AGCOM: Nuovo Formulario per le comunicazioni ai sensi dell’art. 5, comma 3, del TUSP

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM), in occasione della istituzione della nuova Direzione Concessioni e Servizi Pubblici Locali, ha adottato un nuovo Formulario per le comunicazioni che le pubbliche amministrazioni devono trasmetterle ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del d.lgs. 175/2016, recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (anche “TUSPP”). Si ricorda che a norma dell’art. 5, comma 3 “L’amministrazione invia l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Il nuovo Formulario, aggiornato tenendo conto delle modifiche normative intervenute dal 2017 ad oggi, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità e, rispetto al precedente, è volto a consentire una più agevole compilazione dei relativi campi grazie al suo formato pdf compilabile.

 

La redazione PERK SOLUTION

Servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari. Le indicazioni di ANAC all’AGCOM

Tra i requisiti che un’impresa deve avere per ottenere la licenza di svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e multe deve esserci l’obbligo di rispetto della normativa antimafia. È quanto si legge nelle osservazioni dell’Anac in merito alla consultazione pubblica sulla revisione del regolamento Agcom per il rilascio delle licenze.

Il Regolamento Agcom disciplina i requisiti e il procedimento per conseguire la licenza. Tra i requisiti sono individuati quelli morali, di affidabilità, onorabilità e moralità sostanzialmente coincidenti con i requisiti di carattere generale previsti dall’articolo 50 del codice dei contratti pubblici. Il Regolamento inoltre prevede la possibilità di conseguire la licenza individualmente oppure come gruppo di imprese ampliando, in questo caso, l’ambito anche ai raggruppamenti di imprese (Rti) di tipo verticale (e non solo orizzontale).  E proprio a proposito di questo ampliamento, Anac invita alla prudenza: la materia dei raggruppamenti temporanei d’impresa è stata oggetto di indicazioni dalla Corte di Giustizia ed è anche modificata dallo schema del nuovo codice dei contratti pubblici attualmente sottoposto al parere delle commissioni parlamentari. È difficile, secondo Anac, prevedere quale potrà essere l’assetto normativo definitivo: il suggerimento dell’Autorità è di evitare l’introduzione di innovazioni che potrebbero essere a breve superate dalla legge e di rinviare le indicazioni sulla partecipazione alle gare dei Rti in occasione dell’aggiornamento delle linee guida Anac – Agcom. Se invece Agcom volesse confermare la previsione, potrebbe adottare una formulazione più generica.

Quanto alla piattaforma per le notifiche digitali, Anac condivide le preoccupazioni di AGCOM in relazione alle previsioni che regolano il funzionamento e l’accesso alla Piattaforma e ai possibili profili di disparità di trattamento evidenziati con riferimento ai vari soggetti interessati al processo di notifica. A tale ultimo proposito, si condivide la necessità di prevedere requisiti di accesso al servizio uniformi in modo da evitare discriminazioni basate sull’organizzazione societaria adottata.

 

AGCOM, Non solo PagoPA per il pagamento alle amministrazioni pubbliche

In una segnalazione l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato evidenzia che modifiche, deroghe e proroghe hanno creato incertezza e condotto alcune amministrazioni a restringere le modalità ammesse per i versamenti, tra cui l’uso della domiciliazione bancaria per il pagamento della TARI.
L’Autorità ha rilevato che, nonostante il Codice dell’Amministrazione Digitale preveda un obbligo generalizzato di utilizzo esclusivo della piattaforma PagoPA, le relative Linee Guida precisano che si possano affiancare anche altri metodi di pagamento, tra cui la domiciliazione bancaria (Sepa Direct Debit o SDD). Allo stesso tempo il d.l. n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) prevede che gli enti territoriali possano addirittura “premiare” i cittadini che per i pagamenti s’avvalgano della domiciliazione bancaria, applicando una riduzione fino al 20% dell’aliquota. Inoltre, ci sono state deroghe e proroghe relative al giorno di decorrenza dell’obbligo, che è stato dapprima prorogato al 30 giugno 2020 e poi al 28 febbraio 2021.
Un quadro del genere ha generato incertezza nelle Amministrazioni Pubbliche, tanto che alcune, anche importanti dal punto di vista demografico, hanno ristretto al solo sistema PagoPA le modalità ammesse per i pagamenti (escludendo, ad esempio, la domiciliazione bancaria per il pagamento di tasse come la TARI).

 

 

AGCOM, Sanzionato un Comune per comunicazioni propagandistiche

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con deliberazione n. 432/2020/CONS, a seguito di accertamento svolto dal Comitato regionale per le comunicazioni per la presunta violazione dell’art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000 n. 28, ha sanzionato un comune, nei confronti del quale è stato emesso un provvedimento d’ordine con l’obbligo di pubblicare sul sito web, sulla home page, dell’ente,  e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza: dei post pubblicati sul profilo facebook, aperti dal Sindaco a proprio nome, di interventi in materia di urbanistica, lavori pubblici, viabilità, scuola, ecc. eseguiti dal Comune (alcuni dei quali ripresi dai profili social del Comune ed utilizzati come comunicazione istituzionale); del volume celebrativo della storia del Comune medesimo, contenente scritti autografi da parte del Sindaco e dell’Assessore alla Cultura.
L’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce, infatti, che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale. La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”.
A giudizio dell’AGCOM, l’attività di comunicazione dell’Ente risulta in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 9, comma 1 della legge 28/2000, in quanto non presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma àncora la possibile deroga al divieto ivi sancito.  In particolare, non ricorre il requisito dell’impersonalità in quanto reca il logo del comune, né il requisito dell’indispensabilità ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie delle Amministrazioni, né alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità, in quanto nella descrizione si utilizzano espressioni enfatiche e propagandistiche da parte dell’Amministrazione uscente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION