentato che non può non essere risarcito quale voce di danno emergente, mentre non assumere rilievo il mancato guadagno che sarebbe conseguito alla realizzazione dell’opera.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ok in Conferenza unificata all’Agenda per la semplificazione

Approvata oggi in Conferenza unificata l’Agenda per la semplificazione 2020-2023, attivata grazie a una precisa disposizione contenuta nel Decreto Semplificazioni. L’Agenda prevede una serie di azioni di semplificazione, eliminazione di vincoli burocratici e taglio dei costi per imprese e cittadini. Si tratta di misure condivise tra Governo, Regioni ed enti locali: per ciascuna di esse sono individuati in modo puntuale obiettivi, scadenze e risultati attesi, ma viene anche definito il cronoprogramma delle attività. Al monitoraggio sull’andamento degli interventi parteciperanno anche le associazioni dei cittadini utenti e dei consumatori e le associazioni imprenditoriali.
Velocizzazione delle procedure, taglio dei procedimenti inutili e obsoleti, certezza e chiarezza del quadro regolatorio: su queste direttrici l’Agenda interviene per dare una spinta a settori quali la transizione green e l’economia circolare, la banda ultra larga, l’edilizia e la rigenerazione urbana.

Ecco in breve le principali linee di azione:

  • la predisposizione di un ‘catalogo delle procedure’ diretto a uniformare i regimi amministrativi, eliminando gli adempimenti e le autorizzazioni non necessarie;
  • la definizione di moduli e form online standardizzati e semplificati per l’accesso telematico alle procedure;
  • il supporto alle amministrazioni nella gestione delle cosiddette procedure complesse, in modo da accelerare gli interventi cruciali per la ripresa;
  • la pubblicazione dei tempi di conclusione delle procedure, in modo che la verifica diretta da parte dei cittadini contribuisca a generare una riduzione dei tempi stessi;
  • l’effettiva applicazione del principio del ‘once only’ attraverso la spinta sugli accordi di fruizione e il dialogo delle banche dati;
  • la semplificazione e reingegnerizzazione di un set di 50 procedure rilevanti e critiche, da individuare nell’ambito della ricognizione dei procedimenti in funzione della relativa gestione telematica;
  • l’estensione della modulistica standard a settori finora esclusi (per esempio la banda ultra larga o le autorizzazioni sismiche), in modo da favorire l’interoperabilità delle banche dati;
  • la razionalizzazione e semplificazione di controlli e attività ispettive;
  • la digitalizzazione dei SUAP o delle procedure per le attività produttive;
  • lo snellimento ulteriore delle Conferenze dei servizi, per giungere al 90% di esse svolte in via telematica e al 90% concluse nei termini;
  • la digitalizzazione delle procedure dell’edilizia, l’informatizzazione dei Sue e l’interoperabilità dei dati tra enti;
  • il potenziamento di sistemi di repository per la gestione e condivisione di documenti di grandi dimensioni, definendo standard condivisi per favorire il dialogo tra sistemi digitalizzati di back office;
  • la formazione del personale in materia di contratti pubblici e la professionalizzazione delle stazioni appaltanti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION