Si configura il reato di abuso d’ufficio nei confronti di un assessore o sindaco che affida a persona incompatibile un ruolo anche non formalmente dirigenziale all’interno dell’ente comunale. Nel caso concreto, la persona assunta in un piccolo Comune aveva taciuto nella propria autodichiarazione di essere stato condannato per abuso d’ufficio, di fatto aveva un ruolo di supervisore su molteplici delibere comunali adottate. L’assessore firmatario dell’atto veniva accusato dal giudice di merito in via provvisoria di abuso di ufficio (art. 323 c.p.). La Cassazione confermando la misura cautelare inflitta, ha rigettato il motivo di ricorso basandosi sulla reale consistenza dei compiti affidati alla persona incaricata direttamente dell’assessore ricorrente. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibile la violazione delle regole di incompatibilità stabilite dall’articolo 35 bis del Testo unico del pubblico impiego per l’assunzione diretta di una persona in un ruolo che non era quello dirigenziale chiarendo che il divieto colpisce non solo chi diventa formalmente dirigente, ma anche chi nei fatti si trova a svolgere funzioni equiparabili. Al conferimento dell’incarico apicale o di coordinamento al dipendente pubblico deve precedere la sua dichiarazione di inconferibilità o incompatibilità (art. 20 d.lgs 39/2013 – ANAC delibera n. 818/2019).
Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza n. 15886 del 26/4/2022
Autore: La redazione PERK SOLUTION