ANAC: Rischio chiusura impianto sportivo per piano economico inadeguato e inidoneo

Con la delibera n. 293 del 21 giugno 2022 ANAC ha sottolineato che il Piano economico finanziario (Pef) posto a base di una gara deve indicare con esattezza le prestazioni a carico del concessionario, e quantificare i costi di gestione e di investimento e la stima dei ricavi in modo da consentire agli operatori economici interessati di presentare offerte consapevoli. Per questo Anac ha ritenuto “inidoneo” il Piano predisposto dal Comune a base della gara europea a procedura aperta per l’affidamento in concessione degli impianti sportivi comunali.

Secondo Anac è mancata da parte dell’amministrazione concedente una accurata istruttoria per quantificare i costi di gestione dell’opera e i ricavi. Ad esempio la sovrastima dei potenziali ricavi della concessione: il Comune ha valutato le entrate derivanti dai campus estivi quasi il triplo (73.000 euro) rispetto a quanto effettivamente ricavato dall’attuale gestore nei due anni in cui il servizio è stato svolto (26.232 e 23.131 euro). Non solo. Il Comune non ha considerato che l’indisponibilità, a partire da quest’anno, degli unici locali al coperto idonei ad ospitare il centro estivo potrebbe incidere sulla qualità della proposta e dunque attirare meno utenti. Per ciò che riguarda gli oneri a carico del concessionario, il comune non ha contabilizzato i costi relativi alla gestione del servizio di primo soccorso e all’approntamento del locale dedicato, e ai costi del collaudo, della cantierizzazione e gli oneri di smaltimento e discarica. Inoltre nel Pef non possono essere omessi gli interventi necessari per la messa a norma di impianti e strutture e la stima dei relativi costi.

Per ANAC solo il riavvio della procedura, a partire da una nuova stima di costi e ricavi, consentirebbe ai concorrenti di formulare offerte consapevoli e all’amministrazione concedente di potere contare su una gestione dell’impianto in grado di soddisfare le esigenze dell’utenza.

 

La redazione PERK SOLUTION

Senza gara niente affidamenti estranei all’appalto iniziale

Con atto del presidente dell’8 marzo 2022, Anac ha stabilito che nella procedura di affidamento degli impianti sportivi comunali a privati la stazione appaltante non possa accordare senza gara al concessionario affidamenti aggiuntivi estranei all’appalto originario. Inoltre, è necessario dichiarare se l’affidamento abbia o meno rilevanza economica, ossia se la sua gestione sia remunerativa e quindi in grado di produrre reddito.
Nel caso di specie, i rilievi dell’Autorità riguardano una procedura negoziata per la concessione di un centro sportivo comunale. Oggetto della concessione, in particolare, la gestione e la manutenzione del campo di beach volley, del campo di bocce, della palestra, della saletta riunioni, del campo di calcetto, di servizi igienici e spogliatoi, del parcheggio, di una struttura per feste all’aperto, del parco giochi, della sala tempo libero e del salone polifunzionale. La stazione appaltante (comune) ha approvato, al termine dell’aggiudicazione, la proposta della società concessionaria di realizzare e gestire anche due campi da padel-tennis attraverso l’ingresso di un soggetto terzo ad essa affiliato. Il tutto in assenza di un piano finanziario e senza verificare il possesso dei requisiti della società terza chiamata a realizzare i nuovi campi. La stazione appaltante ha affidato alla stessa società anche la gestione del bar del centro sportivo, non ricompresa nella concessione originaria.
Inoltre, la decisione di consentire la costruzione dei campi di padel-tennis e di gestire il bar senza negoziazione, Un rischio, nel caso specifico, ancora più rilevante a fronte della possibilità, estranea alla concessione originaria, di costruire i campi di padel-tennis e di gestire il bar senza negoziazione viola i principi di concorrenza e trasparenza perché se la costruzione dei campi di padel-tennis e la gestione del bar senza negoziazione fossero stati resi noti a priori avrebbero consentito una maggiore partecipazione degli operatori economici.
Infine, rileva l’Anac, la costruzione dei campi di padel disposta in favore di un operatore economico diverso dall’aggiudicatario, sulla base di una generica proposta contenuta nell’offerta tecnica, rappresenta una variante non consentita dalla legge oltre ad essere stata decisa senza le garanzie richieste dalle regole dei contratti pubblici, sia per quanto riguarda la scelta degli offerenti con specifici requisiti e sia per il vaglio di un’offerta concreta e sostenibile dal punto di vista tecnico ed economico finanziario.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION