Conferimento incarichi a personale in quiescenza agli uffici di staff di organi politici

Con il parere n. 938 del 11 ottobre 2023 il Dipartimento della Funzione Pubblica – in riscontro ad una richiesta di chiarimenti avanzata dall’Anci sull’applicazione anche agli uffici di staff, ex articolo 90 del Tuel, della possibilità di attribuire incarichi in deroga al divieto previsto per il personale già collocato in stato di quiescenza – ritiene possibile ricondurre nell’alveo dell’ipotesi derogatoria di cui all’articolo 11 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, la nomina ex art. 90 TUEL dei soli Capi di Gabinetto, intesi come figure di vertice degli uffici di staff all’interno dei regolamenti interni di organizzazione degli enti locali, a condizione che tra le funzioni attribuite non rientrino attività di natura gestionale.

Il comma 3 dell’art. 11 del decreto sopra richiamato introduce un’esclusione dalla disciplina restrittiva sugli incarichi ai soggetti già lavoratori pubblici o privati che siano già collocati in quiescenza. In particolare, l’esclusione concerne il conferimento di incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione di autorità politiche. Il comma, inoltre, esplicita che resta ferma l’applicazione (ove ne sussistano i presupposti) delle norme limitative del cumulo degli emolumenti derivanti da incarichi pubblici con i trattamenti pensionistici.

Se dal punto di vista funzionale, nulla osta a considerare gli uffici di staff ex articolo 90 TUEL assimilabili agli uffici di diretta collaborazione ministeriali, rimane la problematica circa l’individuazione di quali siano gli “incarichi di vertice” all’interno di tali uffici che, in base al comma 3-bis dello stesso articolo 90 del TUEL, non posso però svolgere attività gestionale neanche quando hanno un trattamento economico parametrato a quello della dirigenza.

Il Dipartimento, nel richiamare le indicazioni della Sezione Prima Giurisdizionale Centrale della Corte dei conti nella Sentenza n. 785/2012/A, perviene alla conclusione che possa essere ricompresa tra gli incarichi di vertice degli uffici di staff di cui all’articolo 90 TUEL, la figura del Capo di Gabinetto, ove prevista all’interno dei regolamenti di organizzazione degli enti locali, che ha il compito di coadiuvare e supportare il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, sebbene non possa avere un contratto da dirigente e con le peculiarità retributive e contrattuali che contraddistingue l’ordinamento degli enti locali.

La nota ricorda, infine, si analizzare in concreto, al di là del nomen iuris ad essa attribuito, il contenuto delle prestazioni oggetto dell’incarico, al fine di non incorrere in condotte elusive della disposizione normativa in argomento.

 

La redazione PERK SOLUTION

Conflitto d´interessi del dirigente per affidamenti alla ditta con cui collabora

Una dirigente comunale, nonché segretario generale del Comune, responsabile di affidamenti a una ditta presso cui collabora e da cui riceve compensi, nel momento in cui assegna in via diretta incarichi alla stessa società si trova in una situazione di conflitto d’interessi non dichiarato. E’ quanto afferma Anac con la nota a firma del Presidente per chiedere chiarimenti al riguardo, a seguito di un procedimento di vigilanza condotto dall’Autorità.

Secondo Anac, la dirigente avrebbe dovuto segnalare il legame con la ditta presso cui collabora, dichiarandolo al sindaco preventivamente, al fine di consentire al Comune di assumere le adeguate precauzioni. Invece, la dirigente non solo non ha comunicato i rapporti che intercorrevano con la ditta assegnataria di affidamenti da parte del Comune, e da lei gestiti, ma non ha rilasciato nemmeno una dichiarazione di insussistenza di conflitti di interessi.

La questione riguarda l’assegnazione di un progetto di formazione, affidato ad una ditta, di cui la dirigente risulta docente di alcuni corsi. La giurisprudenza afferma che il conflitto d’interesse non consiste solo nel comportamento dannoso per l’interesse generale, ma è una condizione giuridica che scaturisce anche nel caso di rischio di siffatti comportamenti. Pertanto un funzionario è tenuto sempre a dichiarare se si trova in una situazione di conflitto d’interessi rispetto ad una procedura di gara. La dichiarazione, infatti, riguarda ogni situazione potenzialmente idonea a porre in dubbio la sua imparzialità e indipendenza.

Nella nota viene sottolineato che “un particolare rigore nella applicazione delle regole sul conflitto di interessi sarebbe stato auspicabile anche in ragione della numerosità dei contratti sottoscritti con la medesima società, e delle modalità di affidamento, avvenuto in via diretta”. Inoltre, è emerso che nel Nucleo di valutazione del Comune è stato nominato membro un dipendente e socio della stessa ditta, il cui compenso è stato versato direttamente alla ditta, costituendo un ulteriore legame di collegamento, che avrebbe dovuto richiamare il Comune a maggiore prudenza e vigilanza. Nel frattempo, a seguito dell’avvio del procedimento di vigilanza di Anac, la dirigente si è dimessa dall’incarico.

 

La redazione PERK SOLUTION

Le modalità di affidamento dell’incarico professionale non mutano in ragione dell’importo

Con riferimento alle procedure di conferimento degli incarichi e alle forme di pubblicità non risulta conforme al dettato normativo la previsione del regolamento comunale, volta ad individuare due procedure differenziate a seconda dell’importo dell’incarico. A differenza di quanto avviene per gli appalti pubblici, infatti, le modalità di affidamento dell’incarico professionale non mutano in ragione dell’importo dell’incarico da conferire, ma devono essere sempre conformi alle regole di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento nell’assegnazione dell’incarico. Ne deriva che qualunque incarico, a prescindere dal suo importo, può essere conferito solo dopo una procedura pubblica comparativa, caratterizzata da trasparenza e pubblicità e, dunque, instaurata a seguito di un’adeguata pubblicizzazione dell’avviso relativo. Per tali ragioni è da escludere che, con riferimento agli incarichi di importo più contenuto, il comune possa limitarsi, in assenza di alcun riferimento alla doverosa pubblicizzazione della selezione ed alla garanzia della parità di accesso degli interessati, a ricorrere ad “apposita selezione comparativa”. Sono alcuni dei rilievi mossi dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, Deliberazione n. 3 del 21.01.2021, nell’espletamento delle funzioni di controllo sul Regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti esterni di un Comune.
La Sezione rammenta che, ai sensi del comma 6 dell’art. del D.Lgs. 165/2001, i presupposti necessari per poter conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo da parte delle PA riguardano:
a) l’oggetto della prestazione, che deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
b) l’impossibilità oggettiva, preliminarmente accertata, di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’amministrazione;
c) la natura temporanea e altamente qualificata della prestazione (è possibile prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria solo nei casi espressamente previsti dalla normativa); l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico;
d) la preventiva determinazione della durata, dell’oggetto e del compenso della collaborazione;
e) il ricorso a procedure comparative, adeguatamente pubblicizzate;
f) la valutazione dell’organo di revisione per gli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.
Le deroghe al principio concorsuale hanno carattere eccezionale e sono sostanzialmente riconducibili a circostanze del tutto particolari quali “procedura concorsuale andata deserta, unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.
Quanto agli adempimenti relativi alla pubblicità degli incarichi esterni, la Sezione, nel richiamare quanto previsto dall’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 in merito alla individuazione delle informazioni che devono essere pubblicate e costantemente aggiornate, evidenzia la necessità del rispetto della tempistica prevista dall’art. 15, comma 4, del d.lgs. 33/2013, secondo cui “Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell’incarico”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION